Legge regionale 8 novembre 1956, n. 6 - Testo storico

Legge regionale n. 6 del 08 11 1956

Bollettino ufficiale 1 12 1956

Norme per la protezione della flora spontanea nel territorio della Valle d'Aosta.

Art. 1

La flora spontanea, in quanto concorre a creare la bellezza naturale dei luoghi e l’aspetto e le caratteristiche naturali ed ambientali di particolari zone e località alpine, deve essere salvaguardata e rispettata.

Sono soggette a particolare protezione, ai fini della presente legge, le specie di piante spontanee dichiarate protette ed iscritte nell’elenco previsto al successivo articolo 2.

Art. 2

Su proposta dell’Assessore regionale dell’Agricoltura e Foreste e su parere favorevole della Giunta, il Presidente della Giunta regionale approva e modifica, con suo decreto, l’elenco delle piante spontanee dichiarate protette in tutto il territorio della Regione e delle piante spontanee dichiarate protette in determinate zone e località di particolare interesse dal punto di vista turistico o botanico.

I decreti presidenziali di approvazione e di modificazione dell’elenco di cui al precedente comma sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e sono affissi agli albi pretori dei Comuni della Regione.

Art. 3

Il Presidente della Giunta regionale, secondo le norme di cui all’articolo precedente, può dichiarare protette, ai sensi della presente legge, tutte le piante spontanee in determinate zone aventi particolare interesse turistico o botanico.

Art. 4

Ai fini del rispetto delle piante spontanee dichiarate protette e comprese nell’elenco di cui al precedente articolo 2, sono vietati:

a) il danneggiamento anche parziale, delle piante (rottura, sradicamento, distruzione);

b) l’estirpazione di radici, di rizomi, di bulbi e di tuberi;

c) la raccolta a scopo di lucro, l’incetta ed il commercio (spedizione, acquisto e vendita) delle piante e di parte di esse (fiori, radici, ecc.);

d) la raccolta di fiori per uso personale in numero superiore ad una dozzina di esemplari per ciascuna specie di piante protette.

Art. 5

Nella zona del Parco Nazionale del Gran Paradiso, compresa nel territorio della Valle d’Aosta, sono osservati i particolari maggiori divieti o restrizioni stabiliti nel regolamento del Parco Nazionale stesso.

Art. 6

La raccolta, con o senza radici, rizomi, bulbi e tuberi, di piante spontanee dichiarate protette, può essere autorizzata in via eccezionale e in misura limitata, salvo il consenso dei proprietari dei fondi:

a) per scopi scientifici o didattici;

b) per manifestazioni organizzate in occasione di feste locali;

c) per uso medicamentoso o per distillazione.

Art. 7

L’autorizzazione alla raccolta di piante spontanee protette è data con speciale licenza temporanea, di durata non superiore ad un anno, da rilasciarsi, a domanda degli interessati, dall’Assessore regionale dell’Agricoltura e Foreste, d’intesa con l’Assessore regionale per il Turismo.

La licenza per l’autorizzazione alla raccolta può essere rilasciata quando risulti che dalla raccolta non possa derivare danno o pregiudizio alla flora spontanea locale né ad alcuna specie di piante spontanee protette.

Art. 8

Nella domanda per il rilascio della licenza di autorizzazione alla raccolta debbono essere precisati: il cognome e il nome, la dimora abituale, l’età, l’occupazione o la professione del richiedente nonché lo scopo della raccolta ed il ramo scientifico o didattico cui si dedica il richiedente.

Nella licenza di autorizzazione alla raccolta, oltre alle notizie di cui al precedente comma, debbono essere precisati anche: la durata di validità dell’autorizzazione, la quantità e la specie di piante che possono essere raccolte, la zona o la località in cui è ammessa la raccolta ed eventuali condizioni e prescrizioni alle quali è subordinata la raccolta.

Art. 9

Per la raccolta delle piante spontanee officinali e medicinali, subordinata all’osservanza delle disposizioni e prescrizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti -, è pure necessaria l’autorizzazione data con speciale licenza temporanea, da rilasciarsi dall’Assessore regionale dell’Agricoltura e Foreste, secondo le modalità previste dai precedenti articoli 7 e 8.

Art. 10

Per la raccolta di piante spontanee dichiarate protette e di piante

spontanee officinali e medicinali, i raccoglitori debbono recare seco e presentare in visione la licenza di autorizzazione a richiesta degli organi ed agenti incaricati della vigilanza e del controllo per l’osservanza delle norme della presente legge.

Art. 11

La vigilanza per l’osservanza delle norme della presente legge ed il controllo sul possesso delle licenze di autorizzazione alla raccolta delle piante spontanee sono esercitati dagli agenti giurati dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura e Foreste, dagli appartenenti ai Corpi Armati di Polizia e dagli agenti giurati della Polizia locale.

Art. 12

I contravventori alle norme della presente legge sono denunciati all’Autorità giudiziaria e sono puniti a mente delle sanzioni previste dal Codice penale.

Ai contravventori recidivi non può essere rilasciata licenza di autorizzazione alla raccolta per almeno cinque anni e viene ritirata la licenza eventualmente già rilasciata.

In caso di accertata contravvenzione, gli agenti scopritori procedono anche al sequestro delle piante o del materiale raccolto abusivamente a norma del codice di procedura penale.

Gli agenti scopritori, nel trasmettere le denunzie e i verbali delle contravvenzioni all’Autorità giudiziaria, debbono darne notizia all’Assessorato regionale dell’Agricoltura e Foreste.

Art. 13

In caso di infrazioni alle norme per la protezione delle piante spontanee protette, il proprietario del terreno in cui avviene la raccolta deve invitare, personalmente o per mezzo di suoi incaricati, i contravventori a sospendere la raccolta, segnalando nel contempo le infrazioni alle predette norme al Comune o al più vicino posto di Polizia.

Art. 14

Gli Assessorati regionali della Pubblica Istruzione e del Turismo debbono promuovere, con opportuni mezzi e opuscoli illustrativi, la conoscenza e il rispetto della flora alpina della Valle d’Aosta e, in particolare, della flora spontanea protetta à sensi della presente legge.

Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e nei Collegi della Valle d’Aosta, debbono essere, ogni anno, illustrati agli alunni gli scopi delle norme vigenti in materia di protezione della flora spontanea.

Art. 15

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì 8 novembre 1956.