Regolamento regionale 16 luglio 2002, n. 2 - Testo storico

Regolamento regionale 16 luglio 2002, n. 2

Bollettino Ufficiale regionale 30 07 2002 n. 32

Modifica al regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7 (Disciplina dell'imposta regionale sulle formalitą di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al pubblico registro automobilistico (IRT)), gią modificato dal regolamento regionale 8 maggio 2000, n. 2.

Art. 1

(Modifica all'articolo 7)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7 (Disciplina dell'imposta regionale sulle formalitą di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al pubblico registro automobilistico (IRT)), č sostituito dal seguente:

"1. L'ammontare dell'IRT giornalmente riscossa deve essere versato dal concessionario della riscossione, entro il quinto giorno lavorativo successivo, al tesoriere regionale, al netto del compenso di cui al comma 2.".