Legge regionale 20 gennaio 2005, n. 3 - Testo vigente

Legge regionale 20 gennaio 2005, n. 3

Interventi per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure contabili relative all'esecuzione delle entrate e delle spese.

(B.U. 8 febbraio 2005, n. 6 - Testo ufficiale approvato in lingua francese)

Art. 1

(Documentazione e procedure elettroniche)

1. Gli atti relativi all'esecuzione delle entrate e delle spese possono essere sostituiti da documenti su supporto elettronico o su supporti di altro genere, ivi compresi quelli ottici, aventi effetto giuridico ai sensi della legge.

Art. 2

(Norme di applicazione delle procedure elettroniche)

1. Per l'utilizzazione legale delle copie elettroniche a fini probatori, amministrativi e contabili, la Giunta regionale disciplina le procedure d'applicazione dell'articolo 1, secondo norme e criteri definiti dal Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), modificata in ultimo dall'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere globale per l'applicazione della presente legge č determinato in euro 18.000 annui a decorrere dall'anno 2006.

2. Il suddetto onere trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2005/2007, nell'obiettivo programmatico 1.3.1 (Funzionamento dei servizi regionali).

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede, per gli anni 2006 e 2007, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti? dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) a valere sull'accantonamento previsto al punto A.3 dell'allegato 1 del suddetto bilancio.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale č autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.