Legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 - Testo storico

Legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2

Bollettino Ufficiale regionale 25 02 2003 n. 8

Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione.

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Categorie

Art. 4 - Albo dei Maestri artigiani

Art. 5 - Commissione per la tenuta dell'Albo dei Maestri artigiani

CAPO II

PROMOZIONE DELL'ARTIGIANATO VALDOSTANO DI TRADIZIONE

Art. 6 - Attività promozionale della Regione

Art. 7 - Partecipazione alle manifestazioni fieristiche

Art. 8 - Registro dei produttori di oggetti di artigianato

Art. 9 - Contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche

Art. 10 - Non cumulabilità

CAPO III

APPRENDIMENTO DELLE TECNICHE DI LAVORAZIONE ARTIGIANALI E ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Art. 11 - Corsi per l'apprendimento di tecniche di lavorazione

Art. 12 - Contributi

Art. 13 - Botteghe-scuola

Art. 14 - Presentazione delle domande e istruttoria

Art. 15 - Istituzione dei corsi presso le botteghe-scuola

Art. 16 - Modalità di svolgimento dell'attività di formazione

Art. 17 - Modalità di riconoscimento finale della formazione

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Disposizioni finanziarie

Art. 19 - Abrogazione

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità )

1. La Regione promuove lo sviluppo dell'artigianato di tradizione e ne valorizza e tutela le tecniche di lavorazione e i relativi prodotti, anche mediante la qualificazione dei produttori operanti nel settore.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

a) artigianato di tradizione, la creazione di produzioni:

1) ispirate a forme, a modelli e a stili che costituiscono elementi caratteristici del patrimonio storico e culturale valdostano, anche tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione, ne rappresentano il naturale sviluppo e aggiornamento;

2) realizzate mediante l'utilizzo di materiali storicamente reperibili in Valle d'Aosta o, comunque, riconducibili alla tradizione valdostana;

3) realizzate prevalentemente mediante tecniche manuali, fatte salve singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione, con esclusione di processi di lavorazione interamente in serie;

b) produttori professionali, gli imprenditori iscritti all'Albo regionale delle imprese artigiane di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 (Nuova disciplina dell'artigianato. Abrogazione di leggi regionali in materia di artigianato) per la realizzazione delle produzioni di cui all'articolo 3, nonché le cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 44 (Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali);

c) produttori non professionali, i soggetti che operano nel campo delle produzioni di cui all'articolo 3, non iscritti all'Albo regionale delle imprese artigiane;

d) categorie, le macro suddivisioni della produzione appartenente al settore dell'artigianato di tradizione, indipendentemente dai materiali impiegati o dalle tecniche di lavorazione utilizzate;

e) materiali, le essenze legnose presenti storicamente in Valle d'Aosta, la pietra locale, il cuoio, il ferro battuto, i filati e gli altri materiali di cui sia storicamente documentato l'impiego nella produzione in Valle d'Aosta di oggetti di artigianato;

f) associazioni di produttori, le associazioni costituite con atto pubblico.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti l'Institut valdôtain de l'artisanat typique (IVAT), di cui alla legge regionale 10 aprile 1985, n. 10, ed il Comité des traditions valdôtaines, definisce l'elenco dei materiali di cui al comma 1, lettera e).

Art. 3

(Categorie)

1. Le produzioni di artigianato di tradizione della Valle d'Aosta sono riconducibili alle seguenti categorie:

a) attrezzi ed oggetti per l'agricoltura;

b) lavorazioni in ferro battuto;

c) mobili;

d) oggetti intagliati;

e) oggetti torniti;

f) oggetti in vannerie, prodotti mediante intreccio di vimini o delle altre essenze indicate all'articolo 2, comma 1, lettera e);

g) sculture;

h) tessuti, calzature e accessori per l'abbigliamento;

i) altri oggetti per la casa.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, sentiti l'IVAT ed il Comité des traditions valdôtaines, definisce le lavorazioni e gli oggetti ammessi nelle categorie di cui al comma 1.

Art. 4

(Albo dei Maestri artigiani)

1. Presso la struttura regionale competente in materia di artigianato di tradizione, di seguito denominata struttura competente, è istituito l'Albo dei Maestri artigiani.

2. Possono presentare istanza di iscrizione all'Albo dei Maestri artigiani:

a) i titolari di imprese individuali e i soci d'opera di imprese costituite in forma di società, iscritte all'Albo regionale delle imprese artigiane per l'attività di produzione di manufatti e per lavorazioni specifiche, compresi nelle categorie elencate all'articolo 3;

b) i soci delle cooperative di cui all'articolo 3 della l.r. 44/1991.

3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo dei Maestri artigiani, i soggetti di cui al comma 2 devono possedere i seguenti requisiti:

a) anzianità professionale di almeno otto anni maturata in qualità di titolare o di socio d'opera di impresa iscritta all'Albo regionale delle imprese artigiane o di cooperativa di cui all'articolo 3 della l.r. 44/1991, per la produzione di oggetti di artigianato di tradizione di cui all'articolo 3;

b) adeguato grado di capacità professionale desumibile dal conseguimento di premi, di titoli di studio, di diplomi o attestati di qualifica, compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, nonché da ogni altro elemento che possa comprovarne la specifica competenza;

c) perizia e capacità nel trasmettere le conoscenze e le tecniche di lavorazione, desumibili dall'aver avuto alle dipendenze apprendisti o aver insegnato per almeno cinque anni in corsi per l'apprendimento di tecniche di lavorazioni artigianali.

4. L'iscrizione è disposta, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, con provvedimento del dirigente della struttura competente, su conforme parere della commissione di cui all'articolo 5.

5. Nel caso di perdita di uno dei requisiti di cui al comma 2, l'interessato deve darne comunicazione alla struttura competente entro trenta giorni.

6. La mancata comunicazione di cui al comma 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.000.

7. La perdita, comunque accertata, di uno dei requisiti di cui al comma 2 comporta la cancellazione dell'iscrizione del soggetto interessato all'Albo dei Maestri artigiani. La cancellazione è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente entro sessanta giorni dall'accertamento.

8. Contro il provvedimento di diniego di iscrizione o di cancellazione d'ufficio dall'Albo dei Maestri artigiani è ammesso ricorso al Presidente della Regione entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

9. L'uso della qualifica di Maestro artigiano, in assenza di iscrizione all'Albo dei Maestri artigiani, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500.

10. Per l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 6 e 9 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205).

Art. 5

(Commissione per la tenuta dell'Albo dei Maestri artigiani)

1. Presso la struttura competente è istituita la Commissione per la tenuta dell'Albo dei Maestri artigiani.

2. La Commissione:

a) esprime parere sulle iscrizioni all'Albo dei Maestri artigiani;

b) vigila sul corretto uso della qualifica di Maestro artigiano e segnala eventuali violazioni alla struttura competente.

3. Fanno parte della Commissione:

a) il dirigente della struttura competente, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) un esperto in materia di artigianato di tradizione, nominato dall'assessore regionale competente in materia di artigianato;

c) il Presidente dell'IVAT, o suo delegato;

d) il Presidente della Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 13 della l.r. 34/2001, o suo delegato;

e) un rappresentante dei Maestri artigiani, dagli stessi nominato in apposita assemblea convocata dalla struttura competente.

4. Nelle more della costituzione dell'Albo dei Maestri artigiani, il Maestro artigiano di cui al comma 1, lettera e), è sostituito da un produttore professionale, nominato dall'assessore regionale competente in materia di artigianato.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di funzionamento della Commissione.

CAPO II

PROMOZIONE DELL'ARTIGIANATO VALDOSTANO DI TRADIZIONE

Art. 6

(Attività promozionale della Regione)

1. La Regione promuove l'artigianato valdostano di tradizione mediante:

a) l'attività svolta dall'IVAT;

b) l'organizzazione di manifestazioni fieristiche di interesse regionale di cui alla legge regionale 14 luglio 2000, n. 15 (Nuova disciplina delle manifestazioni fieristiche. Abrogazione della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6), destinate alla presentazione e alla commercializzazione dei prodotti, quali, in particolare, la Fiera di Sant'Orso e la Foire d'été;

c) la concessione di contributi per le spese relative all'organizzazione di manifestazioni fieristiche per la promozione dell'artigianato di tradizione da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), della l.r. 15/2000;

d) ogni altra iniziativa ritenuta idonea al sostegno e alla valorizzazione dell'artigianato di tradizione.

Art. 7

(Partecipazione alle manifestazioni fieristiche)

1. Le manifestazioni fieristiche di cui alla l.r. 15/2000, organizzate dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all'articolo 5 della medesima legge, per la promozione delle produzioni dell'artigianato di tradizione, sono riservate ai produttori di oggetti di artigianato di tradizione di cui all'articolo 3, iscritti al registro di cui all'articolo 8.

2. Alle manifestazioni di cui al comma 1 possono altresì partecipare le imprese artigiane, nonché i produttori non professionali iscritti al registro di cui all'articolo 8 per la produzione di oggetti in rame, ceramica e vetro, interamente realizzati in Valle d'Aosta.

3. La Giunta regionale, sentiti l'IVAT ed il Comité des traditions valdôtaines, definisce, con propria deliberazione, le lavorazioni e le caratteristiche delle produzioni di cui al comma 2. La deliberazione è adottata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Nell'ipotesi in cui tra i criteri per lo svolgimento delle manifestazioni di cui al comma 1 sia previsto il tetto massimo di espositori, e questo non sia raggiunto, possono essere ammessi anche i produttori professionali e non professionali, iscritti al registro di cui all'articolo 8, operanti nel settore delle produzioni artigianali non rientranti fra quelle di cui ai commi 1 e 2, purché interamente realizzate in Valle d'Aosta con tecniche prevalentemente manuali.

Art. 8

(Registro dei produttori di oggetti di artigianato)

1. Presso la struttura competente è istituito il Registro dei produttori di oggetti di artigianato.

2. Al Registro sono iscritti, in apposite sezioni, i seguenti soggetti residenti o, se persone giuridiche, aventi sede legale e attività produttiva in Valle d'Aosta:

a) produttori di oggetti di artigianato di tradizione riconducibili alle categorie di cui all'articolo 3;

b) produttori di oggetti in ceramica, rame e vetro di cui all'articolo 7, comma 2;

c) produttori di cui all'articolo 7, comma 4.

3. La struttura competente verifica la permanenza dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione al Registro, avvalendosi della collaborazione dell'IVAT.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritti d'ufficio al Registro, con l'indicazione delle categorie di appartenenza, i produttori di artigianato di tradizione e i produttori di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che abbiano partecipato ad almeno una della manifestazioni organizzate dalla Regione, a decorrere dall'anno 2000, previa acquisizione del loro consenso.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, l'iscrizione al Registro avviene con provvedimento del dirigente competente, su istanza dei soggetti interessati.

6. I produttori iscritti al Registro devono comunicare alla struttura competente, entro trenta giorni, le eventuali variazioni dei dati concernenti il tipo di produzione, la residenza o la sede legale.

7. La mancata o tardiva comunicazione di cui al comma 6 comporta la sospensione dell'iscrizione al Registro per la durata di sei mesi. La sospensione è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente.

8. L'iscrizione è cancellata d'ufficio, con provvedimento del dirigente della struttura competente, in caso di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

9. Il dirigente della struttura competente provvede, con cadenza mensile, all'aggiornamento del Registro.

Art. 9

(Contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche)

1. La Regione, per la realizzazione di manifestazioni fieristiche di artigianato di tradizione, autorizzate ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 15/2000, può concedere contributi ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) della medesima legge, nella misura seguente:

a) fino al 100 per cento della spesa ammissibile per l'organizzazione della millenaria Fiera del legno Sant'Orso di Donnas;

b) fino al 70 per cento delle spesa ammissibile per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche a carattere regionale;

c) fino al 50 per cento della spesa ammissibile per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche a carattere locale.

2. Ai fini della concessione dei contributi, i soggetti interessati devono presentare alla struttura competente, entro il termine perentorio del 30 settembre dell'anno precedente l'iniziativa, apposita istanza corredata:

a) del preventivo di spesa;

b) di una relazione illustrativa delle caratteristiche della manifestazione;

c) dell'indicazione dei criteri previsti per la partecipazione alla manifestazione.

3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con propria deliberazione i criteri per la concessione dei contributi, la tipologia delle spese ammissibili e la loro entità massima, nonché ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione e alla liquidazione dei contributi stessi.

4. La deliberazione di cui al comma 3 è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 10

(Non cumulabilità )

1. I contributi concessi ai sensi dell'articolo 9 non sono cumulabili con altri benefici concessi dalla Regione per la stessa iniziativa.

CAPO III

APPRENDIMENTO DELLE TECNICHE DI LAVORAZIONE ARTIGIANALI E ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Art. 11

(Corsi per l'apprendimento di tecniche di lavorazione)

1. La Regione incentiva i corsi per l'apprendimento delle tecniche di lavorazione artigianali, in particolare quelli relativi a lavorazioni in via di progressivo abbandono, organizzati da comuni, comunità montane, associazioni, fondazioni e pro-loco.

2. La Giunta regionale approva con propria deliberazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per lo svolgimento dei corsi di cui al comma 1, sentiti l'IVAT, le associazioni dei produttori e il Comité des traditions valdôtaines.

3. La deliberazione di cui al comma 2 stabilisce, in particolare:

a) i periodi di svolgimento dei corsi;

b) le qualifiche degli istruttori;

c) il programma base generale, comune a tutti i corsi;

d) il programma base, di approfondimento delle specifiche tecniche di lavorazione, diversificato per le varie categorie;

e) il rilascio ai partecipanti ai corsi di un attestato finale di partecipazione;

f) la copertura assicurativa dei soggetti partecipanti e degli istruttori;

g) l'importo orario massimo delle prestazioni rese dagli istruttori, ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 12.

Art. 12

(Contributi)

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 11, la Regione può concedere contributi esclusivamente per la copertura delle spese inerenti le prestazioni degli istruttori.

2. Ai fini della concessione dei contributi, gli enti interessati presentano alla struttura competente, entro il 31 agosto di ogni anno, apposita istanza corredata del programma delle attività formative che intendono realizzare.

3. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno.

4. Il contributo è liquidato al termine del corso, previa presentazione di idonea documentazione di spesa e di una dichiarazione congiunta dell'istruttore e dell'ente organizzatore attestante la regolarità dello svolgimento del corso e la conformità dello stesso ai contenuti della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11.

Art. 13

(Botteghe-scuola)

1. La Regione promuove l'istituzione di corsi di formazione teorica e pratica per l'apprendimento delle tecniche di produzione di oggetti dell'artigianato di tradizione, effettuati presso le imprese artigiane iscritte all'Albo delle imprese artigiane per la realizzazione delle produzioni di cui all'articolo 3, nonché presso le cooperative di cui all'articolo 3 della l.r. 44/1991.

2. I corsi di formazione sono finalizzati a consentire a giovani particolarmente dotati e motivati di partecipare all'esperienza lavorativa e alla vita di bottega, sotto la guida di un Maestro artigiano, usufruendo di percorsi formativi individuali, e a promuovere la nascita di nuove realtà imprenditoriali.

3. Alle imprese artigiane e alle cooperative presso le quali sono istituiti i corsi di cui al comma 1 è riconosciuta, durante lo svolgimento dell'iniziativa, la qualifica di botteghe-scuola.

4. Le botteghe-scuola devono essere dirette e gestite personalmente dal titolare o dal socio, in possesso della qualifica di Maestro artigiano.

Art. 14

(Presentazione delle domande e istruttoria)

1. I Maestri artigiani interessati all'effettuazione dei corsi di cui all'articolo 13 devono presentare domanda alla struttura competente, secondo quanto disposto in apposito bando annuale approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, che stabilisce in particolare:

a) le modalità per la presentazione delle domande;

b) i criteri per l'esame e la valutazione delle domande nonché per la formazione della relativa graduatoria nei casi in cui le domande non siano compatibili con le risorse finanziarie disponibili;

c) la composizione della commissione incaricata dell'esame e della valutazione delle domande;

d) le modalità di funzionamento della commissione;

e) l'importo del compenso orario da corrispondere ai Maestri artigiani.

2. I Maestri artigiani devono allegare alla domanda il progetto formativo proposto per ogni allievo, nel quale devono essere indicati:

a) il curriculum dell'allievo;

b) gli obiettivi professionali perseguiti dall'allievo;

c) il settore di attività cui si riferisce l'iniziativa formativa proposta;

d) gli obiettivi formativi perseguiti;

e) la metodologia di insegnamento proposta;

f) il calendario delle lezioni.

Art. 15

(Istituzione dei corsi presso le botteghe-scuola)

1. Successivamente all'istruttoria svolta dalla commissione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), la Giunta regionale, con propria deliberazione:

a) approva l'istituzione dei corsi ed individua, su proposta del Maestro artigiano, gli allievi agli stessi ammessi;

b) approva il disciplinare di incarico al Maestro artigiano e la convenzione fra il Maestro artigiano, l'allievo e l'Amministrazione regionale.

Art. 16

(Modalità di svolgimento dell'attività di formazione)

1. Il Maestro artigiano è tenuto ad assicurare piena assistenza all'allievo durante l'intero svolgimento del corso e a fornire e preparare, a proprie spese, il materiale didattico.

2. Il Maestro artigiano può formare al massimo tre allievi per biennio per un monte ore non superiore a duecento ore annuali per allievo.

3. I locali e le attrezzature fornite dal Maestro artigiano devono essere compatibili con la vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Art. 17

(Modalità di riconoscimento finale della formazione)

1. Alla conclusione dei corsi di cui all'articolo 13, si procede all'accertamento finale delle competenze acquisite attraverso un esame teorico-pratico, con le modalità previste agli articoli 22 e 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28 (Disciplina della formazione professionale in Valle d'Aosta).

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

(Disposizioni finanziarie)

1. La spesa per l'applicazione degli articoli 6, 9, 12 e 14 è determinata complessivamente in euro 904.745 per l'anno 2003 e in annui euro 1.238.000 a decorrere dall'anno 2004.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale 2003/2005 negli obiettivi programmatici 2.2.2.10. (Interventi promozionali per l'artigianato) e 2.2.2.11. (Interventi promozionali per il commercio), e si provvede:

a) per annui euro 100.000 per gli anni 2003, 2004 e 2005, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 47555 (Spese per attività di formazione imprenditoriale e di aggiornamento tecnico-professionale delle imprese artigiane e per l'attuazione di progetti di bottega-scuola e di apprendimento delle tecniche di mestieri artigianali), dell'obiettivo programmatico 2.2.2.10.;

b) mediante utilizzo dei seguenti stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 2.2.2.11.:

1) per euro 643.255, per l'anno 2003, e per annui euro 975.200, per gli anni 2004 e 2005, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 47802 (Spese per iniziative e manifestazioni economiche, per lo sviluppo e potenziamento delle attività economiche);

2) per annui euro 90.000 per gli anni 2003, 2004 e 2005, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 47806 (Contributi per iniziative e manifestazioni economiche e per il potenziamento delle attività economiche);

c) per euro 71.490 per l'anno 2003 e annui euro 72.800 per gli anni 2004 e 2005, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), punto A.1.2. dell'allegato 1 al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale 2003/2005.

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio, e, nell'ambito delle finalità della legge stessa, variazioni tra gli obiettivi programmatici indicati al comma 2.

4. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 4, commi 6 e 9, sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.

Art. 19

(Abrogazione)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 31 è abrogata.