Legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 - Testo storico

§ 5.10.27 - Legge regionale 20 maggio 2002, n. 7

Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta.

(B.U. 11 giugno 2002, n. 25)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Istituzione della Camera valdostana delle imprese e delle professioni

Art. 2 - Attribuzioni della Chambre

Art. 3 - Autonomia statutaria e regolamentare

Art. 4 - Funzioni della Regione

CAPO II

ORGANI

Art. 5 - Organi

Art. 6 - Consiglio

Art. 7 - Giunta

Art. 8 - Presidente e Vicepresidente

Art. 9 - Collegio dei revisori dei conti

CAPO III

DISPOSIZIONI SUL PERSONALE, SUL PATRIMONIO E SUL FINANZIAMENTO

Art. 10 - Personale e Segretario generale

Art. 11 - Trasferimento del patrimonio

Art. 12 - Entrate della Chambre

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA FASE DI PRIMA APPLICAZIONE

Art. 13 - Comitato paritetico per i servizi camerali

Art. 14 - Costituzione degli organi

Art. 15 - Trasferimento delle funzioni

Art. 16 - Trasferimento del personale

Art. 17 - Dotazione finanziaria

Art. 18 - Abrogazione di norme

Art. 19 - Norma finale

Art. 20 - Segretariato per la concertazione

Art. 21 - Cessazione di funzioni

Art. 22 - Norma di rinvio

Art. 23 - Norma finanziaria

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Istituzione della Camera valdostana delle imprese e delle professioni)

1. La Regione istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités liberales, di seguito denominata Chambre, che esercita in Valle d'Aosta le funzioni assunte dalla Regione stessa ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532 (Devoluzione alla Valle d'Aosta di alcuni servizi) e spettanti nel restante territorio nazionale alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate camere di commercio, ivi comprese quelle già proprie degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. La Chambre è un ente autonomo locale di diritto pubblico, dotato di autonomia funzionale e statutaria.

3. La Chambre è collegata alle camere di commercio italiane ed europee e agli enti che ne rappresentano gli interessi.

4. La Chambre ha sede in Aosta e competenza sull'intero territorio regionale; essa può costituire, mediante deliberazione del Consiglio della Chambre di cui all'articolo 6, uffici periferici.

Art. 2

(Attribuzioni della Chambre)

1. Nei limiti delle attribuzioni spettanti alle camere di commercio, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e successive modificazioni, fatto salvo quanto disposto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la Chambre:

a) svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali del sistema economico valdostano;

b) svolge funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese, fatte salve le competenze della Regione;

c) formula pareri e proposte alla Regione e agli enti locali e funge da organo di consultazione tecnica nelle materie di competenza specifica delle camere di commercio e sulle questioni che comunque interessano le imprese del territorio regionale di competenza;

d) effettua, di propria iniziativa o a richiesta della Giunta regionale, studi, indagini e rilevazioni di carattere economico e sociale, con particolare riferimento alle problematiche e alle prospettive evolutive dello sviluppo locale;

e) provvede all'istituzione di osservatori economici e congiunturali nei diversi settori dell'economia regionale, evitando duplicazioni di adempimenti per gli operatori e per le Amministrazioni pubbliche;

f) effettua il monitoraggio, nei singoli settori di sua competenza, degli interventi promossi dagli enti pubblici regionali e infraregionali o da società partecipate direttamente o indirettamente dalla Regione in materia di servizi alle imprese e invia alla Giunta regionale proposte per l'eliminazione di sovrapposizioni nell'attività di più strutture e per elevare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi stessi;

g) intrattiene rapporti con enti ed organismi esteri o sovranazionali;

h) svolge funzioni ad essa delegate dallo Stato, dalla Regione e da altre pubbliche istituzioni nazionali, comunitarie o internazionali, ovvero derivanti da convenzioni;

i) può essere chiamata a collaborare con la Giunta regionale per curare l'attuazione di direttive e programmi settoriali e territoriali in materia economica; il rapporto di collaborazione è disciplinato da apposita convenzione;

j) promuove la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti.

2. La Chambre può, tra l'altro:

a) predisporre e promuovere contratti tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) promuovere la conoscenza della legislazione regionale, nazionale e comunitaria, nei settori di sua competenza;

c) promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;

d) costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica e in generale contro le varie attività economiche;

e) promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.

3. La Chambre svolge la funzione di coordinamento dei programmi di attività in materia di servizi alle imprese degli enti pubblici regionali e infraregionali e delle società partecipate a maggioranza, direttamente o indirettamente, dalla Regione, operanti o comunque coinvolti nella programmazione per lo sviluppo economico della Valle d'Aosta.

4. La Chambre, per il raggiungimento dei propri scopi e in coerenza con i conseguenti indirizzi programmatici di attività può, con deliberazione del Consiglio della Chambre di cui all'articolo 6:

a) istituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato;

b) realizzare e gestire strutture e infrastrutture di interesse per l'economia regionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati e con le associazioni di categoria, ad organismi, anche associativi, enti, consorzi e società, sottoscrivendo, ove occorra, aumenti di capitale dei soggetti partecipati.

5. La Chambre trasmette annualmente alla Presidenza della Regione ed alla Presidenza del Consiglio regionale un rapporto sull'attività svolta, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attivati.

6. La Chambre impronta la propria attività a criteri di economicità, di efficacia, di efficienza e di trasparenza e pubblicità degli atti e al rispetto delle norme contenute nella legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59), in quanto applicabili.

Art. 3

(Autonomia statutaria e regolamentare)

1. La Chambre, nel rispetto dei principi contenuti nella l. 580/1993, è titolare di potestà statutaria e regolamentare, nonché di autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria.

2. Lo Statuto, deliberato dal Consiglio della Chambre di cui all'articolo 6 con il voto dei due terzi dei suoi componenti ed approvato con deliberazione della Giunta regionale, disciplina, con riferimento alle caratteristiche del territorio della Valle d'Aosta:

a) l'ordinamento e i principi generali di organizzazione della Chambre;

b) la composizione degli organi, in rappresentanza degli specifici settori dell'economia regionale, tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto;

c) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;

d) le forme di partecipazione.

Art. 4

(Funzioni della Regione)

1. Il controllo sugli organi della Chambre, in particolare per i casi di mancato funzionamento o costituzione, compreso lo scioglimento del Consiglio nei casi previsti dall'articolo 5 della l. 580/1993, è esercitato dalla Giunta regionale.

2. Con il provvedimento di scioglimento la Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il provvedimento.

3. La Regione, nell'ambito degli interventi strategici finalizzati a favorire lo sviluppo economico-produttivo della Valle d'Aosta, può delegare alla Chambre l'assunzione o la prosecuzione delle conseguenti iniziative, da svolgersi anche attraverso soggetti specializzati già esistenti o istituiti con legge regionale, regolando, in quanto occorra, i relativi aspetti finanziari.

CAPO II

ORGANI

Art. 5

(Organi)

1. Sono organi della Chambre:

a) il Consiglio;

b) la Giunta;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

2. La ripartizione delle competenze tra gli organi di cui al comma 1 è stabilita dallo Statuto della Chambre, nel rispetto dei principi generali di cui alla l. 580/1993.

Art. 6

(Consiglio)

1. Il Consiglio, che è l'organo rappresentativo di base, nell'ambito delle materie di competenza previste dalla legge e dallo Statuto, svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) predispone e delibera lo Statuto e le relative modifiche;

b) approva i regolamenti;

c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della Chambre;

d) delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo.

2. Il Consiglio è composto da un minimo di venti fino ad un massimo di venticinque componenti, secondo quanto previsto nello Statuto. Le funzioni di componente del Consiglio non sono delegabili.

3. La designazione dei componenti del Consiglio, entro il termine previsto dalla Giunta regionale, è effettuata:

a) dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'articolo 10, comma 2, della l. 580/1993;

b) dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

c) dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

d) dagli ordini professionali interessati alle finalità della Chambre e definiti dallo Statuto.

4. A ciascuno dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3 spetta la nomina di un solo componente del Consiglio.

5. Qualora le designazioni di cui al comma 3 non pervengano entro il termine fissato, ovvero siano incomplete, alla designazione dei componenti provvede la Giunta regionale, con propria deliberazione.

6. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni.

7. Possono essere nominati componenti del Consiglio i cittadini italiani ed i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che abbiano raggiunto la maggiore età e che godano dei diritti civili, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essere titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società che operano negli specifici settori dell'economia locale;

b) essere esperti con consolidata conoscenza di carattere tecnico, giuridico o economico del settore per il quale sono designati;

c) esercitare una libera professione nell'ambito del territorio regionale, con l'iscrizione al relativo albo professionale.

8. Non sono eleggibili alla carica di componente del Consiglio:

a) i dipendenti della Chambre, i dipendenti statali ed i dipendenti del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta, salvo i rappresentanti di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 6;

b) coloro che abbiano in atto rapporti creditizi o debitori con la Chambre;

c) i parlamentari nazionali ed europei e i consiglieri o assessori regionali;

d) coloro che abbiano riportato condanne per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, l'amministrazione pubblica, l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica, punibili con pena non inferiore, nel minimo, a un anno e superiore, nel massimo, a cinque anni o che siano soggetti alle misure di prevenzione previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla criminalità organizzata.

9. La perdita dei requisiti di cui al comma 7 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 8, lettere b) e d), comporta la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dal Presidente della Regione.

10. I componenti del Consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 8, lettere a) e c), devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche.

Art. 7

(Giunta)

1. La Giunta è l'organo esecutivo della Chambre ed è composta dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a sei e non superiore a un terzo dei componenti del Consiglio, secondo quanto previsto dallo Statuto. Le funzioni di componente della Giunta non sono delegabili.

2. Nell'ambito dei componenti di cui al comma 1, deve essere assicurata la presenza di un rappresentante di ciascuna delle seguenti categorie:

a) agricoltura;

b) artigianato;

c) commercio;

d) industria;

e) turismo.

3. La Giunta è eletta dal Consiglio e ciascun consigliere può esprimere una sola preferenza.

4. La Giunta dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio, e il mandato dei suoi componenti è rinnovabile per tre sole volte.

5. La Giunta esercita i seguenti compiti:

a) predispone il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo;

b) predispone e approva la dotazione organica della Chambre e adotta i provvedimenti riguardanti l'assunzione e la carriera del personale;

c) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse;

d) esercita tutte le funzioni e le attività previste dalla presente legge e dallo Statuto che non rientrino espressamente tra quelle riservate al Consiglio o al Presidente.

6. La Giunta delibera in caso di urgenza sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

7. La Giunta può essere convocata su richiesta di almeno quattro componenti, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Art. 8

(Presidente e Vicepresidente)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti nella prima e nella seconda votazione e a maggioranza assoluta nella terza votazione.

2. Nell'ipotesi in cui non si raggiunga la maggioranza prevista al comma 1, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti.

3. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta, il Consiglio decade.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni spettanti agli organi della Chambre, nei limiti stabiliti nel provvedimento di nomina. Nei successivi centottanta giorni si procede al rinnovo degli organi.

5. Il Presidente della Chambre:

a) rappresenta la Chambre;

b) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e ne stabilisce l'ordine del giorno;

c) in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta limitatamente all'ordinaria amministrazione. In tale caso gli atti sono sottoposti alla Giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.

6. Il Presidente dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio.

7. La Giunta nomina tra i suoi componenti il Vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

Art. 9

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio e si compone di tre componenti effettivi e di due componenti supplenti.

2. La Giunta regionale designa uno dei componenti effettivi del Collegio, con funzioni di Presidente del Collegio stesso.

3. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

4. Il Collegio dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio.

5. Il Collegio dei revisori dei conti:

a) collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo;

b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Chambre;

c) attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di conto consuntivo predisposto dalla Giunta;

d) esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

CAPO III

DISPOSIZIONI SUL PERSONALE, SUL PATRIMONIO E SUL FINANZIAMENTO

Art. 10

(Personale e Segretario generale)

1. Il personale della Chambre, inquadrato in apposita dotazione organica, appartiene al comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta e i relativi contratti regionali sono stipulati dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all'articolo 46 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

2. Al personale della Chambre si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 45/1995, da ultimo modificata dalla legge regionale 22 marzo 2000, n. 9.

3. Il Segretario generale è nominato dal Presidente della Regione, su designazione della Giunta della Chambre, tra gli iscritti all'Albo dei dirigenti dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 20, comma 1, della l.r. 45/1995, o in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 2, della l.r. 45/1995, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 45.

4. Il Segretario generale, se iscritto nell'albo dei dirigenti regionali, è collocato fuori ruolo.

5. Il Segretario generale svolge le funzioni di vertice dell'amministrazione ed è sovraordinato al personale della Chambre, compreso quello dirigenziale.

6. La nomina del Segretario generale è subordinata all'accertamento preliminare della conoscenza della lingua italiana o francese ai sensi dell'articolo 7 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del regolamento regionale 28 aprile 1998, n. 4.

7. L'accertamento di cui al comma 6 non ha luogo nei confronti del personale che lo ha già superato per l'accesso alla dirigenza del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta.

Art. 11

(Trasferimento del patrimonio)

1. Il patrimonio acquisito dalla Regione ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. C.p.S. 532/1946 è trasferito alla Chambre, ai sensi dell'articolo 15 del medesimo d.lgs. C.p.S. 532/1946.

2. Le dotazioni tecniche degli uffici dell'Amministrazione regionale operanti per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, possono essere trasferite parzialmente o interamente alla Chambre.

3. Ove il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 non sia possibile, o non abbia luogo interamente, la Regione assegna alla Chambre le risorse finanziarie corrispondenti al valore, stimato dalla struttura regionale competente in materia di patrimonio, della parte di patrimonio e delle dotazioni tecniche non trasferibili, ovvero trasferisce alla medesima Chambre beni dello stesso valore.

4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 12

(Entrate della Chambre)

1. La Regione trasferisce alla Chambre i fondi destinati alle camere di commercio che ad essa pervengono ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta).

2. La Chambre si avvale, oltre che delle entrate di cui al comma 1, di ogni altra entrata derivante dall'esercizio delle funzioni camerali.

3. La Regione eroga un finanziamento annuale alla Chambre, nella misura massima del 40 per cento dell'ammontare del diritto annuale accertato nell'esercizio precedente e, comunque, comprensivo di somme pari agli stanziamenti previsti alla data di entrata in vigore della presente legge nel bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1. Detto finanziamento è approvato con deliberazione della Giunta regionale e non può, in alcun caso, essere inferiore al 20 per cento del diritto annuale accertato nell'esercizio precedente.

4. Per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche del territorio di competenza, la Chambre, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, può aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA FASE DI PRIMA APPLICAZIONE

Art. 13

(Comitato paritetico per i servizi camerali)

1. Nella fase di prima applicazione della presente legge, è istituito un Comitato paritetico per i servizi camerali della Valle d'Aosta, di seguito denominato Comitato. Fanno parte del Comitato:

a) il Presidente della Regione o un suo delegato;

b) il Presidente della Chambre;

c) gli assessori regionali competenti in materia di commercio, industria, artigianato, agricoltura, turismo, bilancio e finanze, o loro delegati;

d) i rappresentanti del Consiglio della Chambre, nominati dal Consiglio stesso in numero uguale a quello dei componenti di cui alla lettera c).

2. Il Comitato paritetico è nominato con deliberazione della Giunta regionale.

3. La prima convocazione del Comitato è fissata con deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2. Nella medesima deliberazione sono indicate le modalità di funzionamento del Comitato.

4. Le attività del Comitato sono coordinate dall'assessore regionale competente in materia di servizi camerali. Il Comitato può essere convocato, in riunione straordinaria, da parte della Giunta regionale.

5. Fino a quando gli organi della Chambre non siano in grado di esercitare pienamente le loro funzioni a norma dell'articolo 14, il Comitato sovrintende alle procedure volte a realizzare il passaggio delle funzioni, del personale e dei beni, ai sensi degli articoli 11, 15 e 16, dall'Amministrazione regionale alla Chambre.

6. Il Comitato invia semestralmente alla Presidenza della Regione, alla Presidenza del Consiglio regionale ed al Consiglio della Chambre una relazione sull'attività svolta e, in particolare, sullo stato del passaggio delle funzioni, del personale e dei beni alla Chambre. Le relazioni semestrali sostituiscono il rapporto annuale di cui all'articolo 2, comma 5.

7. Il Comitato può avvalersi di un organismo tecnico, istituito con deliberazione della Giunta regionale e composto da esperti pariteticamente nominati dal Consiglio della Chambre e dalla Giunta regionale, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), fatte salve le cause di esclusione e di incompatibilità di cui agli articoli 5 e 6 della medesima l.r. 11/1997.

8. L'organismo tecnico di cui al comma 7, coordinato dal Presidente della Chambre di cui all'articolo 14, comma 5, o da un consigliere delegato, deve, tra l'altro, predisporre indicazioni metodologiche e operative per:

a) l'impianto della banca dati e dell'osservatorio regionale per il monitoraggio dell'economia, individuando le modalità di integrazione e raccordo operativo con gli osservatori per specifici settori economici contemplati dalla vigente normativa regionale;

b) la progettazione e l'implementazione di procedure per un sistema a rete finalizzato ai processi di semplificazione amministrativa.

9. Le spese per il funzionamento del Comitato e dell'organismo tecnico sono a carico della Regione.

Art. 14

(Costituzione degli organi)

1. La nomina dei componenti del Consiglio della Chambre deve avvenire entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine, la Giunta regionale con deliberazione da emanarsi in armonia con il disposto degli articoli 10 e 12 della l. 580/1993 e dei relativi regolamenti di attuazione:

a) individua le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e le categorie professionali interessate, per la loro attività, alle finalità della Chambre e stabilisce il numero dei componenti il Consiglio della Chambre, nei limiti indicati dall'articolo 6, comma 2, sentite le associazioni, le organizzazioni e le categorie professionali individuate;

b) provvede alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dei dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto, elaborati con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472 (Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in rappresentanza dei vari settori economici);

c) stabilisce la ripartizione dei seggi tra i settori sulla base dei parametri di cui alla lettera b), ai fini della richiesta di designazione da parte delle rispettive associazioni e organizzazioni.

2. Il Presidente della Regione o l'assessore da questi delegato invita le associazioni e gli ordini professionali a procedere tempestivamente alle designazioni di loro competenza. Allo scadere dei termini di cui al comma 1, si applica l'articolo 6, comma 5.

3. Dopo la nomina, il Consiglio è convocato dal componente più anziano per procedere all'elezione dei componenti del Comitato paritetico in rappresentanza della Chambre e alla nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti.

4. Le funzioni della Giunta sono esercitate, nel termine massimo di cui all'articolo 15, comma 1, dai componenti del Comitato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d).

5. Il Presidente della Chambre è nominato dalla Giunta regionale tra i componenti del Consiglio.

6. La Giunta regionale provvede a dare la più ampia pubblicità, anche attraverso il Bollettino ufficiale della Regione e, per quanto possibile, mediante l'informazione diretta agli interessati:

a) dell'avvenuta costituzione degli organi della Chambre;

b) dell'inizio del pieno esercizio delle funzioni da parte della Chambre.

Art. 15

(Trasferimento delle funzioni)

1. Il trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1 deve completarsi nel termine di diciotto mesi dall'elezione del Consiglio della Chambre, sulla base delle proposte formulate dal Comitato di cui all'articolo 13.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene in modo graduale. A tal fine, il Comitato formula le proprie proposte con riferimento alle singole funzioni da trasferire, mano a mano che sia completata l'istruttoria relativa a ciascuna di esse.

3. La Giunta regionale fissa le date in cui deve avvenire il trasferimento alla Chambre delle singole funzioni, su proposta del Comitato. Con decorrenza da tali date, la Chambre succede alla Regione nella totalità dei rapporti giuridici afferenti alle funzioni singolarmente trasferite.

4. Nel termine di quindici giorni da ciascuna delle date di cui al comma 3, la Regione provvede a consegnare alla Chambre, con elenchi descrittivi, gli atti concernenti le funzioni trasferite e relativi ad affari non ancora esauriti, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima inerenti a dette funzioni.

Art. 16

(Trasferimento del personale)

1. Il personale dell'Amministrazione regionale, appartenente alle categorie di cui al sistema di classificazione introdotto dal Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del 12 giugno 2000 o alla qualifica dirigenziale ed in servizio negli uffici che svolgono le funzioni di cui all'articolo 1, è trasferito, su domanda, alla Chambre, fino alla concorrenza della dotazione organica iniziale determinata dal Consiglio, su proposta del Comitato, entro sessanta giorni dalla nomina del Consiglio medesimo. La Giunta regionale procede alla revisione delle dotazioni di personale tenendo conto dei trasferimenti negli organici della Chambre.

2. Ai fini del presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui al regolam. reg. 6/1996, da ultimo modificato dal regolamento regionale 27 giugno 2001, n. 2, fatto salvo quanto segue:

a) le domande per il trasferimento alla Chambre devono essere inviate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro novanta giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui alla lettera c), alla struttura regionale competente in materia di personale; la mancata presentazione della domanda equivale, per il personale di cui al comma 1, alla richiesta di permanenza nei ruoli della Regione;

b) qualora il numero delle domande risulti superiore ai posti disponibili nella pianta organica provvisoria, la struttura regionale competente in materia di amministrazione del personale predispone una graduatoria, sulla base dell'anzianità di servizio, utilizzabile fino alla concorrenza dei posti stessi. Nella valutazione dell'anzianità di servizio maturata presso l'Amministrazione regionale, è assegnato un punteggio maggiore al periodo prestato nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1, sulla base dei criteri e dei punteggi di cui all'allegato A;

c) con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del Comitato, entro novanta giorni dalla nomina del Consiglio della Chambre, sono individuati criteri di priorità aggiuntivi, in relazione alle specificità del trasferimento di cui al presente articolo e ai profili professionali indicati nella dotazione organica iniziale di cui al comma 1.

3. Il personale trasferito conserva il trattamento economico acquisito e l'anzianità di servizio maturata e può aderire al Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta (FOPADIVA), se non aderisce al Fondo cessazione servizio (FCS). La posizione individuale maturata è trasferita al fondo di previdenza complementare della Chambre (FOPADIVA o FCS).

4. Sino alla data di inquadramento nei ruoli della Chambre del personale che ne faccia richiesta, la Regione continua a provvedere all'amministrazione del personale stesso.

5. Qualora non siano presentate domande, o le stesse risultino in numero inferiore rispetto ai posti disponibili nella pianta organica provvisoria, la Regione provvede ad assicurare la continuità nello svolgimento delle funzioni trasferite e prive di titolare, mediante comando di proprio personale presso la Chambre.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, con apposita convenzione tra la Regione e la Chambre, sono stabiliti il numero dei dipendenti da inviare in comando, la loro distribuzione tra le categorie di inquadramento e le modalità per la copertura degli oneri connessi al relativo trattamento economico.

Art. 17

(Dotazione finanziaria)

1. Fino a che la Chambre non sia in grado di percepire, totalmente o parzialmente, il diritto annuale che le compete a norma dell'articolo 12, comma 1, e comunque finché non sia possibile disporre del dato percentuale necessario per determinare l'intervento finanziario della Regione ai sensi del medesimo articolo 12, comma 3, la Regione eroga alla Chambre, in sede di prima attuazione della presente legge, un finanziamento a titolo di dotazione stabilito annualmente con la legge finanziaria.

Art. 18

(Abrogazione di norme)

1. La legge regionale 23 novembre 1994, n. 70 (Istituzione della Consulta regionale dell'economia e del lavoro (CREL)) è abrogata.

Art. 19

(Norma finale)

1. Attraverso il metodo della concertazione e degli indirizzi concordati di programmazione previsti dal "Patto per lo sviluppo della Valle d'Aosta", sottoscritto il 17 maggio 2000 dalla Regione, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche e professionali, sono perseguite anche le esigenze di confronto e di collaborazione già indicate nelle finalità istitutive della Consulta regionale dell'economia e del lavoro.

Art. 20

(Segretariato per la concertazione)

1. Il Segretariato per la concertazione previsto dal "Patto per lo sviluppo della Valle d'Aosta" è istituito a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, commi 1, lettera b), 3 e 4 della l.r. 45/1995, nell'ambito dell'assessorato competente in materia di industria ed artigianato, con l'imputazione dei relativi costi ed oneri di gestione.

2. Al posto di dirigente del Segretariato per la concertazione si applicano le disposizioni dell'articolo 62, comma 5, della l.r. 45/1995, come modificato dall'articolo 13 della l.r. 45/1998.

3. Il posto di dirigente di cui al comma 2 è ricompreso tra quelli indicati nel contingente dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004).

Art. 21

(Cessazione di funzioni)

1. Il Comitato valdostano di collaborazione per il commercio, l'industria e l'agricoltura, istituito con deliberazione del Consiglio della Valle n. 54 del 13 marzo 1947, cessa le sue funzioni dal giorno della costituzione del Consiglio della Chambre.

Art. 22

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge in ordine alla disciplina dei servizi camerali, si applicano le norme della legislazione statale in materia.

Art. 23

(Norma finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 12, comma 3, 13 e 17 della presente legge è valutato complessivamente in euro 51.700, per l'anno 2002, ed in annui euro 619.300 a decorrere dall'anno 2003.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura negli obiettivi programmatici 1.3.2. "Comitati e commissioni" per le finalità di cui all'articolo 13, e 2.1.2. "Istituzioni diverse" per le finalità di cui agli articoli 12, comma 3, e 17, e si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti" dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali", punto A.1. "Riordino dei servizi camerali della Regione Valle d'Aosta" dell'allegato n. 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2002 e di quello pluriennale per gli anni 2002/2004.

3. Il trasferimento previsto dall'articolo 12, comma 1, è disciplinato, al fine della copertura finanziaria, dalla legge finanziaria in rapporto al graduale trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 1.

4. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato A

(articolo 16, comma 2, lettera b))

Sistema di punteggio per l'anzianità di servizio ai fini della formazione della graduatoria di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b).

1. Anzianità nel servizio svolto, con assegnazione di competenze camerali, nel livello corrispondente a quello per il quale è avanzata domanda di trasferimento punti 1 per ogni mese

2. Anzianità nel servizio svolto, con assegnazione di competenze camerali, nel livello inferiore a quello per il quale è avanzata domanda di trasferimento punti 0,75 per ogni mese

3. Anzianità nel servizio svolto con assegnazione di competenze diverse da quelle trasferite alla Chambre

punti 0,50 per ogni mese

I periodi superiori a quindici giorni sono arrotondati al mese; i periodi inferiori non sono valutati.