Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 - Testo vigente

Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33

Disposizioni integrative della legge regionale 28 aprile 2003, n. 15 (Estensione a tutti i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati) e all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), dell'integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti).

(B.U. 28 dicembre 2004, n. 53)

Art. 1

(Decorrenza dell'applicazione dell'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 2003, n. 15)

1. La disposizione di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 2003, n. 15 (Estensione a tutti i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati), e all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), dell'integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti), si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 7 agosto 2002, n. 17 (Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti).

2. Relativamente ai soggetti che gią beneficiano dell'assegno integrativo reversibile ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 15/2003, la struttura regionale competente in materia provvede d'ufficio all'erogazione delle maggiori somme derivanti dall'applicazione del comma 1.

Art. 2

(Disposizione finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge č determinato in euro 200.000 per l'anno 2004.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004 nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica), al capitolo 61250 (Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti ed assimilati) ed al relativo finanziamento si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto nel capitolo 69300 (Quota interessi per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre) dell'obiettivo programmatico 3.2. (Altri oneri non ripartibili).

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale č autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.