Legge regionale 14 novembre 2002, n. 23 - Testo vigente

Legge regionale 14 novembre 2002, n. 23

Disposizioni in materia di personale del Dipartimento delle politiche del lavoro dell'Amministrazione regionale.

(B.U. 3 dicembre 2002, n. 52)

Art. 1

(Finalità) (*)

1. La Regione disciplina l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale assunto con contratto di lavoro di natura privatistica, a tempo indeterminato, presso il Dipartimento delle politiche del lavoro dell'Amministrazione regionale.

Art. 2

(Modalità di inquadramento) (*)

1. L'inquadramento del personale di cui all'articolo 1 avviene mediante corsi-concorso riservati a coloro i quali sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di natura privatistica, da almeno tre anni, presso il Dipartimento delle politiche del lavoro dell'Amministrazione regionale;

b) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il profilo professionale di operatore per l'integrazione lavorativa, indicato all'allegato A alla presente legge, il titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università, come previsto all'articolo 5, comma 1, lettera c), del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), come modificato dall'articolo 3 del regolamento regionale 28 aprile 1998, n. 4;

2) per il profilo professionale di funzionario per le politiche del lavoro, indicato all'allegato A alla presente legge, il diploma di laurea o diploma universitario, come previsto all'articolo 5, comma 1, lettera d), del regolam. reg. 6/1996.

2. Il personale di cui al comma 1, lettera b), numero 2), può avvalersi, ai fini dell'ammissione al corso-concorso, del disposto dell'articolo 5, comma 3, del regolam. reg. 6/1996. In tal caso, l'anzianità minima richiesta di cinque anni è riferita all'intero rapporto di lavoro di natura privatistica, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, presso il Dipartimento delle politiche del lavoro ed il titolo di studio richiesto è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado valevole per l'iscrizione all'università, oppure il diploma di maturità magistrale, ai sensi dell'allegato A del contratto collettivo regionale di lavoro sottoscritto in data 12 giugno 2000.

3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, stabilisce le modalità ed i criteri di svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 1.

Art. 3

(Inquadramento del personale)

1. Il personale che ha superato con esito positivo i corsi-concorso di cui all'articolo 2 è inquadrato nella dotazione organica della Giunta regionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificato dalla legge regionale 19 marzo 1999, n. 7.

2. L'inquadramento del personale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del provvedimento di inquadramento.

3. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale è attribuito il trattamento economico previsto per la categoria e posizione corrispondente a quelle indicate all'allegato A alla presente legge, oltre alle eventuali indennità previste dai contratti collettivi regionali di cui al titolo III della l.r. 45/1995. Nel caso in cui il trattamento economico lordo, composto dagli emolumenti fissi, continuativi ed aventi carattere di generalità, sia inferiore a quello in godimento, la differenza è conservata a titolo di assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali.

4. L'inquadramento nel ruolo unico regionale è subordinato al possesso della conoscenza della lingua francese da accertarsi, in sede concorsuale, ai sensi dell'articolo 7 del regolam. reg. 6/1996, come sostituito dall'articolo 4 del regol. reg. 4/1998.

Art. 4

(Disposizione finale)

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico della Regione, in quanto le spese per il personale di cui alla legge stessa sono già poste a carico del bilancio regionale dall'articolo 16 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Legge finanziaria per gli anni 2002/2004. Modificazioni di leggi regionali).

ALLEGATO A

(Articolo 2, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), e articolo 3, comma 3)

TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI PROFILI PROFESSIONALI

CON LE CATEGORIE REGIONALI

PROFILI PROFESSIONALI

DI CUI ALLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 11629 DEL 14/12/1989, N. 11041 DEL 27/11/1992 E N. 4835 DEL 21/12/1998.

PROFILI PROFESSIONALI, CATEGORIE E POSIZIONI ECONOMICHE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

PROFILO

CATEGORIA

POSIZIONE

ECONOMICA

ESPERTO

FUNZIONARIO PER LE POLITICHE DEL LAVORO

D

D

OPERATORE PER

L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA

OPERATORE PER L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA

C

C2

(*) La Corte costituzionale, con sentenza 5-6 luglio 2004, n. 205 (G.U. n. 27 del 14 luglio 2004, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2.