Legge regionale 13 novembre 2002, n. 21 - Testo storico

Legge regionale 13 novembre 2002, n. 21

Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), già modificata dalle leggi regionali 11 marzo 1993, n. 13, e 1° settembre 1997, n. 31, e alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys).

(B.U. 19 novembre 2002, n. 50)

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1993, N. 3

Art. 1

(Modificazione all'articolo 3)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), le parole "da almeno un triennio ininterrottamente o sono nati in un Comune della Regione" sono sostituite dalle parole "da almeno un anno ininterrottamente".

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 3bis)

1. Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3bis

(Condizioni di parità tra i sessi)

1. In attuazione dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, la Regione promuove l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi e condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

2. Ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi.".

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 3ter)

1. Dopo l'articolo 3bis, inserito dalla presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 3ter

(Programmi di comunicazione politica)

1. Durante la campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale, nella partecipazione ai programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nonché negli altri mezzi di comunicazione, i soggetti politici devono garantire la presenza di candidati di entrambi i sessi.

2. Il Co.Re.Com., di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85), verifica l'osservanza di quanto previsto dal presente articolo nell'ambito dell'attività di vigilanza in materia di campagna elettorale regionale.".

Art. 4

(Inserimento dell'articolo 3quater)

1. Dopo l'articolo 3ter, inserito dalla presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 3quater

(Messaggi autogestiti)

1. I messaggi autogestiti dei soggetti politici, previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono evidenziare la presenza di candidati di entrambi i sessi.

2. Il Co.Re.Com. verifica l'osservanza di quanto previsto dal presente articolo nell'ambito dell'attività di vigilanza in materia di campagna elettorale regionale.".

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 6)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 è inserito il seguente:

"5bis. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve inoltre contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di aver preso integrale conoscenza delle disposizioni della presente legge in materia di contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale.".

2. Il comma 9 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"9. Le liste dei candidati di cui al comma 8 devono comprendere ciascuna un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a sei. I candidati devono essere residenti da almeno un anno ininterrottamente in uno dei comuni walser di cui al comma 10. Alle liste di candidati di cui al comma 8 si applica la disposizione di cui all'articolo 3bis, comma 2.".

Art. 6

(Modificazione all'articolo 7)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 le parole "da almeno tre anni ovvero il certificato di nascita o documento equivalente" sono sostituite dalle seguenti "da almeno un anno".

Art. 7

(Modificazioni all'articolo 9)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente:

"a) verifica che le liste siano state presentate nei termini, che siano corredate dal numero di firme prescritte, che comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto e che nelle stesse siano presenti candidati di entrambi i sessi; riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero massimo prescritto, cancellando gli ultimi nomi; dichiara non valide le liste che non corrispondano alle predette condizioni;".

2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente:

"e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il ventunesimo anno di età il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione e di quelli che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, non posseggano il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di almeno un anno;".

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 27)

1. L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Art. 27

(Ufficio elettorale: operazioni preliminari al voto)

1. Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di cento schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

2. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

3. Lo scrutatore appone la sua firma a tergo di ciascuna scheda.

4. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

5. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

6. Il presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico e, dopo aver fatto attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda.

7. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h).

8. Compiute queste operazioni, il presidente, dopo aver provveduto a sigillare l'urna, la cassetta o la scatola contenente le schede e a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, rimanda le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente, affidando la custodia dell'urna, della cassetta contenente le schede firmate e dei documenti alla forza pubblica.

9. Alle ore sette antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali e, previa constatazione dell'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, dichiara aperta la votazione, che deve terminare alle ore ventidue del giorno stabilito per la votazione.".

Art. 9

(Modificazione all'articolo 33)

1. Il comma 1 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:

"1. L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce la tessera elettorale, sulla quale uno scrutatore appone nell'apposito spazio il timbro della sezione, provvedendo, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro. L'elettore, dopo aver ricevuto dal presidente la scheda e una matita copiativa, si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda.".

Art. 10

(Modificazione all'articolo 51)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 51 è sostituita dalla seguente:

"d) qualora nessuno dei candidati delle liste di minoranza walser collegate sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, è assegnato un seggio a quella lista presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 8, che abbia ottenuto, nei comuni di Issime, Gaby, Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité, il maggior numero di voti che rappresenti almeno il quaranta per cento dei voti validamente assegnati a tutte le liste negli stessi comuni, attribuendo l'ultimo posto della lista con la quale è avvenuto il collegamento al candidato della lista della comunità walser collegata che abbia ottenuto la maggiore cifra individuale. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.".

Art. 11

(Inserimento del Titolo Vbis)

1. Dopo il Titolo V è inserito il seguente:

"TITOLO VBIS

CONTENIMENTO, PUBBLICITA' E CONTROLLO DELLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 54bis

(Tipologia delle spese elettorali)

1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle rappresentate:

a) dalla produzione, dall'acquisto o dall'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

b) dalla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri, e su internet;

c) dall'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) dalla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, dall'autenticazione delle firme e dall'espletamento di ogni operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste e delle candidature;

e) dal personale utilizzato e da ogni prestazione o servizio inerenti alla campagna elettorale.

2. Le spese di viaggio e telefoniche, nonché gli oneri finanziari passivi, sono calcolate in misura forfetaria in percentuale fissa del venti per cento dell'ammontare complessivo delle spese rendicontate.

3. Non sono considerate spese relative alla campagna elettorale quelle sostenute per gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici la cui pubblicazione e diffusione hanno carattere di continuità e regolarità.

Art. 54ter

(Limiti delle spese elettorali)

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascuna lista di candidati, che partecipa all'elezione per il Consiglio regionale, sostenute direttamente o attraverso partiti o movimenti politici, non possono superare la cifra complessiva di 75.000 euro.

2. Ciascun candidato alla carica di consigliere regionale non può superare, per la campagna elettorale, una spesa pro capite di 1.500 euro.

3. Non sono considerate spese per la campagna elettorale i contributi versati dal candidato al partito, movimento o lista di appartenenza.

4. I limiti delle spese elettorali di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti per le liste di minoranza walser e per i candidati nelle predette liste rispettivamente a 5.000 euro e 500 euro.

Art. 54quater

(Presentazione dei rendiconti)

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, i rappresentanti o i committenti responsabili dei partiti, dei movimenti e delle liste di candidati che hanno partecipato all'assegnazione dei seggi ed i candidati proclamati eletti devono depositare presso la Presidenza del Consiglio regionale, sottoscrivendolo sotto la propria responsabilità su apposito modulo predisposto dalla Commissione di cui all'articolo 54quinquies, il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale, compresi i servizi ricevuti gratuitamente, e alle relative fonti di finanziamento.

2. L'obbligo di presentazione del rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale sussiste anche per coloro la cui elezione sia convalidata nel corso della legislatura. La presentazione del rendiconto ha luogo entro trenta giorni dalla data di convalida dell'elezione.

3. Nel rendiconto devono essere analiticamente riportati tutti i contributi e servizi gratuiti provenienti dalle persone fisiche, con l'indicazione nominativa se di importo o valore superiore a 2.500 euro, e tutti i contributi e servizi gratuiti di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi, con l'indicazione nominativa dei soggetti stessi.

4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione, la Presidenza del Consiglio regionale trasmette i rendiconti alla Commissione di cui all'articolo 54quinquies e dà notizia della presentazione degli stessi sul Bollettino ufficiale della Regione, indicando altresì l'importo della spesa complessivamente sostenuta.

5. I rendiconti relativi alle spese per la campagna elettorale sono pubblici.

Art. 54quinquies

(Commissione di garanzia regionale)

1. Presso la Presidenza del Consiglio regionale è istituita la Commissione di garanzia regionale per il controllo delle spese per la campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale, di seguito denominata Commissione, composta da due dottori commercialisti, iscritti da almeno cinque anni nell'albo professionale, e da tre dipendenti regionali appartenenti alla qualifica dirigenziale.

2. I componenti della Commissione sono nominati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, da adottarsi non oltre il decimo giorno antecedente la data dell'elezione. La deliberazione individua il presidente della Commissione, scegliendolo tra i dipendenti regionali.

3. I componenti della Commissione, esclusi i dipendenti regionali, hanno diritto, per ciascuna giornata di seduta cui prendono parte, alla corresponsione di un'indennità di presenza da stabilire con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 54sexies

(Controllo delle spese elettorali)

1. La Commissione verifica la conformità alla legge e la regolarità della documentazione, prodotta a giustificazione delle spese, e delle fonti di finanziamento indicate.

2. Qualora dall'esame dei rendiconti e della allegata documentazione dovessero emergere delle irregolarità, la Commissione le contesta all'interessato, il quale ha facoltà di presentare, entro i successivi quindici giorni, memorie e documenti.

3. I rendiconti si considerano approvati qualora la Commissione non ne contesti la regolarità all'interessato entro centoventi giorni dalla ricezione. Tale termine è sospeso nel periodo a disposizione degli interessati per la presentazione delle memorie e dei documenti di cui al comma 2.

4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 54quater, comma 1, ovvero di quello previsto dal comma 2 del medesimo articolo in caso di convalida dell'elezione nel corso della legislatura, ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali di un Comune della regione può presentare alla Commissione esposti sulla regolarità dei rendiconti.

Art. 54septies

(Obbligo di comunicazione)

1. Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva devono comunicare alla Commissione ed al Co.Re.Com. i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati, gli spazi concessi a titolo gratuito o oneroso, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, nonché gli introiti realizzati e i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

2. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1, il Co.Re.Com. attiva le procedure per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica).

Art. 54octies

(Messa a disposizione dei locali)

1. A decorrere dal giorno di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale, le amministrazioni comunali e regionale sono tenute a mettere a disposizione delle liste presenti nella competizione elettorale, in misura uguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per le amministrazioni stesse.

Art. 54novies

(Sondaggi)

1. Nei quindici giorni precedenti la data dell'elezione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo precedente a quello del divieto.

2. Il Co.Re.Com. determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.

3. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per l'elezione del Consiglio regionale, realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1, devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente ed acquirente;

c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

d) domande rivolte;

e) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

f) criteri seguiti per l'individuazione del campione;

g) date in cui è stato realizzato il sondaggio;

h) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, il Co.Re.Com. attiva le procedure per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, della l. 28/2000.

Art. 54decies

(Sanzioni per i candidati)

1. In caso di violazione del limite di spesa per la campagna elettorale di cui all'articolo 54ter, comma 2, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.

2. In caso di irregolarità nella dichiarazione delle spese elettorali o di mancata indicazione nel rendiconto dei soggetti che hanno erogato contributi e servizi, e dell'indicazione nominativa nei casi in cui tale indicazione è richiesta, la Commissione, esperita la procedura di cui all'articolo 54sexies, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.

3. In caso di superamento del limite massimo di spesa consentito dall'articolo 54ter, comma 2, per un ammontare pari o superiore al doppio di quanto in esso stabilito, la Commissione applica il massimo della sanzione di cui al comma 1.

4. La mancata presentazione del rendiconto, nel termine stabilito dall'articolo 54quater, comporta, previa diffida da parte della Commissione a depositare tale rendiconto entro i successivi trenta giorni, la decadenza del candidato proclamato eletto.

5. Al fine della dichiarazione di decadenza, la Commissione dà comunicazione dell'accertamento definitivo della violazione di cui al comma 4 al Presidente del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale pronuncia la decadenza con deliberazione, ai sensi del proprio regolamento interno.

Art. 54 undecies

(Sanzioni per partiti, movimenti e liste)

1. In caso di violazione del limite di spesa previsto dall'articolo 54ter, comma 1, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite ivi previsto e non superiore al triplo di detto importo.

2. In caso di irregolarità nella dichiarazione delle spese elettorali o di mancata indicazione nel rendiconto dei soggetti che hanno erogato contributi e servizi, e dell'indicazione nominativa nei casi in cui tale indicazione è richiesta, la Commissione, esperita la procedura di cui all'articolo 54sexies, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

3. In caso di mancata presentazione del rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale, la Commissione, previa diffida a depositare tale rendiconto entro i successivi trenta giorni, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 150.000 euro.

Art. 54 duodecies

(Proventi delle sanzioni e rinvio alla normativa statale)

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge si osservano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), con esclusione dell'articolo 16, salvo quanto diversamente disposto.".

Art. 12

(Sostituzione dell'articolo 60)

1. L'articolo 60 è sostituito dal seguente:

"Art. 60

(Rinvio alla normativa statale)

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le norme per l'elezione alla Camera dei Deputati.".

Art. 13

(Disposizioni di coordinamento)

1. Le parole "Presidente della Giunta regionale" e "Presidente della Giunta", ovunque ricorrano nel testo della l.r. 3/1993, sono sostituite dalle parole "Presidente della Regione".

2. Le parole "Presidenza della Giunta regionale", ovunque ricorrano nel testo della l.r. 3/1993, sono sostituite dalle parole "Presidenza della Regione".

3. Ogni riferimento, nel testo della l.r. 3/1993, al "Pretore" o alla "Pretura" deve intendersi effettuato al "Tribunale ordinario".

4. Ogni riferimento, nel testo della l.r. 3/1993, al certificato elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione di ciascuna consultazione, ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, deve intendersi effettuato, in quanto compatibile, rispettivamente alla tessera elettorale personale, ovvero al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

5. Al comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 3/1993 le parole "al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco" sono sostituite dalle parole "al Corpo valdostano dei vigili del fuoco".

6. Al comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 3/1993 le parole "comma nove, lettera a)" sono sostituite dalle parole "comma sei".

Art. 14

(Disposizione finanziaria)

1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in annui euro 15.000, grava sull'obiettivo programmatico 2.1.3. (Consultazioni elettorali e referendarie) al capitolo 22800 (Spese per le elezioni del Consiglio regionale) ed alla copertura dell'onere si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 15

(Abrogazione)

1. Il comma 1 dell'articolo 62 è abrogato.

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1998, N. 47

Art. 16

(Sostituzione dell'articolo 2)

  1. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Individuazione dei Comuni)

1. Ai sensi dell'art. 1, la Regione individua i Comuni di Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby e Issime quali sedi delle popolazioni di lingua tedesca della valle del Lys appartenenti alla comunità walser.".

Art. 17

(Modificazione dell'articolo 4)

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:

"c) un rappresentante per ciascuno dei Comuni di cui all'art. 2, uno per Comune, designato dal Consiglio comunale;".