Legge regionale 30 novembre 2001, n. 33 - Testo vigente

§ 5.14.18 - Legge regionale 30 novembre 2001, n. 33

Interventi regionali a favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000.

(B.U. 14 dicembre 2001 n. 56)

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina gli interventi regionali a favore delle imprese industriali e artigiane, nonché delle imprese operanti nei settori della ricettività turistica, del commercio e dei pubblici esercizi, in relazione ai danni alle stesse causati dagli eventi alluvionali verificatisi in Valle d'Aosta nel mese di ottobre 2000, di cui allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 502 del 13 ottobre 2000 e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2000.

Art. 2

(Tipologia ed intensità degli interventi)

1. In relazione agli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, la Giunta regionale può concedere contributi nella misura massima del novantacinque per cento dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo compreso fra l'interruzione dell'attività produttiva e la ripresa della stessa e, comunque, per non più di sei mesi.

2. I contributi possono essere concessi esclusivamente a favore delle imprese che hanno ripreso l'attività produttiva svolta anteriormente al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 1.

3. I contributi sono concessi in ragione dell'ammontare totale dei danni provocati, dell'incidenza degli eventi alluvionali nel tessuto produttivo regionale, nonché del carico socio-economico degli stessi, rapportato alle risorse finanziarie destinate dalla Regione alle medesime finalità.

Art. 3

(Rinvio)

1. La Giunta regionale provvede, con proprie deliberazioni, alla disciplina dei procedimenti amministrativi finalizzati alla concessione e all'erogazione dei contributi, nonché all'individuazione dei criteri relativi alla determinazione del danno ritenuto ammissibile.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. La spesa per l'applicazione della presente legge è determinata in complessive lire 500 milioni (euro 258.228) per l'anno 2001.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.1.04. "Interventi in conseguenza di eventi calamitosi" mediante la riduzione per pari importo delle risorse iscritte al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali", previsto al punto B.1.1. "Legge quadro per la riorganizzazione del sistema di incentivazione delle imprese", dell'allegato n. 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001.

3. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.