Legge regionale 18 gennaio 1973, n. 1 - Testo storico

Legge regionale n. 1 del 18 01 1973

Bollettino ufficiale 23 1 1973 n. 1

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER IL PRIMO TRIMESTRE DELL’ANNO FINANZIARIO 1973.

Art. 1

È autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1973 fino a quando sia formalmente approvato ed applicabile, - con la promulgazione e pubblicazione della relativa legge regionale di approvazione -, il bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario stesso e, comunque, non oltre il 31 marzo 1973.

Art. 2

L’approvazione e l’impegno di spese durante l’esercizio provvisorio non potranno superare mensilmente un dodicesimo dell’importo delle spese previste nei vari capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1972, approvato con legge regionale 29 aprile 1972 n. 2 e successive modificazioni.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.