Legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30 - Testo storico

Legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2005/2007). Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. 28 dicembre 2004, n. 53)

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E CONTABILITA'

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E CONTABILITA'

Art. 1 - Soppressione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

Art. 2 - Finanziamento delle funivie del Monte Bianco

Art. 3 - Recupero di somme dalle disponibilità del fondo di dotazione della gestione speciale

Art. 4 - Variazioni al bilancio di previsione con atto amministrativo. Modificazione della legge regionale 16 luglio 2002, n. 14

Art. 5 - Variazioni al bilancio di previsione con atto amministrativo in materia di programmi comunitari

Art. 6 - Riassegnazione dei residui perenti e gestione del bilancio di cassa

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

FINANZA LOCALE E PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

Art. 7 - Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale

Art. 8 - Fondo per Speciali Programmi d'Investimento - Fo.S.P.I.

Art. 9 - Destinazione vincolata dell'avanzo di amministrazione. Modificazioni dell'articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1

Art. 10 - Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale

Art. 11 - Articolazione del finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent

CAPO II

POLITICHE DEL LAVORO E PROGRAMMI COMUNITARI

Art. 12 - Piano politiche del lavoro

Art. 13 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale

CAPO III

PERSONALE E FONDI PENSIONE

Art. 14 - Disposizioni in materia di personale regionale

Art. 15 - Disposizioni in materia di fondi pensione

Art. 16 - Consorzi Garanzia Fidi. Modificazione della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE

Art. 17 - Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente

Art. 18 - Strutture ed apparecchiature sanitarie, ospedaliere e territoriali

Art. 19 - Fondo regionale per le politiche sociali. Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18

Art. 20 - Esercizio transitorio di funzioni in materia di assistenza. Modificazioni della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25

Art. 21 - Sviluppo dei servizi socio-sanitari. Professioni sociali

Art. 22 - Opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili

Art. 23 - Associazioni ex-combattenti ed ex-internati. Modificazioni della legge regionale 27 novembre 1990, n. 69

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI

Art. 24 - Trasferimenti al fondo di dotazione della gestione speciale di Finaosta S.p.A.. Revoca di autorizzazione

Art. 25 - Interventi per la valorizzazione del Forte e del Borgo medioevale di Bard

Art. 26 - Casino de la Vallée S.p.A.. Legge regionale 30 novembre 2001, n. 36

Art. 27 - Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno

CAPO VI

INTERVENTI IN MATERIA DI ASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 28 - Fondo per il finanziamento delle opere di rilevante interesse regionale

Art. 29 - Conferenza transfrontaliera Mont Blanc. Modificazione della legge regionale 2 maggio 1995, n. 13

Art. 30 - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA

Art. 31 - Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 7 aprile 1992, n. 18, e 10 agosto 2004, n. 16

Art. 32 - Interventi di delocalizzazione degli edifici a rischio idrogeologico. Legge regionale 24 giugno 2002, n. 11

Art. 33 - Disposizioni in materia di gestione della fauna selvatica. Modificazioni all'articolo 39 della legge regionale 27 agosto1994, n. 64

Art. 34 - Modificazione della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11

CAPO VII

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 35 - Disposizioni in materia di razionalizzazione, diversificazione e risparmio di fonti energetiche

Art. 36 - Autorizzazione di spesa, limitatamente all'anno 2005, per l'avviamento della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales. Legge regionale 20 maggio 2002, n. 7

Art. 37 - Interventi di realizzazione di infrastrutture ricreativo - sportive. Legge regionale 7 agosto 1986, n. 45

Art. 38 - Contributo straordinario all'Aero Club Valle d'Aosta

CAPO VIII

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE SOCIALE

Art. 39 - Interventi in materia di pubblica istruzione

Art. 40 - Corsi per favorire il completamento dell'obbligo scolastico e corsi di lingue. Modificazione della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68

Art. 41 - Tutela e censimento del patrimonio storico di architettura minore. Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 5 della legge regionale 1° luglio 1991, n. 21

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 - Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

Art. 43 - Disposizioni finanziarie

Art. 44 - Dichiarazione d'urgenza

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E CONTABILITA'

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E CONTABILITA'

Art. 1

(Soppressione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel territorio della Regione cessa l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della l. 23 ottobre 1992, n. 421).

Art. 2

(Finanziamento delle funivie del Monte Bianco)

1. Per il rifacimento delle funivie del Monte Bianco, di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), sono utilizzate, sino alla concorrenza di euro 60.000.000, le disponibilità già destinate al finanziamento del fondo di dotazione della gestione speciale della Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta), dall'articolo 18, comma 1, della l.r. 21/2003 e dall'articolo 21 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004).

2. L'articolo 3 della l.r. 21/2003 è abrogato.

Art. 3

(Recupero di somme dalle disponibilità del fondo di dotazione della gestione speciale)

1. La Giunta regionale è autorizzata a richiedere alla Finaosta S.p.A. il rimborso, anche in più soluzioni, della somma disponibile sul fondo di dotazione della gestione speciale di cui all'articolo 5 della l.r. 16/1982, fino alla concorrenza massima di euro 30.000.000, da introitare sul capitolo 9905 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2005.

Art. 4

(Variazioni al bilancio di previsione con atto amministrativo. Modificazione della legge regionale 16 luglio 2002, n. 14)

1. L'articolo 26 della legge regionale 16 luglio 2002, n. 14 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative, prima variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002/2004 ed interventi nel settore funiviario), è sostituito dal seguente:

"Art. 26

(Variazioni al bilancio di previsione con atto amministrativo)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di bilancio, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione tra gli stanziamenti di capitoli destinati alle manutenzioni ed iscritti nei seguenti obiettivi programmatici:

a) Funzionamento dei servizi regionali 1.3.1;

b) Interventi su beni patrimoniali 2.1.4.01;

c) Istruzione e cultura - strutture scolastiche 2.2.4.03.

2. Sono esclusi dall'autorizzazione di cui al comma 1 gli stanziamenti autorizzati con legge.".

Art. 5

(Variazioni al bilancio di previsione con atto amministrativo in materia di programmi comunitari)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione a favore dell'obiettivo programmatico 2.2.2.17 (Programmi comunitari cofinanziati) mediante riduzione di stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione aventi la stessa finalità dell'intervento da finanziare.

Art. 6

(Riassegnazione dei residui perenti e gestione del bilancio di cassa)

1. La riassegnazione dei residui dichiarati perenti, di cui all'articolo 65, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), come sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, è disposta con provvedimento dirigenziale.

2. Per il 2005, in deroga a quanto previsto dall'articolo 40, comma 3, della l.r. 90/1989, il prelevamento di somme dal fondo di riserva e le variazioni del bilancio di cassa sono disposte con provvedimento dirigenziale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

FINANZA LOCALE E PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

Art. 7

(Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro 177.365.086 per l'anno 2005.

2. Per l'anno 2005, la somma di cui al comma 1 è ripartita, in deroga all'articolo 18 della l.r. 48/1995, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di opere di rilevante interesse regionale, disciplina del Fondo per speciali programmi di investimento e istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV). Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), da ultimo modificata dalla legge regionale 28 aprile 2003, n. 13), fra gli interventi finanziari di cui all'articolo 5 della medesima legge nel modo seguente:

a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione: euro 109.957.252 (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitoli 20501, 20503 e 20745);

b) interventi per programmi di investimento: euro 35.473.017 da utilizzarsi, quanto ad euro 32.911.697, per il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (Fo.S.P.I.) di cui al Titolo IV, Capo II, della l.r. 48/1995 (obiettivo programmatico 2.1.1.03.) e quanto ad euro 2.561.320 per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica) - (obiettivo programmatico 2.1.1.03. - capitolo 33755);

c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione: euro 31.934.817 (obiettivi programmatici 2.1.1.02 e 3.2), ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 48/1995.

3. Per l'anno 2005, in deroga ai criteri stabiliti dalla l.r. 48/1995, le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a), sono destinate:

a) per euro 4.441.529 al finanziamento dei Comuni ripartiti secondo il criterio di cui all'articolo 6, comma 2bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000), aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 10 (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20501 parz.);

b) per euro 100.217.963 al finanziamento dei Comuni (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitoli 20501 parz. e 20503);

c) per euro 5.297.760 al finanziamento delle Comunità montane (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20745).

4. Per l'anno 2005, in deroga ai criteri stabiliti dalla l.r. 48/1995, una quota delle risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera b), è destinata:

a) per un importo pari a euro 4.265.214 alle spese d'investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20503);

b) per un importo pari a euro 4.000.000 alle spese per gli interventi di politica sociale, i cui criteri di riparto sono determinati dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali (obiettivo programmatico 2.1.1.01 - capitolo 20501).

5. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali si fanno carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato A, per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

6. I Comuni hanno l'obbligo di concorrere al finanziamento delle Comunità montane di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento.

7. Gli enti locali hanno l'obbligo di concorrere, reciprocamente, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.

Art. 8

(Fondo per speciali programmi d'investimento - Fo.S.P.I.)

1. Per la realizzazione del programma definitivo Fo.S.P.I. 2003/2005, la spesa di euro 32.750.634, già autorizzata con la l.r. 21/2003, è rideterminata in euro 32.267.536 e stabilita, per l'anno 2005, in euro 7.064.234.

2. Per la realizzazione del programma definitivo Fo.S.P.I. 2004/2006, la spesa di euro 30.259.552, già autorizzata con la l.r. 21/2003, è rideterminata in euro 27.919.149 e ripartita, per gli anni 2005 e 2006, rispettivamente, in euro 13.247.769 e euro 6.376.493.

3. Per la realizzazione del programma definitivo Fo.S.P.I. 2005/2007, di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, è autorizzata la spesa complessiva di euro 28.977.860 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - capitolo 21245 parz.), così suddivisa:

a) anno 2005 euro 9.470.478;

b) anno 2006 euro 11.368.846;

c) anno 2007 euro 8.138.536.

4. Per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 21 della l.r. 48/1995, come modificato dall'articolo 12 della l.r. 21/2004, è confermata la spesa di euro 2.329.216 per l'anno 2005, già autorizzata dall'articolo 5, comma 5, della l.r. 21/2003, ed è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 2.371.553 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - capitolo 21255).

5. Ai fini dell'approvazione del programma Fo.S.P.I., di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, come modificato dall'articolo 11 della l.r. 21/2004, la spesa di riferimento per il triennio 2006/2008 è determinata in euro 29.675.271, di cui, indicativamente, euro 11.932.401 per l'anno 2006 ed euro 11.149.390 per l'anno 2007. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvederà con legge finanziaria per il triennio 2006/2008.

6. Per l'aggiornamento, nel periodo 2005/2007, dei programmi triennali in precedenza approvati ai sensi della l.r. 51/1986, e successive modificazioni ed integrazioni, della l.r. 46/1993, nonché della l.r. 48/1995, e successive modificazioni e integrazioni, è rideterminata la spesa complessiva in euro 2.400.000, ripartita in annui 800.000 euro per gli anni 2005, 2006 e 2007 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - capitolo 21245 parz.).

Art. 9

(Destinazione vincolata dell'avanzo di amministrazione. Modificazioni dell'articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1)

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 1999/2001), è sostituito dal seguente:

"3. A decorrere dall'anno 2005, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi in materia di finanza locale, di cui al comma 1, è aumentato della quota dell'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente derivante dalle economie, sia della gestione dei residui sia della gestione della competenza, realizzate nei settori 2.1.1.02 (Finanza locale - trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 2.1.1.03 (Finanza locale - speciali interventi) del bilancio della Regione.".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 1/1999, come modificato dal comma 1, è aggiunto il seguente:

"3bis. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale sono iscritti appositi fondi destinati a fronteggiare la riassegnazione dei residui dichiarati perenti ai sensi dell'articolo 65, comma 3, della l.r. 90/1989, come sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, e per i quali sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori.".

3. Dopo il comma 3bis dell'articolo 7 della l.r. 1/1999, introdotto dal comma 2, è aggiunto il seguente:

"3ter. I fondi di cui al comma 3bis sono iscritti nel settore 2.1 (Interventi a carattere generale - 2.1.1. Finanza locale - obiettivo programmatico 2.1.1.02 - Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e finanziati con le risorse di cui alla l.r. 48/1995.".

4. Dopo il comma 3ter dell'articolo 7 della l.r. 1/1999, introdotto dal comma 3, è aggiunto il seguente:

"3quater. Il prelievo delle somme è disposto con provvedimento dirigenziale.".

5. Dopo il comma 3quater dell'articolo 7 della l.r. 1/1999, introdotto dal comma 4, è aggiunto il seguente:

"3quinquies. Nel caso di cui al comma 3, la ripartizione tra gli strumenti finanziari di cui all'articolo 5 della l.r. 48/1995, nonché l'individuazione degli interventi di cui all'articolo 25 della medesima legge, sono determinate con la legge di assestamento del bilancio di previsione della Regione.".

Art. 10

(Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale), è determinata in euro 28.000.000, nel triennio 2005/2007, di cui euro 8.000.000 nell'anno 2005, euro 10.000.000 nell'anno 2006 ed euro 10.000.000 nell'anno 2007 (obiettivo programmatico 2.1.1.05. - capitolo 33665).

2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi nella medesima misura e per il medesimo periodo di cui al comma 1 (capitolo 11155).

Art. 11

(Articolazione del finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent)

1. Per l'attuazione del programma di investimento per la riqualificazione del comune di Saint-Vincent, di cui alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48 (Legge finanziaria per gli anni 1997/1999), la spesa complessiva di euro 20.658.276, già autorizzata dalle leggi finanziarie 48/1996, 41/1997, 1/1999 e 1/2000, è articolata, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della l.r. 48/1996, in euro 3.570.110, di cui euro 1.785.055 nell'anno 2006, ed euro 1.785.055 nell'anno 2007 (obiettivo programmatico 2.1.1.02 - capitolo 33670).

CAPO II

POLITICHE DEL LAVORO E PROGRAMMI COMUNITARI

Art. 12

(Piano politiche del lavoro)

1. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano triennale degli interventi di politica del lavoro di cui alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), è determinata per il triennio 2005/2007 in complessivi euro 12.657.789, di cui euro 4.219.263 per ogni anno del triennio (obiettivo programmatico 2.2.2.16 - capitolo 26010).

Art. 13

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale)

1. L'autorizzazione di spesa per la prosecuzione o il completamento, nell'ambito del Documento unico di programmazione (Docup) obiettivo n. 2 per il periodo 2000/2006, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, degli investimenti e delle connesse azioni di assistenza tecnica, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2000, n. 27 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio, rideterminazione di autorizzazioni di spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 e prima variazione al bilancio di previsione 2000 e del triennio 2000/2002), intrapresi nell'ambito dei programmi a finalità strutturale obiettivo n. 2 e di iniziativa comunitaria Interreg, previsti dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, dal regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e dal regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, già determinata, per il periodo 2000/2006, in 39.968.709 euro, è rideterminata in euro 39.988.709, di cui 5.856.009 euro per il biennio 2005/2006, al lordo delle risorse già autorizzate dall'articolo 6, comma 1, della l.r. 19/2004, annualmente così suddivisi (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitolo 25026):

a) anno 2005: euro 4.722.998;

b) anno 2006: euro 1.133.011.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della l.r. 27/ 2000, anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione del reg. (CE) 1260/1999 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), per gli interventi, nelle aree obiettivo n. 2, previsti dal Documento unico di programmazione finalizzato al conseguimento del medesimo obiettivo (riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali) per il periodo 2000/2006.

3. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione degli interventi a titolo di sostegno transitorio del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nel periodo 2000/2005, di cui al reg. (CE) 1260/1999, già autorizzati per l'anno 2005, dall'articolo 6, comma 3, della l.r. 19/2004 sono confermati in complessivi euro 683.646 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitolo 43040 parz.).

4. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei programmi di investimento, in applicazione dell'iniziativa comunitaria Interreg III 2000/06 (volet A transfrontaliero), oggetto di contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al reg. (CE) 1260/1999 e alla l. 183/1987, già determinati dall'articolo 10 della l.r. 21/2003, sono rideterminati in euro 2.035.114 per l'anno 2005 e euro 2.352.290 per l'anno 2006, articolati come segue:

a) programma INTERREG III A italo-francese 2000/2006: euro 1.675.142 per l'anno 2005 ed euro 1.992.633 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.217 - capitolo 25030);

b) programma INTERREG III A italo-svizzero 2000/2006: euro 359.972 per l'anno 2005 ed euro 359.657 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitolo 25029).

5. Gli oneri a carico della Regione per la realizzazione dei progetti attuativi dei programmi di investimento, in applicazione dell'iniziativa comunitaria Interreg III C 2000/2006, oggetto di contributi del FESR e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al reg. (CE) 1260/1999 e alla l. 183/1987, già determinati, dall'articolo 10 della l.r. 21/2003, in annui euro 30.000 per il periodo 2004/2006, sono rideterminati in annui euro 96.000 per il periodo 2005/2007 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitolo 25045).

6. L'autorizzazione di spesa per la proposizione, l'avvio e l'attuazione dei progetti in attuazione dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg III, già determinata in euro 113.000, dall'articolo 10, comma 6, della l.r. 21/2003, come modificato dall'articolo 6, comma 4, della l.r. 19/2004, è rideterminata in annui euro 179.600, per gli anni 2005 e 2006 e in euro 159.600 per il 2007 ed è finalizzata anche al coordinamento e all'animazione dei suddetti programmi, oltre a quelli di Interact (obiettivo programmatico 2.2.2.17, - capitolo 25033).

7. Gli oneri a carico della Regione per il cofinanziamento di investimenti finalizzati allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, in applicazione di accordi di programma quadro tra lo Stato e la Regione, sono determinati, con riferimento al periodo 2004/2007, in complessivi euro 1.000.000 per l'anno 2005 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitolo 47007).

8. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione del programma di iniziativa comunitaria Leader Plus, nel periodo 2000-2006, di cui al reg. (CE) 1260/1999, sono determinati in euro 465.984 per l'anno 2005 ed euro 376.635 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.2.06 - capitolo 43080).

9. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione delle azioni strutturali previste dallo Strumento Finanziario di Orientamento Pesca (SFOP) nel periodo 2000/2006, di cui al regolamento (CE) 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sono determinati, per l'anno 2005, in euro 8.184 (obiettivo programmatico 2.2.2.10 - capitolo 25050).

CAPO III

PERSONALE E FONDI PENSIONE

Art. 14

(Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), la dotazione organica della struttura regionale è definita in 2.865 unità di personale, di cui 149 unità con qualifica di dirigente, oltre a 86 unità di personale dipendenti dal Consiglio regionale, di cui 11 unità con qualifica di dirigente.

2. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 35 e 62, comma 5, della l.r. 45/1995 e di quello i cui incarichi possono essere conferiti con le modalità di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, della medesima legge. Gli incarichi al personale di cui all'articolo 17, comma 2, lettera c), della l.r. 45/1995 non concorrono alla determinazione del limite massimo del quindici per cento della dotazione organica della qualifica unica dirigenziale, ai fini del conferimento di incarichi a personale esterno all'Amministrazione regionale.

3. Per i fini di cui all'articolo 8, comma 2, della l.r. 45/1995, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1 sono definiti in euro 126.433.217 per retribuzioni, indennità accessorie ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui euro 121.939.929 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitoli 30500 parz., 30501, 30505, 30510, 30511, 30512, 30515, 30520, 30521, 39020 e 39021), euro 627.755 per il personale dell'Agenzia del lavoro assunto con contratto di diritto privato (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitolo 30631) ed euro 3.865.533 per il personale dipendente dal Consiglio regionale (obiettivo programmatico 1.1.1. - capitolo 20000 parz.), ivi comprese le assunzioni a tempo determinato.

4. Per il biennio economico 2006/2007, la spesa contrattuale, stimata in complessivi euro 9.410.000, è suddivisa in ragione di euro 3.710.000 nell'anno 2006 ed euro 5.700.000 a decorrere dal 2007 (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitolo 30650 parz.).

Art. 15

(Disposizioni in materia di fondi pensione)

1. L'autorizzazione di spesa per l'ulteriore applicazione della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Interventi per promuovere e sostenere i fondi pensione a base territoriale regionale), è determinata, per il triennio 2005/2007, in euro 540.000, di cui euro 240.000 per l'anno 2005 ed euro 150.000 rispettivamente per gli anni 2006 e 2007 (obiettivo programmatico 2.1.2. - capitolo 20065).

2. Il trasferimento al fondo di previdenza del personale direttivo e docente della scuola elementare di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 (Norme sulla corresponsione e sulla pensionabilità della indennità regionale spettante al personale scolastico in servizio presso le Scuole elementari della Valle d'Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese), in applicazione dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l'anno 1999), è determinato in euro 1.280.000 per l'anno 2006 ed euro 1.360.000 per l'anno 2007 (obiettivo programmatico 1.2.2. - capitolo 54740).

3. Il trasferimento a favore dell'Istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali)), è determinato per l'anno 2007 in euro 8.500.000 (obiettivo programmatico 1.1.1. - capitolo 20010).

Art. 16

(Consorzi Garanzia Fidi. Modificazione della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75)

1. Dopo l'articolo 3bis della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75 (Adesione della Regione al Consorzio Garanzia Fidi tra esercenti le libere professioni in Valle d'Aosta. Interventi a favore dei Consorzi Garanzia Fidi), inserito dall'articolo 55 della l.r. 21/2003, è inserito il seguente:

"Art. 3ter

(Interventi per l'abbattimento del tasso su operazioni di

consolidamento del debito a breve)

1. La Regione interviene, fino ad un massimo del 50 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun settore, per l'abbattimento del tasso sui finanziamenti concessi dagli istituti di credito convenzionati che siano finalizzati al consolidamento del debito a breve termine.

2. Le convenzioni stipulate per le finalità di cui al comma 1 devono prevedere:

a) che i finanziamenti concessi a ciascuna impresa non superino l'importo di 300.000 euro;

b) che la durata di ammortamento dei finanziamenti sia compresa tra i 19 ed i 180 mesi;

c) che il tasso applicato dagli istituti di credito ai finanziamenti non superi il valore ottenuto dall'EURIBOR a 6 mesi, rilevato come da prassi di ogni singolo istituto di credito convenzionato, maggiorato del 2 per cento.".

2. La spesa per l'anno 2005 è autorizzata in:

a) euro 800.000 a favore del consorzio garanzia fidi fra gli artigiani (obiettivo programmatico 2.2.2.10 - capitolo 35640);

b) euro 400.000 a favore del consorzio garanzia fidi fra i commercianti (obiettivo programmatico 2.2.2.11 - capitolo 35660);

c) euro 400.000 a favore del consorzio garanzia fidi fra gli albergatori (obiettivo programmatico 2.2.2.13 - capitolo 35700).

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE

Art. 17

(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente)

1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata per l'anno 2005 in euro 232.558.310, di cui:

a) trasferimenti all'Azienda USL per complessivi euro 216.617.800, dei quali euro 208.350.000 quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59900 parz.) e:

1) euro 1.800.000 per prestazioni sanitarie aggiuntive (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59980);

2) euro 115.000 per iniziative di formazione (capitolo 59900 parz.);

3) euro 2.557.800 per attuazione e potenziamento di iniziative di assistenza sanitaria (capitolo 59900 parz.);

4) euro 295.000 per prestazioni sanitarie particolari e ricerca (capitolo 59900 parz);

5) euro 3.500.000 per accordo integrativo di lavoro del personale dipendente e convenzionato (capitolo 59900 parz.);

b) rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva di euro 14.568.000 di cui euro 4.000.000 quale saldo dell'anno 2002 ed euro 10.568.000 quale acconto dell'anno 2004 (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59910);

c) interventi diretti della Regione, euro 1.372.510 (obiettivi programmatici 2.2.3.01. e 2.2.3.03. - capitoli 59920, 61265).

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione variazioni compensative tra le assegnazioni disposte dal comma 1, lettera a).

3. La Giunta regionale può autorizzare l'Azienda USL ad apportare variazioni compensative tra le assegnazioni trasferite, come disposte dal comma 1, lettera a).

Art. 18

(Strutture ed apparecchiature sanitarie, ospedaliere e territoriali)

1. La spesa per la manutenzione straordinaria e per l'adeguamento tecnologico delle strutture ospedaliere, da trasferire all'Azienda USL, è determinata, per il triennio 2005/2007, in euro 6.000.000, di cui 2.000.000 per l'anno 2005, 2.000.000 per l'anno 2006 e 2.000.000 per l'anno 2007 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 - capitolo 60380).

2. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie è determinata, per il triennio 2005/2007, in euro 39.500.000, di cui 950.000 per l'anno 2005, 14.050.000 per l'anno 2006 e 24.500.000 per l'anno 2007 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 - capitolo 60310).

3. La spesa per la realizzazione di opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere è determinata, per il triennio 2005/2007, in euro 10.580.354, di cui euro 1.081.000 per l'anno 2005, euro 5.268.392 per l'anno 2006 ed euro 4.230.962 per l'anno 2007 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 - capitolo 60420).

4. La spesa per la realizzazione di presidi sanitari e socio-sanitari territoriali è determinata, per il triennio 2005/2007, in euro 4.330.000, di cui euro 300.000 per l'anno 2005, euro 2.115.000 per l'anno 2006 ed euro 1.915.000 per l'anno 2007 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 - capitolo 60480).

5. La spesa per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie, da trasferire all'Azienda USL, è determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 24 giugno 1994, n. 31 (Interventi finanziari per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie), in euro 6.000.000, per il triennio 2005/2007, di cui euro 2.000.000 per l'anno 2005, euro 2.000.000 per l'anno 2006 ed euro 2.000.000 per l'anno 2007 (obiettivo programmatico 2.2.3.02, capitolo 60445).

Art. 19

(Fondo regionale per le politiche sociali. Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18)

1. L'autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali, istituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), è determinata, per il triennio 2005/2007, in euro 58.164.114, di cui euro 18.817.857 per l'anno 2005, euro 19.382.393 per l'anno 2006 ed euro 19.963.864 per l'anno 2007 (obiettivo programmatico 2.2.3.03 - capitoli 61310, 61311, 61312, 61313, 61316 e 61317).

Art. 20

(Esercizio transitorio di funzioni in materia di assistenza. Modificazioni della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 (Legge finanziaria per gli anni 2003/2005), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007";

b) le parole "e I.P.A.B" sono soppresse.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 trova copertura nel Fondo regionale per le politiche sociali, istituito dall'articolo 3 della l.r. 18/2001, e l'autorizzazione di spesa è determinata dall'articolo 19 della presente legge.

Art. 21

(Sviluppo dei servizi socio - sanitari. Professioni sociali)

1. La Regione, nell'ambito dello sviluppo dei servizi socio-sanitari, corrisponde, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, un assegno annuale di formazione professionale ai cittadini residenti ed effettivamente domiciliati in Valle d'Aosta che siano iscritti e frequentino corsi di laurea afferenti a professioni sociali a partire dall'anno accademico 2004/2005.

2. L'onere di cui al comma 1, valutato in euro 22.330, trova copertura nel Fondo regionale per le politiche sociali, istituito dall'articolo 3 della l.r. 18/2001 secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004), e l'autorizzazione di spesa è determinata dall'articolo 19 della presente legge.

Art. 22

(Opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili)

1. La spesa per l'ampliamento, per la ristrutturazione, nonché per altri interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento funzionale di opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili, previste dall'articolo 17 della l.r. 21/2003, è autorizzata, per il triennio 2005/2007, in euro 7.000.000, di cui euro 3.000.000 per l'anno 2005, euro 3.000.000 per l'anno 2006 ed euro 1.000.000 per l'anno 2007 (obiettivo programmatico 2.1.1.05 - capitolo 33690).

Art. 23

(Associazioni ex-combattenti ed ex- internati. Modificazioni della legge regionale 27 novembre 1990, n. 69)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 novembre 1990, n. 69 (Contributi alle associazioni di ex-combattenti ed ex-internati, operanti in Valle d' Aosta, a sostegno dell'attività di promozione sociale e di tutela degli associati), è sostituito dal seguente:

"1. Il contributo fisso annuo per ogni associazione è così determinato:

a) euro 2.065 per le associazioni con più di 500 iscritti;

b) euro 516 per le altre associazioni.".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 69/1990 è aggiunto il seguente:

"2bis. In deroga all'articolo 7 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 61 (Concessione di contributi per attività, iniziative e manifestazioni diverse a carattere sociale, ricreativo e culturale), le associazioni di cui alla presente legge possono accedere ai contributi di cui all'articolo 4 della l.r. 61/1994 alle condizioni ivi previste.".

3. La spesa, per il triennio 2005/2007, è autorizzata in euro 23.238, di cui euro 7.746 per ogni anno (obiettivo programmatico 2.1.6.03 - capitolo 22360).

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI

Art. 24

(Trasferimenti al fondo di dotazione della gestione speciale di Finaosta S.p.A.. Revoca di autorizzazione)

1. L'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 21/2003 per gli anni 2005 e 2006, rispettivamente di euro 65.000.000 e di euro 20.500.000, è revocata (obiettivo programmatico 2.1.4.02 - capitolo 35620 parz.).

Art. 25

(Interventi per la valorizzazione del Forte e del Borgo medioevale di Bard)

1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale della Finaosta S.p.A., di cui all'articolo 5 della l.r. 16/1982, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1994, n. 46, è autorizzata, per il triennio 2005/2007, la spesa di euro 8.900.000, di cui euro 2.500.000 per l'anno 2005, euro 3.400.000 per l'anno 2006 ed euro 3.000.000 per l'anno 2007 (obiettivo programmatico 2.1.4.02 - capitolo 35620 parz.).

Art. 26

(Casino de la Vallée S.p.A.. Legge regionale 30 novembre 2001, n. 36)

1. E' autorizzata la riduzione del capitale sociale della Casino de la Vallée S.p.A. per la copertura delle perdite accertate alla data del 31 dicembre 2004 e la successiva ricostituzione del capitale sociale fino ad euro 5.000.000.

2. La Giunta regionale è autorizzata, per l'anno 2005, a sottoscrivere gli aumenti del capitale sociale sino alla concorrenza di euro 4.950.000 (obiettivo programmatico 2.1.4.02 - capitolo 35857).

Art. 27

(Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno)

1. Il limite di impegno, della durata massima di dieci anni, previsto dalla legge regionale 31 maggio 1983, n. 35 (Sviluppo della meccanizzazione forestale e delle strutture produttive per la prima lavorazione del legno), è autorizzato, per l'anno 2005, in euro 4.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.07 - capitolo 38600 parz.).

2. Il limite di impegno, della durata massima di quindici anni, previsto dalla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), è autorizzato, per l'anno 2005, in euro 101.556 (obiettivo programmatico 2.2.2.09 - capitolo 35750 parz.).

3. Il limite di impegno, della durata massima di quindici anni, previsto dalla l.r. 6/2003, è autorizzato, per l'anno 2005, in euro 107.138 (obiettivo programmatico 2.2.2.10 - capitolo 47590 parz.).

4. Il limite di impegno, della durata massima di dieci anni, previsto dalla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 1 (Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei), è autorizzato, per l'anno 2005, in euro 55.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.15, capitolo 48830 parz.).

5. Il limite di impegno, della durata massima di quindici anni, previsto dalla legge regionale 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli), è autorizzato, per l'anno 2005, in euro 27.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.09 - capitolo 35805, e obiettivo programmatico 2.2.2.10 - capitolo 47645).

CAPO VI

INTERVENTI IN MATERIA DI ASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 28

(Fondo per il finanziamento delle opere di rilevante interesse regionale)

1. Per l'attuazione del Capo II della l.r. 21/2004, è autorizzata, per il triennio 2005/2007, la spesa complessiva di euro 18.500.000, di cui euro 1.500.000 per l'anno 2005, euro 5.000.000 per l'anno 2006 ed euro 12.000.000 per l'anno 2007 (obiettivo programmatico 2.2.1.05 - capitolo 51845).

Art. 29

(Conferenza transfrontaliera Mont Blanc. Modificazione della legge regionale 2 maggio 1995, n. 13)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 13 (Realizzazione o recupero funzionale di strutture afferenti ad aree naturali protette e a Espace Mont Blanc), è aggiunto il seguente:

"1bis. La Regione attua, altresì, ogni iniziativa utile al conseguimento delle finalità concordate in seno alla Conferenza transfrontaliera Mont Blanc, con particolare riguardo alle seguenti iniziative:

a) promozione ed attuazione di programmi e di progetti di valorizzazione del territorio, di riqualificazione ambientale e di sviluppo sostenibile;

b) promozione ed effettuazione di indagini, ricerche, studi ed altre iniziative a carattere scientifico, tecnico e culturale, anche mediante incarichi esterni;

c) organizzazione o partecipazione a convegni, seminari, esposizioni e manifestazioni;

d) realizzazione e diffusione di pubblicazioni, materiale informativo e divulgativo su tematiche di interesse ambientale;

e) coordinamento, assistenza tecnica e segretariato a sostegno della partecipazione regionale alla Conferenza transfrontaliera.".

2. La spesa per il triennio 2005/2007 è autorizzata in complessivi euro 360.000, di cui euro 120.000 per ogni anno (obiettivo programmatico 2.2.1.09 - capitolo 67386).

Art. 30

(Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA)

1. Il trasferimento annuale all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita con legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), è autorizzato, per l'anno 2005, in euro 4.500.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.09 - capitolo 67380).

2. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 15, comma 2, della l.r. 21/2003, è prorogata all'esercizio finanziario 2007 ed è determinata in euro 460.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.09. - capitolo 67382).

Art. 31

(Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 7 aprile 1992, n. 18, e 10 agosto 2004, n. 16)

1. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il Parco regionale del Mont Avic, di cui alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 18 (Finanziamento dei lavori di costruzione di infrastrutture di servizio per il Parco del Monte Avic), è determinata, per il triennio 2005/2007, in euro 9.000.000, di cui euro 3.300.000 per l'anno 2005, euro 3.350.000 per l'anno 2006 ed euro 2.350.000 per l'anno 2007 (obiettivo programmatico 2.2.1.08. - capitolo 50150).

2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi nella medesima misura e per il medesimo periodo di cui al comma 1 (capitolo 11175).

3. Il trasferimento annuale all'ente gestore per il funzionamento del Parco naturale del Monte Avic è autorizzato, per l'anno 2005, in euro 1.200.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.08 - capitolo 67300).

Art. 32

(Interventi di delocalizzazione degli edifici a rischio idrogeologico. Legge regionale 24 giugno 2002, n. 11)

1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 26 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 11 (Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico), è determinata, per il triennio 2005/2007, in euro 1.500.000, di cui 500.000 per ogni anno (obiettivo programmatico 2.2.1.04 - capitolo 38100).

Art. 33

(Disposizioni in materia di gestione della fauna selvatica. Modificazioni all'articolo 39 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64)

1. Il comma 4 dell'articolo 39 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), è sostituito dal seguente:

"4. La tassa di concessione regionale non è dovuta se:

a) la caccia non è esercitata durante l'intero anno cui la tassa si riferisce;

b) la caccia è esercitata esclusivamente fuori del territorio regionale;

c) la caccia è esercitata sul territorio regionale esclusivamente nei confronti di esemplari di avifauna di specie cacciabili responsabili di alterazioni dell'equilibrio naturale, di danni alle produzioni agro-forestali o di problematiche di ordine sanitario, individuate, di anno in anno, dalla Giunta regionale con propria deliberazione.".

2. Il comma 5 dell'articolo 39 della l.r. 64/1994, come sostituito dall'articolo 33, comma 1, della l.r. 38/2001, è sostituito dal seguente:

"5. Il pagamento della tassa di concessione regionale è effettuato, entro il 31 marzo, mediante versamento del relativo importo sul conto corrente postale intestato all'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, specificando sul retro la causale del versamento.".

3. Al comma 5bis dell'articolo 39 della l.r. 64/1994, introdotto dall'articolo 33, comma 2, della l.r. 38/2001, le parole "della rata a titolo di acconto" sono sostituite dalle seguenti "della tassa di concessione regionale".

4. Al comma 5ter dell'articolo 39 della l.r. 64/1994, introdotto dall'articolo 33, comma 3, della l.r. 38/2001, le parole "della rata a titolo di acconto, entro il 31 luglio," sono sostituite dalle seguenti "della tassa di concessione regionale".

5. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2005 è determinata in euro 168.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.10 - capitolo 40460) ed è collegata all'autorizzazione di entrata ai sensi degli articoli 15 e 39 della l.r. 64/1994 (capitolo 255).

Art. 34

(Modificazione della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), è aggiunto il seguente:

"5bis. La Regione attua, altresì, ogni attività per la comunicazione, la promozione, l'educazione e la formazione in materia ambientale, utile al conseguimento delle finalità di cui al presente articolo (obiettivo programmatico 2.2.1.09, capitoli 67390 parz., 67460 parz.).".

CAPO VII

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 35

(Disposizioni in materia di razionalizzazione, diversificazione e risparmio di fonti energetiche)

1. L'applicazione della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 44 (Concessione di contributi regionali per l'incentivazione dell'utilizzo del gas metano), è prorogata al 31 dicembre 2007.

2. L'autorizzazione di spesa per l'applicazione della l.r. 44/1996 è determinata, per il triennio 2005/2007, in euro 700.000, di cui euro 300.000 per l'anno 2005 ed annui euro 200.000 per gli anni 2006 e 2007 (obiettivo programmatico 2.2.2.15 - capitolo 33751).

Art. 36

(Autorizzazione di spesa, limitatamente all'anno 2005, per l'avviamento della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales. Legge regionale 20 maggio 2002, n. 7)

1. La Regione provvede direttamente, per l'anno 2005, alle spese necessarie all'avviamento della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, istituita ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta), qualora il Consiglio della Chambre non deliberi il bilancio preventivo o non disponga delle strutture necessarie al proprio funzionamento. Le spese di cui al presente comma sono sostenute previa richiesta del Presidente della Chambre.

2. La gestione diretta da parte della Regione delle spese cui al comma 1 è interrotta, su richiesta del Presidente della Chambre, nel momento in cui la stessa è in grado di provvedere in modo autonomo al proprio funzionamento; in tal caso, la Regione eroga il finanziamento annuale di cui all'articolo 12, comma 3, della l.r. 7/2002, autorizzato per l'anno 2005 in euro 400.000, decurtando dallo stesso le spese già sostenute nel corso della gestione diretta (obiettivo programmatico 2.1.2. - capitolo 20080).

3. La Giunta regionale, per l'applicazione del presente articolo, è autorizzata ad apportare con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio e, nell'ambito delle finalità della norma stessa, variazioni tra i capitoli 20080, 20085 (obiettivo programmatico 2.1.2 - Istituzioni diverse) e 21845 (obiettivo programmatico 2.1.6.01 - Consulenze e incarichi).

Art. 37

(Interventi di realizzazione di infrastrutture ricreativo - sportive. Legge regionale 7 agosto 1986, n. 45)

1. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione di infrastrutture ricreativo - sportive di cui alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 45 (Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo - sportive), è determinata, per il triennio 2005/2007, in euro 3.000.000, di cui euro 500.000 per l'anno 2005, euro 1.500.000 per l'anno 2006 ed euro 1.000.000 per l'anno 2007 (obiettivo programmatico 2.2.2.12 - capitolo 64821).

2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi nella medesima misura e per il medesimo periodo di cui al comma 1 (capitolo 11165).

Art. 38

(Contributo straordinario all'Aero Club Valle d'Aosta)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario a favore dell'Aero Club Valle d'Aosta a titolo di concorso nelle spese finalizzate all'acquisto di beni funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente.

2. Il contributo è concesso fino ad un massimo del 90 per cento della spesa ammissibile, su presentazione di apposita domanda alla struttura competente, corredata di idonea documentazione di spesa relativa all'investimento effettuato.

3. La spesa per il triennio 2005/2007 è autorizzata in complessivi euro 150.000, di cui euro 50.000 per ogni anno (obiettivo programmatico 2.2.4.08 - capitolo 66575).

CAPO VIII

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE SOCIALE

Art. 39

(Interventi in materia di pubblica istruzione)

1. Per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia scolastica a favore di studenti universitari, previste dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1- bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641), ed in applicazione dell'articolo 3 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), sono autorizzate le seguenti spese:

a) per il concorso nel pagamento dei buoni mensa a favore degli studenti frequentanti i corsi attivati dall'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e i corsi della terza facoltà di ingegneria dell'informazione del Politecnico di Torino con sede ad Aosta, la spesa di euro 144.000 per l'anno 2005, di euro 166.000 per l'anno 2006 ed euro 166.000 per l'anno 2007 (obiettivo programmatico 2.2.4.02 - capitolo 55560 parz.);

b) per l'assegnazione di benefici economici (assegni di studio e contributo affitto) a favore degli studenti non residenti nella regione e frequentanti i corsi attivati dall'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e i corsi della terza facoltà di ingegneria dell'informazione del Politecnico di Torino con sede ad Aosta, i cui bandi sono emanati ai sensi della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), la spesa di annui euro 30.000 per gli anni 2005, 2006 e 2007 (obiettivo programmatico 2.2.4.02 - capitolo 55560 parz.).

Art. 40

(Corsi per favorire il completamento dell'obbligo scolastico e corsi di lingue. Modificazione della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68)

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 (Interventi regionali in materia di diritto allo studio), è sostituito dal seguente:

"1. Possono essere concessi finanziamenti annuali, compatibilmente con le disponibilità del pertinente stanziamento del capitolo del bilancio, a favore del Centro di documentazione del Comitato sindacale unitario di Aosta, per:

a) il funzionamento dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori e dei corsi di alfabetizzazione;

b) lo svolgimento dei corsi monografici per adulti;

c) la gestione dei corsi di lingue per lavoratori stranieri.".

2. L'autorizzazione di spesa per il triennio 2005/2007 è determinata in complessivi euro 62.100, di cui annui euro 20.700 per gli anni 2005, 2006 e 2007 (obiettivo programmatico 2.2.4.04 - capitolo 56680 parz.).

Art. 41

(Tutela e censimento del patrimonio storico di architettura minore. Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 5 della legge regionale 1° luglio 1991, n. 21)

1. Il termine di dieci anni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1° luglio 1991, n. 21 (Tutela e censimento del patrimonio storico di architettura minore in Valle d'Aosta), da ultimo prorogato dall'articolo 41 della l.r. 21/2003, è ulteriormente prorogato di tre anni.

2. La spesa per il triennio 2005/2007 è autorizzata in complessivi euro 330.000, di cui euro 110.000 per ogni anno (obiettivo programmatico 2.2.4.07 - capitolo 66100).

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42

(Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali indicate nell'allegato B e dalle leggi regionali modificative delle stesse sono determinate, ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 90/1989, nelle misure indicate nello stesso allegato B.

Art. 43

(Disposizioni finanziarie)

1. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005/2007.

Art. 44

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATI (Omissis)