Regolamento regionale 20 novembre 1960, n. - Testo storico

Regolamento regionale 20 novembre 1960

Norme per l'ordinamento e il funzionamento del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi di Aosta.

PARTE 1a

ORDINAMENTO DEL LABORATORIO REGIONALE DI IGIENE E PROFILASSI

Art. 1

L'ordinamento e il funzionamento del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi, che ha sede in Aosta, sono disciplinati dalle norme previste dagli articoli da 82 a 91 del T.U. delle leggi sanitarie - approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 -, dall'articolo 144 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383, dal Regolamento 16 gennaio 1927 n. 155, dal Regolamento 11 marzo 1935 n. 281, dal D.P.R. 10-6-1955 n. 854, nonché dalle norme approvate con legge regionale 28-7-1956 numero 3 e dalle norme degli articoli seguenti.

Art. 2

Il Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi è costituito da due reparti: l'uno Medico-Micrografico, con annesso servizio diagnostico per le malattie infettive e sociali; l'altro Chimico.

A ciascun Reparto è preposto un Direttore, coadiuvato dal personale tecnico e di servizio previsto dalla tabella organica dei posti del Laboratorio allegata sotto la lettera A, che costituisce parte integrante, per quanto concerne il personale del Laboratorio, del ruolo organico dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale.

Art. 3

Il Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi esegue qualsiasi saggio sulle sostanze alimentari e sugli altri generi, oggetti e prodotti che interessano l'igiene pubblica, al fine di giudicare della loro natura e di riconoscere le alterazioni e le sofisticazioni; compie anche ricerche cliniche e ricerche di polizia sanitaria e tutte quelle altre che possono riguardare l'applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle ordinanze sulla igiene e sulla sanità pubblica.

Gli addetti al Laboratorio sono obbligati ad eseguire, ove ne siano regolarmente richiesti, prelievi di campioni di acqua, di sostanze alimentari e di materiale patologico.

Il prelevamento dei campioni può essere disposto dal Medico regionale, dai Direttori di Reparto del Laboratorio e dagli Ufficiali Sanitari comunali.

Art. 4

Il Laboratorio deve provvedere gratuitamente alle analisi richieste dall'Amministrazione regionale, dal Medico regionale e dagli Ufficiali Sanitari dei Comuni della Regione nell'interesse della vigilanza igienica e della salute pubblica, nonché alle analisi richieste dai Dirigenti degli ambulatori antivenerei, dai Sanitari addetti al servizio antivenereo, dai Sanitari addetti alla vigilanza sul baliatico dei brefotrofi, dai Sanitari addetti ai Consultori materni e pediatrici dell'O.N.M.I. e dai Sanitari addetti al Consorzio regionale Antitubercolare.

Il laboratorio è autorizzato a compiere ricerche ed analisi nell'interesse di Istituzioni ed Enti pubblici e privati nonché nell'interesse di cittadini, facendo loro versare i corrispettivi previsti nelle tariffe approvate a norma di legge dello Stato; tali corrispettivi sono versati dagli interessati al Laboratorio, che ne rilascia ricevuta mediante moduli a madre e figlia sovrapposti a ricalco, oppure sono versati al Cassiere regionale (Cassa di Risparmio di Torino - Dipendenza di Aosta) con versamento diretto o con versamento sul conto corrente postale intestato all'Amministrazione regionale.

Con motivate deliberazioni della Giunta regionale potranno essere approvate apposite convenzioni da stipulare con Enti mutualistici, Istituzioni e Associazioni che intendono di avvalersi, in via continuativa, delle prestazioni del Laboratorio regionale per servizi assistenziali di interesse particolare.

Art. 5

Al Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi sovrintende l'Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale, il quale, tramite il Medico regionale, vigila e controlla il funzionamento dei due reparti, ne coordina e indirizza le attività, determina l'impiego del personale e le particolari indagini che debbono essere eseguite, anche dai Vigili sanitari, emana le disposizioni di sua competenza e sottopone alla Giunta regionale tutte quelle proposte che ritenga necessario o utile di fare approvare per il migliore andamento del Laboratorio.

Art. 6

Le spese di impianto e di esercizio del Laboratorio regionale sono per un terzo a carico della Regione e per due terzi a carico dei Comuni, in ragione della popolazione.

Alla ripartizione delle spese si provvede annualmente a' sensi di legge.

Art. 7

Il personale di ogni Reparto comprende:

1) Personale direttivo: Direttore

Assistente

2) Personale tecnico: Preparatore

Aiuto-preparatore

3) Personale subalterno: Inserviente

Per il servizio di vigilanza sono assegnati in comune ai due Reparti tre Vigili sanitari, che svolgono anche i compiti di disinfettatori alle dipendenze del Centro profilattico regionale.

Art. 8

Sono proprie del Reparto Chimico le indagini che richiedono ricerche puramente e prevalentemente di chimica, come il controllo sulle bevande e sugli alimenti.

Sono proprie del Reparto Medico-Micrografico le indagini microscopiche, biologiche e quelle di chimica-clinica, come gli esami di essudati e trasudati, del liquido cefalorachidiano, la determinazione della glicemia e azotemia, gli esami completi di urine, feci, ecc. indagini che, pur comprendendo ricerche chimiche, richiedono imprescindibili cognizioni mediche per una esatta valutazione dei risultati.

I rapporti fra i due Reparti, nei casi di analisi di competenza promiscua, saranno regolati in base alle disposizioni impartite dall'Assessore alla Sanità e dal Medico regionale.

Art. 9

Il Laboratorio deve essere costantemente provvisto della suppellettile tecnica prescritta dal Ministero della Sanità.

Per ciascuno dei Reparti del Laboratorio viene fissato annualmente dall'Amministrazione un apposito fondo per le spese di acquisto di strumenti, di prodotti chimici, di libri e simili e per le riparazioni del materiale sperimentale, spese da approvare in conformità alle norme vigenti.

Per l'acquisto dell'attrezzatura scientifica, dei libri, dei periodici, degli stampati, delle vetrerie, i Direttori di Reparto devono fare richiesta all'Assessore competente.

Per le diverse spese minute giornaliere (reattivi, animali da esperimento, riparazioni delle suppellettili scientifiche), i Direttori si servono di appositi buoni a madre e figlia da sottoporre, di volta in volta, al visto dell'Assessore, buoni mediante i quali possono provvedere direttamente all'acquisto dell'occorrente menzionato materiale.

Alla riparazione e al rinnovamento del mobilio, delle suppellettili di arredamento, alla manutenzione dei locali e al consumo di energia elettrica, di gas e di acqua potabile provvede direttamente l'Amministrazione regionale, secondo le norme in vigore per gli Uffici regionali.

Art. 10

A cura di ciascun Reparto del Laboratorio regionale deve essere fatta, di volta in volta, annotazione in apposito registro cronologico annuo degli estremi dei campioni che provengono dai prelevamenti operati d'ufficio, di quelli provenienti dalle Amministrazioni pubbliche, dalle Autorità Sanitarie locali e dai privati.

In altri analoghi registri cronologici annui i due Reparti del Laboratorio terranno annotazione degli estremi dei verbali delle contravvenzioni e delle eventuali denunce all'Autorità Giudiziaria.

PARTE 2a

FUNZIONAMENTO DEL LABORATORIO REGIONALE DI IGIENE E PROFILASSI

Art. 11

I Direttori dei Reparti devono conservare per almeno tre mesi una parte sufficiente di tutti i campioni non facilmente alterabili, per un ulteriore eventuale esame, munendoli delle opportune indicazioni per la identificazione.

I controcampioni per le analisi di revisione chieste dall'Autorità Giudiziaria dovranno essere conservati per tutto il tempo necessario.

Art. 12

I Direttori dei Reparti possono respingere i campioni presentati qualora siano in quantità inferiore a quella prescritta, o in condizioni tali da rendere inutili od incerti i risultati delle analisi.

Art. 13

Fermo restando il disposto dell'articolo seguente, i Direttori dei Reparti devono presentare, almeno alla fine di ogni semestre, al Medico regionale relazioni riassuntive, in duplice copia, dei lavori compiuti dai Reparti stessi.

Il Medico regionale deve trasmettere un esemplare delle relazioni, con il suo visto e con eventuali osservazioni, al competente Assessore regionale.

Art. 14

Quando dalle analisi eseguite nei Reparti emerga la necessità di provvedimenti della competente Autorità, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, i Direttori dei Reparti devono dare immediata comunicazione dei risultati di tali analisi, anche quando siano state eseguite per conto di privati, al Medico regionale ed all'Ufficiale Sanitario del Comune interessato.

Qualora dall'esame dei campioni presentati da Enti o da privati risulti che una sostanza di uso alimentare, messa in commercio o somministrata a persone, è alterata o sofisticata, deve essere data immediata comunicazione dei risultati delle analisi compiute al Medico regionale e all'Ufficiale Sanitario del Comune dal quale proviene il campione, prima di consegnare al committente il risultato delle analisi stesse.

In caso di contravvenzione alle norme vigenti, le spese di analisi dei campioni prelevati dai Vigili sanitari faranno carico agli eventuali responsabili nella misura prevista dalla vigente tariffa per ciascun campione contravvenuto.

Art. 15

Chi richiede un'analisi deve presentare al Reparto competente del Laboratorio il materiale da analizzare, convenientemente prelevato ed in quantità bastevole.

Deve, inoltre, dichiarare all'incaricato delle accettazioni le proprie generalità (cognome, nome, dimora), la provenienza della materia da sottoporre ad analisi, il genere della ricerca da effettuare e precisare le altre indicazioni del caso, formulando in modo preciso il quesito, la indagine o il servizio proposto o richiesto.

Le analisi per conto di privati sono eseguite subordinatamente alle esigenze di servizio.

Art. 16

Il materiale annonario inviato dagli Ufficiali Sanitari per l'analisi chimica va prelevato, a norma di legge, in campioni suggellati con il timbro del Comune e portanti indicazioni precise per la identificazione; tale materiale deve essere accompagnato dal verbale di prelevamento.

In caso di mancata redazione o presentazione del verbale di prelevamento ed in caso di inosservanza delle disposizioni previste dalle leggi vigenti per il prelevamento dei campioni, la richiesta di analisi non deve avere corso.

Art. 17

La quantità di sostanze da presentare per l'esame e il metodo di preparazione e di imballaggio dei campioni devono essere conformi alle norme del T.U. delle leggi sanitarie e alle disposizioni emanate in materia.

Art. 18

Per ogni prelevamento di campioni di acqua per uso potabile da sottoporre all'analisi chimica e batteriologica, bisogna stendere apposito verbale e redigere una relazione sulla natura del bacino imbrifero e sulle condizioni della località ove il prelevamento si effettua, a norma delle disposizioni in vigore e delle istruzioni emanate dalle Autorità competenti.

A tale scopo, mentre al prelievo di campioni di acqua da analizzare chimicamente può provvedere un tecnico assistito dall'Ufficiale Sanitario competente, o da un suo rappresentante, per le analisi batteriologiche è, invece, indispensabile che i campioni siano prelevati dal personale medico o tecnico che deve eseguire l'analisi.

Data l'importanza delle analisi di campioni di acque ad uso potabile e per ovviare a dannosi inconvenienti, i Direttori dei due reparti del Laboratorio, quando siano chiamati ad analizzare simultaneamente la stessa acqua, dovranno, prima di rilasciare il referto di analisi, decidere univocamente sulla sua potabilità o meno.

Art. 19

Per ogni analisi o ricerca non compresa nelle voci della tariffa in vigore, la tassa sarà stabilita, di volta in volta, dal Direttore del Reparto competente, previo parere favorevole dell'Assessore, in base alle tasse stabilite per le analisi e le ricerche di analoga natura e importanza previste nella tariffa.

Art. 20

Le spese per le spedizioni di campioni o di perizie, per la imposta di consumo e per eventuali altri tributi sono a carico dei richiedenti le analisi.

Art. 21

I depositi di somme stabilite dalle vigenti tariffe per le analisi ad uso di Enti mutualistici e di privati e riscosse dal Laboratorio sono versati mensilmente al Cassiere della Regione direttamente oppure sul conto corrente postale intestato all'Amministrazione regionale.

Art. 22

Nei casi in cui i Direttori del Laboratorio siano incerti nel pronunciarsi circa le conclusioni definitive di una analisi o di un esame eseguito, possono chiedere l'intervento e il parere di altri Direttori di Laboratorio oppure di specialisti in particolari materie, previa autorizzazione dell'Assessore regionale alla Sanità.

PARTE 3a

CENTRO PROFILATTICO REGIONALE

Art. 23

Al Reparto Medico-Micrografico del Laboratorio è annesso un Centro Profilattico.

E' compito del Centro Profilattico:

a) proporre all'Amministrazione regionale l'acquisto del materiale necessario alle vaccinazioni, alle disinfezioni e disinfestazioni e curarne la conservazione e la distribuzione;

b) provvedere all'impianto e al funzionamento di un servizio mobile automontato di disinfezione nell'interesse dei Comuni della Regione;

c) coadiuvare il personale addetto al servizio delle vaccinazioni profilattiche rese obbligatorie per legge o disposte dall'Autorità sanitaria.

Art. 24

Il Centro Profilattico funziona in collegamento tecnico con il Reparto Medico-Micrografico e ha sede nell'edificio del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi.

Il Centro dispone di un locale per la conservazione dei disinfettanti e disinfestanti e di un locale per la custodia dei mezzi mobili di disinfezione; dispone, inoltre, dell'altro materiale necessario per le operazioni di disinfezione e disinfestazione. Il Centro dispone, infine, di un apposito locale con frigorifero per la conservazione dei vaccini profilattici e di un locale per le registrazioni e le operazioni necessarie per il funzionamento dei servizi di istituto del Centro.

Art. 25

Il Centro Profilattico deve sempre disporre del seguente materiale:

1) di una scorta adeguata di disinfettanti o disinfestanti per la sua dotazione ordinaria e per la distribuzione ai Comuni;

2) di un impianto automontato di disinfezioni e disinfestazioni e del materiale occorrente alle operazioni di disinfezione.

Art. 26

L'Assessore regionale alla Sanità e il Medico regionale sovraintendono al funzionamento del Centro Profilattico.

Il preparatore del Reparto Medico-Micrografico del Laboratorio, oltre al disimpegno delle sue ordinarie mansioni nel Reparto stesso, provvede a quanto occorre per il funzionamento del Centro e, in genere, coadiuva i Sanitari nell'azione di Profilassi: in particolare, attende alla buona conservazione del materiale profilattico appartenente al Centro ed alla tenuta del registro di carico e scarico concernente il movimento del materiale stesso.

Al centro sono anche addetti i tre Vigili Sanitari per le disinfezioni.

Art. 27

I Comuni della Regione debbono chiedere all'Amministrazione regionale (Ufficio del Medico regionale) alla fine di ogni semestre, i quantitativi di disinfettanti e disinfestanti che presumono possano occorrere nel semestre successivo per le operazioni profilattiche, specie per quelle di carattere continuativo, da svolgere senza l'intervento diretto del Centro, e quando necessitano, i quantitativi di vaccini profilattici.

Le richieste debbono essere accompagnate da circostanziate e motivate relazioni dell'Ufficiale Sanitario. Peraltro, i Comuni, in relazione a particolari esigenze, possono inoltrare in qualunque momento le richieste dei disinfettanti, dei disinfestanti e dei vaccini.

Il Medico regionale, esaminate le richieste dei Comuni, trasmette all'Assessore regionale alla Sanità l'elenco del materiale che ritiene debba essere concesso ai Comuni e alla fine di ciascun anno deve trasmettere all'Assessore stesso l'elenco dei disinfettanti e dei disinfestanti di cui propone l'acquisto nonché dei vaccini e di altri materiali occorrenti per mantenere nella dovuta efficienza il servizio del Centro, avuto riguardo alle necessità ordinarie e straordinarie per una ben condotta azione profilattica nell'interesse dei Comuni della Regione.

Art. 28

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità, autorizza l'acquisto dei disinfettanti e disinfestanti occorrenti per la dotazione ordinaria del Centro e per la distribuzione ai Comuni.

I disinfettanti e i disinfestanti da acquistare debbono essere compresi tra quelli autorizzati a norma di legge o stabiliti dal Ministero della Sanità.

Art. 29

I Comuni debbono richiedere l'intervento del servizio mobile automontato del Centro Profilattico solo quando si tratti di disinfezioni finali o di particolari esigenze, fermo restando l'obbligo di provvedere, con la scorta di disinfettanti concessa dal Centro, alle disinfezioni ordinarie ai letti dei malati.

Art. 30

Le richieste per l'esecuzione delle disinfezioni e disinfestazioni da parte del servizio regionale automontato debbono essere fatte dagli Ufficiali Sanitari a mezzo di appositi moduli, che, a cura del Centro Profilattico, saranno distribuiti ai Comuni.

Il Medico regionale appone sui moduli di richiesta il proprio visto di autorizzazione, con le eventuali sue direttive e lo trasmette al Centro.

In caso d'urgenza, la richiesta del servizio automontato può essere fatta anche telegraficamente o telefonicamente.

Gli accessi sopralluogo da parte del servizio automontato del Centro debbono essere effettuati nel più breve tempo possibile.

Le operazioni di disinfezione sono eseguite nei Comuni sotto il controllo degli Ufficiali Sanitari e con l'aiuto dei Vigili sanitari comunali o dei messi comunali.

Art. 31

Le disinfezioni e le disinfestazioni possono anche essere effettuate su richiesta di privati, previa autorizzazione del Medico regionale e previo pagamento delle somme stabilite in conformità alle vigenti tariffe.

Le somme riscosse dalla Regione per l'esecuzione delle predette operazioni nell'interesse di privati sono devolute a spese per i servizi del Centro Profilattico.

Art. 32

Il Consorzio regionale Antitubercolare può richiedere l'intervento del servizio automontato di disinfezione del Centro, purché si tratti di disinfezione finale per decesso di infermi o per cambiamento di alloggio, fermo restando, negli altri casi, l'obbligo del Consorzio di provvedere alla distribuzione domiciliare di disinfettanti e di altri presidi profilattici nonché alla vigilanza sul loro impiego, in relazione ai suoi compiti di istituto in materia di profilassi domiciliare antitubercolare.

PARTE 4a

ASSUNZIONE IN SERVIZIO E STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

Art. 33

Per l'assunzione in servizio del personale direttivo e tecnico del Laboratorio si osservano le norme del vigente Testo Unico delle leggi sanitarie 27-7-1934 n. 1265, delle leggi e dei regolamenti in vigore per i concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi sanitari provinciali e comunali nonché le norme vigenti per l'assunzione del personale addetto ai servizi sanitari dell'Amministrazione regionale.

Il personale direttivo dei Laboratori è nominato dal Consiglio regionale in seguito ai concorsi per titoli ed esami a' sensi delle vigenti norme di legge.

Art. 34

Per la nomina ai posti di preparatore è richiesto il possesso del diploma di preparatore rilasciato dalle Scuole nazionali o di equipollente e riconosciuto diploma rilasciato da Scuole estere per preparatore; in luogo del diploma di preparatore è ammessa la licenza di Scuola media inferiore con un certificato di idonea preparazione tecnica specifica (in chimica o in batteriologia) presso corrispondenti Reparti di Laboratori di Igiene e Profilassi o presso Laboratori Universitari.

Per la nomina ai posti di aiuto-preparatore è richiesto il possesso del diploma di Scuola media inferiore.

Per la nomina ai posti di inserviente e di Vigile sanitario è, inoltre, richiesta la licenza di Scuola elementare.

Per l'assunzione in servizio ai posti di Vigile sanitario è, inoltre, prescritto il possesso della patente di guida automobilistica di secondo grado e del requisito dell'età minima di 21 anni compiuti.

Prima di entrare in funzione i Vigili sanitari, quali agenti giurati, debbono prestare il prescritto giuramento innanzi al Pretore.

Art. 35

Gli stipendi e i salari annui di organico iniziali da corrispondere al personale addetto al Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi sono determinati nella tabella annessa quale allegato A; al personale stesso sono, inoltre, concessi e corrisposti gli aumenti periodici biennali del 2,50% degli stipendi e salari nonché le indennità e gli assegni accessori spettanti al personale regionale dei corrispondenti gradi, nelle misure e secondo le norme di legge e di regolamento in vigore.

In conformità alle norme in vigore per il personale dei Laboratori Provinciali di Igiene e Profilassi, per l'aggravio derivante dalle manipolazioni di materiale infetto o, comunque, dannoso, ai dipendenti del Laboratorio può essere attribuita una indennità mensile di lavoro nocivo e rischioso, nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 36

Il personale del Laboratorio, nei casi in cui sia necessaria la sua presenza o la sua opera tecnica per le ricerche da effettuarsi o per il prelevamento dei campioni, deve recarsi nelle località, previa autorizzazione da richiedersi ai sensi delle vigenti disposizioni.

Alle spese di missione del personale del Laboratorio per trasferte compiute su richiesta e nell'interesse di privati o di altri Enti e Istituzioni provvede direttamente l'Amministrazione regionale, salva azione di rivalsa disposta dall'Assessorato regionale alla Sanità, su proposta dei Direttori di reparto, per il versamento a rimborso delle spese stesse al Cassiere-tesoriere della Regione.

Art. 37

Le somme riscosse dall'Amministrazione regionale per i compensi relativi alle indagini di interesse privato, nonché per oblazioni versate in via conciliativa, sono destinate a vantaggio della gestione del Laboratorio, detratto il 50% che è devoluto a favore del personale addetto al Laboratorio, esclusi i Vigili sanitari.

La quota del 50% spettante al personale, distintamente per ciascun Reparto, è devoluta a favore del personale stesso nelle seguenti misure percentuali:

- 27% al personale direttivo:

Direttore 15%

Assistente 12%

- 23 % al personale tecnico e subalterno:

Preparatore 11%

Aiuto-preparatore 7%

Inserviente 5%

La liquidazione delle sopramenzionate quote spettanti al personale è approvata trimestralmente con provvedimento deliberativo della Giunta regionale.

I Vigili sanitari hanno diritto alle percentuali di compartecipazione sui proventi delle contravvenzioni a norma delle leggi in vigore; le relative somme sono liquidate a cura dei competenti Uffici del Registro, a' sensi di legge.

Art. 38

Per quanto non previsto nei precedenti articoli della parte terza e nei successivi articoli della parte quinta del presente Regolamento, si applicano al personale addetto al Laboratorio di Igiene e Profilassi le norme di legge e di regolamento in vigore in materia di stato giuridico ed economico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta.

PARTE 5a

ATTRIBUZIONI E DOVERI DEL PERSONALE

Art. 39

I Direttori hanno il governo tecnico dei rispettivi Reparti e sono responsabili del buon andamento tecnico, amministrativo e disciplinare dei Reparti stessi; curano la tenuta dei registri e la sollecita esecuzione delle analisi che vengono loro richieste. Sono personalmente responsabili delle perizie da essi eseguite e devono firmare tutti i certificati di analisi.

I Direttori dei Reparti hanno la facoltà di intraprendere, informandone l'Assessore e il Medico regionale, quelle indagini e ricerche che credono opportune per lo studio delle condizioni igieniche e sanitarie locali e per il perfezionamento dei metodi di analisi relativi; essi debbono fare al competente Assessore regionale da cui dipendono le proposte che reputano del caso per assicurare il regolare funzionamento dei servizi ad essi affidati.

Art. 40

I Direttori dei Reparti sono responsabili della buona conservazione e della custodia della suppellettile scientifica e del materiale di arredamento esistente nei locali dei rispettivi Reparti.

Essi provvedono alla regolare tenuta e all'aggiornamento di un inventario del predetto materiale di carico.

Art. 41

Gli Assistenti svolgono, alle dipendenze del rispettivo Direttore, le analisi di laboratorio, le esperienze scientifiche e tutte le indagini di ordine medico e chimico.

Essi sostituiscono il Direttore in caso di assenza per servizio, per congedo ordinario e per malattia.

Art. 42

Le funzioni di Direttore e di Assistente di Reparto del Laboratorio sono incompatibili con quelle di Ufficiale Sanitario comunale e di Sanitario condotto.

Ai Direttori e Assistenti di Reparto del Laboratorio è, inoltre, vietato:

a) di applicarsi, direttamente o indirettamente, per proprio o altrui conto, a qualsiasi commercio o industria soggetti a vigilanza igienica;

b) di attendere, direttamente o indirettamente, per proprio o altrui conto, al funzionamento ed alla gestione di laboratori di analisi chimiche e batteriologiche e di eseguire, nel laboratorio al quale sono addetti, per proprio conto, analisi e ricerche di interesse privato;

c) di comunicare i risultati e le conclusioni delle analisi e perizie a persone estranee.

Per l'assunzione di incarichi speciali, i Direttori dovranno essere autorizzati, di volta in volta e per iscritto, dall'Assessore regionale alla Sanità, sentita la Giunta regionale.

Art. 43

I preparatori e gli aiuto-preparatori devono tenere in perfetto ordine gli strumenti e gli apparecchi, predisporre quanto può occorrere per le analisi ed esperienze, coadiuvare il Direttore e l'Assistente nella esecuzione materiale delle loro mansioni, curare la custodia dei campioni e materiali e adottare in tutti i casi le precauzioni e le misure indispensabili e prudenziali allo scopo di evitare infortuni ed incidenti dannosi.

Essi devono, inoltre, tenere aggiornato apposito registro cronologico dei verbali di contravvenzione, con l'annotazione delle denunce all'Autorità giudiziaria; debbono curare la tenuta e la scritturazione dei registri e dei bollettari dei materiali e dei campioni presi in carico dai Reparti del Laboratorio nonché provvedere alla copia della corrispondenza d'ufficio e alla tenuta dei registri di protocollo e dei libri in carico alle biblioteche dei Reparti.

Art. 44

I preparatori devono tenere aggiornato, sotto la sorveglianza del Direttore, un registro nel quale vengono iscritte e riassunte in ordine cronologico tutte le richieste di analisi secondo l'ordine della loro presentazione, nonché le relative operazioni tecniche.

Il registro deve riportare, in forma tabellare, i seguenti dati e indicazioni:

1) numero di protocollo e numero progressivo di presentazione per anno;

2) data di presentazione della richiesta;

3) nome del Comune, dell'Ente o nome, cognome e indirizzo della persona richiedente;

4) descrizione e natura del campione di sostanza da esaminare, con il quesito proposto;

5) esposizione succinta dei risultati dell'esame e delle conclusioni formulate;

6) data di trasmissione della risposta;

7) importo della tassa relativa (se dovuta);

8) annotazione delle eventuali denunce all'Autorità giudiziaria;

9) osservazioni e, ove ne sia il caso, annotazione sul concorso di altro Laboratorio provinciale o di specialisti nell'esecuzione della ricerca.

I preparatori debbono, altresì, tenere aggiornato un registro cronologico recante i dati ed estremi dei verbali delle contravvenzioni elevate dai Vigili sanitari, con l'annotazione delle denunce all'Autorità giudiziaria.

Art. 45

Gli inservienti hanno l'obbligo di provvedere all'apertura e alla chiusura degli uffici e alla regolare tenuta dei medesimi, alla custodia dei campioni secondo le istruzioni dei direttori, alla preparazione degli attrezzi, dei materiali e dei vasellami occorrenti per le analisi e le esperienze, adottando in tutti i casi le precauzioni e le misure indispensabili e prudenziali allo scopo di evitare infortuni ed incidenti dannosi.

L'inserviente del Reparto-Medico-Micrografico deve, inoltre, curare la sorveglianza e la pulizia del reparto animali, cavie, conigli, ecc., utilizzati per diagnosi biologiche di malattie infettive.

Gli inservienti debbono rispondere con prontezza alle chiamate ed eseguire sollecitamente gli ordini che ricevono. Non possono assentarsi se non per eseguire incarichi ricevuti dai superiori nell'interesse del servizio.

Gli inservienti debbono curare il ritiro delle corrispondenze, dei pacchi, ecc., nonché la spedizione di telegrammi e delle lettere, ecc.

Gli inservienti, quando sono in servizio, devono portare la divisa fornita gratuitamente dall'Amministrazione regionale.

Art. 46

I Vigili sanitari esercitano le funzioni loro spettanti ed eseguono gli incarichi loro assegnati dal competente Assessore, dal Medico regionale, dai Direttori di Reparto del Laboratorio, per l'adempimento delle finalità devolute dalle leggi vigenti al Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi.

Essi vigilano sulle condizioni igieniche del suolo, degli aggregati urbani e rurali e delle abitazioni, sulla salubrità delle bevande e delle sostanze alimentari, sui mercati e sui pubblici esercizi; compiono le ispezioni superiormente disposte e riferiscono sui risultati degli accertamenti, sulle contestazioni fatte e sui provvedimenti attuati.

Vigilano, inoltre, sulla esecuzione delle misure disposte per la profilassi delle malattie infettive e provvedono ai servizi della stazione mobile di disinfezione; esercitano tutte le altre attribuzioni di vigilanza igienica e sanitaria loro prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

I Vigili sanitari debbono trasmettere, di volta in volta, al competente Reparto del Laboratorio regionale e al medico regionale copia dei verbali delle contravvenzioni in materia sanitaria da essi elevate.

Art. 47

Per l'esercizio delle loro funzioni, sono attribuite ai Vigili sanitari le facoltà spettanti per legge ai Vigili comunali: essi non possono entrare in funzione se non dopo aver prestato giuramento dinnanzi al Pretore.

Il servizio dei Vigili sanitari è disposto dal Medico regionale, d'intesa con i Direttori dei Reparti del Laboratorio regionale.

I Vigili sanitari debbono portare la divisa e la rivoltella e devono essere muniti di tessera di riconoscimento con fotografia da esibire, quando occorra, per dimostrare la loro qualità ed identità.

I Vigili sono provvisti di un idoneo mezzo di trasporto loro fornito dalla Regione. Le spese inerenti alla divisa, alla rivoltella, alla tessera di riconoscimento ed al mezzo di trasporto per il servizio dei Vigili sanitari sono interamente sostenute o rimborsate dalla Regione.

Art. 48

E' fatto divieto ai Vigili sanitari:

a) di attendere in servizio a cure estranee al loro ufficio e di dedicarsi, senza autorizzazione scritta dell'Assessore, ad altre occupazioni fuori del servizio;

b) di allontanarsi dal posto o dall'itinerario loro prescritto, senza averne ottenuto il permesso;

c) di accettare alcun compenso, sotto qualsiasi forma, e di esercitare qualsiasi impiego o incarico per prestazioni che possano, comunque, collidere con i doveri del loro servizio;

d) di comunicare ad estranei quanto sia venuto a loro conoscenza per ragioni di servizio.

Art. 49

Il personale del Laboratorio regionale deve curare la scrupolosa osservanza dei doveri d'ufficio, attendendo con diligenza, solerzia e zelo alle mansioni affidate ed alle istruzioni ricevute.

Art. 50

Il personale del Laboratorio è obbligato:

a) a mantenere il segreto sugli affari di servizio;

b) ad astenersi dall'esercizio di professioni e dal prendere parte, diretta o indiretta, a servizi, esazioni od appalti di opere in cui siano interessati la Regione, il Laboratorio regionale od Istituti soggetti alla vigilanza della Regione;

c) ad astenersi dal compilare perizie per conto di coloro che debbono servirsi di tali perizie nei rapporti loro con la Regione e con il Laboratorio regionale;

d) a non assumere impegni né incarichi per privati od Enti pubblici che possano collidere con i doveri d'ufficio o che, per la loro natura, importanza e durata, riescano comunque di nocumento allo svolgersi della loro normale attività di impiegati;

e) a non ricevere compensi o rimunerazioni da chicchessia e per qualsiasi titolo o causa relativi al proprio servizio;

f) ad osservare l'orario d'ufficio;

g) ad usare modi corretti nei rapporti interni e nei rapporti con il pubblico.

Art. 51

Durante l'orario d'ufficio il personale del Laboratorio deve trovarsi e rimanere al posto assegnato senza potersene per alcuna causa allontanare. L'orario sarà conforme a quello stabilito per gli uffici dell'Amministrazione regionale.

Nel caso che per l'esercizio delle proprie attribuzioni, o per motivi personali urgenti, un dipendente abbia bisogno di uscire temporaneamente, dovrà chiedere ed ottenere l'assenso del proprio Direttore.

Quando per imprescindibili e per non prevedute necessità sue o di famiglia, il dipendente non possa recarsi all'ufficio, deve informarne subito il Laboratorio indicando la cagione dell'impedimento e la sua prevista durata.

Art. 52

I dipendenti del Laboratorio hanno l'obbligo di surrogarsi a vicenda nel caso di eventuali assenze o impedimenti e di prestare la loro opera, a giudizio del Direttore, anche in giorni ed in ore non compresi nell'orario d'ufficio.

Per lavori da eseguire fuori orario, con l'autorizzazione dell'Assessore, sono corrisposti compensi orari, ai sensi delle norme vigenti in materia.

Art. 53

Per le mancanze e le sanzioni disciplinari e per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili al personale del Laboratorio le norme del vigente regolamento organico generale per il personale dell'Amministrazione regionale.

La sorveglianza disciplinare sui Vigili sanitari spetta al più anziano di nomina dei Direttori di Reparto.

PARTE 6a

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 54

Nella prima applicazione del presente regolamento e per la prima assunzione al posto tabellare di ruolo di aiuto-preparatore, di nuova istituzione, presso il Reparto Medico-Micrografico del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi, il Sig. Ester Réan, inserviente di ruolo incaricato di espletare mansioni di aiuto-preparatore, è inquadrato e nominato a ruolo al nuovo posto medesimo, con effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con la attribuzione degli assegni principali ed accessori previsti per il posto stesso.

Nella prima applicazione del presente Regolamento, il preparatore chimico di ruolo Sig. Preyet Desiderato viene confermato e inquadrato al posto tabellare di ruolo di preparatore chimico presso il Reparto Chimico, posto modificato dal grado 8° al grado 7°, con il riconoscimento della anzianità di servizio nel posto già acquisito ai fini degli aumenti periodici biennali dello stipendio.

Art. 55

Le norme del presente Regolamento sostituiscono quelle già approvate dal Consiglio regionale con deliberazione n. 106 in data 6 ottobre 1958, non ancora divenuta esecutiva, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 56

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si osservano le norme vigenti delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato e dalla Regione in materia di ordinamento e funzionamento dei servizi pubblici di igiene e profilassi nonché di stato giuridico ed economico del personale addetto ai servizi stessi.