Legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3 - Testo vigente

Legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3

Soppressione della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Disposizioni in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti di enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione.

(B.U. 25 febbraio 2003, n. 8)

CAPO I

SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 1

(Abolizione dei controlli preventivi di legittimità)

1. E' abrogata la legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali). Conseguentemente, cessano di essere esercitati i controlli preventivi di legittimità dalla stessa previsti.

2. La Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali è sciolta a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I controlli sugli atti dei Comuni, delle Comunità montane e dei Consorzi tra enti locali si considerano comunque cessati alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

Art. 2

(Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45) (1)

Art. 3

(Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48)

1. (2)

2. (3)

Art. 4

(Modificazione alla legge regionale 12 luglio 1996, n. 17) (4)

Art. 5

(Modificazione alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 46) (5)

Art. 6

(Modificazione alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 52) (6)

Art. 7

(Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54)

1. (7)

2. (8)

3. (9)

CAPO II

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DIPENDENTI DALLA REGIONE

Art. 8

(Atti soggetti al controllo)

1. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità delle strutture regionali competenti per materia, individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 45/1995, i seguenti atti degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione:

a) statuto, se approvato dagli organi dell'ente;

b) regolamenti;

c) bilancio preventivo e relative variazioni;

d) conto consuntivo.

Art. 9

(Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione soggetti al controllo)

1. Gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione i cui atti sono soggetti al controllo di cui all'articolo 8 sono i seguenti:

a) Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca, istituito ai sensi della legge regionale 10 maggio 1952, n. 2 (Provvedimenti in materia di pesca e istituzione del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta);

b) Institut valdôtain de l'artisanat typique, istituito ai sensi della legge regionale 10 aprile 1985, n. 10 (Istituzione dell'Institut valdôtain de l'artisanat typique);

c) Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone, istituito ai sensi della legge regionale 26 giugno 1972, n. 11 (Istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 1972, di un Convitto regionale in Comune di Châtillon);

d) Museo minerario regionale, istituito ai sensi della legge regionale 3 marzo 1992, n. 6 (Istituzione del Museo minerario regionale);

e) Comitato regionale per la gestione venatoria, istituito ai sensi della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria);

f) (10)

Art. 10

(Pubblicazione degli atti e modalità per l'esercizio del controllo)

1. Le deliberazioni degli enti di cui all'articolo 9 sono pubblicate all'albo dell'ente entro otto giorni dalla data della loro adozione. La durata della pubblicazione è di quindici giorni, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni diventano esecutive dal primo giorno di pubblicazione, salvo quanto previsto dal comma 3.

3. Le deliberazioni di cui all'articolo 8 diventano esecutive se, entro trenta giorni dal loro ricevimento, la struttura regionale competente non comunichi all'ente il provvedimento motivato di annullamento o non formuli richiesta di elementi istruttori ad integrazione. Le deliberazioni divengono comunque esecutive qualora, prima del decorso dello stesso termine, la struttura regionale competente dia comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

4. La richiesta di elementi istruttori sospende il termine previsto per il controllo per una sola volta. Il termine per l'esercizio del controllo riprende a decorrere dal ricevimento degli elementi richiesti.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 11

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 3 maggio 1983, n. 19;

b) il regolamento regionale 3 maggio 1983, n. 1.

2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 2 dell'articolo 10 e il secondo comma dell'articolo 17, limitatamente alle parole ", e la relativa deliberazione è sottoposta alla ratifica dell'organo regionale di controllo", della legge regionale 11 agosto 1976, n. 34;

b) il terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 36, limitatamente alle parole ", se non per quanto concerne i servizi di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 11, titolo secondo";

c) il numero 12 del secondo comma e il quarto comma dell'articolo 1 del regolamento regionale 12 novembre 1979;

d) l'articolo 10 della legge regionale 10 aprile 1985, n. 10;

e) l'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 36;

f) il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 marzo 1992, n. 6;

g) il capo I della legge regionale 9 agosto 1994, n. 41;

h) il comma 3 dell'articolo 5, limitatamente alle parole "contestualmente alla trasmissione alla Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali" e il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42;

i) il comma 2 dell'articolo 71 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4;

j) il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 18;

k) gli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40;

l) il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11, il comma 2 dell'articolo 66 limitatamente alle parole: "dai membri dell'organo regionale di controllo e dai dipendenti della struttura organizzativa regionale dei quali tale organo si avvale," e la lettera a) del comma 2 dell'articolo 67 del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1;

m) l'articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38.

Art. 12

(Disposizioni transitorie)

1. Gli eventuali procedimenti di controllo ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi agli atti degli enti di cui all'articolo 9 sono immediatamente trasmessi dal segretario della Commissione regionale di controllo alla struttura regionale competente, individuata ai sensi dell'articolo 8, che provvede ad esercitare il controllo con le modalità di cui all'articolo 10.

2. Gli eventuali procedimenti di controllo ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi agli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle Consorterie si estinguono.

__________________________________

(1) Articolo abrogato dall'art. 77, comma 1, lettera hh), della L.R. 23 luglio 2010, n. 22.

Nella formulazione originaria, l'articolo 2 modificava la L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

(2) Comma abrogato dall'art. 31, comma 7, della L.R. 11 dicembre 2015, n. 19.

Il comma 1 dell'articolo 3 sostituiva il comma 3 dell'articolo 9 della L.R. 20 novembre 1995, n. 48.

(3) Sostituisce la lettera a), del comma 2, dell'articolo 14 della L.R. 20 novembre 1995, n. 48.

(4) Articolo abrogato dall'art. 77, comma 1, lettera hh), della L.R. 23 luglio 2010, n. 22.

Nella formulazione originaria, l'articolo 4 modificava la L.R. 12 luglio 1996, n. 17.

(5) Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 11 agosto 2004, n. 17.

Nella formulazione originaria, l'articolo 5 modificava la L.R. 24 dicembre 1996, n. 46.

(6) Articolo abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 13 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 1.

Modificava la lettera a) del comma 1 dell'art. 8 della L.R. 3 novembre 1998, n. 52.

(7) Modifica il comma 3 dell'art. 33 della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54.

(8) Inserisce l'art. 52bis alla L.R. 7 dicembre 1998, n. 54.

(9) Inserisce l'art. 52ter alla L.R. 7 dicembre 1998, n. 54.

(10) Lettera abrogata dall'art. 17 della L.R. 10 agosto 2004, n. 16.

Nella formulazione originaria, la lettera f), del comma 1, dell'articolo 9 recitava:

"f) Ente parco naturale del Mont Avic, istituito ai sensi della legge regionale 19 ottobre 1989, n. 66 (Norme per l'istituzione del parco naturale del "Mont Avic").".