Legge regionale 9 dicembre 2004, n. 29 - Testo storico

Legge regionale 9 dicembre 2004, n. 29

Bollettino Ufficiale regionale n. 51 del 14 dicembre 2004

Modificazioni alla legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Regime del canone di locazione dei beni immobili di proprietą regionale utilizzati da imprese industriali e da cooperative di produzione e lavoro).

Art. 1

(Modificazione dell'articolo 4)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Regime del canone di locazione dei beni immobili di proprietą regionale utilizzati da imprese industriali e da cooperative di produzione e lavoro), č sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i conduttori devono corrispondere o, in caso di rateizzazione, garantire alla Regione, con fideiussione assicurativa o bancaria, da rinnovarsi anno per anno per l'intera durata del periodo di rateizzazione, i canoni o le indennitą pregressi dovuti per l'utilizzo degli immobili, determinati con le modalitą di cui all'articolo 2.?.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 1/1998, come modificato dal comma 1, č aggiunto il seguente:

"2bis. Il mancato rinnovo della fideiussione ad ogni scadenza, o, in alternativa, il mancato pagamento della relativa rata, costituisce inadempimento contrattuale e causa di risoluzione del contratto.?.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai soli contratti di locazione non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.