Legge regionale 8 aprile 2002, n. 2 - Testo vigente

§ 5.5.47 - Legge regionale 8 aprile 2002, n. 2

Aumento di spesa per l'applicazione della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 (Nuova disciplina dell'artigianato. Abrogazione di leggi regionali in materia di artigianato).

(B.U. 23 aprile 2002, n. 18)

Art. 1

(Aumento di spesa)

1. L'onere derivante dall'applicazione della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 (Nuova disciplina dell'artigianato. Abrogazione di leggi regionali in materia di artigianato) č incrementato di euro 233.315,00 per l'anno 2002 e di annui euro 221.430,00 a decorrere dall'anno 2003.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Il maggiore onere di cui all'articolo 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2002 e del bilancio pluriennale per gli anni 2002/2004 nell'obiettivo programmatico 1.3.2. (Comitati e commissioni), al capitolo 20420 (Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni), per le finalitą di cui all'articolo 14 della l.r. 34/2001, e nell'obiettivo programmatico 2.2.2.10. (Interventi promozionali per l'artigianato), al capitolo 47555 (Spese per attivitą di formazione imprenditoriale e di aggiornamento tecnico-professionale delle imprese artigiane e per l'attuazione di progetti di bottega-scuola e di apprendimento delle tecniche di mestieri artigianali), per le finalitą di cui all'articolo 5 della l.r. 34/2001, e al capitolo 47560 (Spese per la revisione annuale dell'albo delle imprese artigiane), per le finalitą di cui all'articolo 10 della l.r. 34/2001, e si provvede mediante utilizzo dei seguenti stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 2.2.2.10.:

a) per annui 221.430,00 euro, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 47555;

b) per 11.885,00 euro, per l'anno 2002, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 47500 (Contributi a consorzi e a societą consortili per la costruzione, l'acquisto, il recupero funzionale o l'ampliamento di fabbricati destinati all'attivitą di imprese artigiane).

2. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale č autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.