Legge regionale 5 febbraio 2004, n. 1 - Testo vigente

Legge regionale 5 febbraio 2004, n. 1

Disposizioni in materia di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica e di definizione degli illeciti edilizi nel territorio della Valle d'Aosta. *

(B.U. 24 febbraio 2004 n. 8)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANATORIA DEGLI ABUSI EDILIZI

Art. 2 - Divieto generale di sanatoria

Art. 3 - Limiti all'applicazione dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

Art. 4 - Rinvio

Art. 5 - Determinazione dell'indennità pecuniaria di cui all'articolo 164 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI URBANISTICI, AMBIENTALI E PAESAGGISTICI

Art. 6 - Obiettivi

Art. 7 - Strumenti di realizzazione delle iniziative

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 8 - Disposizioni finanziarie

Art. 9 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto)

1. In attuazione della competenza legislativa esclusiva di cui all'articolo 2, comma primo, lettere g) e q), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e con riferimento all'articolo 32, comma 4, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004), la Regione disciplina le iniziative, le modalità e le procedure di intervento finalizzate:

a) alla definizione, mediante sanatoria amministrativa, degli illeciti edilizi;

b) alla riqualificazione e alla valorizzazione dei beni urbanistici, ambientali e paesaggistici situati nel territorio regionale.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANATORIA DEGLI ABUSI EDILIZI

Art. 2

(Divieto generale di sanatoria)

1. Non è ammessa la sanatoria di interventi urbanistici o edilizi abusivi, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 84 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

2. Sono fatti salvi i procedimenti per i quali sia stata presentata regolare domanda di rilascio di titolo abilitativo in sanatoria, ai sensi e nei termini previsti dal capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e successive modificazioni.

Art. 3

(Limiti all'applicazione dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 2, comma 1, e salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, sono suscettibili di sanatoria gli illeciti edilizi di cui all'articolo 32 del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003.

2. L'articolo 32, comma 27, lettera d), del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003, trova altresì applicazione relativamente ai seguenti immobili:

a) siti di importanza comunitaria individuati con deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2002, n. 1460 (Approvazione dell'elenco dei siti proposti dall'Unione europea come siti di importanza comunitaria per la costituzione della rete ecologica europea, denominata natura 2000, ai sensi della direttiva 92/43/CEE);

b) aree ubicate all'interno delle zone di tipo E di PRG, qualificate di particolare pregio paesaggistico, ambientale, naturalistico o di particolare interesse agricolo o agro-silvo-pastorale;

c) beni culturali isolati di cui all'articolo 37 del piano territoriale paesistico (PTP) approvato con legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP));

d) edifici censiti come documento nei PRG, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali).

3. Non sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1 del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003, che comportino ampliamento volumetrico di manufatti o nuove costruzioni.

4. Sono suscettibili di sanatoria, con le limitazioni di cui al comma 2, le seguenti opere:

a) strutture pertinenziali agli edifici esistenti, prive di funzionalità autonoma, ancorché comportino ampliamento volumetrico di manufatti;

b) strutture pertinenziali agli edifici residenziali esistenti, prive di funzionalità autonoma, ancorché comportino nuove opere o ampliamento volumetrico di manufatti;

c)ampliamenti per adeguamento igienico-sanitario di edifici esistenti, senza aumento delle unità abitative.

5. Ai sensi dell'articolo 32, comma 34, del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003, gli oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria sono incrementati del 100 per cento e sono comunque dovuti nella misura minima di euro 500,00.

Art. 4

(Rinvio)

1. La Giunta regionale definisce con apposita deliberazione, previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti, le modalità di applicazione dell'articolo 3. (01)

Art. 5

(Determinazione dell'indennità pecuniaria di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) (1)

1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 26 settembre 1997 (Determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo), quando il parametro danno sia pari a zero, la somma equivalente di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è dovuta in misura pari a euro 1.000,00, per qualsiasi tipologia di opera abusiva, anche con riferimento alle pratiche per le quali la struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio abbia già rilasciato il parere finalizzato alla sanatoria (2).

2. La Regione determina la misura dell'indennità risarcitoria di cui all'articolo 167 del d.lgs. 42/2004 quando sia stato accertato, da parte delle strutture competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, un danno paesaggistico-ambientale. Il contravventore provvede al versamento della somma dovuta con le modalità previste dalla normativa vigente. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche con riferimento alle pratiche pendenti e non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge (3).

CAPO IIbis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITA' PAESAGGISTICO-AMBIENTALE RELATIVA AD INTERVENTI EDILIZI REALIZZATI IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA IN AMBITI SOTTOPOSTI A TUTELA (4)

Art. 5bis

(Indirizzi per la tutela paesaggistico-ambientale)

1. La Regione svolge attività di tutela e valorizzazione del paesaggio, salvaguardando i valori che esso esprime in funzione anche delle trasformazioni che si sono sedimentate nel tempo in seguito all'opera dell'uomo. L'analisi e la valutazione degli interventi di trasformazione avvengono tramite ricognizione dello stato di fatto e, in particolare, in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile, trovando riferimento nel quadro delle prescrizioni e degli indirizzi stabiliti dal PTP, con prioritaria attenzione alle azioni di recupero e riqualificazione delle componenti strutturali del paesaggio, degli immobili e delle aree sottoposti a tutela qualora degradati.

Art. 5ter

(Regolarizzazione amministrativa di illeciti edilizi)

1. Le opere eseguite in ambiti sottoposti a tutela paesaggistico-ambientale in assenza di autorizzazione preventiva sono sanabili qualora compatibili con le prescrizioni e i limiti posti dalla disciplina recata dal PTP e dalle disposizioni di cui al titolo VIII della l.r. 11/1998. (5)

2. La struttura regionale competente in materia di tutela paesaggistico-ambientale quantifica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 167 del d.lgs. 42/2004, con le modalità stabilite dall'articolo 5quater.

Art. 5quater

(Sanzioni)

1. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 5ter, comma 2, alternativa alla sanzione amministrativa ripristinatoria, totale o parziale, ritenuta eventualmente applicabile dalla struttura regionale competente in materia di tutela paesaggistico-ambientale, è determinata nelle seguenti misure:

a) 1.000 euro, per gli interventi compatibili che non abbiano comportato danno paesaggistico-ambientale;

b) da 1.000 a 10.000 euro, per gli interventi non totalmente compatibili, ma in gran parte adeguabili tramite opere di mitigazione;

c) da 10.000 a 30.000 euro, per gli interventi non compatibili, ma parzialmente adeguabili con opere di mitigazione;

d) da 30.000 a 80.000 euro, per gli interventi non compatibili e non adeguabili con opere di mitigazione.

2. Per gli interventi non ricompresi tra quelli di cui al comma 1 o che, comunque, abbiano prodotto un danno paesaggistico-ambientale rilevante, la sanzione amministrativa pecuniaria è determinata previa perizia di stima.

Art. 5quinquies

(Termine per il rilascio del parere)

1. Il parere vincolante relativo alla compatibilità paesaggistico-ambientale di opere realizzate in assenza di autorizzazione preventiva è rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di tutela paesaggistico-ambientale entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento della relativa istanza.

2. Scaduto infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il parere si intende reso in senso negativo.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI URBANISTICI, AMBIENTALI E PAESAGGISTICI

Art. 6

(Obiettivi)

1. Le iniziative di interesse regionale finalizzate alla riqualificazione e alla valorizzazione dei beni urbanistici, ambientali e paesaggistici perseguono l'obiettivo dell'organica valorizzazione del territorio regionale, anche a scopo turistico-culturale, attraverso:

a) la prevenzione di situazioni di alterazione dell'equilibrio ambientale e paesaggistico, mediante la valorizzazione dei relativi beni;

b) il ripristino di situazioni di alterazione dell'equilibrio ambientale, con particolare riguardo alla ripresa dei cicli naturali e al recupero delle aree alla coltivazione;

c) il ripristino ambientale e paesaggistico completo, da realizzarsi anche attraverso l'ammodernamento delle urbanizzazioni e dell'arredo urbano;

d) il riordino di insediamenti esistenti ed il riuso di aree dismesse o degradate.

Art. 7

(Strumenti di realizzazione delle iniziative)

1. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali istituito ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), definisce le priorità concernenti la realizzazione delle iniziative di interesse regionale di cui all'articolo 6.

2. La struttura regionale competente in materia di ambiente, sulla base delle priorità definite ai sensi del comma 1 e tenuto conto delle eventuali segnalazioni di intervento da parte di Comuni, singoli o associati, anche attraverso le Comunità montane, o di altri enti pubblici a ciò interessati, predispone un apposito piano contenente i seguenti elementi:

a) la valutazione delle esigenze del settore e delle tendenze evolutive prevedibili;

b) le linee di politica ambientale da perseguire per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 6;

c) l'elenco degli interventi di interesse regionale, con l'indicazione delle modalità di predisposizione dei progetti, di finanziamento e della spesa presunta per la loro realizzazione.

3. Il piano è approvato con deliberazione del Consiglio regionale e può essere integrato di anno in anno mediante l'inserimento di nuovi interventi.

4. Gli interventi individuati dal piano sono realizzati mediante l'elaborazione di progetti, anche integrati, orientati secondo le linee programmatiche del PTP. I progetti devono essere conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 50.000,00 per l'anno 2004 e in annui euro 350.000,00 a decorrere dall'anno 2005.

2. L'onere di cui al comma 1 per l'anno 2004 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004 nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01. (Consulenze e incarichi) e si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 39660 (Spese per interventi di insediamento del verde pubblico, delle aree e dei percorsi attrezzati e per il recupero ambientale di aree degradate) dell'obiettivo programmatico 2.2.1.08. (Parchi, riserve e beni ambientali).

3. L'onere di cui al comma 1 per gli anni 2005 e 2006 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2004/2006 nell'obiettivo programmatico 2.2.1.08. (Parchi, riserve e beni ambientali) e si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nei seguenti capitoli dello stesso obiettivo programmatico:

a) capitolo 39660 (Spese per interventi di insediamento del verde pubblico, delle aree e dei percorsi attrezzati e per il recupero ambientale di aree degradate) per annui euro 50.000,00 per gli anni 2005 e 2006;

b) capitolo 67370 (Contributi per la bonifica di aree inquinate) per annui euro 300.000,00 per gli anni 2005 e 2006.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

* Con deliberazione della Giunta regionale n. 3872 del 2 novembre 2004 sono state approvate le linee guida per l'applicazione della legge in questione

(01) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 14 della L.R 7 ottobre 2011, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 4 recitava:

"1. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, definisce, con apposita deliberazione, le modalità di applicazione dell'articolo 3.".

(1) Rubrica così modificata dall'art. 39, comma 1, lettera a), della L.R. 19 dicembre 2005, n. 34.

Nella formulazione originaria, il testo della rubrica dell'articolo 5 recitava:

"(Determinazione dell'indennità pecuniaria di cui all'articolo 164 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490)"

(2) Comma così modificato dall'art. 39, comma 1, lettera b), della L.R. 19 dicembre 2005, n. 34.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 5 recitava:

"1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 26 settembre 1997 (Determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo), quando il parametro danno sia pari a zero, la somma equivalente di cui all'articolo 164 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352), è dovuta in misura pari a euro 1.000,00, per qualsiasi tipologia di opera abusiva, anche con riferimento alle pratiche per le quali la struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio abbia già rilasciato il parere finalizzato alla sanatoria.".

(3) Comma così modificato dall'art. 39, comma 1, lettera c), della L.R. 19 dicembre 2005, n. 34

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 5 recitava:

"2. La Regione determina la misura dell'indennità risarcitoria di cui all'articolo 164 del d.lgs. 490/1999 quando sia stato accertato, da parte delle strutture competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, un danno paesaggistico-ambientale. Il contravventore provvede al versamento della somma dovuta con le modalità previste dalla normativa vigente. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche con riferimento alle pratiche pendenti e non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge.".

(4) Capo inserito dall'art. 39, comma 2, della L.R. 19 dicembre 2005, n. 34. Si veda, inoltre, il comma 4 del citato art. 39.

(5) Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 1° agosto 2012, n. 27.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 39, comma 2, della L.R. 19 dicembre 2005, n. 34, il testo del comma 1 dell'articolo 5ter recitava:

"1. Le opere eseguite in ambiti sottoposti a tutela paesaggistico-ambientale in assenza di autorizzazione preventiva sono sanabili qualora compatibili con le prescrizioni e i limiti posti dalla disciplina recata dal PTP e dalle disposizioni di cui al titolo VII della l.r. 11/1998.".