Legge regionale 2 luglio 2004, n. 12 - Testo vigente

Legge regionale 2 luglio 2004, n. 12

Autorizzazione di spesa per l'avviamento della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, istituita ai sensi della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta)

(B.U. 20 luglio 2004, n. 29)

Art. 1

(Oneri per l'avviamento della Chambre)

1. Per l'anno 2004, alle spese necessarie all'avviamento della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, istituita ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta), stimate in complessivi euro 519.300, provvede direttamente la Regione, previa richiesta del presidente della Chambre.

2. All'eventuale ulteriore spesa necessaria per le finalità di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 2005, con legge finanziaria.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato, per l'anno 2004, in euro 519.300.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004 negli obiettivi programmatici 2.1.2 (Istituzioni diverse) e 2.1.6.01 (Consulenze e incarichi) e vi si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 20080 (Finanziamento della Camera valdostana delle imprese e delle professioni) dell'obiettivo programmatico 2.1.2.

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio, e, nell'ambito delle finalità della legge stessa, variazioni tra gli obiettivi programmatici di cui al comma 2.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.