Legge regionale 19 maggio 2005, n. 9 - Testo vigente

Legge regionale 19 maggio 2005, n. 9

Disposizioni per il finanziamento regionale del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo.

(B. U. 7 giugno 2005, n. 23)

Art. 1

(Oggetto) (1)

1. Le spese per le infrastrutture, per le attrezzature e per la gestione del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo sono a carico del gestore.

2. La Regione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, può intervenire a sostegno delle spese di cui al comma 1, in considerazione del rilevante interesse pubblico che riveste il servizio di soccorso.

Art. 2

(Organizzazione e gestione del servizio) (2)

1. La responsabilità organizzativa e gestionale del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo è affidata ai gestori delle piste o ai soggetti dagli stessi all'uopo incaricati.

2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano con modalità telematiche alla struttura regionale competente in materia di piste di sci le date di apertura e di chiusura al pubblico delle piste da essi gestite.

3. Ove le condizioni di affluenza e di difficoltà delle piste lo consentano e con le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, i soggetti di cui al comma 1 garantiscono il servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo anche in regime di reperibilità degli addetti al servizio.

4. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, le linee di indirizzo e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo, al fine di razionalizzare le attività e i costi gestionali e di favorire il coordinamento tra comprensori sciistici.

Art. 3

(Oneri a carico della Regione) (3)

1. La Giunta regionale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ripartisce la spesa destinata al funzionamento del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, tenuto conto della lunghezza delle piste regolarmente classificate ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), e del periodo di apertura.

2. Al fine dell'ottenimento del sostegno alle spese di cui all'articolo 1, comma 1, entro il 31 gennaio di ciascuna stagione invernale, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, presentano alla struttura regionale competente in materia di piste di sci apposita domanda. In ogni caso, in presenza di sufficienti condizioni di innevamento e fatte salve le esigenze di sicurezza, deve essere garantito il funzionamento delle piste per almeno trenta giorni. (3a)

Art. 4

(Modalità di liquidazione)

1. Alla liquidazione della spesa di cui all'articolo 3, comma 1, si provvede in un'unica soluzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della relativa domanda. (4)

2. La liquidazione è subordinata alla verifica dell'effettivo e regolare svolgimento del servizio di soccorso.

Art. 5

(Riduzioni)

1. Qualora sia accertato un periodo di funzionamento invernale delle piste inferiore a trenta giorni, la liquidazione della spesa è disposta in misura proporzionalmente ridotta. (5)

Art. 6 (6)

Art. 7

(Disposizione transitoria)

1. Relativamente alla stagione invernale 2004/2005, la domanda di cui all'articolo 3, comma 2, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di piste di sci, previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento del servizio di soccorso, provvede alla liquidazione, a saldo in un'unica soluzione, della spesa relativa alle domande presentate ai sensi del comma 1.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in euro 400.000 per l'anno 2005 (stagioni invernali 2004/2005 e 2005/2006) e in euro 200.000 per gli anni seguenti.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2005 e di quello pluriennale per il triennio 2005/2007 nell'obiettivo programmatico 2.2.1.11. (Protezione civile) e si provvede mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) dell'obiettivo programmatico 3.1 (Fondi globali), a valere sugli accantonamenti previsti all'allegato 1 punto B.2.1. (Effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo) ai medesimi bilanci.

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 2 della L.R. 4 marzo 2016, n. 4.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 1 recitava:

" (Oggetto)

1. In considerazione del rilevante interesse pubblico che riveste il servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo, la Regione assume a proprio carico le spese necessarie per assicurarne l'effettuazione.".

(2) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 3 della L.R. 4 marzo 2016, n. 4.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 2 recitava:

" (Organizzazione e gestione del servizio)

1. La responsabilità organizzativa e gestionale del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo è affidata ai soggetti cui compete la gestione delle piste interessate.

2. I gestori delle piste di sci di fondo sono tenuti a comunicare alla struttura regionale competente in materia di piste di sci le date di apertura e di chiusura al pubblico delle piste da essi gestite.".

(3) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 4 della L.R. 4 marzo 2016, n. 4.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 3 recitava:

" (Oneri a carico della Regione)

1. La Giunta regionale approva annualmente, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, l'ammontare massimo della spesa destinata al finanziamento del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo, nonché la sua ripartizione fra i gestori delle piste interessati, in relazione alla lunghezza delle piste regolarmente classificate ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci).

2. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 1, i gestori delle piste di sci di fondo sono tenuti a presentare alla struttura regionale competente in materia di piste di sci, entro il 30 settembre di ogni anno, apposita domanda corredata di un elenco delle piste di cui il gestore preveda, in presenza di sufficienti condizioni di innevamento e fatte salve le esigenze di sicurezza, il funzionamento per almeno trenta giorni durante la successiva stagione invernale.".

(3a) Comma modificato dal comma 6 dell'art. 1 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 3 recitava:

"2. Al fine dell'ottenimento del sostegno alle spese di cui all'articolo 1, comma 1, entro il 31 ottobre di ogni anno, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, presentano alla struttura regionale competente in materia di piste di sci apposita domanda. In ogni caso, in presenza di sufficienti condizioni di innevamento e fatte salve le esigenze di sicurezza, deve essere garantito il funzionamento delle piste per almeno trenta giorni.".

(4) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 5 della L.R. 4 marzo 2016, n. 4.

L'alinea di tale comma era già stato modificato dall'art. 42, comma 2, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31, nel modo seguente:

"1. Alla liquidazione della spesa di cui all'articolo 3, comma 1, si provvede secondo le seguenti modalità:".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 4 recitava:

"1. Alla liquidazione della spesa di cui all'articolo 3, comma 1, provvede, con proprio provvedimento, il dirigente della struttura regionale competente in materia di piste di sci, con le seguenti modalità:

a) il 70 per cento della spesa relativa alla stagione invernale, di norma entro il 30 novembre;

b) il saldo della spesa relativa alla stagione invernale, di norma entro il 30 giugno dell'anno successivo.".

(5) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 4 marzo 2016, n. 4.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 5 recitava:

"1. Qualora sia accertato un periodo di funzionamento invernale delle piste inferiore a trenta giorni, la liquidazione della spesa è disposta in misura proporzionalmente ridotta, fatto comunque salvo il recupero delle eventuali somme eccedenti già liquidate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).".

(6) Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 7 della L.R. 4 marzo 2016, n. 4.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 6 recitava:

" (Rinvio)

1. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione ogni ulteriore adempimento o aspetto relativo alle procedure concernenti la concessione e la liquidazione dei finanziamenti di cui alla presente legge.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.".