Legge regionale 9 aprile 2003, n. 10 - Testo vigente

Legge regionale 9 aprile 2003, n. 10

Provvidenze economiche a favore di nefropatici cronici e trapiantati. Abrogazione delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n. 70, e 15 luglio 1985, n. 43.

(B.U. 29 aprile 2003, n. 19)

Art. 1

(Finalità)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 12 marzo 2002, n. 1 (Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali), i Comuni, singolarmente o in forma associata attraverso le Comunità montane, intervengono mediante la concessione di provvidenze economiche in favore di soggetti nefropatici cronici e trapiantati, al fine di prevenire e rimuovere le cause di ordine economico che possono provocare situazioni di disagio o di emarginazione.

2. Nelle more dell'adozione delle deliberazioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla Regione per il tramite della struttura regionale competente in materia di assistenza economica.

Art. 2

(Rinvio)

1. I Comuni, singoli o associati, disciplinano, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, ogni altro aspetto concernente i procedimenti amministrativi preordinati alla concessione delle provvidenze economiche in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, definendo, in particolare, le modalità di presentazione delle relative domande e la documentazione da allegare.

2. Nelle more dell'adozione delle deliberazioni di cui all'articolo 11 della l.r. 54/1998 e comunque sino alla data di adozione degli atti di cui al comma 1, la disciplina dei procedimenti amministrativi preordinati alla concessione delle provvidenze economiche di cui alla presente legge è dettata dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 3

(Destinatari)

1. Le provvidenze sono concesse ai residenti in uno dei Comuni della Valle d'Aosta sottoposti a:

a) emodialisi ospedaliera;

b) emodialisi domiciliare;

c) dialisi peritoneale;

d) trapianto di rene, cuore, fegato, pancreas, polmone e midollo osseo. (1)

1bis. Le provvidenze di cui alla presente legge sono inoltre concesse ai soggetti iscritti nelle liste di attesa dei registri regionali dei trapianti di cuore, fegato, pancreas, polmone e midollo osseo che si sottopongano, con cadenza almeno settimanale, a terapie continuative finalizzate al trapianto. (1a)

2. Le provvidenze sono erogate con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della relativa istanza e fino al giorno di interruzione del trattamento ovvero, per i trapiantati, fino al dodicesimo mese dalla data del trapianto.

Art. 4

(Requisiti) (2)

1. Le provvidenze di cui alla presente legge sono concesse ai soggetti di cui all'articolo 3 in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nel limite massimo di importo di euro 24.000.

Art. 5

(Entità) (3)

1. Le provvidenze economiche sono corrisposte per dodici mensilità nelle seguenti misure:

a) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), e d), in misura pari all'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni erogato dall'INPS a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi;

b) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in misura pari all'importo di cui alla lettera a), maggiorato del 20 per cento;

c) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), in misura pari all'importo di cui alla lettera a), maggiorato del 10 per cento.

Art. 6

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 7 dicembre 1979, n. 70;

b) la legge regionale 15 luglio 1985, n. 43;

c) l'articolo 16 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1;

d) l'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18.

Art. 7 (4)

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 350.000 per l'anno 2003 e in annui euro 450.000 a decorrere dall'anno 2004.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica), e si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, rispettivamente, per l'anno 2003 nel capitolo 61313 (Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà) e, per gli anni 2004 e 2005, nel capitolo 61310 (Fondo regionale per le politiche sociali) dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale per il triennio 2003/2005.

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 gennaio 2009, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 3 recitava:

"1. Le provvidenze sono concesse ai residenti in uno dei comuni della Valle d'Aosta, sottoposti a emodialisi, ospedaliera o domiciliare, e a dialisi peritoneale, nonché ai trapiantati.".

(1a) Comma inserito dall'art. 8, comma 1, della L.R. 3 agosto 2015, n. 16.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 8, comma 2, della L.R. 3 agosto 2015, n. 16.

L'articolo 4 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 4, comma 1, della L.R. 13 febbraio 2012, n. 5:

"(Requisiti)

1. Le provvidenze sono concesse ai soggetti di cui all'articolo 3 che abbiano un indicatore regionale della situazione economica equivalente, pari o inferiore alla soglia di accesso definita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 9), della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario per il triennio 2002/2004).

e precedentemente già sostituito nel modo seguente dall'art. 2 della L.R. 23 gennaio 2009, n. 2:

"(Requisiti)

1. Le provvidenze sono concesse ai soggetti di cui all'articolo 3 che abbiano un indicatore della situazione economica pari o inferiore alla soglia di accesso definita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 9), della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario per il triennio 2002/2004), con riferimento al limite di reddito definito annualmente per fruire della pensione di invalidità civile.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 4 recitava:

"(Requisiti)

1. Le provvidenze sono concesse ai soggetti di cui all'articolo 3 che abbiano un indicatore della situazione economica inferiore alla soglia d'accesso definita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 9), della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004).".

(3) Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 23 gennaio 2009, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 5 recitava:

"(Entità)

1. L'entità delle provvidenze economiche è stabilita nelle seguenti misure massime annue:

a) euro 3.000 per le persone sottoposte ad emodialisi ospedaliera e per i trapiantati;

b) euro 3.600 per le persone sottoposte a dialisi peritoneale;

c) euro 5.000 per le persone sottoposte ad emodialisi domiciliare.

2. Qualora le provvidenze economiche erogate nelle misure indicate al comma 1 consentano di superare l'ammontare dell'indicatore della situazione economica di cui all'articolo 4, le stesse sono ridotte sino a concorrenza di detto ammontare.".

(4) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 5, della L.R. 13 dicembre 2013, n.18.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 7 recitava:

"(Norma transitoria)

1. Le provvidenze economiche erogate ai sensi della l.r. 70/1979 e della l.r. 43/1985 sono trasformate in assegni ad personam nella misura in godimento al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Gli assegni di cui al comma 1 sono alternativi alle provvidenze previste dalla presente legge.".