Legge regionale 19 gennaio 1979, n. 2 - Testo vigente

Legge regionale 19 gennaio 1979, n. 2

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 giugno 1977, n. 45 e abrogazione della legge regionale 15 maggio 1978, n. 13.

(B.U. 25 gennaio 1979, n. 1).

Art. 1.

Ai ruoli del personale direttivo e docente delle scuole materne dipendenti dalla Regione, di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45, possono accedere anche gli aspiranti di sesso maschile, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Al primo comma dell'art. 6 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45, dopo la parola «esami» sono soppresse le seguenti: «e concorsi per soli titoli».

(1).

Il quarto comma dell'articolo 6 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45 č abrogato.

Art. 2.

(2).

Al personale direttivo e docente della scuola materna si applicano, in materia di accertamento linguistico, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 dell'art. 6 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23 e l'articolo unico della legge regionale 8 agosto 1977, n. 54.

Art. 3.

(3).

Art. 4.

(4)

Art. 5.

Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977- 78, le insegnanti incaricate a tempo indeterminato nelle scuole materne dipendenti dalla Regione, in servizio nell'anno scolastico 1976- 77 o nell'anno scolastico 1977- 78, sono nominate in ruolo, previo superamento, qualora non fornite del prescritto titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, di un corso abilitante speciale della durata di non meno di duecento ore di lezioni, organizzato nel corso dell'intero anno scolastico, secondo le modalitą di cui alla legge 19 luglio 1974, n. 349 e all'articolo 7 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45.

L'assegnazione della sede alle insegnanti nominate in ruolo per effetto di quanto previsto dal precedente primo comma č disposta secondo l'ordine di precedenza di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463 e con le modalitą che saranno stabilite con ordinanza dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione in analogia al corrispondente decreto ministeriale.

La legge regionale 15 maggio 1978, n. 13 č abrogata.

Art. 6.

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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(1) Sostituisce il terzo comma dell'art. 6 della L.R. 21 giugno 1977, n. 45.

(2) L'art. 10 della L.R. 8 marzo 1993, n. 12 ha disposto, con l'entrata in vigore della stessa legge, la cessazione dell'efficacia di tutte le disposizioni di legge regionali con essa comunque incompatibili, in particolare ha disposto, con la lettera c) del medesimo articolo, l'abrogazione delle norme non compatibili contenute nel presente articolo.

(3) L'art. 10 della L.R. 8 marzo 1993, n. 12 ha disposto, con l'entrata in vigore della stessa legge, la cessazione dell'efficacia di tutte le disposizioni di legge regionali con essa comunque incompatibili, in particolare ha disposto, con la lettera c) del medesimo articolo, l'abrogazione delle norme non compatibili contenute nel presente articolo. Sostituiva il primo comma dell'art. 8 e abrogava il secondo comma dell'art. 9 della L.R. 21 giugno 1977, n. 45.

(4) Sostituisce il quarto comma dell'art. 10 della L.R. 21 giugno 1977, n. 45.