Regolamento regionale 29 gennaio 1973, n. - Testo vigente

Regolamento regionale 29 gennaio 1973

Regolamento recante norme per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623 e successive modificazioni concernente la immissione in consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e di merci in esenzione fiscale (*).

(B.U. 8 febbraio 1973, n. 3).

TITOLO I

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEI CONTINGENTI

Art. 1

Alla amministrazione e alla gestione dei contingenti delle merci e dei prodotti immessi al consumo in esenzione fiscale nel territorio della Valle d'Aosta, in applicazione dell'art. 4 della legge 3 agosto 1949 n. 623 e successive modificazioni, provvede il Consiglio regionale avvalendosi dell'Assessorato regionale dell'Industria e Commercio.

Al predetto Assessorato dell'Industria e del commercio e al dipendente Ufficio "Zona Franca" spetta il compito di provvedere all'applicazione delle norme del presente Regolamento, alla disciplina e al controllo degli acquisti, delle vendite, della distribuzione, dei prezzi e della qualità dei generi contingentati, al fine di assicurare la tutela dei diritti dei consumatori dei generi contingentati.

L'Amministrazione regionale può stabilire i prezzi massimi di vendita dei generi contingentati.

Art. 2

I ricorsi in materia di amministrazione, gestione, assegnazione e vendita di generi contingentati debbono essere inoltrati all'Assessorato regionale dell'Industria e del Commercio.

Sui ricorsi decide l'Assessore all'Industria e Commercio e, in seconda istanza, la Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare Permanente per l'Industria e il Commercio. Il ricorrente può chiedere di essere sentito personalmente.

Art. 3 (1)

TITOLO II

ACQUISTO E VENDITA DEI GENERI CONTINGENTATI (2)

Artt. 4-5

TITOLO III

RIPARTIZIONE DEI CONTINGENTI FRA LE DITTE (3)

Artt. 6-13

TITOLO IV

CESSIONE DEI GENERI CONTINGENTATI AI DETTAGLIANTI

Art. 14

I grossisti, su richiesta dei dettaglianti, cedono agli stessi le merci contingentate avute in assegnazione, previo ritiro dei bollini corrispondenti, fatta eccezione per la prima cessione, da considerarsi in conto deposito.

I Consorzi, le cooperative nonché i gruppi di dettaglianti non possono cedere le merci loro assegnate se non ai propri associati o componenti.

TITOLO V

ASSEGNAZIONE E DISTRIBUZIONE DI DETERMINATI GENERI CONTINGENTATI ACQUISTABILI MEDIANTE BUONI E BOLLINI (4)

Artt. 15-20

TITOLO VI

ASSEGNAZIONE E DISTRIBUZIONE DI ALCUNI GENERI CONTINGENTATI IN VENDITA LIBERA

Art. 21

(5)

I generi contingentati in vendita libera vengono assegnati direttamente ai grossisti, per il commercio e alle ditte o ai privati, che ne facciano domanda, per l'uso nel territorio della Valle d'Aosta. L'assegnazione dei generi contingentati indicati nel presente articolo è effettuata nelle misure stabilite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'industria, commercio ed artigianato, in relazione alle disponibilità dei contingenti annui e alle necessità locali.

.(5)

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. (5)

. (5)

Il contingente per l'acquisto in esenzione fiscale di attrezzature per l'industria, artigianato, turismo, commercio, sanitarie ed ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe, di provenienza estera, è concesso alle imprese, enti o persone residenti o aventi sede o filiali in Valle d'Aosta.

Art. 22

I generi contingentati elencati nel presente titolo devono essere consumati o adoperati o installati nel territorio della Valle d'Aosta.

Per quanto attiene alle attrezzature per l'industria, l'artigianato, il turismo, il commercio, sanitarie ed ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe, gli importatori intestatari delle assegnazioni devono assumere tale impegno sottoscrivendolo nel corpo della bolletta doganale. Analogo impegno deve risultare dalle domande dirette all'Ufficio Zona Franca per le richieste delle assegnazioni.

Può essere consentito l'uso delle attrezzature mobili (trattori, escavatori, ecc.) anche fuori del territorio della Valle d'Aosta, per periodi limitati, previa autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficio Zona Franca, che provvede a darne comunicazione al competente organo finanziario statale.

Art. 23 (6)

TITOLO VII

ASSEGNAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI E DEI LUBRIFICANTI (7)

Art. 24 (8)

1. L'assegnazione e la distribuzione dei carburanti e dei lubrificanti contingentati sono regolate dalle norme contenute nel presente titolo.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata annualmente su proposta dell'Assessore regionale all'industria, commercio e artigianato, sentita la competente commissione consiliare permanente, vengono definite le misure e le modalità dell'assegnazione e della distribuzione in relazione alla verificata disponibilità dei contingenti annui e alle necessità locali.

Art. 25

(9)

1. L'assegnazione di benzina e gasolio, mediante il rilascio di appositi buoni, è concessa, in via prioritaria, ai cittadini iscritti come residenti nei registri di anagrafe dei Comuni della Valle d'Aosta ed ivi abitualmente dimoranti, proprietari di veicoli in regola con le vigenti norme sulla circolazione stradale. Non sono considerati residenti in un comune della Valle d'Aosta ed ivi abitualmente dimoranti i cittadini iscritti nell'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE).

2. Le assegnazioni di cui al comma 1 avvengono limitatamente al primo veicolo.

3. Oltre all'assegnazione di benzina e gasolio prevista dal comma 1, possono essere attribuiti, in relazione alla disponibilità del contingente annuo, con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 24, buoni carburante ai veicoli di proprietà:

a) della Regione, degli enti locali e dell'Unità sanitaria locale (USL);

b) degli enti pubblici con sede in Valle d'Aosta;

c) degli enti religiosi operanti in Valle d'Aosta e delle parrocchie;

d) delle cooperative iscritte nell'albo regionale delle cooperative di servizi sociali che abbiano ottenuto l'affidamento di tali servizi da parte della Regione o di un ente locale;

e) delle imprese di trasporto concessionarie ed esercenti di autoservizi pubblici di linea;

f) dei soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42 (Direttive per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);

g) delle imprese artigiane e agricole nonché delle imprese commerciali come definite dall'art. 2195 del codice civile, esercitate in forma individuale o societaria nonché delle società semplici. Le società devono avere la sede legale e fiscale in un comune della Valle d'Aosta;

h) delle associazioni, aventi sede in Valle d'Aosta, iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge regionale 6 dicembre 1993, n. 83 (Disciplina del volontariato), nell'elenco delle associazioni di volontariato presso il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613 (Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile) nonché delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato di cui alla legge regionale 9 luglio 1990, n. 44 (Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i paesi in via di sviluppo).

4. Ai fini dell'assegnazione dei buoni di benzina e di gasolio si considera assimilabile alla proprietà la detenzione del veicolo in forza di un contratto di leasing.

Art. 25 bis

(10)

1. Con deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 24 sono attribuite agli artigiani ed agli agricoltori, oltre alle assegnazioni previste per i veicoli di loro proprietà dall'art. 25, comma 3, lett. g), ulteriori buoni di benzina e gasolio, rispettivamente:

a) per le macchine operatrici e le attrezzature utilizzate nell'attività artigianale;

b) per le macchine agricole escluse dalle assegnazioni previste per gli iscritti all'UMA (Utenti motori agricoli).

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce l'elenco delle macchine per le quali è possibile procedere alle assegnazioni.

Art. 25 ter

(11)

1. L'assegnazione di oli lubrificanti è concessa, in relazione alla disponibilità del contingente:

a) agli assegnatari di benzina e gasolio di cui agli art. 25 e 25 bis, in quote proporzionali al carburante assegnato;

b) alle imprese locali che utilizzano oli lubrificanti nei processi produttivi.

Art. 26

(12)

1. Per le ditte e società concessionarie ed esercenti di autoservizi pubblici di linea, le assegnazioni di carburante sono limitate al fabbisogno occorrente per i percorsi in Valle d'Aosta.

2. Le ditte e società indicate al comma 1 devono far certificare annualmente dall'Ispettorato della motorizzazione, dal Servizio della comunicazione e trasporti dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti o dal Comune, rispettivamente per le linee le cui concessioni sono rilasciate dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, la percorrenza chilometrica autorizzata relativa all'anno per il quale si richiede l'assegnazione dei buoni carburante. Eventuali variazioni sul chilometraggio rilevabili in sede di consuntivo da parte dell'Ispettorato della motorizzazione, del Servizio della comunicazione e trasporti dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti o del Comune, rispetto alla percorrenza chilometrica autorizzata, formeranno oggetto di conguaglio nell'assegnazione dell'anno successivo.

Art. 27

(13)

1. L'assegnazione dei buoni per l'acquisto di carburanti e lubrificanti contingentati viene concessa esclusivamente ai proprietari di veicoli che dimostrino di essere in possesso di valida patente di abilitazione alla guida del veicolo per cui chiedono l'assegnazione. Per i soggetti indicati all'art. 25, comma 3, il requisito della patente è sostituito dalla presentazione della partita IVA, integrata dalla ricevuta del versamento annuale, ad eccezione dei soggetti indicati alle lett. a), b), c) ed h) che potranno presentare il numero di codice fiscale.

1 bis. In deroga a quanto disposto al comma 1, ai proprietari di veicoli sprovvisti di patente di guida a causa dello stato di invalidità riconosciuto, possono essere corrisposti buoni carburante e lubrificante qualora risulti assegnata loro l'indennità di accompagnamento e l'accompagnatore sia in possesso di valida patente di abilitazione alla guida del veicolo per cui è chiesta l'assegnazione (14).

2. Le imprese agricole sono tenute a presentare la partita IVA fintantoché non verrà istituito l'albo professionale degli imprenditori agricoli.

3. I soggetti beneficiari delle assegnazioni dei buoni carburante e lubrificante devono aver ottemperato al pagamento del premio di assicurazione, della tassa di proprietà e, se dovuta, della tassa di concessione governativa (TCG) per trasporto.

4. I soggetti beneficiari delle assegnazioni dei buoni carburante e lubrificante devono essere, al momento del ritiro dei buoni carburante e lubrificante, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 1, e dal presente articolo.

Art. 28

(15)

1. Alla distribuzione dei buoni per l'acquisto della benzina, gasolio ed olio lubrificante contingentati provvedono per le rispettive zone gli uffici regionali per la distribuzione dei buoni carburante e lubrificante di Aosta, Châtillon, Morgex, Pont-Saint-Martin, Verrès e Villeneuve.

2. La distribuzione dei buoni carburante e lubrificante avviene per semestre.

TITOLO VIII

NORME FINALI (16)

Artt. 29-30

TITOLO IX

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 31

Contro i trasgressori alle norme per l'applicazione della Legge 3-8-1949 n. 623, e successive modificazioni, sono comminate sanzioni di carattere amministrativo, quali le sospensioni dalle assegnazioni, dalle vendite e dal ritiro dei generi contingentati per periodi determinati o a tempo indeterminato.

Per lievi trasgressioni può essere adottata la sospensione per un periodo di mesi due, con provvedimento dell'Assessore all'Industria e al Commercio.

Contro i provvedimenti dell'Assessore regionale all'Industria e al Commercio è concessa la facoltà di ricorrere alla Giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo.

Per trasgressioni gravi e per recidiva nelle trasgressioni è adottata, con provvedimento definitivo della Giunta regionale, la sospensione per un periodo di mesi quattro o la sospensione a tempo indeterminato.

.(17)

.(17)

L'applicazione delle sanzioni amministrative che precedono non pregiudica l'applicazione, a carico dei trasgressori, delle penalità o delle maggiori sanzioni previste dalle leggi vigenti.

(*) Si veda il R.R. 14 marzo 1994, n. 1 di interpretazione autentica del presente regolamento.

(1) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera a), della L.R. 23 dicembre 2009, n. 51.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 3 recitava:

"Le spese per l'amministrazione e la gestione dei contingenti gravano sulle esenzioni fiscali della benzina, del gasolio e dell'alcool nelle misure da stabilire con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare Permanente per l'Industria e il Commercio.

Gli oneri sulle esenzioni fiscali della benzina e del gasolio non possono superare il 50 per cento delle esenzioni stesse.

L'onere sull'esenzione fiscale dell'alcool puro può coprire l'ammontare totale dell'esenzione stessa.

Le spese per il funzionamento dell'Ufficio regionale per la Zona Franca rientrano fra le spese di amministrazione e di gestione dei contingenti.".

(2) Titolo abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera b), della L.R. 23 dicembre 2009, n. 51.

Nella formulazione originaria, il testo del Titolo II recitava:

"T I T O L O II

ACQUISTO E VENDITA DEI GENERI CONTINGENTATI

Art. 4

I generi contingentati, immessi in consumo locale in esenzione fiscale, sono normalmente introdotti in Valle d'Aosta da grossisti, da Consorzi di Cooperative, da Cooperative, da gruppi di dettaglianti e da dettaglianti che siano regolarmente iscritti nel registro degli esercenti il commercio all'ingrosso previsto dalla legge 11-6-1971 n. 426, ove prescritto, e nel registro delle Ditte tenuto dall'Assessorato dell'Industria e del Commercio ai sensi del R.D. 20-9-1934 n. 2011, ed abbiano sede legale o filiali in Valle d'Aosta e siano soggetti al pagamento dell'Imposta di R.M. nella Regione.

L'Amministrazione regionale può affidare l'acquisto totale o parziale dei generi contingentati anche ad altre Ditte od Enti aventi sede legale fuori Valle d'Aosta, scelti a suo giudizio insindacabile.

L'acquisto e la vendita dei carburanti sono affidati alle Ditte a ciò autorizzate dalle leggi vigenti.

L'acquisto e la vendita degli oli lubrificanti sono affidati alle Ditte che normalmente forniscono oli lubrificanti in Valle d'Aosta.

Per l'introduzione in Valle d'Aosta dei generi contingentati sono rilasciati appositi "Buoni di prelevamento".

Dei "Buoni di prelevamento" possono usufruire soltanto le Ditte intestatarie: è vietata la cessione ad altre Ditte senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Zona Franca.

Art. 5

Le Ditte alle quali è concesso di introdurre in Valle d'Aosta merci contingentate assumono ogni responsabilità relativa alle modalità di acquisto, al trasporto e al pagamento delle merci medesime e devono sottostare ai controlli disposti dall'Amministrazione regionale.

Le eventuali domande di importazione dall'estero di generi contingentati devono essere presentate all'Assessorato regionale della Industria e del Commercio (Ufficio Zona Franca), per il necessario benestare e per l'inoltro al competente Ministero.".

(3) Titolo abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera b), della L.R. 23 dicembre 2009, n. 51.

Nella formulazione originaria, il testo del Titolo III recitava:

"T I T O L O III

RIPARTIZIONE DEI CONTINGENTI FRA LE DITTE

Art. 6

L'Ufficio Zona Franca provvede alla ripartizione dei generi contingentati fra le Ditte previste all'art. 4, in base ai bollini delle tessere ed ai buoni speciali in possesso delle Ditte stesse; e, per quelle che intendono essere ammesse per la prima volta alla ripartizione, in base alla accertata serietà e capacità commerciale.

La quantità annua di generi contingentati da assegnare a ciascuna ditta deve essere proporzionale alla quantità dei generi stessi coperti da ciascuna ditta col versamento all'Ufficio dei buoni e dei bollini relativi; l'Assessore all'Industria e al Commercio può peraltro, sentita la Giunta regionale, stabilire per ciascun genere la misura massima da assegnare annualmente a ciascuna ditta.

Il quantitativo minimo di assegnazione è fissato dall'Ufficio Zona Franca per ciascuno dei generi contingentati.

Art. 7

Per l'introduzione in Valle d'Aosta dei seguenti generi contingentati in esenzione fiscale, da distribuire alla popolazione: ZUCCHERO - CAFFE' CRUDO - THE' - SURROGATI DI CAFFE' - SEMI DI SOJA - SEMI DI ARACHIDI - CACAO IN GRANI - ALCOOL, le Ditte industriali e commerciali grossiste, cooperative, Consorzi di Cooperative, gruppi di dettaglianti, dettaglianti, ammessi alle assegnazioni dirette, devono depositare presso l'Ufficio Zona Franca atto di fideiussione irrevocabile, rilasciato da un Istituto Bancario, di Credito o di Assicurazione, a garanzia del pagamento dei diritti fiscali relativi alle rimanenze dei generi contingentati al 31 dicembre di ogni anno e dei diritti relativi alla introduzione degli stessi generi nell'anno seguente, nonché a garanzia del pagamento di eventuali penalità che potessero essere stabilite, anche in seguito, per la inosservanza delle norme sul contingentamento.

La fideiussione dovrà essere rinnovata annualmente. La restituzione degli atti di garanzia anche dopo la scadenza del termine predetto non potrà essere fatta se non ad avvenuto e controllato regolare esaurimento dei quantitativi dei vari generi contingentati assegnati.

Le Ditte che non siano in grado di presentare la prescritta fideiussione sono escluse dalle assegnazioni dirette dei generi contingentati.

Art. 8

Le assegnazioni alle Ditte ammesse alle distribuzioni che abbiano già operato negli anni precedenti, saranno effettuate come segue:

a) prima assegnazione nel mese di gennaio, in base a percentuale dei quantitativi dei generi venduti nell'anno precedente, quali risultano al 30 settembre;

b) seconda assegnazione: ai primi di marzo in base a percentuale dei quantitativi dei generi venduti nell'anno precedente, quali risultano al 31 dicembre. Tale assegnazione sarà calcolata sull'intero quantitativo da ripartire (prima e seconda assegnazione) tenendo conto delle giacenze di ciascuna ditta;

c) successive assegnazioni: saranno fatte esclusivamente in base alle vendite comprovate dai bollini delle tessere distribuite alla popolazione o dai buoni speciali rilasciati dalla Amministrazione regionale - Ufficio Zona Franca.

Art. 9

Le Ditte alle quali è concesso di introdurre in Valle d'Aosta contingenti di generi in esenzione fiscale:

a) assumono ogni responsabilità relativa alle modalità di acquisto ed al pagamento dei generi medesimi;

b) sono responsabili di eventuali ammanchi od avarie, qualunque ne sia la causa;

c) sono responsabili delle merci contingentate distribuite alla propria clientela;

d) provvedono al rifornimento dei dettaglianti, secondo le modalità del successivo art. 14 e così esclusivamente contro versamento dei bollini staccati dalle tessere del consumatore;

e) hanno l'obbligo di sospendere le consegne di generi contingentati ai dettaglianti non in regola con il versamento dei bollini o buoni e di segnalare, contemporaneamente, i nominativi di tali dettaglianti all'Ufficio Zona Franca, per gli accertamenti ed i provvedimenti di competenza, ferma restando la responsabilità di cui al paragrafo c) del presente articolo;

f) debbono sottostare ai controlli disposti dall'Amministrazione regionale.

Art. 10

Per i passaggi di carico dei generi contingentati fra i grossisti è necessaria la preventiva autorizzazione scritta dell'Ufficio Zona Franca.

Il grossista deve emettere una "bolletta di consegna merce" per ogni consegna ai dettaglianti di generi contingentati esclusi i carburanti, lubrificanti, profumi, alcool denaturato, birra, libri di testo, gas di petrolio liquefatti, attrezzature per l'agricoltura, attrezzature per l'industria, artigianato, turismo, commercio, sanitarie ed ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe. Dette bollette sono fornite esclusivamente dall'Ufficio Zona Franca.

Le bollette devono essere compilate in triplice copia con il sistema a ricalco con carta carbone:

- la prima copia deve essere consegnata al dettagliante, all'atto del ritiro della merce;

- la seconda copia deve essere registrata sul Registro di carico e scarico del genere e trasmessa all'Ufficio Zona Franca ogni mese e, cioè, entro il 5 del mese successivo a quello cui si riferisce;

- la terza copia deve restare allegata al blocchetto, per uso del grossista e per eventuali controlli.

Art. 11

Per ogni ritiro di bollini o di buoni di scarico di generi contingentati, le Ditte grossiste devono compilare una bolletta di ritiro bollini, attestante il versamento da parte dei loro clienti, dei documenti di scarico predetti. Le bollette sono fornite esclusivamente dall'Ufficio Zona Franca.

Le bollette devono essere compilate in triplice copia, con il sistema a ricalco con carta carbone:

- la prima copia deve essere consegnata al dettagliante, per ricevuta dei documenti di scarico (bollini e buoni versati);

- la seconda copia deve essere versata all'Ufficio Zona Franca ogni mese, entro il 5 del mese successivo a quello cui si riferisce, unitamente ai fogli dei registri di carico e scarico di cui all'articolo seguente;

- la terza copia resta allegata al blocchetto per uso del grossista e per eventuali controlli.

Art. 12

REGISTRO DELLE BOLLETTE DI CONSEGNA MERCE E RITIRO BOLLINI

Ogni ditta ammessa all'introduzione diretta dei generi contingentati deve, per ogni genere, tenere un registro delle bollette di consegna della merce e ritiro dei bollini, vistato dall'Ufficio Zona Franca, fatta eccezione per i seguenti generi: carburanti, lubrificanti, profumi, alcool denaturato, birra, libri di testo, gas di petrolio liquefatti, attrezzature per l'agricoltura, attrezzature per l'industria, artigianato, turismo, commercio, sanitarie ed ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe.

I registri debbono essere compilati in duplice copia, con il sistema a ricalco con carta carbone: le copie staccabili dei fogli dei registri devono essere trasmesse all'Ufficio Zona Franca ogni mese, entro il 5 del mese successivo a quello cui si riferiscono, unitamente alle bollette di consegna della merce e ritiro dei bollini.

Nei predetti registri devono essere annotati:

- nella colonna consegna: tutte le bollette di consegna della merce ed i relativi quantitativi di merci distribuite;

- nella colonna bollini ritirati: tutte le bollette di ritiro bollini con l'indicazione del corrispondente quantitativo di merce.

Le Ditte assegnatarie di zucchero, alcool, semi di soja e di arachidi, cacao in grani ed altri generi similari destinati alla lavorazione o alla trasformazione, debbono tenere un registro di carico e scarico preventivamente numerato, bollato e firmato dall'Assessore all'Industria e al Commercio in cui dovranno essere registrate, in ordine cronologico, le materie prime introdotte in esenzione fiscale, i prodotti ottenuti e le vendite effettuate.

Le Ditte assegnatarie di gas di petrolio liquefatto devono tenere un registro di carico e scarico fornito dall'U.T.I.F.

Mensilmente e cioè entro il quinto giorno di ogni mese le ditte devono comunicare all'Ufficio Zona Franca, per mezzo di uno stampato apposito da compilarsi in duplice copia di cui una da tenersi allegata al registro di cui sopra, le risultanze del carico e dello scarico relative al mese precedente nonché le giacenze da riportarsi come carico per il mese successivo.

L'Ufficio Zona Franca comunica ai locali Uffici finanziari interessati i nominativi delle Ditte autorizzate ad effettuare la lavorazione delle materie prime ammesse all'esenzione fiscale ai sensi della legge 3 agosto 1949 n. 623 e successive modificazioni, ai fini della vigilanza da esercitare sulle lavorazioni medesime.

Art. 13

Nel caso di inosservanza da parte delle Ditte assegnatarie delle norme del presente titolo l'Assessore all'Industria e al Commercio può revocare, in qualsiasi momento, le assegnazioni già concesse senza che competa alcun indennizzo alle Ditte colpite dal provvedimento o a terzi aventi causa.

Per ogni controversia in materia di assegnazione dei generi contingentati, o per provvedimenti presi a carico delle Ditte, potrà essere inoltrato ricorso all'Assessore regionale all'Industria e Commercio e, in seconda istanza, alla Giunta regionale.".

(4) Titolo abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera b), della L.R. 23 dicembre 2009, n. 51.

Nella formulazione originaria, il testo del Titolo V recitava:

"TITOLO V

ASSEGNAZIONE E DISTRIBUZIONE DI DETERMINATI GENERI CONTINGENTATI ACQUISTABILI MEDIANTE BUONI E BOLLINI

Art. 15

L'assegnazione e la distribuzione al consumo dei generi contingentati sono effettuate secondo le norme seguenti e nelle misure approvate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato dell'Industria e del Commercio, in relazione alle disponibilità dei contingenti annui e alle necessità locali:

1) ZUCCHERO

E' assegnato:

a) alla popolazione;

b) ai turisti-villeggianti;

c) all'industria.

I recipienti contenenti prodotti fabbricati con zucchero in esenzione fiscale devono essere identificabili mediante un contrassegno approvato dall'Amministrazione regionale.

Le bottiglie contenenti gazzose, aranciate e simili debbono essere chiuse con tappo a corona portante la scritta: "esente da imposta di fabbricazione per il consumo in Valle d'Aosta".

2) CAFFE'

E' assegnato

a) alla popolazione;

b) ai turisti-villeggianti.

3) SURROGATI DI CAFFE'

Sono assegnati alla popolazione.

4) CACAO IN GRANI

E' assegnato alle industrie per la fabbricazione di cioccolato, di cacao e di cacao zuccherato da distribuire:

a) alla popolazione;

b) ai turisti-villeggianti.

Sull'involucro esterno delle confezioni di cioccolato, di cacao e di cacao zuccherato deve essere apposta la scritta "esente da imposta di fabbricazione per il consumo nella Valle d'Aosta".

5) THE

E' assegnato alla popolazione.

6) LIQUORI, ACQUAVITI, PROFUMERIE ALCOOLICHE

Il contingente di alcool puro o incorporato nei liquori è assegnato:

a) ai residenti ed ai turisti-villeggianti, che abbiano compiuto il 21° anno di età entro il 31 dicembre dell'anno precedente, mediante buoni che danno diritto all'acquisto di alcool puro o incorporato nei liquori nazionali ed esteri per una quantità pro-capite stabilita dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare Permanente per l'Industria ed il Commercio, in base alla disponibilità del contingente stesso;

b) ai proprietari di alambicchi per la distillazione di vinacce per uso familiare.

Il contingente residuo è assegnato, nelle quantità e percentuali stabilite dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare Permanente per l'Industria e il Commercio:

1) alle industrie locali per la trasformazione in liquori;

2) al commercio sotto forma di profumi nazionali ed esteri in vendita libera in Valle d'Aosta.

La vendita dell'alcool puro alla popolazione è fatta da ditte locali in possesso di licenza U.T.I.F. L'alcool puro deve essere messo in commercio in bottiglie sigillate.

Le bottiglie contenenti alcool puro, liquori o profumi contingentati e destinati al consumo nella Valle d'Aosta debbono essere identificabili mediante apposizione di contrassegni approvati dall'Amministrazione regionale.

7) PETROLIO

Il contingente annuo di petrolio è assegnato:

a) ai Comuni per il riscaldamento di scuole ed uffici;

b) ai privati che ne facciano domanda tramite i Comuni per il riscaldamento di alloggi od altro uso.

8) SEMI DI SOJA E DI ARACHIDI

Sono assegnati alle industrie, per la lavorazione e la trasformazione in olio di semi, da distribuire alla popolazione.

I sottoprodotti risultanti sono distribuiti agli agricoltori per il mantenimento del bestiame, secondo le norme stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 16

I contrassegni di cui al precedente art. 15, numeri 1) e 6) sono costituiti da fascette rosse per i prodotti nazionali e verdi per i prodotti esteri delle misure di mm. 95x20 per i profumi e di mm. 130x20 per gli altri prodotti; recano lo stemma della Regione, il numero progressivo seguito da una N o da una E, rispettivamente per i prodotti nazionali od esteri, e l'anno cui si riferisce il contingente. Per l'intera lunghezza della fascetta è ripetuta la dicitura: "Esente dai diritti fiscali per il consumo in Valle d'Aosta".

Le fascette debbono essere applicate secondo le norme vigenti per i contrassegni prescritti dallo Stato relativamente ai recipienti contenenti prodotti alcoolici soggetti ad imposta di fabbricazione o alla corrispondente sovrimposta di confine.

I contrassegni, conformi al modello approvato dall'Amministrazione regionale, sono forniti gratuitamente dall'Ufficio Zona Franca che deve tenere appositi registri di contabilità di carico e scarico dei contrassegni per ciascuna Ditta richiedente.

Art. 17

Agli effetti dell'assegnazione dei generi contingentati di cui all'art. 15 la popolazione che ne ha diritto comprende normalmente:

a) le persone che, iscritte come residenti nei registri di anagrafe dei Comuni della Valle d'Aosta, vi hanno la loro dimora abituale;

b) gli appartenenti ai corpi di polizia ed i militari di stanza in Valle d'Aosta, che debbono prelevare i viveri al mercato libero;

c) i lavoratori non residenti in Valle d'Aosta che svolgono la loro attività in un Comune della Valle d'Aosta;

d) i familiari dimoranti in Valle d'Aosta, dei lavoratori di cui al capoverso c);

e) i turisti-villeggianti. Sono considerati turisti-villeggianti, ai fini della distribuzione dei generi contingentati, esclusivamente coloro che villeggiano in un Comune della Valle d'Aosta, trattenendovisi per almeno quindici giorni consecutivi.

Art. 18

I generi contingentati di cui all'art. 15 vengono distribuiti alla popolazione mediante il sistema del tesseramento.

Le tessere ed i buoni, forniti dall'Amministrazione regionale, in dotazione alla popolazione di cui all'art. 17, paragrafi a), b), c), d), e), sono:

a) tessera annuale per la popolazione residente in Valle di Aosta - art. 17, paragrafi a) e b);

b) tessera quadrimestrale per lavoratori e familiari - art. 17, paragrafi c) e d);

c) tessera quindicinale per i turisti-villeggianti - art. 17, paragrafo e);

d) buono annuale per l'acquisto di alcool puro o incorporato nei liquori per i residenti - art. 17, paragrafi a) e b) - che abbiano compiuto il 21° anno di età giusta il disposto del paragrafo a), art. 15 punto 6°);

e) buono quindicinale per l'acquisto di alcool puro o incorporato nei liquori per i turisti-villeggianti - art. 17, paragrafo e) - che abbiano compiuto il 21° anno di età, giusta il disposto del paragrafo a), art. 15 punto 6°);

f) buono annuale per l'acquisto di zucchero per le api;

g) buono annuale per l'acquisto di petrolio.

Le tessere ed i buoni di cui ai punti a), b), c), d), e), vengono distribuiti dagli Uffici comunali , secondo le disposizioni impartite dall'Ufficio Zona Franca. I buoni di cui ai punti f) e g) vengono distribuiti dall'Ufficio Zona Franca.

Art. 19

La validità dei bollini delle tessere annuali di cui al precedente articolo scade come segue:

- il 31 maggio di ogni anno scadono i bollini relativi al periodo 1° gennaio 31 maggio;

- il 30 settembre scadono i bollini relativi al periodo 1° giugno 30 settembre;

- il 31 dicembre scadono i bollini relativi al periodo 1° ottobre 31 dicembre, i buoni alcool annuali e quindicinali ed i buoni zucchero per le api.

Le scadenze dei buoni petrolio sono riportate sui buoni stessi.

Art. 20

I generi contingentati devono essere consumati nel territorio della Valle d'Aosta.

Il prelevamento dei generi contingentati può essere fatto presso qualsiasi rivenditore e in qualsiasi Comune della Valle d'Aosta.

I bollini devono essere staccati dalle tessere esclusivamente all'atto dell'effettivo ritiro della merce e limitatamente ai quantitativi di merce venduta.

I dettaglianti sono responsabili anche verso i grossisti loro fornitori.

I dettaglianti devono tenere aggiornato, per ciascun genere contingentato, un registro di carico e scarico fornito dall'Amministrazione regionale e devono attenersi alle norme riportate nel registro stesso.

I dettaglianti rivenditori di generi contingentati hanno l'obbligo di essere sempre forniti di tali generi.

Il prelevamento dei generi contingentati distribuiti con i bollini ed i buoni deve avvenire entro il periodo indicato sugli stessi o stabilito con manifesto. Non possono essere fatti prelevamenti in anticipo.

I rivenditori di generi contingentati devono esporre al pubblico i cartellini dei prezzi, indicando, per ciascun genere compresi i profumi, i prezzi praticati per la vendita con tessera e senza tessera.

I dettaglianti devono versare ai grossisti, a scarico dei generi contingentati ricevuti, i bollini delle tessere annuali, quadrimestrali e quindicinali ritirati dai consumatori, debitamente incollati, genere per genere e specie per specie, su apposite cartelle fornite dall'Amministrazione regionale e firmate dagli stessi dettaglianti, nei tempi stabiliti con manifesto pubblicato dall'Ufficio Zona Franca.

Lo scarico dei generi contingentati assegnati dall'Amministrazione regionale avviene esclusivamente mediante il versamento dei buoni e dei bollini all'Ufficio Zona Franca.

All'atto del versamento dei buoni e dei bollini da parte dei grossisti, l'Ufficio Zona Franca provvede al controllo immediato del numero delle cartelle e dei buoni e bollini versati nonché al rilascio di ricevuta di scarico provvisoria, salvo successivo controllo della validità dei buoni e dei bollini con rilascio di ricevuta di scarico definitiva.

I bollini ed i buoni sono considerati non validi agli effetti dello scarico quando:

a) risulta che non siano stati distribuiti dagli Uffici comunali della Valle d'Aosta o da Uffici espressamente incaricati dall'Amministrazione regionale;

b) si riferiscono a periodi già scaduti o futuri;

c) non sono integri;

d) non sono (con riferimento ai soli bollini) incollati sulle apposite cartelle genere per genere e specie per specie.

I buoni ed i bollini non riconosciuti validi non danno diritto allo scarico, essendo le Ditte obbligate ad accertarsi della validità dei buoni e dei bollini all'atto del loro ritiro dai dettaglianti e dai consumatori.".

(5) L'art. 21 è stato così sostituito dall'art. 5 delle modificazioni al R.R. 29 gennaio 1973 adottate, ai sensi della deliberazione del 7 aprile 1995, n. 2909, e ratificata dal Consiglio regionale con deliberazione 26 aprile 1995, n. 1281/X, pubblicate sul B.U. n. 25 del 6/6/1995.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 21 recitava:

I generi contingentati in vendita libera vengono assegnati direttamente ai grossisti, per il commercio, e alle Ditte o ai privati, per l'uso, nel territorio della Valle d'Aosta.

L'assegnazione dei sottoelencati generi contingentati viene fatta secondo le norme seguenti e nelle misure stabilite con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessorato dell'Industria e del Commercio, in relazione alle disponibilità ed alle necessità locali.

1) BIRRA

E' assegnata alle industrie con sede succursale in Valle d'Aosta ed ai grossisti per il commercio.

Una parte del contingente annuo, in misura non superiore al 15 per cento, è riservata al commercio di birra estera.

Le bottiglie contenenti birra in esenzione fiscale debbono essere chiuse con tappo a corona recante la scritta: "Esente da imposta di fabbricazione per il consumo nella Valle d'Aosta".

I supermercati e i negozi che pongono in vendita birra in esenzione fiscale da esportarsi sono tenuti ad esporre al pubblico i prezzi di vendita della birra in esenzione e di quella non in esenzione.

Le ditte assegnatarie sono tenute ad assicurare ai rivenditori di cui al precedente capoverso la fornitura di birra in esenzione fiscale per tutto l'anno.

2) ALCOOL DENATURATO

E' assegnato ai commercianti per la vendita libera.

3) GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO

E' assegnato alle ditte per l'imbottigliamento e la vendita libera.

Il gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) in esenzione fiscale deve essere posto in vendita in contenitori recanti una fascia orizzontale di colore giallo, con vernice a fuoco, di 10 cm. di altezza, ed avvolgente detti contenitori per tutta la loro circonferenza e su cui deve essere riportata, con vernice a fuoco di colore nero o in negativo, la dicitura: "Esente da tributi fiscali per il consumo nella Valle d'Aosta".

4) LIBRI DI TESTO SCOLASTICI

Le assegnazioni per l'acquisto in esenzione fiscale di libri di testo scolastici in lingua straniera o mista sono concesse dall'Assessore all'Industria e Commercio a ditte od Enti, aventi sede o filiali nella Valle d'Aosta, secondo le norme stabilite dalla Giunta regionale.

5) ATTREZZATURE PER L'AGRICOLTURA

Le assegnazioni per l'acquisto in esenzione fiscale di attrezzature per l'agricoltura, di provenienza estera, sono concessi dall'Assessore all'Industria ed al Commercio a Ditte, Enti o persone residenti o aventi sede o filiali nella Valle d'Aosta, che ne facciano richiesta, secondo le norme stabilite dalla Giunta regionale.

6) ATTREZZATURE PER L'INDUSTRIA, ARTIGIANATO, TURISMO, COMMERCIO, SANITARIE ED OSPEDALIERE ED ELEMENTI METALLICI PER PARAVALANGHE.

Le assegnazioni per l'acquisto in esenzione fiscale di attrezzature di cui al presente capitolo, di provenienza estera, sono concessi dall'Assessore all'Industria ed al Commercio a Ditte, Enti o persone residenti o aventi sede o filiali nella Valle d'Aosta, che ne facciano richiesta, secondo le norme stabilite dalla Giunta regionale.

(6) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera d), della L.R. 23 dicembre 2009, n. 51.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 23 recitava:

"Il beneficiario dell'esenzione fiscale, anche per i prodotti elencati in questo titolo VI, per i quali non vengono rilasciati alla popolazione buoni o bollini, deve essere il consumatore.

Le industrie, i grossisti e i rivenditori devono pertanto porre in vendita questi prodotti sgravati dell'imposta fiscale a seconda dell'esenzione ottenuta giusta la legge 3 agosto 1949 n. 623 e successive modificazioni.".

(7) Titolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 27 febbraio 1998, n. 7 a decorrere dalla data di completa attivazione del sistema informatico per la distribuzione dei carburanti.

Il Titolo VII era già stato precedentemente sostituito nel modo seguente dall'art. unico del R.R. 22 aprile 1985, n. 2:

"Titolo VII

Assegnazione e distribuzione dei carburanti e dei lubrificanti

Art. 24

L'assegnazione e la distribuzione dei carburanti e dei lubrificanti contingentati sono regolati dalle norme seguenti e vengono fatte nelle misure e nelle modalità spettanti ad ogni veicolo e ad ogni categoria di aventi diritto, approvate annualmente - entro il 1° gennaio - con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, sentita la competente Commissione consiliare permanente, in relazione alla verificata disponibilità del contingenti annui e alle necessità locali.

Art. 25

1.) BENZINA

L'assegnazione di benzina e dei lubrificanti - mediante il rilascio di appositi buoni - è concessa, in via prioritaria, per i veicoli immatricolati in Valle d'Aosta, e circolanti, in proprietà di privati cittadini iscritti come residenti nei registri di anagrafe dei Comuni della Valle d'Aosta ed ivi abitualmente dimoranti.

L'assegnazione di cui al comma precedente è limitata ad un solo veicolo per persona.

La deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 24 del presente Regolamento può disporre l'assegnazione di benzina e lubrificanti per i veicoli immatricolati in Valle d'Aosta e circolanti adibiti:

a) ad uso di Enti pubblici;

b) a servizio di trasporto pubblico;

c) all'autotrasporto per conto terzi;

e inoltre per:

d) le macchine operatrici, non targate, in attività presso artigiani;

e) le macchine agricole escluse dalle assegnazioni previste per gli iscritti UMA (Utenti Motori Agricoli);

f) gli Enti morali o religiosi operanti in Valle d'Aosta per i quali la proprietà dei veicoli è - statutariamente - intestata all'Ente.

In relazione alla disponibilità del contingente annuo, la deliberazione della Giunta regionale può disporre per una assegnazione, per un unico veicolo ed in misura non superiore a quella concessa ai privati cittadini, alle società e ditte industriali, artigiane commerciali e agricole, le quali siano in possesso di veicoli abilitati al trasporto di cose e persone e soggette al pagamento delle imposte dirette nella regione.

2.) GASOLIO

L'assegnazione di gasolio e dei lubrificanti - mediante il rilascio di appositi buoni - è normalmente concessa per i veicoli immatricolati in Valle d'Aosta e circolanti, adibiti:

a) ad uso di Enti pubblici;

b) al servizio di trasporto pubblico;

c) all'autotrasporto di cose proprie e per conto terzi;

e inoltre per:

d) le macchine operatrici, non targate in attività presso artigiani;

e) le macchine agricole escluse dalle assegnazioni previste e per gli iscritti UMA (Utenti Motori Agricoli);

f) per gli Enti morali o religiosi operanti in Valle d'Aosta per i quali la proprietà dei veicoli è - statutariamente - intestata all'Ente.

3.) OLI LUBRIFICANTI

Sono normalmente assegnati in relazione alle disponibilità di contingente:

a) per le categorie indicate ai capitoli 1.) Benzina, 2.) Gasolio del presente articolo in quota proporzionale al carburante assegnato;

b) per le macchine agricole che usufruiscono delle assegnazioni di carburante previste dall'U.M.A., in quote proporzionali alle assegnazioni stesse.

Art. 26

Per le ditte e società concessionarie ed esercenti di autoservizi pubblici di linea, le assegnazioni di carburante sono limitate al fabbisogno occorrente per i percorsi in Valle d'Aosta. Le suddette ditte e società dovranno far certificare annualmente dall'ispettorato della Motorizzazione, dal competente Servizio trasporti dell'Assessorato regionale competente e dai Sindaci, rispettivamente per le linee interregionali, regionali e comunali, la percorrenza chilometrica complessiva relativa al tracciato della linea.

Art. 27

L'assegnazione dei buoni per l'acquisto di carburanti e lubrificanti contingentati viene concessa esclusivamente ai titolari di veicoli che dimostrino di essere in possesso di patente di abilitazione alla guida del mezzo per cui si chiede l'assegnazione, ad eccezione del veicoli degli Enti morali, religiosi e delle ditte di cui all'articolo 25.

L'assegnatario dovrà aver ottemperato al pagamento del premio di assicurazione, della tassa di proprietà e, se dovuta, della T.C.G. per trasporto.

Art. 28

Alla distribuzione dei buoni per l'acquisto di benzina, gasolio e olio lubrificante contingentati provvedono per le rispettive zone gli Uffici regionali per la distribuzione dei buoni carburanti e olii lubrificanti di Aosta, Châtillon, Morgex, Pont-Saint-Martin, Verrès e Villeneuve.".

Nella formulazione originaria, il testo del titolo VII recitava:

"T I T O L O V I I

ASSEGNAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI E DEI LUBRIFICANTI

Art. 24

L'assegnazione e la distribuzione dei carburanti e dei lubrificanti contingentati sono regolate dalle norme seguenti e vengono fatte nelle misure approvate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato dell'Industria e del Commercio, sentita la Commissione Consiliare Permanente per l'Industria ed il Commercio, in relazione alla disponibilità dei contingenti annui e alle necessità locali.

Art. 25

L'assegnazione dei carburanti e dei lubrificanti è concessa, mediante rilascio di appositi buoni, per le macchine ad uso agricolo, qualora non godano già delle assegnazioni concesse dall'Ufficio Utenti Motori Agricoli (U.M.A.), per le macchine ad uso dell'artigianato, per gli automezzi immatricolati e circolanti in Valle d'Aosta in proprietà o in uso di Enti pubblici, di proprietà di privati cittadini iscritti come residenti nei registri di anagrafe dei Comuni della Valle d'Aosta ed ivi abitualmente dimoranti e di ditte aventi sede legale o filiali in Valle d'Aosta, soggette al pagamento dell'imposta di R.M. nella Regione.

1) BENZINA

E' normalmente assegnata per:

a) gli automezzi di Enti pubblici;

b) gli automezzi addetti ai servizi pubblici (autobus, auto da noleggio, taxi, ecc.)

c) gli automezzi privati;

d) gli automezzi di autotrasportatori;

e) i motori di potenza non superiore ad HP. 50 in attività presso artigiani;

f) le macchine agricole escluse dalle assegnazioni previste per gli iscritti all'U.M.A. (Utenti Motori Agricoli).

2) GASOLIO

E' normalmente assegnata per:

a) gli automezzi di Enti pubblici;

b) gli automezzi addetti ai servizi pubblici (autobus, auto da noleggio, taxi, ecc.)

c) gli automezzi di privati;

d) gli automezzi di autotrasportatori;

e) motori di potenza non superiore ad HP. 15 in attività presso artigiani;

f) le macchine agricole escluse dalle assegnazioni previste per gli iscritti all'U.M.A. (Utenti Motori Agricoli).

3) OLI LUBRIFICANTI

Sono normalmente assegnati in relazione alle disponibilità di contingente:

a) per le categorie indicate ai capitoli 1) BENZINA, 2) GASOLIO del presente articolo in quota proporzionale al carburante assegnato;

b) per le macchine agricole che usufruiscono delle assegnazioni di carburante previste dall'U.M.A., in quote proporzionali alle assegnazioni stesse.

Art. 26

Per le Ditte e Società concessionarie ed esercenti di autoservizi pubblici di linea, le assegnazioni di carburante sono limitate al fabbisogno occorrente per i percorsi in Valle d'Aosta e sono subordinate alle corrispondenti necessarie riduzioni delle tariffe dei trasporti nelle misure approvate dalla Giunta regionale d'intesa con la Direzione Compartimentale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, di Torino, ai sensi del Decreto Legislativo 16 aprile 1948 n. 539.

Per le Società, le Ditte ed i trasportatori privati aventi più autocarri funzionanti a benzina o a gasolio, le assegnazioni di carburante e di lubrificante sono determinate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Industria e al Commercio, sentita la Commissione consiliare permanente per l'Industria e il Commercio.

Art. 27

Alle ditte ed ai privati, possessori di più di una autovettura, è fatta assegnazione di carburanti e di lubrificanti contingentati per una sola autovettura.

L'assegnazione dei buoni per l'acquisto di carburanti e lubrificanti contingentati viene concessa esclusivamente ai titolari di autovetture che dimostrino di essere in possesso di patente di abilitazione alla guida del mezzo per cui si chiede l'assegnazione.

La patente di guida deve essere corredata della vidimazione annuale.

Art. 28

Alla distribuzione dei buoni per l'acquisto di benzina, gasolio e olio lubrificante contingentati provvedono per le rispettive zone gli Uffici regionali per la distribuzione dei buoni carburanti e oli lubrificanti di Aosta, Morgex, Villeneuve; Châtillon, Verrès, Pont St. Martin.".

(8) Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.R. 14 marzo 1995, n. 1.

L'articolo 24 era già stato precedentemente sostituito nel modo seguente dall'art. unico del R.R. 22 aprile 1985, n. 2:

"L'assegnazione e la distribuzione dei carburanti e dei lubrificanti contingentati sono regolati dalle norme seguenti e vengono fatte nelle misure e nelle modalità spettanti ad ogni veicolo e ad ogni categoria di aventi diritto, approvate annualmente - entro il 1° gennaio - con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, sentita la competente Commissione consiliare permanente, in relazione alla verificata disponibilità del contingenti annui e alle necessità locali.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 24 recitava:

"L'assegnazione e la distribuzione dei carburanti e dei lubrificanti contingentati sono regolate dalle norme seguenti e vengono fatte nelle misure approvate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato dell'Industria e del Commercio, sentita la Commissione Consiliare Permanente per l'Industria ed il Commercio, in relazione alla disponibilità dei contingenti annui e alle necessità locali.".

(9) Articolo così sostituito dall'art. 2 del R.R. 14 marzo 1995, n. 1.

L'articolo 25 era già stato precedentemente modificato nel modo seguente dall'art. 1 del R.R. 23 marzo 1992, n. 3:

"Assegnazione di benzina

1. L'assegnazione di benzina, mediante il rilascio di appositi buoni, è concessa, in via prioritaria, per i veicoli immatricolati in Valle d'Aosta e circolanti, in proprietà di privati cittadini iscritti come residenti nei registri di anagrafe dei Comuni della Valle d'Aosta ed ivi abitualmente dimoranti.

2. L'assegnazione di cui al comma uno è limitata ad un solo veicolo per persona.

3. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 24 può disporre l'assegnazione di benzina per i veicoli immatricolati in Valle d'Aosta e circolanti adibiti:

a) ad uso di enti pubblici;

b) ad uso degli enti morali o religiosi operanti in Valle d'Aosta e delle cooperative iscritte all'albo regionale delle cooperative di servizi sociali che abbiano ottenuto l'affidamento di tali servizi da parte di un ente locale della Regione Valle d'Aosta, intestatari della proprietà dei veicoli;

c) a servizio di trasporto pubblico;

d) all'autotrasporto per conto terzi;

ed inoltre per:

e) le macchine operatrici, non targate, in attività presso artigiani;

f) le macchine agricole escluse dalle assegnazioni previste per gli iscritti UMA (Utenti Motori Agricoli).

4. In relazione alla disponibilità del contingente annuo, la deliberazione della Giunta regionale può disporre per una assegnazione, per un unico veicolo ed in misura non superiore a quella concessa ai privati cittadini, alle società e ditte industriali, artigiane, commerciali ed agricole, le quali siano in possesso di veicoli abilitati al trasporto di cose e persone e soggette al pagamento delle imposte dirette nella regione.".

e precedentemente modificato nel modo seguente dall'art. unico del R.R. 22 aprile 1985, n. 2:

"1.) BENZINA

L'assegnazione di benzina e dei lubrificanti - mediante il rilascio di appositi buoni - è concessa, in via prioritaria, per i veicoli immatricolati in Valle d'Aosta, e circolanti, in proprietà di privati cittadini iscritti come residenti nei registri di anagrafe dei Comuni della Valle d'Aosta ed ivi abitualmente dimoranti.

L'assegnazione di cui al comma precedente è limitata ad un solo veicolo per persona.

La deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 24 del presente Regolamento può disporre l'assegnazione di benzina e lubrificanti per i veicoli immatricolati in Valle d'Aosta e circolanti adibiti:

a) ad uso di Enti pubblici;

b) a servizio di trasporto pubblico;

c) all'autotrasporto per conto terzi;

e inoltre per:

d) le macchine operatrici, non targate, in attività presso artigiani;

e) le macchine agricole escluse dalle assegnazioni previste per gli iscritti UMA (Utenti Motori Agricoli);

f) gli Enti morali o religiosi operanti in Valle d'Aosta per i quali la proprietà dei veicoli è - statutariamente - intestata all'Ente.

In relazione alla disponibilità del contingente annuo, la deliberazione della Giunta regionale può disporre per una assegnazione, per un unico veicolo ed in misura non superiore a quella concessa ai privati cittadini, alle società e ditte industriali, artigiane commerciali e agricole, le quali siano in possesso di veicoli abilitati al trasporto di cose e persone e soggette al pagamento delle imposte dirette nella regione.

2.) GASOLIO

L'assegnazione di gasolio e dei lubrificanti - mediante il rilascio di appositi buoni - è normalmente concessa per i veicoli immatricolati in Valle d'Aosta e circolanti, adibiti:

a) ad uso di Enti pubblici;

b) al servizio di trasporto pubblico;

c) all'autotrasporto di cose proprie e per conto terzi;

e inoltre per:

d) le macchine operatrici, non targate in attività presso artigiani;

e) le macchine agricole escluse dalle assegnazioni previste e per gli iscritti UMA (Utenti Motori Agricoli);

f) per gli Enti morali o religiosi operanti in Valle d'Aosta per i quali la proprietà dei veicoli è - statutariamente - intestata all'Ente.

3.) OLI LUBRIFICANTI

Sono normalmente assegnati in relazione alle disponibilità di contingente:

a) per le categorie indicate ai capitoli 1.) Benzina, 2.) Gasolio del presente articolo in quota proporzionale al carburante assegnato;

b) per le macchine agricole che usufruiscono delle assegnazioni di carburante previste dall'U.M.A., in quote proporzionali alle assegnazioni stesse.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 25 recitava:

"L'assegnazione dei carburanti e dei lubrificanti è concessa, mediante rilascio di appositi buoni, per le macchine ad uso agricolo, qualora non godano già delle assegnazioni concesse dall'Ufficio Utenti Motori Agricoli (U.M.A.), per le macchine ad uso dell'artigianato, per gli automezzi immatricolati e circolanti in Valle d'Aosta in proprietà o in uso di Enti pubblici, di proprietà di privati cittadini iscritti come residenti nei registri di anagrafe dei Comuni della Valle d'Aosta ed ivi abitualmente dimoranti e di ditte aventi sede legale o filiali in Valle d'Aosta, soggette al pagamento dell'imposta di R.M. nella Regione.

1) BENZINA

E' normalmente assegnata per:

a) gli automezzi di Enti pubblici;

b) gli automezzi addetti ai servizi pubblici (autobus, auto da noleggio, taxi, ecc.)

c) gli automezzi privati;

d) gli automezzi di autotrasportatori;

e) i motori di potenza non superiore ad HP. 50 in attività presso artigiani;

f) le macchine agricole escluse dalle assegnazioni previste per gli iscritti all'U.M.A. (Utenti Motori Agricoli).

2) GASOLIO

E' normalmente assegnata per:

a) gli automezzi di Enti pubblici;

b) gli automezzi addetti ai servizi pubblici (autobus, auto da noleggio, taxi, ecc.)

c) gli automezzi di privati;

d) gli automezzi di autotrasportatori;

e) motori di potenza non superiore ad HP. 15 in attività presso artigiani;

f) le macchine agricole escluse dalle assegnazioni previste per gli iscritti all'U.M.A. (Utenti Motori Agricoli).

3) OLI LUBRIFICANTI

Sono normalmente assegnati in relazione alle disponibilità di contingente:

a) per le categorie indicate ai capitoli 1) BENZINA, 2) GASOLIO del presente articolo in quota proporzionale al carburante assegnato;

b) per le macchine agricole che usufruiscono delle assegnazioni di carburante previste dall'U.M.A., in quote proporzionali alle assegnazioni stesse.".

(10) Articolo così sostituito dall'art. 3 del R.R. 14 marzo 1995, n. 1.

Nella formulazione precedente, introdotta dall'art. 1 del R.R. 23 marzo 1992, n. 3, il testo dell'articolo 25bis recitava:

"Assegnazione di gasolio per autotrazione

1. L'assegnazione di gasolio per autotrazione, mediante il rilascio di appositi buoni, è concessa per i veicoli immatricolati in Valle d'Aosta e circolanti, in proprietà di privati cittadini iscritti come residenti nei registri di anagrafe dei Comuni della Valle d'Aosta ed ivi abitualmente dimoranti.

2. L'assegnazione di cui al comma uno è limitata ad un solo veicolo per persona.

3. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 24 può disporre l'assegnazione dì gasolio per autotrazione per i veicoli immatricolati in Valle d'Aosta e circolanti adibiti:

a) ad uso di enti pubblici;

b) ad uso degli enti morali o religiosi operanti in Valle d'Aosta e delle cooperative iscritte all'albo regionale delle cooperative di servizi sociali che abbiano ottenuto l'affidamento di tali servizi da parte di un ente locale della Regione Valle d'Aosta, intestatari della proprietà dei veicoli;

c) a servizio di trasporto pubblico;

d) all'autotrasporto per conto terzi;

ed inoltre per:

e) le macchine operatrici, non targate, in attività presso artigiani;

f) le macchine agricole escluse dalle assegnazioni previste per gli iscritti UMA (Utenti Motori Agricoli)

4. In relazione alla disponibilità del contingente annuo, la deliberazione della Giunta regionale può disporre per una assegnazione, per un unico veicolo ed in misura non superiore a quella concessa ai privati cittadini, alle società e ditte industriali, artigiane, commerciali ed agricole, le quali siano in possesso di veicoli abilitati al trasporto di cose e persone e soggette al pagamento delle imposte dirette nella regione.".

(11) Articolo così sostituito dall'art. 4 del R.R. 14 marzo 1995, n. 1.

Nella formulazione precedente, introdotta dall'art. 1 del R.R. 23 marzo 1992, n. 3, il testo dell'articolo 25ter recitava:

"Assegnazione di oli lubrificanti

1. L'assegnazione di oli lubrificanti è concessa, in relazione alle disponibilità del contingente:

a) agli assegnatari di benzina e di gasolio di cui agli articoli 25 e 25 bis, in quote proporzionali al carburante assegnato;

b) per le macchine agricole che usufruiscono delle assegnazioni di carburante previste dall'UMA, in quote proporzionali alle assegnazioni stesse;

c) alle imprese locali che utilizzano oli lubrificanti nei processi produttivi".

(12) Articolo così sostituito dall'art. 5 del R.R. 14 marzo 1995, n. 1.

L'articolo 26 era già stato precedentemente modificato nel modo seguente dall'art. unico del R.R. 22 aprile 1985, n. 2:

"Per le ditte e società concessionarie ed esercenti di autoservizi pubblici di linea, le assegnazioni di carburante sono limitate al fabbisogno occorrente per i percorsi in Valle d'Aosta. Le suddette ditte e società dovranno far certificare annualmente dall'ispettorato della Motorizzazione, dal competente Servizio trasporti dell'Assessorato regionale competente e dai Sindaci, rispettivamente per le linee interregionali, regionali e comunali, la percorrenza chilometrica complessiva relativa al tracciato della linea.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 26 recitava:

"Per le Ditte e Società concessionarie ed esercenti di autoservizi pubblici di linea, le assegnazioni di carburante sono limitate al fabbisogno occorrente per i percorsi in Valle d'Aosta e sono subordinate alle corrispondenti necessarie riduzioni delle tariffe dei trasporti nelle misure approvate dalla Giunta regionale d'intesa con la Direzione Compartimentale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, di Torino, ai sensi del Decreto Legislativo 16 aprile 1948 n. 539.

Per le Società, le Ditte ed i trasportatori privati aventi più autocarri funzionanti a benzina o a gasolio, le assegnazioni di carburante e di lubrificante sono determinate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Industria e al Commercio, sentita la Commissione consiliare permanente per l'Industria e il Commercio.".

(13) Articolo così sostituito dall'art. 6 del R.R. 14 marzo 1995, n. 1.

L'articolo 27 era già stato precedentemente modificato nel modo seguente dall'art. unico del R.R. 22 aprile 1985, n. 2:

"L'assegnazione dei buoni per l'acquisto di carburanti e lubrificanti contingentati viene concessa esclusivamente ai titolari di veicoli che dimostrino di essere in possesso di patente di abilitazione alla guida del mezzo per cui si chiede l'assegnazione, ad eccezione del veicoli degli Enti morali, religiosi e delle ditte di cui all'articolo 25.

L'assegnatario dovrà aver ottemperato al pagamento del premio di assicurazione, della tassa di proprietà e, se dovuta, della T.C.G. per trasporto.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 27 recitava:

"Alle ditte ed ai privati, possessori di più di una autovettura, è fatta assegnazione di carburanti e di lubrificanti contingentati per una sola autovettura.

L'assegnazione dei buoni per l'acquisto di carburanti e lubrificanti contingentati viene concessa esclusivamente ai titolari di autovetture che dimostrino di essere in possesso di patente di abilitazione alla guida del mezzo per cui si chiede l'assegnazione.

La patente di guida deve essere corredata della vidimazione annuale.".

(14) Comma aggiunto dall'art. 1 del R.R. 18 dicembre 1995, n. 9.

(15) Articolo così sostituito dall'art. 7 del R.R. 14 marzo 1995, n. 1.

L'articolo 28 era già stato precedentemente modificato nel modo seguente dall'art. unico del R.R. 22 aprile 1985, n. 2:

"Alla distribuzione dei buoni per l'acquisto di benzina, gasolio e olio lubrificante contingentati provvedono per le rispettive zone gli Uffici regionali per la distribuzione dei buoni carburanti e olii lubrificanti di Aosta, Châtillon, Morgex, Pont-Saint-Martin, Verrès e Villeneuve.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 28 recitava:

"Alla distribuzione dei buoni per l'acquisto di benzina, gasolio e olio lubrificante contingentati provvedono per le rispettive zone gli Uffici regionali per la distribuzione dei buoni carburanti e oli lubrificanti di Aosta, Morgex, Villeneuve; Châtillon, Verrès, Pont St. Martin.".

(16) Titolo abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera b), della L.R. 23 dicembre 2009, n. 51.

Il titolo VIII era già stato precedentemente sostituito nel modo seguente dall'art. unico del R.R. 22 aprile 1985, n. 2:

"Titolo VIII

Norme finali

Art. 29

Modifiche alle norme del presente regolamento possono essere apportate in casi di particolare urgenza dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare permanente. Tali modifiche dovranno essere sottoposte per la ratifica, al Consiglio regionale alla sua prima seduta.

Art. 30

La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, sentita la competente Commissione consiliare permanente, può concedere, quando vi sia una verificata disponibilità dei contingenti annui, assegnazioni straordinarie agli aventi diritto.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.".

Nella formulazione originaria, il testo del Titolo VIII recitava:

"T I T O L O V I I I

Art. 29

(ex novo)

Modifiche alle norme del presente regolamento possono essere apportate in casi di particolare urgenza della Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare Permanente per l'Industria e il Commercio. Tali modifiche dovranno essere sottoposte, per la ratifica, al Consiglio regionale nella sua prima seduta.

Art. 30

L'Amministrazione regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria e al Commercio, può concedere in relazione alle disponibilità dei contingenti annui, assegnazioni straordinarie di generi contingentati.".

(17) Commi abrogati dall'art. 2, comma 1, lettera e), della L.R. 23 dicembre 2009, n. 51.

Nella formulazione originaria, il testo dei commi quinto e sesto dell'articolo 31 recitavano:

"Nei confronti delle ditte colpite da provvedimento di sospensione deve essere anche disposta la affissione alle porte di ingresso dei negozi o dei magazzini di vendita di avvisi recanti notizia al pubblico dei provvedimenti adottati.

Le Ditte colpite da provvedimenti di sospensione dalle assegnazioni e dalla vendita di generi contingentati non possono, per il periodo della sospensione:

1) rifornirsi di generi contingentati presso altri grossisti o dettaglianti;

2) vendere a prezzo di contingente, ritirando bollini o buoni, i generi per i quali è stata disposta la sospensione, anche se si tratta di generi nazionalizzati di libera vendita;

3) ritirare buoni e bollini di generi contingentati dai consumatori o da altre ditte.".