Legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 - Testo storico

§ 05.18.83 - Legge regionale 24 giugno 2002, n. 8

Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34.

(B.U. 23 luglio 2002, n. 31)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPLESSI RICETTIVI ALL'APERTO

Art. 2 - Definizioni e tipologie

Art. 3 - Norme comuni

Art. 4 - Ubicazione e realizzazione di complessi ricettivi

Art. 5 - Classificazione

Art. 6 - Autorizzazione all'esercizio

Art. 7 - Periodi di apertura

Art. 8 - Chiusura temporanea e cessazione dell'attività

Art. 9 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione

Art. 10 - Sorveglianza ed assicurazione

Art. 11 - Rilevamento statistico delle presenze

Art. 12 - Comunicazione dei prezzi

Art. 13 - Pubblicità dei prezzi e condizioni d'esercizio

Art. 14 - Sanzioni

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO ITINERANTE

Art. 15 - Aree di sosta

Art. 16 - Requisiti tecnici

Art. 17 - Gestione delle aree e rilevamento statistico delle presenze

Art. 18 - Sanzioni

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTENDAMENTI OCCASIONALI

Art. 19 - Attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda

Art. 20 - Divieti

Art. 21 - Sanzioni

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 22 - Disposizioni finanziarie

Art. 23 - Vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni

Art. 24 - Abrogazioni

Art. 25 - Disposizioni transitorie

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto)

1. Con la presente legge la Regione disciplina i complessi ricettivi all'aperto, stabilendo i criteri per la loro classificazione, e detta altresì norme in materia di turismo itinerante e di attendamenti occasionali.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPLESSI RICETTIVI ALL'APERTO

Art. 2

(Definizioni e tipologie)

1. Ai fini della presente legge, sono considerati complessi ricettivi all'aperto:

a) i campeggi;

b) i villaggi turistici.

2. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite e attrezzate su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento.

3. Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate, in allestimenti fissi, per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento.

4. Nei campeggi, il gestore può destinare ai turisti allestimenti fissi e piazzole attrezzate con allestimenti mobili, la cui capacità ricettiva complessiva non superi il 30 per cento della ricettività totale; in ogni caso, la capacità riferita alle piazzole libere, a disposizione della clientela itinerante, non dev'essere inferiore al 70 per cento della ricettività massima.

5. Nei villaggi turistici, il gestore può destinare ai turisti allestimenti fissi, la cui capacità ricettiva complessiva non superi il 70 per cento della ricettività totale; in ogni caso, la capacità ricettiva riferita alle piazzole libere, a disposizione della clientela itinerante, non deve essere inferiore al 30 per cento della ricettività massima.

Art. 3

(Norme comuni)

1. All'interno dei complessi ricettivi all'aperto, possono sostare i soli mezzi autonomi di pernottamento idonei alla circolazione, secondo le disposizioni vigenti in materia. I mezzi che non rispondono alle caratteristiche prescritte devono essere rimossi entro quindici giorni dall'accertamento della violazione, a cura e a spese del proprietario del veicolo.

2. Sono vietati gli allacciamenti e gli ancoraggi al suolo che determinino di fatto modifiche non prontamente reversibili dell'inderogabile carattere di mobilità dei mezzi di soggiorno presenti all'interno dei complessi ricettivi all'aperto.

3. E' consentita la realizzazione di vani appoggiati al suolo e trasportabili, nonché di terrazzini aperti, posti in aderenza ad essi, aventi rispettivamente funzione di protezione termica dell'ingresso dei mezzi mobili di pernottamento e di completamento estetico e funzionale, le cui caratteristiche siano quelle stabilite dalla Giunta regionale con deliberazione da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. E' vietata la vendita di piazzole e di strutture ancorate al suolo; è altresì vietata la locazione delle stesse per periodi pluriennali e qualsiasi altra forma di cessione in godimento che possa far venire meno, anche parzialmente, il carattere di pubblico esercizio unitario delle aziende ricettive all'aperto.

5. I servizi riservati ai turisti ospitati, quali ristorazione, spaccio di alimentari, bar e vendita di articoli vari, nonché gli impianti e le attrezzature sportive e ricreative possono essere gestiti direttamente dal titolare dell'autorizzazione all'esercizio o affidati in gestione a terzi.

Art. 4

(Ubicazione e realizzazione di complessi ricettivi)

1. I complessi ricettivi all'aperto possono essere ubicati nelle sole aree a ciò espressamente destinate dagli strumenti urbanistici vigenti, nell'ambito delle zone territoriali destinate alle attività ricettive turistiche.

2. La realizzazione delle opere di un complesso ricettivo all'aperto è soggetta al rilascio del prescritto titolo abilitativo, secondo le disposizioni vigenti in materia.

3. Gli strumenti urbanistici definiscono altresì:

a) le tipologie dei complessi ricettivi all'aperto;

b) i modelli architettonici e i relativi materiali da costruzione;

c) i parametri e gli indici urbanistico-edilizi da assegnare per la realizzazione degli immobili destinati agli edifici di servizio e agli allestimenti fissi destinati ad unità abitative per il soggiorno delle persone alloggiate.

4. La distribuzione delle unità abitative all'interno dei complessi ricettivi all'aperto deve avvenire in modo da evitare confrontanze dirette tra pareti finestrate e, in ogni caso, nel rispetto delle distanze minime tra abitazioni ai sensi dell'articolo 873 del codice civile.

Art. 5

(Classificazione)

1. I complessi ricettivi all'aperto sono classificati sulla base dello stato di fatto dell'esercizio, dei requisiti e delle caratteristiche tecniche possedute, con le seguenti modalità:

a) da una a quattro stelle i campeggi;

b) da due a quattro stelle i villaggi turistici.

2. L'assessorato regionale competente in materia di turismo provvede alla classificazione dei complessi ricettivi all'aperto su domanda degli interessati.

3. La domanda di classificazione è presentata alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive, di seguito denominata struttura competente, e deve contenere le seguenti indicazioni:

a) generalità del richiedente;

b) ubicazione, tipologia del complesso e denominazione;

c) classificazione e capacità ricettiva massima che si intendono conseguire.

4. La classificazione è assegnata con provvedimento del dirigente della struttura competente e ha durata quinquennale.

5. Qualora durante il quinquennio di validità della classificazione sopravvenga un mutamento dello stato di fatto, dei requisiti e delle caratteristiche tecniche posseduti, la struttura competente procede, anche d'ufficio, alla revisione della classificazione.

6. I provvedimenti di classificazione dei complessi ricettivi all'aperto sono comunicati agli interessati e trasmessi ai Comuni competenti per territorio ed ivi affissi all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

7. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individua i criteri concernenti la valutazione dello stato di fatto, dei requisiti e delle caratteristiche tecniche sulla base dei quali è assegnata la classificazione, nonché ogni altro adempimento o aspetto concernente il procedimento per l'assegnazione della classificazione dei complessi ricettivi all'aperto, compresa la documentazione da allegare alla relativa domanda.

Art. 6

(Autorizzazione all'esercizio)

1. L'esercizio di complessi ricettivi all'aperto è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.

2. Nella domanda diretta all'ottenimento dell'autorizzazione sono indicati:

a) le generalità del richiedente e del responsabile della gestione del complesso ricettivo all'aperto;

b) il possesso dei requisiti edilizi ed igienico-sanitari secondo le disposizioni vigenti;

c) la denominazione e l'ubicazione del complesso;

d) il periodo di esercizio, annuale o stagionale, dell'attività;

e) l'insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

f) gli estremi del provvedimento di classificazione.

3. Il Comune comunica l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla struttura competente e, laddove esistente, all'Azienda di informazione e accoglienza turistica - Syndicat d'initiatives (AIAT) competente per territorio.

Art. 7

(Periodi di apertura)

1. L'apertura è annuale quando la stessa è garantita per l'intero periodo dell'anno, salvi i periodi di chiusura di cui all'articolo 8.

2. L'apertura è stagionale quando la stessa è garantita per periodi minori, ma comunque per una durata non inferiore a tre mesi consecutivi nell'arco dell'anno.

3. I periodi di apertura sono comunicati alla struttura competente, al Comune e, laddove esistente, all'AIAT competente per territorio.

4. Nel caso in cui il complesso ricettivo all'aperto rimanga inattivo per chiusura stagionale per più di trenta giorni consecutivi, è ammesso il rimessaggio dei mezzi mobili di soggiorno presenti in aree appositamente predisposte a tale scopo.

Art. 8

(Chiusura temporanea e cessazione dell'attività)

1. I complessi ricettivi all'aperto ad apertura annuale possono chiudere per non più di novanta giorni, distribuiti in uno o più periodi nel corso dell'anno solare, previa comunicazione alla struttura competente, al Comune e, laddove esistente, all'AIAT competente per territorio.

2. La chiusura temporanea dei complessi ricettivi all'aperto, siano essi ad apertura annuale o stagionale, può essere autorizzata dal Comune, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia del complesso, per un periodo sino a dodici mesi, prorogabile di altri dodici, nel caso di eventi imprevisti o imprevedibili o di altre accertate gravi circostanze che abbiano determinato il prolungamento dei tempi di ristrutturazione.

3. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio è tenuto a comunicare tempestivamente la chiusura del complesso ricettivo all'aperto per cessazione dell'esercizio dell'attività alla struttura competente, al Comune e, laddove esistente, all'AIAT competente per territorio.

Art. 9

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

1. Nel caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, il Comune sospende l'autorizzazione all'esercizio per un periodo non superiore a sei mesi qualora, a seguito di diffida, il titolare non ottemperi entro trenta giorni alle prescrizioni previste.

2. Il Comune sospende altresì l'autorizzazione all'esercizio, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi, qualora il titolare attribuisca al proprio esercizio, con qualsiasi mezzo pubblicitario, dotazioni, caratteristiche o classificazioni diverse da quelle assegnate.

3. L'autorizzazione all'esercizio del complesso ricettivo all'aperto è revocata dal Comune nei casi in cui:

a) il titolare dell'autorizzazione all'esercizio, alla scadenza del periodo di sospensione nei casi di cui al comma 1, non abbia ottemperato alle prescrizioni previste;

b) vengano a mancare i requisiti ai quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

4. I provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione all'esercizio sono comunicati dal Comune alla struttura competente e, laddove esistente, all'AIAT competente per territorio.

Art. 10

(Sorveglianza ed assicurazione)

1. Durante il periodo di apertura deve essere assicurata la sorveglianza del complesso ricettivo all'aperto.

2. Nel periodo di cui al comma 1, dev'essere assicurata, durante l'intera giornata, la presenza, all'interno del complesso, del responsabile o di almeno un addetto.

3. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio è tenuto ad assicurarsi per i rischi derivanti da responsabilità civile verso i clienti.

Art. 11

(Rilevamento statistico delle presenze)

1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio è tenuto a comunicare all'AIAT competente per territorio o, laddove non esistente, alla struttura competente il movimento degli ospiti, secondo le disposizioni vigenti in materia di rilevazioni statistiche.

Art. 12

(Comunicazione dei prezzi)

1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio comunica alla struttura competente i prezzi minimi e massimi che intende praticare; nel caso in cui siano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.

2. La comunicazione, concernente anche i servizi offerti, è inviata entro il 15 settembre di ogni anno, con validità dal 1° dicembre al 30 novembre dell'anno successivo. E' consentita un'ulteriore comunicazione entro il 1° marzo dell'anno successivo con la quale il titolare dell'autorizzazione all'esercizio comunica la variazione di prezzi e di servizi che intende applicare a partire dal 1° giugno dello stesso anno.

3. L'omessa o incompleta comunicazione entro i termini di cui al comma 2 comporta il divieto di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima comunicazione.

4. Per i nuovi complessi ricettivi o nel caso di subingresso, la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio.

Art. 13

(Pubblicità dei prezzi e condizioni d'esercizio)

1. E' fatto obbligo di esporre, in modo visibile al pubblico, nella zona di ricevimento degli ospiti, la tabella dei prezzi ed il regolamento del complesso ricettivo.

2. E' fatto obbligo di esporre in modo visibile al pubblico, all'interno del complesso ricettivo, l'autorizzazione all'esercizio.

3. E' fatto obbligo di tenere esposti, in ogni unità abitativa, il cartellino dei prezzi, nonché un apposito cartello indicante il percorso di emergenza antincendio, con esclusione, per tale ultimo obbligo, delle unità abitative con accesso autonomo dall'esterno e poste al piano terra.

4. I modelli delle tabelle e dei cartellini di cui ai commi 1 e 3 sono predisposti e forniti dalla struttura competente.

Art. 14

(Sanzioni)

1. Chiunque eserciti un'attività ricettiva all'aperto, anche in modo occasionale, senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 5.200 oltre che all'immediata chiusura dell'esercizio.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio che eserciti l'attività in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 5.200.

3. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 300 a euro 1.700 qualora:

a) applichi prezzi difformi da quelli comunicati;

b) accolga un numero di persone superiore alla capacità ricettiva massima autorizzata.

4. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 160 a euro 1.000 qualora:

a) non osservi i periodi di apertura consentiti o autorizzati;

b) non esponga al pubblico l'autorizzazione;

c) non esponga al pubblico la tabella e il cartellino dei prezzi;

d) non esponga, in ogni unità abitativa, il cartello indicante il percorso di emergenza antincendio.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO ITINERANTE

Art. 15

(Aree di sosta)

1. Al fine di promuovere il turismo itinerante all'aria aperta, i Comuni, singoli o associati, individuano aree attrezzate riservate alla sosta temporanea delle autocaravan in zone a ciò espressamente destinate dagli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 16

(Requisiti tecnici)

1. Le aree attrezzate riservate alla sosta temporanea delle autocaravan, nel rispetto dell'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), dispongono delle seguenti dotazioni minime:

a) pozzetto di scarico autopulente;

b) erogatore di acqua potabile;

c) adeguato sistema di illuminazione;

d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;

e) cartello indicatore contenente le informazioni turistiche aggiornate del Comune interessato.

2. L'individuazione delle aree di sosta, nel rispetto della regolamentazione comunale, deve tenere conto della vicinanza dei mezzi pubblici di trasporto alternativo, nonché della vicinanza con aree sportive, esercizi commerciali, ricreativi e culturali.

3. Le aree di sosta sono dotate di pavimentazione permeabile e di appositi elementi atti a mitigare l'impatto visivo dell'impianto. Le aree sono indicate con l'apposito segnale stradale a partire dal confine comunale, con ingresso ed uscita opportunamente regolamentati.

4. L'ubicazione e la dotazione dei servizi forniti dalle aree di sosta sono tempestivamente comunicati, a cura del Comune o dei Comuni associati, alla struttura competente e, laddove esistente, all'AIAT competente per territorio.

5. La sosta delle autocaravan nelle aree riservate è consentita per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive, salvo deroghe stabilite dal Comune interessato in caso di motivata necessità.

Art. 17

(Gestione delle aree e rilevamento statistico delle presenze)

1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree attrezzate riservate alla sosta temporanea delle autocaravan, direttamente o mediante convenzioni con altri soggetti nelle quali sono stabilite le tariffe e le modalità della gestione stessa.

2. Ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico nella regione, i gestori delle aree comunicano il movimento degli ospiti all'AIAT competente per territorio o, laddove non esistente, alla struttura competente.

Art. 18

(Sanzioni)

1. Il prolungamento della sosta delle autocaravan nelle aree riservate oltre il periodo massimo consentito ai sensi dell'articolo 16, comma 5, comporta, a carico del contravventore, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a euro 5 per ogni ora di sosta aggiuntiva.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTENDAMENTI OCCASIONALI

Art. 19

(Attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda)

1. Possono essere autorizzati, per un periodo massimo di quarantotto ore, gli attendamenti occasionali organizzati da enti o associazioni senza finalità di lucro per la realizzazione degli scopi sociali, in località non servite da complessi ricettivi all'aperto e comunque site a distanza non inferiore a metri 500 dal più vicino complesso attivo.

2. Possono essere altresì autorizzati, per un periodo massimo di sessanta giorni, i campeggi mobili in tenda organizzati, esclusivamente a favore di propri associati, da enti o associazioni senza fini di lucro per la realizzazione degli scopi sociali e siti in aree, pubbliche o private, nelle quali siano assicurati, oltre che un comodo accesso per gli automezzi, i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la salvaguardia della salute pubblica.

3. Il Sindaco autorizza gli attendamenti occasionali e i campeggi mobili di cui ai commi 1 e 2, sentita la struttura regionale competente in materia di vincolo idrogeologico, nonché l'autorità sanitaria locale circa la salubrità dell'area prescelta.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai bivacchi alpinistici in tende, realizzati a quote superiori a metri 2.500 slm.

Art. 20

(Divieti)

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 19, è vietata ogni forma di sosta o di soggiorno in tenda, anche per periodi inferiori alle ventiquattro ore.

Art. 21

(Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2, e 20 comporta, a carico dei contravventori, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 300 a euro 1.700.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 22

(Disposizioni finanziarie)

1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14 sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione.

2. I proventi delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 18 e 21 sono devoluti ai Comuni.

Art. 23

(Vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni)

1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge è esercitata dalla struttura competente attraverso proprio personale, il quale è autorizzato, a tale scopo, ad accedere ai complessi ricettivi all'aperto per effettuare i controlli necessari.

2. La struttura competente provvede altresì all'accertamento delle violazioni per le quali sono previste le sanzioni di cui all'articolo 14.

3. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 18 e 21 provvede il Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.

4. Per l'applicazione delle sanzioni, si osservano in ogni caso le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205).

Art. 24

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) la legge regionale 22 luglio 1980, n. 34;

b) il comma 2 dell'articolo 98 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.

Art. 25

(Disposizioni transitorie)

1. Il dirigente della struttura competente provvede con un unico atto, entro un anno dall'adozione della deliberazione di cui all'articolo 5, comma 7, alla classificazione dei complessi ricettivi all'aperto esistenti, sulla base delle disposizioni stabilite dalla presente legge e dei criteri indicati nella medesima deliberazione; i titolari dei complessi sono tenuti a denunciare sui modelli allo scopo forniti e predisposti dalla struttura competente, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, i dati necessari per l'assegnazione delle classificazioni.

2. In sede di prima applicazione, per i complessi ricettivi di nuova apertura la classificazione ha validità dalla data del relativo provvedimento, per una durata corrispondente alla frazione di quinquennio rimanente rispetto al periodo di durata della classificazione assegnata con il provvedimento di cui al comma 1.

3. I titolari di complessi ricettivi all'aperto esistenti sono tenuti a far rimuovere i mezzi autonomi di pernottamento inidonei alla circolazione che sostano all'interno dei complessi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge; nelle more dell'adeguamento e comunque non oltre la predetta data, al titolare dell'autorizzazione all'esercizio non si applica la sanzione di cui all'articolo 14, comma 2.