Regolamento regionale 24 ottobre 2002, n. 3 - Testo storico

Regolamento regionale 24 ottobre 2002, n. 3

Bollettino Ufficiale regionale 05 11 2002 n. 48

Modificazioni al regolamento regionale 8 marzo 2000, n. 1

(Attuazione dell'articolo 56 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale))).

Art. 1

(Modificazione all'articolo 6)

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 del regolamento regionale 8 marzo 2000, n. 1 (Attuazione dell'articolo 56 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale)), č aggiunta la seguente:

"cbis) tre rappresentanti del personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, designati dal consiglio del personale volontario.".

Art. 2

(Modificazione all'articolo 13)

1. Il comma 4 dell'articolo 13 del regol. reg. 1/2000 č sostituito dal seguente:

"4. I contributi di cui al comma 3, lettera b), sono concessi dalla Giunta regionale per la copertura del disavanzo di bilancio, fino ad un massimo del 90 per cento del disavanzo stesso, nei limiti stabiliti nella legge di bilancio; gli ulteriori criteri e modalitą per la concessione dei contributi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.".