Legge regionale 20 gennaio 2005, n. 3 - Testo vigente
Legge regionale 20 gennaio 2005, n. 3
Interventi per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure contabili relative all'esecuzione delle entrate e delle spese.
(B.U. 8 febbraio 2005, n. 6 - Testo ufficiale approvato in lingua francese)
(Documentazione e procedure elettroniche)
1. Gli atti relativi all'esecuzione delle entrate e delle spese possono essere sostituiti da documenti su supporto elettronico o su supporti di altro genere, ivi compresi quelli ottici, aventi effetto giuridico ai sensi della legge.
(Norme di applicazione delle procedure elettroniche)
1. Per l'utilizzazione legale delle copie elettroniche a fini probatori, amministrativi e contabili, la Giunta regionale disciplina le procedure d'applicazione dell'articolo 1, secondo norme e criteri definiti dal Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), modificata in ultimo dall'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere globale per l'applicazione della presente legge č determinato in euro 18.000 annui a decorrere dall'anno 2006.
2. Il suddetto onere trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2005/2007, nell'obiettivo programmatico 1.3.1 (Funzionamento dei servizi regionali).
3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede, per gli anni 2006 e 2007, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti? dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) a valere sull'accantonamento previsto al punto A.3 dell'allegato 1 del suddetto bilancio.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale č autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.