Legge regionale 28 febbraio 2003, n. 4 - Testo vigente

03.02.61 - Legge regionale 28 febbraio 2003, n. 4

Interventi per la valorizzazione ed il recupero del patrimonio storico, architettonico e agro-silvo-pastorale della conca di Cheneil nel Comune di Valtournenche.

(B.U. 1° aprile 2003, n. 14)

Art. 1

(Finalità )

1. La Regione promuove, d'intesa con il Comune di Valtournenche, la valorizzazione naturalistica della conca di Cheneil, favorendone la riqualificazione funzionale ed economica ed intervenendo per il recupero e lo sviluppo del relativo patrimonio storico, alpinistico, architettonico ed agro-silvo-pastorale.

Art. 2

(Tipologia degli interventi)

1. Per il perseguimento degli obiettivi indicati dall'articolo 1, sono individuati interventi finalizzati:

a) all'attività di ricerca storica, scientifica e promozionale connessa alle caratteristiche della località, con particolare riferimento alle peculiarità alpinistiche;

b) alla realizzazione di strutture e infrastrutture funzionali alla riqualificazione delle zone territoriali di tipo A (A33; A34) e della viabilità rurale-escursionistica esistente;

c) alla riqualificazione architettonica e funzionale degli edifici di interesse storico e architettonico esistenti;

d) all'acquisto di immobili per destinazioni di interesse collettivo.

Art. 3

(Accordo di programma)

1. Per la definizione e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, la Regione ed il Comune di Valtournenche promuovono la stipulazione di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 105 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).

2. L'accordo di programma di cui al comma 1:

a) definisce gli obiettivi ed i programmi da raggiungere nonché individua le azioni diffuse e le iniziative specifiche da realizzare;

b) assicura il coordinamento dei differenti soggetti cointeressati;

c) determina i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso alla realizzazione degli interventi.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 75.000 per l'anno 2003 ed in euro 700.000 per l'anno 2004.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.1.08. (Parchi, riserve e beni ambientali) mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), a valere sull'accantonamento previsto al punto B.2. (Interventi per la valorizzazione ed il recupero del patrimonio storico, architettonico e agro-silvo-pastorale della conca di Cheneil nel Comune di Valtournenche), dell'allegato n. 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale per gli anni 2003/2005.

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.