Legge regionale 20 gennaio 2005, n. 2 - Testo vigente

Legge regionale 20 gennaio 2005, n. 2

Interventi regionali a sostegno degli ostelli per la gioventù.

(B.U. febbraio 2005, n. 6)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina un piano decennale di interventi di interesse regionale a sostegno di iniziative finalizzate alla realizzazione e alla riqualificazione di ostelli per la gioventù operanti in Valle d'Aosta in relazione alla rilevanza che per la Regione assume il turismo sociale e giovanile.

Art. 2

(Interventi regionali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione può concedere ai Comuni, singoli o associati, e alle Comunità montane contributi in conto capitale, fino ad un massimo del 40 per cento della spesa ammissibile, per l'attuazione di iniziative riguardanti la ristrutturazione, l'ampliamento, l'ammodernamento e l'arredamento di ostelli della gioventù operanti nel territorio della Valle d'Aosta o di edifici o complessi di edifici già esistenti, che siano di proprietà dell'ente richiedente o comunque nella disponibilità del medesimo ente almeno per l'intera durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), per ricavarne, nel rispetto della vigente normativa regionale di settore, strutture per l'esercizio dell'attività di ostelli per la gioventù.

2. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi è di euro 25.000 e quello massimo, nel corso di un triennio, per la medesima struttura, è di euro 1.200.000.

3. Gli importi di cui al comma 2 sono considerati al netto degli oneri fiscali.

Art. 3

(Spese ammissibili)

1. Le spese ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2 riguardano:

a) lavori e opere edili, compresi gli impianti tecnici, le spese di progettazione, di direzione lavori e di collaudo;

b) acquisto di fabbricati o porzioni di fabbricati;

c) acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, arredi, programmi informatici e altri beni strumentali strettamente necessari all'esercizio dell'attività.

Art. 4

(Presentazione delle domande)

1. Le domande per la concessione delle agevolazioni disciplinate dalla presente legge sono presentate alla struttura regionale competente in materia di incentivazione alle attività ricettive, di seguito denominata struttura competente.

Art. 5

(Istruttoria)

1. All'istruttoria provvede la struttura competente che accerta:

a) la completezza e la regolarità formale delle domande;

b) la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa;

c) la pertinenza e la compatibilità delle spese previste in relazione all'iniziativa che forma oggetto della domanda di intervento.

Art. 6

(Concessione dei contributi)

1. La concessione dei contributi o il rigetto delle relative domande sono disposti con deliberazione della Giunta regionale.

2. L'erogazione dei contributi è subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa relativa alle iniziative che formano oggetto della domanda di intervento.

Art. 7

(Rinvio)

1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo ai procedimenti previsti dalla presente legge, compresa l'individuazione della documentazione di spesa e di quella da allegare alle domande, è demandata alla Giunta regionale che vi provvede con apposita deliberazione da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora l'importo complessivo dei contributi erogabili in relazione alle domande presentate risulti superiore alle risorse finanziarie disponibili, la Giunta regionale prevede la formazione di apposite graduatorie, secondo criteri di valutazione stabiliti con propria deliberazione che tengano conto, in particolare:

a) dell'equilibrata distribuzione territoriale delle iniziative;

b) dell'apporto finanziario proprio dell'ente richiedente in relazione alla spesa ammissibile complessiva;

c) della qualità tecnica delle soluzioni progettuali proposte.

3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 8

(Vincoli di destinazione)

1. Le iniziative finanziate non possono essere distolte dalla destinazione originaria, salvo deroga concessa dalla Giunta regionale con propria deliberazione per sopravvenute e documentate ragioni di pubblico interesse, per i seguenti periodi:

a) cinque anni decorrenti dalla data di concessione del contributo, quando si tratti delle spese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);

b) quindici anni decorrenti dalla data di concessione del contributo, quando si tratti delle spese di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).

2. Il vincolo sugli immobili è reso pubblico a cura e spese del soggetto beneficiario mediante trascrizione presso l'ufficio dei registri immobiliari competente per territorio.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 500.000, a decorrere dall'anno 2005.

2. In deroga a quanto disposto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48, concernente gli interventi in materia di finanza locale, l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2005 e per il triennio 2005/2007 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.13. (Interventi promozionali per lo sviluppo di attività alberghiere ed extralberghiere) per le finalità di cui all'articolo 2.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 65230 (Contributi a favore delle attività turistico-ricettive) dell'obiettivo programmatico 2.2.2.13.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10

(Dichiarazione d'urgenza e durata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. La presente legge cesserà di avere efficacia il 31 dicembre 2014.