Legge regionale 28 aprile 2003, n. 16 - Testo vigente

Legge regionale 28 aprile 2003, n. 16

Determinazione dei contributi di esercizio alle imprese di trasporto pubblico di linea su gomma, per gli anni 1982/1993.

(B.U. 27 maggio 2003, n. 23)

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge determina i contributi di esercizio da riconoscere a favore delle imprese di trasporto pubblico di linea su gomma, in relazione al servizio prestato negli anni 1982/1993.

Art. 2

(Costi economici standardizzati)

1. I costi economici standardizzati, relativi al servizio di trasporto pubblico collettivo negli anni 1983/1993, sono determinati sulla base dei seguenti elementi:

a) percorrenza media annua per mezzo;

b) percorrenza media annua per addetto;

c) costi di esercizio derivanti dallo svolgimento dei servizi e relativi ai costi di trazione, alle assicurazioni, agli altri costi del mezzo, alle spese generali, all'ammortamento dei veicoli, degli impianti e dei fabbricati;

d) costo del personale.

2. Ai fini della determinazione dei costi di cui al comma 1, lettera c), sono in ogni caso escluse le quote di ammortamento degli autobus acquistati con il contributo della Regione ai sensi della legge regionale 14 luglio 1982, n. 27 (Interventi regionali nel settore dei trasporti pubblici. Contributi relativi al fondo per gli investimenti), limitatamente alla parte dell'investimento finanziata con il contributo medesimo.

3. I coefficienti di adattamento dei costi economici standardizzati tengono conto:

a) del servizio di città, di pianura e di montagna;

b) delle dimensioni dell'azienda;

c) del tipo di mezzo ritenuto idoneo per il servizio;

d) degli scostamenti, rispetto all'azienda di riferimento, per l'anzianità media del personale.

4. I costi economici standardizzati ed i relativi coefficienti di adattamento riferiti a ciascun anno, calcolati secondo quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 e aggiornando le corrispondenti voci di costo indicate nell'allegato n. 1 alla legge regionale 24 agosto 1982, n. 38 (Esercizio e gestione economico - finanziaria dei trasporti collettivi), sono riportati nell'allegato A.

Art. 3

(Ricavi presunti del traffico)

1. I ricavi presunti del traffico, riferiti agli anni 1983/1993, sono pari all'aliquota minima stabilita per i servizi urbani della zona ambientale cui appartiene la Valle d'Aosta:

a) per l'anno 1983, dal decreto del Ministro dei trasporti 13 giugno 1983;

b) per gli anni 1984/1986, dal decreto del Ministro dei trasporti 6 ottobre 1984;

c) per l'anno 1987, dal decreto del Ministro dei trasporti 3 ottobre 1985;

d) per gli anni 1988/1993, dal decreto del Ministro dei trasporti 31 dicembre 1986.

2. In considerazione della particolare configurazione geografica e demografica della Valle d'Aosta, nonché della politica tariffaria perseguita dall'Amministrazione regionale, tesa negli anni a contenere la crescita del costo del biglietto del trasporto pubblico a carico degli utenti, il valore delle aliquote di cui al comma 1, relative agli anni 1983, 1984/1986, 1987 e 1988/1993, è equiparato al valore stabilito per l'anno 1982, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Per motivi di perequazione fra le imprese interessate, operanti in aree diverse della regione dal punto di vista dell'utenza potenziale del trasporto pubblico, ed in coerenza con la finalità principale della normativa regionale in materia di esercizio e gestione economico-finanziaria dei trasporti collettivi, mirante a conseguire e mantenere l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto collettivo, ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 4, l'effetto economico derivante dall'applicazione del comma 2 non si applica per le imprese che già risultino creditrici nei confronti della Regione a prescindere dall'applicazione di tale fattispecie, fatto salvo il riconoscimento degli interessi maturati dal 1° gennaio 1993 e sino al 30 giugno 2003 in base alla media degli interessi Euribor riferita al primo trimestre 2003. L'effetto economico derivante dall'applicazione del comma 2 concorre fino all'azzeramento dei conguagli dovuti dalle diverse imprese, ma non potrà dar luogo ad ulteriori erogazioni di contributi da parte della Regione.

Art. 4

(Concessione dei contributi)

1. I contributi da erogare alle singole imprese sono determinati, in relazione alle percorrenze effettuate, secondo quanto riportato nell'allegato B, sulla base:

a) per l'anno 1982, dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti del traffico determinati ai sensi della l.r. 38/1982;

b) per gli anni 1983/1993, dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti del traffico determinati ai sensi degli articoli 2 e 3.

2. La Giunta regionale provvede alla concessione dei contributi ed ai relativi conguagli con quanto erogato a titolo di anticipazione, come indicato nell'allegato B.

3. Le perdite o i disavanzi non coperti dai contributi concessi restano a carico delle singole imprese.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in euro 1.910.000 per l'anno 2003 e in euro 1.405.750 per l'anno 2004.

2. L'onere di cui al comma 1 grava, per gli anni 2003 e 2004, sullo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale per gli anni 2003/2005 sull'obiettivo programmatico 2.2.2.14. (Interventi nel settore dei trasporti); alla relativa copertura si provvede, quanto a euro 710.000 per l'anno 2003, mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 68150 (Spese per impianti e attrezzature per l'aeroporto regionale in comune di Saint-Christophe e per le relative infrastrutture commerciali e di adeguamento al 3' livello) e quanto a euro 1.200.000 per l'anno 2003 ed euro 1.405.750 per il 2004, mediante riduzione, per pari importo, degli stanziamenti inscritti al capitolo 67670 (Corrispettivi per contratti di servizio di trasporto pubblico con autobus e servizi integrativi) del medesimo obiettivo programmatico.

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, finanze e programmazione, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. L'entrata prevista dalla presente legge, valutata in euro 1.755.777,81, è introitata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATI

(OMISSIS)