Legge regionale 22 aprile 2002, n. 4 - Testo vigente

§ 1.10.8 - Legge regionale 22 aprile 2002, n. 4

Disciplina del referendum previsto dall'articolo 15, quarto comma, dello Statuto speciale.

(B.U. 21 maggio 2002, n. 22)

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Pubblicazione della legge approvata ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale

Art. 3 - Determinazione del numero di elettori necessari per la richiesta di referendum

Art. 4 - Contenuto della richiesta di referendum

Art. 5 - Promulgazione della legge in caso di mancata richiesta di referendum

Art. 6 - Richiesta di referendum di un quinto dei consiglieri regionali

Art. 7 - Richiesta di referendum degli elettori della regione

Art. 8 - Delegati

Art. 9 - Raccolta e autentica delle firme

Art. 10 - Deposito della richiesta di referendum degli elettori della regione

Art. 11 - Verifica della richiesta di referendum

Art. 12 - Promulgazione della legge in caso di dichiarazione di illegittimità della richiesta di referendum

Art. 13 - Indizione del referendum

Art. 14 - Quesito da sottoporre a referendum

Art. 15 - Svolgimento della votazione

Art. 16 - Uffici di sezione e operazioni di scrutinio

Art. 17 - Schede di votazione

Art. 18 - Ufficio regionale per il referendum

Art. 19 - Proclamazione dei risultati del referendum

Art. 20 - Promulgazione della legge in caso di esito favorevole del referendum

Art. 21 - Pubblicazione dell'esito sfavorevole del referendum

Art. 22 - Regime delle spese

Art. 23 - Norma di rinvio

Art. 24 - Disposizioni finanziarie

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina il referendum previsto dall'articolo 15, quarto comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), come modificato dall'articolo 2 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

Art. 2

(Pubblicazione della legge approvata ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale)

1. Entro cinque giorni dalla data di approvazione della legge di cui all'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale, il Presidente del Consiglio regionale trasmette il testo della legge al Presidente della Regione, indicando se l'approvazione è avvenuta con la maggioranza assoluta o con quella dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale.

2. Entro cinque giorni dalla data di trasmissione, il Presidente della Regione provvede alla pubblicazione della legge sul Bollettino ufficiale della Regione, distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione, con la seguente intestazione:

"Testo di legge di cui all'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale, recante "(titolo della legge)", approvato dal Consiglio regionale nella seduta del ...,", completata con l'indicazione di cui ai commi 3 o 4.

3. Qualora l'approvazione della legge sia avvenuta con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, l'intestazione della legge è completata con l'indicazione "con la maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, dei suoi componenti.", seguita dall'avvertenza che, entro tre mesi dalla pubblicazione, un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale può richiedere che si proceda al referendum previsto dall'articolo 15, quarto comma, dello Statuto speciale e dalla presente legge.

4. Qualora l'approvazione della legge sia avvenuta con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, l'intestazione della legge è completata con l'indicazione "con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.", seguita dall'avvertenza che, entro tre mesi dalla pubblicazione, un quindicesimo degli elettori della regione può richiedere che si proceda al referendum previsto dall'articolo 15, quarto comma, dello Statuto speciale e dalla presente legge.

5. Dalla data di pubblicazione della legge decorrono i tre mesi per la presentazione della richiesta di referendum e per la raccolta e la presentazione delle sottoscrizioni richieste.

Art. 3

(Determinazione del numero di elettori necessari per la richiesta di referendum)

1. Unitamente alla pubblicazione della legge di cui all'articolo 2, comma 2, sullo stesso numero del Bollettino ufficiale della Regione è pubblicata la comunicazione del Presidente della Regione relativa al numero di elettori della regione corrispondenti a un cinquantesimo o a un quindicesimo degli elettori aventi diritto al voto, risultanti dall'ultima revisione semestrale delle liste elettorali, effettuata ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali) e successive modificazioni.

Art. 4

(Contenuto della richiesta di referendum)

1. La richiesta di referendum contiene il titolo della legge regionale, approvata ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale, che si intende sottoporre alla votazione popolare e cita la data della sua approvazione da parte del Consiglio regionale nonché la data e il numero del Bollettino ufficiale della Regione sul quale è stata pubblicata.

2. La richiesta di referendum deve pervenire alla Segreteria generale del Consiglio regionale entro il termine di cui all'articolo 2, comma 5.

Art. 5

(Promulgazione della legge in caso di mancata richiesta di referendum)

1. Qualora, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dall'articolo 2, non sia stata presentata richiesta di referendum, il Presidente della Regione promulga la legge con la seguente formula:

"Il Consiglio regionale ha approvato con la maggioranza assoluta (con la maggioranza dei due terzi) dei suoi componenti;

Nessuna richiesta di referendum è stata presentata ai sensi dell'articolo 15, quarto comma, dello Statuto speciale;

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

(testo della legge).

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.".

Art. 6

(Richiesta di referendum di un quinto dei consiglieri regionali)

1. Qualora la richiesta di referendum sia presentata da almeno un quinto dei componenti il Consiglio regionale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Presidente del Consiglio, il quale attesta al tempo stesso che essi sono consiglieri in carica. Non è necessaria alcuna altra documentazione.

2. La richiesta di referendum è corredata dalla designazione di due delegati, scelti tra i richiedenti, a cura dei quali la richiesta è depositata presso la Segreteria generale del Consiglio regionale.

3. Il Segretario generale del Consiglio regionale, di seguito denominato Segretario generale, redige processo verbale del deposito, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente elezione di domicilio dei delegati presso il rispettivo gruppo consiliare in Consiglio regionale. Il verbale è sottoscritto dai delegati e dal Segretario generale.

4. Il verbale è redatto in duplice originale di cui uno è allegato alla richiesta di referendum e l'altro è consegnato ai delegati a prova dell'avvenuto deposito.

5. Il Segretario generale dà immediata comunicazione della richiesta di referendum al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Regione che ne dà notizia entro cinque giorni nel Bollettino ufficiale della Regione e procede, ove sia decorso il termine di tre mesi di cui all'articolo 2, comma 5, all'indizione del referendum ai sensi dell'articolo 13.

Art. 7

(Richiesta di referendum degli elettori della regione)

1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere la richiesta di referendum, almeno tre e non più di cinque elettori della Regione, che assumono la qualità di promotori, presentano alla Segreteria generale del Consiglio regionale:

a) la comunicazione di iniziativa di referendum, contenente le indicazioni di cui all'articolo 4 e recante in calce la firma dei promotori, autenticata ai sensi dell'articolo 9;

b) i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori nelle liste elettorali di un Comune della regione.

2. All'atto della presentazione dell'iniziativa di referendum, i promotori indicano anche il nome, il cognome e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax di due delegati, scelti tra i promotori stessi, ai fini di cui all'articolo 8. Dell'indicazione dei delegati è dato conto nel verbale di cui al comma 3.

3. Il Segretario generale redige processo verbale della presentazione dell'iniziativa di referendum, facente fede del giorno e dell'ora in cui la presentazione è avvenuta. Il verbale è sottoscritto dai promotori e dal Segretario generale.

4. Il verbale è redatto in duplice originale di cui uno è conservato agli atti dell'ufficio e l'altro è consegnato ai promotori a prova dell'avvenuta presentazione.

5. Il Segretario generale dà immediata comunicazione dell'iniziativa di referendum al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Regione che ne dà notizia entro cinque giorni nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 8

(Delegati)

1. I delegati di cui agli articoli 6 e 7, comma 2, rappresentano i sottoscrittori della richiesta di referendum. In particolare, i delegati:

a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento referendario;

b) intervengono personalmente nelle fasi del procedimento referendario;

c) esercitano le azioni, i ricorsi ed ogni altra iniziativa a tutela del referendum.

2. Le eventuali comunicazioni ai delegati sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 9

(Raccolta e autentica delle firme)

1. Le firme degli elettori della regione a corredo della richiesta di referendum sono apposte su fogli di dimensioni uguali a quelle della carta bollata e contengono in epigrafe, a stampa, la richiesta di referendum con le indicazioni prescritte dall'articolo 4.

2. I fogli devono essere presentati per la vidimazione alla Segreteria generale del Consiglio regionale a cura dei delegati di cui all'articolo 7, comma 2. Il Segretario generale appone sui fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai delegati entro due giorni dalla data di presentazione.

3. Sui fogli, accanto alla firma di ogni elettore, a pena di nullità, sono indicati in modo chiaro e leggibile il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dello stesso, nonché il Comune della regione nelle cui liste elettorali è iscritto.

4. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120 (Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale), e dai consiglieri regionali della Valle d'Aosta che abbiano dichiarato per iscritto la loro disponibilità al Presidente del Consiglio regionale.

5. L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui è effettuata e può essere unica per tutte le firme apposte su ciascun modulo. In tale ultimo caso essa indica il numero delle firme complessivamente autenticate.

6. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o impossibilitato ad apporre la propria firma.

7. Alla richiesta di referendum i delegati di cui all'articolo 7, comma 2, allegano i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di un Comune della regione. I sindaci rilasciano i certificati entro due giorni dalla relativa richiesta.

Art. 10

(Deposito della richiesta di referendum degli elettori della regione)

1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 2, comma 5, i delegati di cui all'articolo 7, comma 2, depositano presso la Segreteria generale del Consiglio regionale i fogli vidimati contenenti le firme degli elettori della regione, autenticate ai sensi dell'articolo 9.

2. I delegati corredano i fogli e la documentazione allegata con una propria dichiarazione, sottoscritta davanti al Segretario generale, attestante:

a) il numero delle firme depositate e regolarmente autenticate;

b) il numero delle certificazioni allegate.

3. Il Segretario generale redige processo verbale del deposito, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto. Il verbale è sottoscritto dai delegati e dal Segretario generale.

4. Il verbale è redatto in duplice originale di cui uno è allegato alla richiesta di referendum e l'altro è consegnato ai delegati a prova dell'avvenuto deposito.

Art. 11

(Verifica della richiesta di referendum)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro dieci giorni dal deposito dei fogli su cui sono state apposte le firme degli elettori, verifica la regolarità delle firme, il loro numero, la loro autenticazione, nonché la validità della documentazione allegata.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dichiara nulle le firme:

a) apposte su fogli non vidimati ai sensi dell'articolo 9, comma 2;

b) non regolarmente autenticate o non corredate dalla certificazione di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della regione.

3. Entro il termine di cui al comma 1, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dà atto con processo verbale della verifica effettuata. Il verbale è trasmesso ai delegati di cui all'articolo 7, comma 2, ed al Presidente della Regione che, entro cinque giorni, ne cura la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 12

(Promulgazione della legge in caso di dichiarazione di illegittimità della richiesta di referendum)

1. Qualora nel verbale di cui all'articolo 11, comma 3, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale attesti l'illegittimità della richiesta di referendum, la legge, approvata ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale, ove sia trascorso il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 2, comma 5, è promulgata dal Presidente della Regione con la seguente formula:

"Il Consiglio regionale ha approvato con la maggioranza assoluta (con la maggioranza dei due terzi) dei suoi componenti;

La richiesta di referendum presentata, ai sensi dell'articolo 15, quarto comma, dello Statuto speciale, in data ..., è stata dichiarata illegittima dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con atto pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione numero ..., in data ...;

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

(testo della legge).

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.".

Art. 13

(Indizione del referendum)

1. Qualora nel verbale di cui all'articolo 11, comma 3, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale attesti la legittimità della richiesta di referendum, il Presidente della Regione provvede, entro trenta giorni dalla data di trasmissione del verbale dell'Ufficio di Presidenza, ad indire il referendum con decreto da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. Il Presidente della Regione fissa la data del referendum in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione del referendum sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. Qualora sia intervenuta la pubblicazione, ai sensi dell'articolo 2, di un'altra legge regionale approvata ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale, il Presidente della Regione può ritardare, fino a quattro mesi oltre il termine previsto dal comma 2, l'indizione del referendum, in modo che i referendum si svolgano contemporaneamente con unica convocazione degli elettori della regione per il medesimo giorno.

Art. 14

(Quesito da sottoporre a referendum)

1. Il testo del quesito da sottoporre a referendum consiste nella seguente formula:

"Approvate la legge regionale di cui all'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale, recante "(titolo della legge)", approvata dal Consiglio regionale nella seduta del..., con la maggioranza assoluta (con la maggioranza dei due terzi) dei suoi componenti e pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione numero ..., in data ...?".

2. Il quesito è riprodotto sulle schede di votazione sia in lingua italiana sia in lingua francese.

Art. 15

(Svolgimento della votazione)

1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

2. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con d.p.r. 223/1967.

3. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore sette della domenica fissata con il decreto di indizione del referendum e terminano alle ore ventidue dello stesso giorno.

Art. 16

(Uffici di sezione e operazioni di scrutinio)

1. L'ufficio di sezione per il referendum è composto da un presidente e da tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario.

2. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali e case di cura con meno di cento posti-letto, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.

3. Le operazioni di scrutinio iniziano alle ore otto del giorno successivo a quello della votazione e terminano improrogabilmente entro le ore venti del giorno stesso.

4. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli uffici di sezione per il referendum, nonché alle operazioni dell'ufficio regionale per il referendum, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti politici rappresentati in Consiglio regionale e dei promotori.

5. Alle designazioni dei rappresentanti di cui al comma 4 provvede persona munita di mandato da parte del presidente o segretario regionale del partito politico, oppure da parte dei promotori del referendum. Il mandato è autenticato ai sensi dell'articolo 9.

Art. 17

(Schede di votazione)

1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ciascuna richiesta, sono conformi ai modelli riprodotti negli allegati A e B alla presente legge e recano, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, il quesito formulato ai sensi dell'articolo 14, cui seguono le due risposte proposte all'elettore: "SI/OUI" - "NO/NON".

2. Le schede sono fornite dalla struttura regionale competente in materia elettorale.

3. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

4. Qualora si svolgano più referendum contemporaneamente, all'elettore sono consegnate tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, l'ufficio di sezione osserva, per le operazioni di scrutinio, l'ordine di priorità delle richieste di referendum risultante dal decreto del Presidente della Regione di cui all'articolo 13, comma 1.

Art. 18

(Ufficio regionale per il referendum)

1. Presso il Tribunale di Aosta è costituito l'ufficio regionale per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal Presidente del Tribunale entro dieci giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'articolo 13, comma 1. Il più anziano dei tre magistrati assume le funzioni di presidente. Il Presidente del Tribunale nomina anche tre magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere del Tribunale designato dal Presidente del Tribunale medesimo.

3. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum di tutti i Comuni della regione, l'ufficio regionale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in due esemplari. Un esemplare è depositato presso la cancelleria del Tribunale, mentre l'altro è inviato, per mezzo di corriere speciale, alla Presidenza della Regione.

Art. 19

(Proclamazione dei risultati del referendum)

1. L'ufficio regionale per il referendum procede alla proclamazione dei risultati del referendum, mediante attestazione che la legge regionale sottoposta a referendum ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero di voti favorevoli e un minor numero di voti contrari, ovvero che il numero di voti favorevoli è minore o uguale al numero di voti contrari.

Art. 20

(Promulgazione della legge in caso di esito favorevole del referendum)

1. Il Presidente della Regione, sulla base del verbale trasmesso dall'ufficio regionale per il referendum, qualora risulti che la legge regionale sottoposta a referendum ha riportato un maggior numero di voti favorevoli, procede alla promulgazione della legge con la seguente formula:

"Il Consiglio regionale ha approvato con la maggioranza assoluta (con la maggioranza dei due terzi) dei suoi componenti;

Il referendum svoltosi in data ... ha avuto esito favorevole;

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

(testo della legge).

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.".

Art. 21

(Pubblicazione dell'esito sfavorevole del referendum)

1. Il Presidente della Regione, sulla base del verbale trasmesso dall'ufficio regionale per il referendum, qualora risulti che la legge regionale sottoposta a referendum ha riportato un numero di voti favorevoli minore o uguale al numero di voti contrari, cura la pubblicazione dell'esito sfavorevole del referendum sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. La legge regionale non approvata dal referendum decade.

Art. 22

(Regime delle spese)

1. Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre amministrazioni pubbliche.

2. Le spese di cui al comma 1 sono rimborsate dalla Regione alle altre amministrazioni pubbliche in base a documentato rendiconto da presentare entro sei mesi dalla data di svolgimento del referendum.

Art. 23

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), come modificata dalle leggi regionali 11 marzo 1993, n. 13 e 1° settembre 1997, n. 31, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo) e successive modificazioni, e della legge 15 gennaio 1991, n. 15 (Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti) e successive modificazioni.

Art. 24

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 415.000, trovano copertura sul capitolo 22830 (Spese per consultazioni elettorali e referendum di interesse regionale), che rientra tra quelli indicati nell'elenco coperto col fondo di riserva, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).