Legge regionale 28 aprile 2003, n. 15 - Testo vigente

2.14.55 - Legge regionale 28 aprile 2003, n. 15

Estensione a tutti i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati), e all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), dell'integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti.

(B.U. 20 maggio 2003, n. 22)

Art. 1

(Estensione dell'integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti) (*)

1. Il riconoscimento dell'assegno integrativo reversibile regionale di cui alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 17 (Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti), avente natura di provvidenza assistenziale come definita dall'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), č esteso a tutti i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati), e all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale).

Art. 2

(Criteri e modalitą di concessione e di erogazione)

1. L'assegno di cui all'articolo 1 č concesso secondo i criteri e con le modalitą di cui agli articoli 2 e 4 della l.r. 17/2002.

2. La Regione provvede all'erogazione dell'assegno di cui all'articolo 1 con le modalitą di cui all'articolo 3 della l.r. 17/2002.

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge č determinato in euro 90.000 per l'anno 2003 e in annui euro 180.000 a decorrere dall'anno 2004.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica) e si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69300 (Quota interessi per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre) dell'obiettivo programmatico 3.2. (Altri oneri non ripartibili) dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale per il triennio 2003/2005.

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale č autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(*) Per la decorrenza dell'applicazione del presente articolo si veda l'art. 1 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 33.