Legge regionale 8 novembre 1956, n. 5 - Testo storico

Legge regionale n. 5 del 08 11 1956

Bollettino ufficiale 1 12 1956

Norme di attuazione nella Valle d'Aosta della Legge dello Stato 8-1-1952 n. 42, che proroga la durata delle utenze di piccole derivazioni di acqua.

Art. 1

La proroga di anni 15, disposta dall’articolo 1 della legge 8 gennaio 1952 n. 42, si applica nel territorio della Regione Autonoma della Valle d’Aosta a tutte le utenze di acque pubbliche aventi per oggetto piccole derivazioni che siano scadute dopo il 10 giugno 1940 e che scadranno entro il termine di anni cinque dal 24 febbraio 1952 e che, prima della pubblicazione della presente Legge, non siano state rinnovate ovvero non abbiano formato oggetto di domanda di rinnovo già respinta.

La detta proroga riguarda anche la durata delle utenze, sempre aventi per oggetto piccole derivazioni che hanno titolo al riconoscimento in base all’articolo 2 lettera A) e B) ed all’articolo 3 del TU di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11- 12- 1933, n. 1775, ma che non siano state ancora riconosciute.

Art. 2

La proroga di cui al precedente articolo 1 si applica di diritto e senza discriminazione, salvo espressa rinuncia da parte degli interessati.

Art. 3

Le acque delle utenze prorogate, ai sensi dell’articolo 1°, in quanto siano utilizzate a scopi irrigui e potabili o a questi assimilati, passano, alla data dell’11 marzo 1948, al Demanio regionale e, in quanto siano utilizzate per scopi diversi, entrano, allo scadere della proroga, a far parte delle acque delle quali la Regione è concessionaria ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto regionale.

Art. 4

Allo scadere della proroga di anni 15, qualora persistano i fini delle derivazioni e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, l’Amministrazione regionale assicurerà la continuità degli usi praticati mediante rilascio di concessioni o di subconcessioni, a seconda che si tratti di acque del Demanio regionale o di acque delle quali la Regione è concessionaria.

Il rilascio di dette concessioni o subconcessioni è subordinato alla presentazione alla Amministrazione regionale, da parte degli utenti interessati, delle pertinenti domande, prima che si verifichi la scadenza delle proroghe di cui avranno goduto le rispettive utenze in forza della legge di proroga.

L’Ufficio regionale acque provvederà all’istruttoria di tali domande con le stesse norme procedurali in materia di rinnovazioni di concessioni stabilite dal TU 11- 12- 1933 n. 1775 e relative norme regolamentari.

Art. 5

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì 8 novembre 1956.