Legge regionale 1° agosto 2005, n. 18 - Testo vigente

Legge regionale 1° agosto 2005, n. 18

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale scolastico. Modificazioni alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione).

(B.U. 16 agosto 2005, n. 33))

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dello Statuto speciale e conformemente ai principi costituzionali e dell'ordinamento dell'Unione europea, individua gli strumenti e i percorsi per garantire agli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado la formazione culturale e l'apprendimento secondo criteri e con obiettivi che mirano alla crescita culturale e psicologica delle giovani generazioni di cui debbono essere favoriti le conoscenze, le competenze, l'autonomia ed il senso di responsabilità.

2. La Regione e le istituzioni scolastiche assicurano l'effettiva fruizione dei livelli essenziali delle prestazioni inerenti al diritto-dovere all'istruzione ed operano per il loro progressivo innalzamento, anche in relazione alle specificità, alle tradizioni e ai valori culturali e linguistici propri della Valle d'Aosta e all'originalità espressa dal modello scolastico valdostano.

3. Ai sensi degli articoli 39 e 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), la scuola valdostana agevola ed assicura la tutela attiva e la valorizzazione delle specificità culturali e linguistiche presenti nella realtà regionale, in quanto componenti integranti dei più rilevanti movimenti culturali e di pensiero operanti sul continente europeo.

4. Il carattere bilingue della scuola valdostana costituisce la garanzia per lo sviluppo di una educazione plurilingue, aperta alla cittadinanza europea e finalizzata anche al rispetto delle diversità culturali e linguistiche.

5. La Regione, nell'ambito della propria competenza, promuove la conoscenza della lingua e della cultura franco-provenzale.

6. Ai sensi dell'articolo 40bis della l. cost. 4/1948, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, l'insegnamento della lingua tedesca è assicurato nelle istituzioni scolastiche dei Comuni della valle del Lys individuati dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys), come modificata dalla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1, in coerenza con le necessità locali.

7. Le scuole paritarie assicurano il perseguimento delle finalità della presente legge.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Art. 2

(Attività educative e formative nella scuola dell'infanzia)

1. L'orario annuale della scuola dell'infanzia è determinato da un minimo di 1026 ore, nelle scuole in cui è presente un solo insegnante, ad un massimo di 1700 ore.

2. Per il perseguimento delle finalità educative e formative della scuola dell'infanzia, sono ricavati, all'interno dell'orario di insegnamento, spazi temporali da dedicare alla programmazione collegiale, da definire con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.

3. Nel rispetto delle finalità educative e formative della scuola dell'infanzia, per il mantenimento dei livelli di prestazione conseguenti agli adattamenti degli orientamenti dell'attività educativa alle esigenze socio-culturali e linguistiche della Valle d'Aosta ed a garanzia dei diritti dell'utenza, gli anticipi delle iscrizioni alla scuola dell'infanzia sono regolati con apposita intesa tra l'Assessorato competente in materia di istruzione, il Consiglio permanente degli enti locali e le organizzazioni sindacali scolastiche.

Art. 3

(Attività educative e didattiche nella scuola primaria)

1. L'orario della scuola primaria è fissato in un totale annuo di 990 ore.

2. Per gli alunni le cui famiglie ne facciano formale richiesta all'atto dell'iscrizione, l'orario può comprendere il tempo dedicato alla mensa per un massimo di 231 ore annue, in aggiunta alle ore stabilite al comma 1.

3. Per la definizione della dotazione organica del personale docente della scuola primaria, si computano l'orario d'insegnamento per tutti gli alunni, quello per il tempo dedicato alla mensa di cui al comma 2, il monte ore per la contemporaneità dei docenti nelle classi e le necessità orarie derivanti dall'insegnamento della lingua inglese e dall'applicazione dell'articolo 1, comma 6.

Art. 4

(Attività educative e didattiche nella scuola secondaria di primo grado)

1. L'orario annuale della scuola secondaria di primo grado è determinato da un minimo di 1056 ore ad un massimo di 1188 ore.

2. Per la definizione della dotazione organica del personale docente della scuola secondaria di primo grado, si tiene conto dell'orario di insegnamento di cui al comma 1 e delle necessità derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 6, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 53 (Norme per l'attuazione degli articoli 39 e 40 dello Statuto speciale nelle scuole secondarie di primo grado della Valle d'Aosta).

Art. 5

(Innalzamento ed ampliamento dell'offerta formativa)

1. Per l'innalzamento dei livelli dell'offerta formativa nella scuola valdostana, le dotazioni organiche, complessiva e funzionale, sono definite annualmente dalla Giunta regionale, sulla base dei criteri preventivamente stabiliti sentite le organizzazioni sindacali scolastiche, al fine di consentire la copertura del tempo mensa, la contemporaneità dei docenti, l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, la copertura delle supplenze brevi nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, la realizzazione di particolari progetti di innovazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 19 della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche), il funzionamento delle scuole nei comuni di montagna e l'integrazione degli alunni diversamente abili e di quelli stranieri.

2. Eventuali ampliamenti dell'offerta formativa per lo svolgimento di attività aggiuntive di tipo facoltativo o opzionale possono essere realizzati ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 19/2000.

Art. 6

(Disposizioni per la continuità educativa ed il coordinamento didattico)

1. Nell'ambito del piano dell'offerta formativa (POF), di cui all'articolo 8 della l.r. 19/2000, le istituzioni scolastiche definiscono e adottano, nell'esercizio della loro autonomia e sulla base degli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale, la documentazione inerente alla valutazione degli alunni e stabiliscono le modalità per la sua conservazione e trasmissione ai successivi gradi di scuola.

2. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della loro autonomia, per garantire la piena realizzazione degli obiettivi stabiliti nel POF, possono individuare, tra i docenti, figure di coordinamento e di sistema, nel rispetto dei limiti fissati dal contratto collettivo di lavoro.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Art. 7

(Personale della scuola)

1. I contratti di lavoro stipulati con il personale docente, dirigente scolastico e dirigente tecnico tengono conto delle specificità dell'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta e degli adattamenti dei programmi alle necessità locali di cui agli articoli 40 e 40bis della l. cost. 4/1948 e 28 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta).

2. Le modalità di assunzione e di reclutamento ed i contratti di lavoro a tempo determinato del personale docente sono adattati alle specificità indicate al comma 1.

3. Le graduatorie regionali per l'assunzione del personale docente a tempo indeterminato e determinato sono formate in base alla normativa statale vigente, escludendo nell'attribuzione del punteggio, a partire dall'anno scolastico 2005/2006, quello previsto per la prestazione del servizio nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna, fatto salvo quanto previsto dalla legge 1° marzo 1957, n. 90 (Provvedimenti a favore della scuola elementare in montagna).

3bis. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 15 luglio 2002, n. 145, il numero dei posti disponibili nella dotazione organica del ruolo regionale dei dirigenti tecnici, definita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 17 aprile 1990, n. 14 (Ruolo regionale degli ispettori tecnici e norme in materia di reclutamento del personale direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche regionali), è pari ad uno (1).

Art. 8

(Modificazioni alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12)

1.

a) (2)

b) (3)

c) (4)

2. (5)

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4bis, della l.r. 12/1993, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, non si applicano a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano collocati nelle graduatorie permanenti regionali.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

Art. 9

(Graduatorie dei concorsi per dirigente scolastico)

1. Le graduatorie dei concorsi per dirigente scolastico, banditi con i decreti del Presidente della Regione n. 49 del 27 gennaio 2003 e n. 72 del 7 febbraio 2005, sono utilizzate fino ad esaurimento per la copertura, a tempo indeterminato, dei posti vacanti e disponibili, anche in deroga al numero dei posti messi a concorso dall'articolo 1, comma 2, dei decreti medesimi.

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 3, comma 3, e 5, comma 1, è determinato in euro 460.000 per l'anno 2005, in euro 1.380.000 per l'anno 2006 e in euro 1.460.000 a decorrere dall'anno 2007.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2005 e per il triennio 2005/2007 nell'obiettivo programmatico 1.2.2. (Personale direttivo e docente delle scuole regionali) e vi si provvede mediante utilizzo, per gli importi di cui al comma 1, degli stanziamenti iscritti nei medesimi bilanci nell'obiettivo programmatico 3.2. (Altri oneri non ripartibili) al capitolo 69300 (Quota interessi per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre).

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Comma aggiunto dall'art. 14 della. L.R. 4 agosto 2006, n.21.

(2) Modifica il comma 3 dell'art. 1 della L.R. 8 marzo 1993, n. 12.

(3) Sostituisce il comma 4 dell'art. 1 della L.R. 8 marzo 1993, n. 12.

(4) Aggiunge il comma 4bis all'art. 1 della L.R. 8 marzo 1993, n. 12.

(5) Modifica il comma 4 dell'art. 4 della L.R. 8 marzo 1993, n. 12.