Legge regionale 24 giugno 2002, n. 9 - Testo vigente

Legge regionale 24 giugno 2002, n. 9

Istituzione della Fondazione "Montagna sicura".

(B.U. 23 luglio 2002, n. 31)

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Scopi

Art. 3 - Costituzione e statuto

Art. 4 - Soggetti partecipanti

Art. 5 - Patrimonio

Art. 6 - Contributo annuale e finanziamento di attività specifiche

Art. 7 - Disposizioni finanziarie

Art. 1

(Oggetto)

1. La Regione promuove, in accordo con il Comune di Courmayeur, il Soccorso alpino valdostano e l'Unione valdostana guide di alta montagna, la costituzione di una fondazione senza scopo di lucro denominata "Montagna sicura", con sede in comune di Courmayeur, per lo studio dei fenomeni e delle problematiche concernenti la sicurezza, il soccorso e la vita in montagna.

2. Nello svolgimento della propria attività, la Fondazione si coordina con le analoghe iniziative promosse dalla Regione, dalle Comunità montane e dai Comuni valdostani.

Art. 2

(Scopi e attività) (1)

1. La Fondazione ha come scopo il consolidamento e lo sviluppo di una cultura della sicurezza in montagna, coerente con le specificità del territorio montano in generale e dell'arco alpino in particolare e attenta alle esigenze delle popolazioni, dei turisti che frequentano i territori montani, degli specialisti e professionisti, degli enti locali e delle loro forme associative, nonché di ogni altro ente o organismo.

2. La Fondazione opera in qualità di centro operativo e di ricerca applicata, svolgendo, in particolare, le seguenti attività per conto della Regione e degli altri soci e soggetti partecipanti:

a) analisi degli impatti dei cambiamenti climatici sulla criosfera e sui territori di alta quota in generale;

b) attuazione di progetti di studio, ricerca applicata e analisi nell'ambito della gestione dei rischi naturali, nonché applicazione e test di metodi di monitoraggio dei fenomeni fisici del territorio montano, specie in alta quota;

c) ricerca applicata in materia di glaciologia e di monitoraggio di situazioni di rischi glaciali;

d) ricerca applicata in materia di neve e valanghe;

e) supporto agli uffici della Regione nelle attività di redazione e di emissione del Bollettino regionale neve e valanghe e al sistema di allertamento per emergenza valanghe, nonché aggiornamento del catasto regionale valanghe;

f) promozione di iniziative e progetti volti allo sviluppo sostenibile in montagna;

g) ricerca, innovazione e divulgazione nell'ambito dell'Espace Mont-Blanc;

h) promozione della sicurezza e della prevenzione dei rischi naturali in montagna, anche attraverso lo sviluppo di collaborazioni con altri enti e organismi, nazionali e internazionali;

i) studio dei fenomeni ambientali che condizionano la vita in montagna;

j) promozione di iniziative di ricerca applicata in materia di medicina di montagna, a supporto dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL);

k) promozione delle attività alpinistiche ed escursionistiche, nell'ottica della promozione della sicurezza e dell'adozione di comportamenti corretti in montagna.

3. La Fondazione sviluppa interventi sinergici alle attività di ricerca, in qualità di centro di formazione accreditato, di divulgazione e di documentazione sulle tematiche della sicurezza in montagna, dei rischi naturali, dell'ambiente alpino e dello sviluppo sostenibile.

Art. 3

(Costituzione e statuto)

1. Il Presidente della Regione è autorizzato, nel rispetto delle condizioni poste dalla presente legge, ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario alla costituzione della Fondazione, provvedendo alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto ad esso allegato, in conformità ai contenuti stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2. L'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione debbono comunque garantire il rispetto delle disposizioni della presente legge e, in particolare, delle seguenti condizioni:

a) prevedere la costituzione di un centro direzionale, ubicato nella Villa Cameron, in comune di Courmayeur, per la predisposizione e l'attuazione di programmi di studio, di sperimentazione, di formazione e di aggiornamento, nonché l'affidamento della gestione amministrativa e logistica ad un centro di accoglienza per raccogliere, valutare e distribuire le informazioni prodotte;

b) finalizzare le attività della Fondazione alla salvaguardia e allo sviluppo della sicurezza e del soccorso in montagna.

Art. 4

(Soggetti partecipanti)

1. Partecipano alla Fondazione in qualità di soci fondatori:

a) la Regione;

b) il Comune di Courmayeur;

c) il Soccorso alpino valdostano;

d) l'Unione valdostana guide di alta montagna.

2. I soggetti pubblici e privati che intendono aderire alla Fondazione, successivamente alla sua costituzione, ne fanno richiesta all'organo di amministrazione, il quale decide sulla loro ammissione tenuto conto dell'idoneità dei richiedenti a concorrere al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Art. 5

(Patrimonio)

1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio iniziale della Fondazione attraverso il conferimento in comodato d'uso dell'immobile denominato Villa Cameron, di proprietà regionale, sito in comune di Courmayeur, con le relative pertinenze, gli arredi e gli allestimenti.

2. I soci fondatori e gli altri soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, possono concorrere alla formazione del patrimonio della Fondazione, attraverso il conferimento, in comodato o in proprietà, di beni da impiegare per gli scopi della Fondazione.

Art. 6

(Contributo annuale e finanziamento di attività specifiche)

1. La Regione concorre alle spese di gestione della Fondazione mediante l'erogazione di un contributo annuo, da sommarsi ai contributi elargiti a qualsiasi titolo dagli altri soggetti fondatori, dai soci di cui all'articolo 4, comma 2, e da eventuali sostenitori.

2. Il contributo regionale annuo, approvato con deliberazione della Giunta regionale, è stabilito per l'anno 2002 in euro 80.000 e, a decorrere dall'anno 2003, in euro 50.000.

3. La concessione del contributo annuo è subordinata alla verifica, da parte della Giunta regionale, delle attività svolte dalla Fondazione, illustrate nella relazione annuale dell'organo di amministrazione della Fondazione al Presidente della Regione.

4. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, al finanziamento, anche mediante risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea o di altri organismi nazionali ed internazionali, di specifiche attività da realizzarsi da parte della Fondazione, nell'ambito degli scopi e attività di cui all'articolo 2. (2)

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 80.000 per l'anno 2002 e in annui euro 50.000 a decorrere dall'anno 2003.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.1.11. "Protezione civile" e vi si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 40700 "Spese per il potenziamento e l'ampliamento della rete regionale di radio-comunicazioni per il servizio di protezione civile", dello stesso obiettivo programmatico dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2002 e di quello pluriennale 2002/2004.

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

(1) Articolo sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.R. 4 agosto 2017, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 2 recitava:

"Art. 2

(Scopi)

1. La Fondazione persegue i seguenti scopi:

a) studio dei fenomeni climatici e meteorologici;

b) studio dei fenomeni ambientali che condizionano la vita in montagna;

c) analisi del rischio idrogeologico;

d) promozione delle attività umane finalizzate al contenimento del fenomeno dello spopolamento della montagna;

e) promozione della sicurezza in montagna e delle attività di tipo assistenziale e culturale di pubblica utilità ed interesse;

f) studio delle problematiche concernenti il soccorso in montagna;

g) promozione delle attività alpinistiche ed escursionistiche;

h) gestione di un centro direzionale e di accoglienza.".

(2) Comma sostituito dall'art. 7, comma 2, della L.R. 4 agosto 2017, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 6, comma 4, recitava:

"4. La Giunta regionale, nell'ambito dei fondi assegnati per interventi finalizzati alla difesa del territorio dal rischio idrogeologico, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di territorio, può deliberare assegnazioni straordinarie per iniziative specifiche attuate dalla Fondazione.".