Legge regionale 28 aprile 2003, n. 15 - Testo storico
Legge regionale 28 aprile 2003, n. 15
Bollettino Ufficiale regionale 20 05 2003 n. 22
Estensione a tutti i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati), e all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), dell'integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti.
(Estensione dell'integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti)
1. Il riconoscimento dell'assegno integrativo reversibile regionale di cui alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 17 (Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti), avente natura di provvidenza assistenziale come definita dall'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), č esteso a tutti i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati), e all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale).
(Criteri e modalitą di concessione e di erogazione)
1. L'assegno di cui all'articolo 1 č concesso secondo i criteri e con le modalitą di cui agli articoli 2 e 4 della l.r. 17/2002.
2. La Regione provvede all'erogazione dell'assegno di cui all'articolo 1 con le modalitą di cui all'articolo 3 della l.r. 17/2002.
(Norma finanziaria)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge č determinato in euro 90.000 per l'anno 2003 e in annui euro 180.000 a decorrere dall'anno 2004.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica) e si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69300 (Quota interessi per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre) dell'obiettivo programmatico 3.2. (Altri oneri non ripartibili) dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale per il triennio 2003/2005.
3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale č autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.