Legge regionale 31 marzo 2003, n. 9 - Testo vigente

02.14.54 - Legge regionale 31 marzo 2003, n. 9

Integrazione di finanziamenti dello Stato per interventi a favore dell'imprenditoria femminile.

(B.U. 22 aprile 2003, n. 18)

(Abrogata dal comma 1 dell'articolo 12 della L.R. 7 dicembre 2022, n. 31)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, al fine di promuovere l'eguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale, concede contributi integrativi delle quote di risorse statali a favore dell'imprenditoria femminile, ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 (Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile).

Art. 2

(Beneficiari)

1. I contributi integrativi delle quote di risorse statali sono concessi ai soggetti indicati all'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile).

Art. 3

(Presentazione ed istruttoria delle domande)

1. Al fine della concessione dei contributi integrativi di cui all'articolo 1, i soggetti beneficiari devono presentare domanda alla struttura regionale competente in materia di imprenditoria femminile.

2. La struttura regionale competente in materia di imprenditoria femminile trasmette le domande alla Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni (Finaosta s.p.a.), la quale, direttamente o tramite società controllata, provvede all'istruttoria delle stesse con le modalità di cui all'articolo 13 del d.P.R. 314/2000; a tal fine, la Regione stipula apposita convenzione con la quale sono disciplinati i rapporti derivanti dallo svolgimento dell'attività di consulenza, compresa l'entità dei compensi da corrispondere.

Art. 4

(Criteri di priorità per la concessione dei contributi)

1. La Giunta regionale, sentite la Consigliera di parità e la Consulta regionale per la condizione femminile, individua con propria deliberazione i criteri di priorità per la concessione dei contributi, al fine di adeguare gli interventi agevolativi alle esigenze regionali di programmazione e sviluppo.

Art. 5

(Concessione, diniego e revoca dei contributi)

1. La concessione, il diniego e la revoca dei contributi sono disposti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 6

(Rinvio)

1. Per quanto non disciplinato nella presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla l. 215/1992 e al d.P.R. 314/2000, in quanto compatibili.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in annui euro 102.500 a decorrere dall'anno 2003.

2. L'onere di cui al comma 1 grava sullo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale per il triennio 2003/2005 sugli obiettivi programmatici 2.1.6.01. (Consulenze e incarichi) e 2.2.2.16. (Interventi nel settore della politica del lavoro), e alla relativa copertura si provvede:

a) per annui euro 25.000 mediante utilizzo per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 47802 (Spese per iniziative e manifestazioni economiche, per lo sviluppo e potenziamento delle attività economiche), dell'obiettivo programmatico 2.2.2.11. (Interventi promozionali per il commercio);

b) per annui euro 77.500 mediante utilizzo per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), previsto al punto B.1.1. (Integrazione contributi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215 recante "Azioni positive per l'imprenditoria femminile") dell'allegato n. 1 ai bilanci annuale e pluriennale.

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.]