Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 39 - Testo vigente

Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 39

Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002/2004.

B.U. 4 gennaio 2002, n. 2

Art. 1

(Bilancio annuale)

1. E' approvato lo stato di previsione della parte entrata e della parte spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2002, annesso alla presente legge, in euro 2.027.276.000 per la competenza e in euro 2.386.672.000 per la cassa (Allegato A).

Art. 2

(Bilancio pluriennale)

1. E' approvato lo stato di previsione della parte entrata e della parte spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2002/2004, annesso alla presente legge, nell'importo complessivo di competenza di euro 2.027.276.000 per l'anno 2002 e di euro 3.704.827.000 per gli anni 2003 e 2004, di cui euro 1.862.761.000 per l'anno 2003 ed euro 1.842.066.000 per l'anno 2004 (Allegato B).

Art. 3

(Autorizzazioni di spesa determinate dalla legge di bilancio)

1. Le autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 2002 previste da leggi statali o regionali attualmente in vigore sono determinate dalla presente legge, ai sensi degli articoli 15, comma 1, e 17, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), negli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo dello stato di previsione della parte spesa (Allegato A).

Art. 4

(Ripartizione tra diversi settori di destinazione degli interventi finanziari per il recupero del patrimonio storico e architettonico del borgo di Bard)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1° dicembre 1992, n. 68 (Interventi finanziari per il recupero del patrimonio storico-architettonico del borgo di Bard), l'autorizzazione di spesa di annui euro 77.400 per gli anni finanziari 2002, 2003 e 2004, prevista nel capitolo 65945 dello stato di previsione della parte spesa (Allegati A e B), è così ripartita:

a) acquisizione da parte del Comune di immobili:

1) anno 2002 euro 25.800;

2) anno 2003 euro 25.800;

3) anno 2004 euro 25.800;

b) concorso nelle spese di restauro e recupero di immobili:

1) anno 2002 euro 25.800;

2) anno 2003 euro 25.800;

3) anno 2004 euro 25.800;

c) interventi pilota su immobili di proprietà privata e pubblica:

1) anno 2002 euro 25.800;

2) anno 2003 euro 25.800;

3) anno 2004 euro 25.800.

Art. 5

(Rideterminazione dell'ammontare del contributo annuo al "Comité de l'Alliance française en Vallée d'Aoste" e al "CMIEB")

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 20 agosto 1993, n. 66 (Autorizzazione di spesa per l'anno 1993, ai sensi delle leggi regionali 25 agosto 1980, n. 39, 15 luglio 1982, n. 30, 15 aprile 1987, n. 27 e 24 aprile 1990, n. 15 e aumento di spesa per la concessione di contributi al Comité de l'Alliance française en Vallée d'Aoste e al Centre mondial d'information pour l'éducation bilingue), i contributi a favore del "Comité de l'Alliance française en Vallée d'Aoste" e del "Centre mondial d'information pour l'éducation bilingue" (CMIEB) sono rideterminati, per gli anni finanziari 2002, 2003 e 2004, rispettivamente in annui euro 35.000 e in annui euro 23.000 (Cap. 57440).

Art. 6

(Erogazione al Consiglio regionale)

1. Il fondo iscritto al capitolo 20000 dello stato di previsione della parte spesa (Allegato A) è messo a disposizione del Consiglio regionale mediante mandati di pagamento da commutarsi in quietanza di versamento nel conto aperto presso l'istituto bancario gestore del servizio di tesoreria del Consiglio regionale stesso.

2. I fondi per il programma annuale di attività della consulta regionale per la condizione femminile, di cui alla legge regionale 23 giugno 1983, n. 65 (Istituzione della consulta regionale per la condizione femminile), da ultimo modificata dalla legge regionale 26 maggio 1993, n. 38, sono periodicamente trasferiti al Consiglio regionale su richiesta della sua Presidenza, in relazione alla realizzazione dell'attività stessa (Cap. 20050).

Art. 7

(Variazioni concernenti autorizzazioni di spesa relative a leggi regionali entrate in vigore dopo la presentazione al Consiglio regionale del bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 4, della l.r. 90/1989, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, finanze e programmazione, è autorizzata ad apportare variazioni ai bilanci di previsione per l'anno finanziario 2002 e pluriennale 2002/2004 per l'iscrizione, in capitoli istituiti o da istituire, di nuove o maggiori spese a carattere continuativo disposte da leggi regionali entrate in vigore dopo la presentazione al Consiglio regionale dei bilanci, la cui copertura finanziaria sia assicurata da fondi iscritti nei bilanci medesimi.

Art. 8

(Variazioni per assegnazioni di fondi statali, comunitari, di istituti ed aziende strumentali dello Stato e dell'Unione europea)

1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della l.r. 90/1989, come modificato dall'articolo 5 della l.r. 16/1992, e dell'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2000, n. 27, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, finanze e programmazione, è autorizzata ad apportare variazioni ai bilanci di previsione per l'anno finanziario 2002 e pluriennale 2002/2004 per l'iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato e comunitarie, da istituti ed aziende strumentali, anche autonomi, dello Stato e dell'Unione europea, destinate a scopi specifici, in appositi capitoli della parte entrata e nei corrispondenti capitoli della parte spesa, qualora la relativa spesa sia tassativamente regolata da leggi statali, regionali o dalla normativa comunitaria.

Art. 9

(Accensione di prestiti)

1. Per il finanziamento di spese di investimento, per l'anno finanziario 2002, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre uno o più prestiti, a medio o lungo termine, con le modalità ritenute più opportune, per un ammontare massimo di euro 145.000.000, ad un tasso non superiore al tasso IRS a quindici anni, aumentato di due punti percentuali, per un periodo di ammortamento non superiore a quindici anni (Cap. 11150) (1).

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, previsto in complessivi euro 8.509.085 per l'anno 2002 e in complessivi annui euro 17.018.170 a decorrere dall'anno 2003, grava sui capitoli 69300 (Quota interessi per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre) e 69320 (Quota capitale per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre) dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B) dei bilanci di previsione per l'anno finanziario 2002 e pluriennale 2002/2004, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

3. La copertura dell'onere di cui al comma 2 è assicurata per gli anni 2002, 2003 e 2004 mediante utilizzo degli appositi stanziamenti iscritti ai bilanci di previsione per l'anno finanziario 2002 e pluriennale 2002/2004.

4. L'autorizzazione alla contrazione di prestiti per complessivi euro 140.000.000 per l'anno finanziario 2003 e per euro 105.000.000 per l'anno finanziario 2004 è rinviata alla legge di approvazione di bilancio degli anni medesimi (Cap. 11150).

Art. 10

(Allegati al bilancio annuale)

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002:

a) Allegato 1: Elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali;

b) Allegato 2: Quadro di classificazione della spesa regionale;

c) Allegato 3: Quadro generale riassuntivo;

d) Allegato 4a): Entrate derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate in base all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario);

e) Allegato 4b): Spese finanziate con i fondi provenienti da assegnazioni dello Stato in base all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario);

f) Allegato 4c): Entrate derivanti da assegnazioni dello Stato in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 4, comma secondo, dello Statuto speciale;

g) Allegato 4d): Spese finanziate con i fondi provenienti da assegnazioni dello Stato in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 4, comma secondo, dello Statuto speciale;

h) Allegato 5a): Stanziamenti di competenza relativi a spese correnti;

i) Allegato 5b): Stanziamenti di competenza relativi a spese di investimento;

j) Allegato 6: Classificazione funzionale (sezioni) ed economica (categorie) delle spese regionali;

k) Allegato 7: Elenco delle spese obbligatorie;

l) Allegato 8: Elenco delle spese per le quali è concessa la facoltà di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste;

m) Allegato 9: Garanzie fideiussorie concesse a norma della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7 (Finanziamento degli eventuali oneri derivanti al bilancio della Regione delle garanzie concesse con leggi regionali);

n) Allegato 10: Dimostrazione del saldo finanziario presunto.

Art. 11

(Allegati al bilancio pluriennale)

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio pluriennale per il triennio 2002/2004:

a) Allegato 1: Elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali;

b) Allegato 2: Quadro di classificazione della spesa regionale;

c) Allegato 3: Quadro generale riassuntivo;

d) Allegato 4: Elenco delle spese obbligatorie.

Art. 12

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATI

(OMISSIS)

(1) Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 16 luglio 2002, n. 14.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 9 recitava:

"1. Per il finanziamento di spese di investimento, per l'anno finanziario 2002, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre uno o più prestiti, a medio o lungo termine, con le modalità ritenute più opportune, per un ammontare massimo di euro 155.000.000, ad un tasso non superiore al tasso IRS a quindici anni, aumentato di due punti percentuali, per un periodo di ammortamento non superiore a quindici anni (Cap. 11150).".