Legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 - Testo storico

Legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1

Bollettino Ufficiale regionale 25 02 2003 n. 8

Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica e di accompagnatore di turismo equestre. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7.

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Ambito di applicazione

CAPO II

DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI TURISTICHE

Art. 4 - Esercizio della professione

Art. 5 - Abilitazione professionale

Art. 6 - Attestato di abilitazione

Art. 7 - Elenchi professionali regionali

Art. 8 - Tesserino di riconoscimento

Art. 9 - Cancellazione dagli elenchi professionali regionali

Art. 10 - Obbligo di aggiornamento

Art. 11 - Limitazione del numero dei clienti

Art. 12 - Tariffe professionali

Art. 13 - Associazioni di categoria

Art. 14 - Ingressi gratuiti

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15 - Vigilanza e controlli

Art. 16 - Sanzioni

Art. 17 - Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni

Art. 18 - Abrogazioni

Art. 19 - Disposizioni transitorie

Art. 20 - Disposizioni finanziarie

Art. 21 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto)

1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2, primo comma, lettera q), dello Statuto speciale e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la presente legge disciplina l'esercizio delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica e di accompagnatore di turismo equestre allo scopo di promuoverne uno sviluppo professionale ed equilibrato, assicurando la prestazione di un adeguato e corretto servizio.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) guida turistica, chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, con lo scopo di illustrare le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche ed etnografiche del sito, nonché le risorse produttive del territorio;

b) accompagnatore turistico, chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone durante viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio predisposti dagli organizzatori e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la durata del viaggio, fornendo inoltre informazioni significative di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche;

c) guida escursionistica naturalistica, chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone allo scopo di fare conoscere ed apprezzare il paesaggio e le bellezze naturali, nonché gli aspetti etnografici, produttivi e topografici dei luoghi in cui si svolgono le escursioni. Può inoltre effettuare visite guidate in musei di scienze naturali o strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico, parchi e loro centri visita, aree protette, orti, giardini botanici e simili. L'attività della guida escursionistica naturalistica si svolge in zone di montagna e no, su pendii erbosi o detritici, con esclusione di tratti, anche brevi, su pareti rocciose o ghiacciai e comunque su percorsi che, comportando difficoltà alpinistiche, richiedano l'uso di corda, piccozza e ramponi;

d) accompagnatore di turismo equestre, chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite o passeggiate a cavallo, assicurando alla clientela assistenza tecnica e fornendo alla stessa notizie di interesse turistico sui luoghi di transito.

2. La professione di guida turistica è attività specializzata che si esercita, oltre che negli ambiti di cui al comma 1, lettera a), nei siti dei quali è accertata la conoscenza approfondita della storia e delle caratteristiche geografiche, individuati, nell'ambito di un apposito elenco, tra beni e aree di interesse archeologico, artistico e storico, istituti di antichità e arte, musei, monumenti e chiese aventi un rilievo culturale particolarmente importante nell'ambito del patrimonio storico, artistico ed archeologico. Tra tali siti rientrano quelli riconosciuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza, la Cultura (UNESCO) quale patrimonio culturale dell'umanità, che siano eventualmente presenti sul territorio.

3. L'elenco di cui al comma 2, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di professioni turistiche, di seguito denominata struttura competente, d'intesa con la Soprintendenza per i beni e le attività culturali, è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

4. I siti di cui al comma 2 possono essere illustrati ai visitatori solo dalle guide turistiche regolarmente iscritte nell'elenco professionale di cui all'articolo 7.

5. L'assessore regionale competente in materia di turismo, nel caso di siti di proprietà privata, anche diversi da quelli di cui al comma 2, e in mancanza di accordo tra le guide turistiche abilitate e i proprietari di tali siti circa le modalità di effettuazione e i costi del servizio prestato dalle guide stesse, può autorizzare i proprietari a organizzare un proprio servizio di visita e di illustrazione del sito avvalendosi di proprio personale, anche sprovvisto della abilitazione prescritta ai sensi della presente legge.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. In ossequio agli articoli 49 e 50 del Trattato istitutivo della Comunità europea, le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai soggetti provenienti da Stati membri dell'Unione europea, diversi dall'Italia, che esercitano le professioni turistiche definite ai sensi dell'articolo 2 in regime di libera prestazione di servizi.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano altresì:

a) limitatamente alla professione di guida turistica, ai dipendenti di enti pubblici che, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, svolgono le attività di illustrazione dei siti di proprietà dell'ente di appartenenza;

b) limitatamente alla professione di accompagnatore turistico, a chi svolge attività di accoglienza e di accompagnamento da e per gli aeroporti o stazioni ferroviarie in qualità di titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggi.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI TURISTICHE

Art. 4

(Esercizio della professione)

1. L'esercizio delle professioni di guida turistica, accompagnatore turistico, guida escursionistica naturalistica e accompagnatore di turismo equestre nell'ambito del territorio regionale è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale e all'iscrizione nel rispettivo elenco professionale regionale.

Art. 5

(Abilitazione professionale)

1. L'abilitazione per l'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge si consegue mediante la partecipazione ad un corso di formazione e il superamento di un esame scritto e orale, nonché, limitatamente alla professione di accompagnatore di turismo equestre, il superamento di una prova pratica. I corsi di formazione e gli esami, indetti con deliberazione della Giunta regionale, sono organizzati dalla struttura competente. Il relativo bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. L'ammissione ai corsi di formazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea; sono altresì ammessi i soggetti equiparati per legge ai cittadini italiani;

c) titolo di studio finale di istruzione secondaria di secondo grado, per le guide turistiche, gli accompagnatori turistici e le guide escursionistiche naturalistiche; assolvimento dell'obbligo scolastico, per gli accompagnatori di turismo equestre; analoghi titoli conseguiti all'estero riconosciuti o dichiarati equipollenti dalle competenti autorità italiane;

d) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione certificata da un medico di sanità pubblica, in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda di ammissione al corso.

3. L'ammissione agli esami finali è subordinata alla frequenza di almeno l'80 per cento delle ore di lezione dei corsi di formazione.

4. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentite le associazioni di categoria individuate ai sensi dell'articolo 13, stabilisce il calendario e il programma delle lezioni, determina la quota di iscrizione ai corsi di formazione e agli esami da corrispondere a titolo di concorso alle spese di istruttoria e di organizzazione, nomina le commissioni esaminatrici, determina i programmi d'esame e le relative modalità di svolgimento, prevedendo, se del caso, l'effettuazione di prove preselettive per l'ammissione ai corsi di formazione.

5. Limitatamente ai corsi di formazione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida escursionistica naturalistica, ai candidati abilitati all'esercizio della professione di guida alpina o di aspirante guida alpina in Valle d'Aosta, è riconosciuto, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, un credito formativo valido ai fini dell'esonero parziale dalle lezioni teoriche.

Art. 6

(Attestato di abilitazione)

1. Ai candidati risultati idonei agli esami finali, l'assessore regionale competente in materia di turismo rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione valido ai fini dell'iscrizione negli elenchi professionali di cui all'articolo 7.

Art. 7

(Elenchi professionali regionali)

1. Presso la struttura competente sono istituiti gli elenchi professionali regionali delle guide turistiche, degli accompagnatori turistici, delle guide escursionistiche naturalistiche e degli accompagnatori di turismo equestre della Valle d'Aosta.

2. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 è subordinata ad apposita istanza, presentata alla struttura competente, nonché al possesso dei seguenti requisiti, in aggiunta a quelli indicati all'articolo 5, comma 2:

a) residenza o domicilio in uno dei comuni della regione;

b) conseguimento dell'attestato di abilitazione di cui all'articolo 6;

c) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione certificata da un medico di sanità pubblica, in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione dell'istanza di iscrizione;

d) insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

e) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento dell'attività professionale, stipulata per somme non inferiori a quelle indicate con deliberazione della Giunta regionale.

3. Coloro che, in possesso di titoli professionali conseguiti in altre Regioni o Province autonome o in Stati membri dell'UE, diversi dall'Italia, intendono ottenere il riconoscimento della qualifica ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1, ne fanno richiesta alla struttura competente che verifica l'equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e conoscenze professionali con quelli previsti dalla presente legge e dispone l'applicazione di eventuali misure di compensazione con le modalità e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

4. Nel caso in cui il richiedente provenga da uno Stato membro dell'UE, diverso dall'Italia, nel quale non è previsto il rilascio del titolo professionale, si tiene altresì conto, ai fini del riconoscimento, dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente nello Stato di provenienza, fatta salva l'applicazione delle eventuali misure di compensazione di cui al comma 3.

5. Negli elenchi di cui al comma 1 sono riportati i dati di ciascun iscritto. L'interessato è tenuto a comunicare con tempestività alla struttura competente ogni intervenuta variazione dei dati contenuti nell'elenco.

6. La struttura competente cura la pubblicazione annuale sul Bollettino ufficiale della Regione, entro il 30 novembre di ogni anno, degli elenchi degli iscritti.

Art. 8

(Tesserino di riconoscimento)

1. All'atto dell'iscrizione negli elenchi professionali di cui all'articolo 7, la struttura competente rilascia all'interessato un tesserino di riconoscimento sul quale sono riportati i dati contenuti nell'elenco, nonché, limitatamente alla professione di guida turistica, le eventuali specializzazioni linguistiche.

2. Il tesserino è soggetto a vidimazione triennale; la relativa richiesta, attestante il mantenimento dei requisiti prescritti per l'iscrizione nell'elenco professionale regionale, è presentata alla struttura competente, a cura dell'interessato, prima della scadenza.

3. Il tesserino deve essere reso visibile durante l'esercizio dell'attività professionale.

4. Il tesserino è sostituito in caso di deterioramento o di smarrimento e deve essere restituito alla struttura competente all'atto della cancellazione dall'elenco professionale.

Art. 9

(Cancellazione dagli elenchi professionali regionali)

1. La cancellazione dagli elenchi professionali di cui all'articolo 7 è disposta dal dirigente della struttura competente nei seguenti casi:

a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco;

b) cessazione dell'attività, previa comunicazione da parte dell'interessato;

c) aver riportato condanne che comportino l'interdizione dalla professione.

Art. 10

(Obbligo di aggiornamento)

1. Ai fini dell'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge, è obbligatoria la frequenza ai corsi di aggiornamento professionali organizzati con le modalità di cui al comma 2. Limitatamente alla professione di guida turistica, l'aggiornamento professionale è obbligatorio almeno ogni tre anni.

2. La Giunta regionale autorizza, con propria deliberazione, lo svolgimento dell'attività di aggiornamento di cui al comma 1, attuata mediante la partecipazione a corsi, convegni, conferenze, seminari o visite guidate, organizzati dalla struttura competente, sentite le associazioni di categoria individuate ai sensi dell'articolo 13.

3. Nel caso di impossibilità a prendere parte all'iniziativa di aggiornamento obbligatorio per motivate e documentate cause di forza maggiore, il dirigente della struttura competente autorizza temporaneamente l'interessato all'esercizio della professione sino all'organizzazione della successiva attività di aggiornamento.

4. Della frequenza alle iniziative di cui al comma 2 è rilasciata, a cura della struttura competente, apposita attestazione, annotata sul tesserino personale di riconoscimento.

5. L'inadempimento dell'obbligo di aggiornamento comporta la sospensione dell'iscrizione nell'elenco professionale regionale. La sospensione è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente.

Art. 11

(Limitazione del numero dei clienti)

1. Ogni guida escursionistica naturalistica può accompagnare un solo gruppo composto da non più di venticinque persone. Ogni gruppo scolastico deve essere altresì accompagnato da almeno due docenti appartenenti alla medesima istituzione scolastica.

2. Ogni accompagnatore di turismo equestre può accompagnare un solo gruppo composto da non più di sette cavalieri.

Art. 12

(Tariffe professionali)

1. Le tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge sono liberamente determinate dai singoli operatori, nel rispetto dei limiti, minimi e massimi, stabiliti dalle associazioni di categoria individuate ai sensi dell'articolo 13 e dalle stesse comunicati entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno, alla struttura competente, che provvede alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. Le tariffe, minime e massime, entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.

3. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 1, le tariffe, minime e massime, in vigore sono prorogate per l'anno successivo.

Art. 13

(Associazioni di categoria)

1. Agli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 4, all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 12, comma 1, partecipano, per ciascuna professione turistica, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Sono considerate maggiormente rappresentative le associazioni di categoria individuate dalla Giunta regionale, tenuto conto del numero degli aderenti, nonché del numero e dell'adeguatezza delle sedi e delle strutture a disposizione di ciascuna associazione per il perseguimento delle finalità associative.

Art. 14

(Ingressi gratuiti)

1. Le guide turistiche, gli accompagnatori turistici, le guide escursionistiche naturalistiche e gli accompagnatori di turismo equestre, regolarmente iscritti negli elenchi professionali di cui all'articolo 7, durante l'esercizio della propria attività professionale, sono ammessi gratuitamente nei musei, gallerie, siti archeologici, monumenti, centri di visita delle aree protette, parchi e giardini botanici di proprietà della Regione e degli enti locali della regione.

2. Limitatamente alla professione di guida turistica, trovano altresì applicazione le agevolazioni di cui all'articolo 12 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448 (Norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri), convertito dalla legge 17 giugno 1937, n. 1249.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15

(Vigilanza e controlli)

1. Alla vigilanza e al controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge provvedono i Comuni.

Art. 16

(Sanzioni)

1. Chiunque eserciti le attività riservate alle figure professionali definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, senza essere provvisto di abilitazione e senza essere iscritto negli elenchi professionali regionali, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 200 a euro 600.

2. Chiunque, nell'esercizio delle attività professionali disciplinate dalla presente legge, non tenga in evidenza il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 50 a euro 150.

3. L'applicazione di tariffe professionali inferiori o superiori a quelle minime e massime comunicate ai sensi dell'articolo 12 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 100 a euro 300.

4. In caso di reiterazione della violazione, gli importi delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiati.

Art. 17

(Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni)

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 16 si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205).

Art. 18

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 24 dicembre 1996, n. 42;

b) la legge regionale 23 agosto 1991, n. 34;

c) il comma 1 dell'articolo 1, nonché gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, 9, 10, 10bis, 11, e le lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 33;

d) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7, le parole "dei corsi ed esami per l'abilitazione degli accompagnatori della natura, di cui alla l.r. 34/1991, dei corsi ed esami di specializzazione," sono soppresse.

Art. 19

(Disposizioni transitorie)

1. Le guide turistiche, gli accompagnatori turistici, gli accompagnatori della natura e gli accompagnatori di turismo equestre che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano regolarmente autorizzati all'esercizio della professione ai sensi, rispettivamente, delle ll.rr. 42/1996, 34/1991 e 33/1993, sono iscritti negli elenchi professionali di cui all'articolo 7, previa presentazione di apposita istanza alla struttura competente.

2. Ai professionisti iscritti negli elenchi professionali regionali ai sensi del comma 1, la struttura competente rilascia il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 8, a condizione che gli interessati siano in regola con l'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale.

3. Sino all'approvazione dell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, resta valido l'elenco approvato con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 42/1996.

Art. 20

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in annui 30.000 euro a decorrere dall'anno 2003.

2. L'onere di cui al comma 1 grava sull'obiettivo programmatico 2.2.2.12. (Interventi promozionali per il turismo) del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale 2003/2005 e alla copertura si provvede:

a) per annui 15.000 euro, mediante utilizzo per pari importo dello stanziamento del capitolo 64170 (Spese per il funzionamento delle commissioni d'esame per il rilascio degli attestati di abilitazione all'esercizio di professioni in ambito turistico) dell'obiettivo programmatico 1.3.2. (Comitati e commissioni);

b) per annui 15.000 euro, mediante utilizzo per pari importo dello stanziamento del capitolo 64930 (Spese per l'organizzazione di corsi di qualificazione e di aggiornamento per operatori in ambito turistico) dell'obiettivo programmatico 2.2.2.12.

3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 16 sono introitati nel capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato previsionale delle Entrate del bilancio della Regione.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.