Legge regionale 31 marzo 1952, n. 1 - Testo storico

Legge regionale n. 1 del 31 marzo 1952

Bollettino ufficiale 4 aprile 1952

Erezione in Comune autonomo della frazione Gaby, del Comune di Issime.

Art. 1

La frazione Gaby, del Comune di Issime, è eretta in Comune autonomo, con sede municipale nel centro omonimo e con la circoscrizione territoriale risultante dalla deliberazione n. 106, in data 9 settembre 1951, del Consiglio comunale di Issime e dalla carta topografica al venticinquemila IGM allegata alla deliberazione medesima e vistata dall’Ufficio tecnico regionale e dall’Ufficio del Genio Civile di Aosta.

Art. 2

Il Presidente della Giunta regionale, sentite le Amministrazioni comunali di Issime e di Gaby e sentita la Giunta regionale, provvederà, con proprio Decreto, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni di Issime e di Gaby nonché alla ripartizione fra i Comuni suddetti del personale attualmente in servizio presso il Comune di Issime.

Art. 3

Contro il decreto di cui al precedente articolo è ammesso ricorso al Ministero dell’Interno.

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.