Legge regionale 10 gennaio 1961, n. 1 - Testo storico

Legge regionale n. 1 del 10 01 1961

Bollettino ufficiale 31 1 1961

Corresponsione di un assegno annuale di riconoscimento agli insegnanti delle Scuole Sussidiate della Valle d'Aosta, non in attivitą di servizio, con almeno 15 anni di insegnamento e che abbiano raggiunto il 55° anno di etą.

Art. 1

Agli Insegnanti di Scuole Sussidiate della Valle d’Aosta non in attivitą di servizio, aventi almeno 15 anni di insegnamento anche non consecutivi, quando abbiano raggiunto il 55° anno di etą, č concesso un assegno annuale di riconoscimento stabilito nella misura di L. 3.000 per ogni anno di servizio prestato. Sono esclusi da tale beneficio gli Insegnanti che godano di un qualsiasi trattamento di quiescenza di importo superiore alle 15.000 lire mensili.

Art. 2

Alla concessione degli assegni annuali provvede la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla Pubblica Istruzione.

Gli assegni saranno corrisposti a semestri anticipati, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento di concessione.

Art. 3

Le spese per la concessione degli assegni di cui all’articolo 1, previste in annue L. 2.000.000 (duemilioni), saranno approvate e finanziate dalla Giunta mediante imputazione al capitolo di spesa 157 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario: " Spese per sussidi a Scuole parificate e premi e indennitą varie al personale insegnante delle Scuole sussidiate e contributi, sussidi e premi straordinari di studio " ed ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci della Regione per i successivi esercizi finanziari.

Art. 4

La presente legge entrerą in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.