Legge regionale 19 maggio 2005, n. 8 - Testo vigente

Legge regionale 19 maggio 2005, n. 8

Disposizioni per la celebrazione del sessantesimo anniversario della Liberazione e dell'Autonomia in Valle d'Aosta.

(B. U. 7 giugno 2005, n. 23 - Testo ufficiale approvato in lingua francese)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione celebra il sessantesimo anniversario della Liberazione e dell'Autonomia, promuovendo, organizzando e finanziando un programma di iniziative per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, con l'obiettivo di:

a) approfondire la riflessione sull'importante contributo dato dalla Resistenza in Valle d'Aosta e dalla popolazione valdostana alla lotta per la Liberazione dal nazifascismo;

b) diffondere, in particolare presso le giovani generazioni, la conoscenza e la coscienza di quel periodo storico e dei valori di democrazia e di autonomia affermatisi;

c) considerare nella sua attualità e perdurante validità, anche alla luce dei mutamenti istituzionali in atto in Italia e in Europa, il patrimonio storico, culturale, ideale e identitario della Resistenza e dell'Autonomia, trasfusosi nello Statuto speciale e nell'ordinamento valdostano.

Art. 2

(Comitato per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della Liberazione e dell'Autonomia della Valle d'Aosta)

1. È costituito con decreto del Presidente della Regione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della Liberazione e dell'Autonomia della Valle d'Aosta, di seguito denominato Comitato.

2. Il Comitato è organo consultivo e propositivo della Regione.

3. Il Comitato è composto da:

a) il Presidente della Regione, che lo presiede;

b) il Presidente del Consiglio regionale;

c) l'Assessore regionale competente in materia di istruzione e cultura;

d) il Presidente della Commissione consiliare competente in materia di istituzioni e autonomia;

e) il Presidente della commissione consiliare competente in materia di educazione e di cultura;

f) un rappresentante della minoranza consiliare, da essa designato;

g) il Rettore dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;

h) un rappresentante degli enti locali, designato dal Consiglio permanente degli enti locali di cui all'articolo 60 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

i) un rappresentante designato dall'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d'Aosta;

j) un rappresentante designato dalle associazioni di ex combattenti ed ex internati operanti a livello regionale;

k) un rappresentante designato dal Comitato Valle d'Aosta dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI).

4. I componenti del Comitato possono designare a partecipare alle riunioni di lavoro persona da loro delegata.

5. Al Comitato possono essere invitati a partecipare gli esperti, i responsabili individuati per le singole iniziative e i Sindaci dei Comuni di volta in volta interessati.

6. Il Comitato raccoglie, esamina ed elabora le proposte di iniziative celebrative al fine della predisposizione del programma di cui all'articolo 1 e monitora la realizzazione del programma stesso.

7. In seno al Comitato possono essere costituite commissioni per la trattazione di singoli argomenti.

8. Il Comitato e le eventuali commissioni si avvalgono, per le loro funzioni, di una segreteria operativa presso l'ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione. Il relativo personale e le specifiche professionalità occorrenti all'attività di supporto del Comitato sono forniti dalla Regione.

9. Il Comitato resta in carica fino al 30 marzo 2008 o, comunque, fino alla data di completamento delle iniziative programmate.

10. La partecipazione ai lavori del Comitato o delle commissioni presso di esso costituite non comporta remunerazione alcuna.

Art. 3

(Programma)

1. La Giunta regionale, su proposta del Comitato, approva con propria deliberazione il programma di cui all'articolo 1 e le sue successive integrazioni o modificazioni, individuando altresì le strutture regionali competenti e gli altri soggetti ai quali è affidata la realizzazione delle singole iniziative.

2. Nel programma rientrano le iniziative che sono realizzate direttamente dalla Regione o con il suo contributo, in base alle disposizioni vigenti, e quelle che hanno ottenuto il patrocinio morale della stessa in quanto rispondenti alle finalità della presente legge, ed in particolare le seguenti:

a) commemorazioni;

b) presentazione, acquisto, distribuzione e realizzazione di pubblicazioni, di documenti video e multimediali;

c) eventi espositivi, stabili o itineranti;

d) momenti di confronto, quali convegni, congressi e seminari;

e) iniziative divulgative e didattiche presso le istituzioni scolastiche della regione;

f) contributi e borse di studio per studenti e ricercatori universitari che predispongano elaborati di alto valore scientifico e avente carattere di novità, sui seguenti argomenti:

1) la Resistenza in Valle d'Aosta;

2) le origini e i fondamenti dell'ordinamento valdostano, con particolare riferimento al periodo intercorrente tra la Liberazione e l'approvazione dello Statuto speciale;

3) lo sviluppo dell'ordinamento autonomistico valdostano, la sua specialità, la sua attualità e le sue prospettive.

Art. 4

(Rinvio)

1. La disciplina di ogni altro adempimento relativo all'attuazione della presente legge è demandata alla Giunta regionale, che vi provvede con proprie deliberazioni relative, in particolare, alla definizione:

a) delle modalità di funzionamento del Comitato;

b) della campagna di comunicazione volta a divulgare il programma delle celebrazioni;

c) delle modalità di organizzazione delle singole iniziative.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1 è istituito un nuovo capitolo denominato "Fondo per la celebrazione del sessantesimo anniversario della Liberazione e dell'Autonomia? la cui dotazione è determinata in euro 100.000 per l'anno 2005 e in annui euro 50.000 a decorrere dall'anno 2006.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2005 e in quello pluriennale per il triennio 2005/2007, nell'obiettivo programmatico 2.1.6.02 "Congressi, convegni e manifestazioni?.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo, per pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti? dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali?, a valere sugli specifici accantonamenti previsti al punto A.7 dell'allegato 1 al bilancio per l'anno finanziario 2005 e a quello per il triennio 2005/2007.

4. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con propria deliberazione e su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio nonché i prelievi dal fondo di cui al comma 1 e le iscrizioni in capitoli di spesa già esistenti ovvero da istituire.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.