Legge regionale 12 novembre 2001, n. 31 - Testo storico

Legge regionale 12 novembre 2001, n. 31

Bollettino Ufficiale regionale 20 11 2001 n. 52

Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell'ambiente e della sicurezza. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), da ultimo modificata dalla legge regionale 18 aprile 2000, n. 11.

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE

CAPO II

DISCIPLINA COMUNE DEGLI INTERVENTI

Art. 3 - Soggetti beneficiari

Art. 4 - Tipologia degli interventi

Art. 5 - Presentazione delle domande ed istruttoria

Art. 6 - Concessione

Art. 7 - Rinvio

Art. 8 - Azioni di sensibilizzazione

CAPO III

SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

Art. 9 - Iniziative agevolabili

Art. 10 - Entità massima dei contributi

Art. 11 - Erogazione dei contributi

CAPO IV

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

Art. 12 - Iniziative agevolabili

Art. 13 - Entità massima dei contributi

Art. 14 - Erogazione dei contributi

CAPO V

SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA AZIENDALE

Art. 15 - Iniziative agevolabili

Art. 16 - Entità massima dei contributi

Art. 17 - Erogazione dei contributi

CAPO VI

MODIFICAZIONI ALLA L.R. 84/1993 E ABROGAZIONE DI NORME

Art. 18 - Modificazione del titolo

Art. 19 - Modificazione dell'articolo 1

Art. 20 - Modificazione dell'articolo 13

Art. 21 - Abrogazione di norme

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 22 - Norma transitoria

Art. 23 - Disposizioni finanziarie

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina gli interventi regionali diretti a promuovere presso le piccole e medie imprese di cui all'articolo 3 l'introduzione di:

a) sistemi di gestione per la qualità;

b) sistemi di gestione ambientale;

c) sistemi di gestione per la sicurezza.

Art. 2

(Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE)

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui:

a) al regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 10, del 13 gennaio 2001;

b) al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 10, del 13 gennaio 2001.

CAPO II

DISCIPLINA COMUNE DEGLI INTERVENTI

Art. 3

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare degli interventi di cui all'articolo 4 le piccole e medie imprese con unità locali ubicate in Valle d'Aosta ed ivi operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della ricettività turistica, del commercio, dei pubblici esercizi e dei servizi.

Art. 4

(Tipologia degli interventi)

1. Per favorire la realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 9, 12 e 15 la Regione può intervenire mediante la concessione di contributi.

2. I contributi sono concessi in applicazione delle intensità massime di aiuto previste dai regolamenti di cui all'articolo 2 secondo le diverse tipologie di spesa, entro i limiti di importo di cui agli articoli 10, 13 e 15.

Art. 5

(Presentazione delle domande ed istruttoria)

1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di industria, di seguito denominata struttura competente, prima dell'avvio delle iniziative cui le stesse si riferiscono.

2. La struttura competente verifica la completezza e la regolarità formale delle domande, effettua l'istruttoria tecnica preliminare e le sottopone alla valutazione del Comitato tecnico di cui all'articolo 12 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 33.

3. In sede di valutazione delle domande presentate ai sensi della presente legge, la composizione del Comitato di cui al comma 2 è integrata da:

a) un esperto di sistemi di gestione ambientale;

b) un esperto di sistemi di gestione per la sicurezza;

c) un esperto di organizzazione aziendale, segnalato dalle associazioni degli imprenditori. In mancanza di segnalazioni la nomina sarà effettuata dalla Giunta regionale.

Art. 6

(Concessione)

1. La concessione ed il diniego dei contributi sono disposti con provvedimento del dirigente della struttura competente.

Art. 7

(Rinvio)

1. Le domande di contributo sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione; i contributi sono concessi, ogni anno, sino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

2. La Giunta regionale individua con propria deliberazione, tra quelli di cui all'articolo 3, i settori da privilegiare in caso di insufficienza di risorse finanziarie.

3. La Giunta regionale disciplina ogni adempimento o aspetto relativo alle procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi, compresi le modalità e i criteri applicativi delle disposizioni di cui agli articoli 9, 11, 12, 14, 15 e 17.

4. Le deliberazioni di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 8

(Azioni di sensibilizzazione)

1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere azioni di sensibilizzazione e di informazione sulle problematiche legate all'applicazione delle norme in materia di qualità, ambiente e sicurezza, in collaborazione con società a partecipazione maggioritaria della Regione, aventi come scopo sociale lo sviluppo economico delle imprese.

CAPO III

SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

Art. 9

(Iniziative agevolabili)

1. Possono essere ammesse a contributo le seguenti iniziative, attuate in unità locali ubicate in Valle d'Aosta:

a) realizzazione di studi di valutazione di opportunità, costi e benefici dell'introduzione di sistemi di gestione per la qualità;

b) adozione di sistemi di gestione per la qualità;

c) certificazione della conformità dei sistemi di gestione per la qualità rispetto a norme internazionali;

d) mantenimento della certificazione della conformità dei sistemi di gestione per la qualità rispetto a norme internazionali, limitatamente alla prima conferma della certificazione ottenuta;

e) certificazione della conformità dei prodotti aziendali rispetto a norme nazionali, comunitarie, internazionali.

2. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera a), riguardano:

a) consulenze esterne;

b) apporto professionale del personale dipendente, fino ad un massimo del quindici per cento della spesa complessiva ammessa a contributo.

3. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera b), riguardano:

a) consulenze esterne;

b) acquisto di beni strumentali per prove e controlli;

c) formazione del personale dipendente, compreso il costo orario;

d) interventi di laboratori esterni;

e) acquisizione di programmi per elaboratore elettronico;

f) acquisto di norme tecniche;

g) apporto professionale del personale dipendente, fino ad un massimo del quindici per cento della spesa complessiva ammessa a contributo.

4. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), riguardano:

a) interventi di laboratori esterni;

b) interventi di organismi di certificazione accreditati.

5. La certificazione della conformità dei sistemi di gestione per la qualità e dei prodotti deve essere effettuata da organismi accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito europeo riconosciute dal sistema nazionale.

6. L'ottenimento della certificazione della conformità dei sistemi di gestione per la qualità è condizione necessaria per l'erogazione dei contributi previsti per l'adozione dei sistemi stessi.

Art. 10

(Entità massima dei contributi)

1. I contributi non possono comunque superare, per ciascuna impresa, i seguenti limiti di importo:

a) euro 5.200 per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a);

b) euro 26.000 per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b);

c) euro 5.200 per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c);

d) euro 2.600 in ragione di ogni anno per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d);

e) euro 5.200 per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e).

Art. 11

(Erogazione dei contributi)

1. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, per metà ad avvenuta realizzazione dello studio di valutazione e per metà ad avvenuta certificazione della conformità del sistema.

2. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, ad avvenuta certificazione della conformità del sistema.

3. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c), d) ed e), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, ad avvenuta certificazione.

CAPO IV

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

Art. 12

(Iniziative agevolabili)

1. Possono essere ammesse a contributo le seguenti iniziative, attuate in unità locali ubicate in Valle d'Aosta:

a) realizzazione di studi di valutazione di opportunità, costi e benefici dell'introduzione di sistemi di gestione ambientale;

b) adozione di sistemi di gestione ambientale;

c) certificazione della conformità dei sistemi di gestione ambientale rispetto a norme internazionali o convalida delle dichiarazioni ambientali redatte in conformità a norme comunitarie;

d) mantenimento della certificazione della conformità dei sistemi di gestione ambientale o della convalida delle dichiarazioni ambientali, limitatamente alla prima conferma della certificazione ottenuta;

e) certificazione della conformità dei prodotti aziendali rispetto a norme nazionali, comunitarie, internazionali che ne garantiscano la qualità ecologica.

2. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera a), riguardano:

a) consulenze esterne;

b) apporto professionale del personale dipendente, fino ad un massimo del quindici per cento della spesa complessiva ammessa a contributo.

3. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera b), riguardano:

a) consulenze esterne;

b) acquisto di beni strumentali per prove e controlli;

c) formazione del personale dipendente, compreso il costo orario;

d) interventi di laboratori esterni;

e) acquisizione di programmi per elaboratore elettronico;

f) acquisto di norme tecniche;

g) acquisto di apparecchiature per la riduzione dell'inquinamento;

h) apporto professionale del personale dipendente, fino ad un massimo del quindici per cento della spesa complessiva ammessa a contributo.

4. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), riguardano:

a) interventi di laboratori esterni;

b) interventi di organismi di certificazione accreditati.

5. La certificazione della conformità dei sistemi di gestione ambientale e dei prodotti e la convalida delle dichiarazioni ambientali deve essere effettuata da organismi accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito europeo riconosciute dal sistema nazionale.

6. L'ottenimento della certificazione della conformità dei sistemi di gestione ambientale o la convalida delle dichiarazioni ambientali è condizione necessaria per l'erogazione dei contributi previsti per l'adozione dei sistemi stessi.

Art. 13

(Entità massima dei contributi)

1. I contributi non possono comunque superare, per ciascuna impresa, i seguenti limiti di importo:

a) euro 5.200 per le iniziative di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a);

b) euro 26.000 per le iniziative di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b);

c) euro 5.200 per le iniziative di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c);

d) euro 2.600 in ragione di ogni anno per le iniziative di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d);

e) euro 5.200 per le iniziative di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e).

Art. 14

(Erogazione dei contributi)

1. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, per metà ad avvenuta realizzazione dello studio di valutazione e per metà ad avvenuta certificazione della conformità del sistema.

2. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, ad avvenuta certificazione della conformità del sistema.

3. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, ad avvenuta certificazione.

CAPO V

SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA AZIENDALE

Art. 15

(Iniziative agevolabili)

1. Possono essere ammesse a contributo le seguenti iniziative, attuate in unità locali ubicate in Valle d'Aosta:

a) realizzazione di studi di valutazione di opportunità, costi e benefici dell'introduzione di sistemi di gestione per la sicurezza aziendale;

b) adozione di sistemi di gestione per la sicurezza aziendale;

c) certificazione della conformità dei sistemi di gestione per la sicurezza aziendale rispetto a norme nazionali o internazionali;

d) mantenimento della certificazione della conformità dei sistemi di gestione per la sicurezza aziendale limitatamente alla prima conferma della certificazione ottenuta.

2. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera a), riguardano:

a) consulenze esterne;

b) apporto professionale del personale dipendente, fino ad un massimo del 15 per cento della spesa complessiva ammessa a contributo.

3. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera b), riguardano:

a) consulenze esterne;

b) acquisto di beni strumentali;

c) formazione del personale dipendente, compreso il costo orario;

d) interventi di laboratori esterni;

e) acquisizione di programmi per elaboratore elettronico;

f) acquisto di norme tecniche;

g) apporto professionale del personale dipendente, fino ad un massimo del 15 per cento della spesa complessiva ammessa a contributo.

4. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettere c) e d), riguardano interventi di organismi di certificazione accreditati.

5. La certificazione della conformità dei sistemi di gestione per la sicurezza aziendale deve essere effettuata da organismi accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito europeo riconosciute dal sistema nazionale.

6. L'ottenimento della certificazione della conformità dei sistemi di gestione per la sicurezza aziendale è condizione necessaria per l'erogazione dei contributi previsti per l'adozione dei sistemi stessi.

Art. 16

(Entità massima dei contributi)

1. I contributi non possono comunque superare, per ciascuna impresa, i seguenti limiti di importo:

a) euro 5.200 per le iniziative di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a);

b) euro 26.000 per le iniziative di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b);

c) euro 5.200 per le iniziative di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c);

d) euro 2.600 in ragione di ogni anno per le iniziative di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d).

Art. 17

(Erogazione dei contributi)

1. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, per metà ad avvenuta realizzazione dello studio di valutazione e per metà ad avvenuta certificazione della conformità del sistema.

2. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, ad avvenuta certificazione della conformità del sistema.

3. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 15, comma 1, lettere c) e d), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, ad avvenuta certificazione.

CAPO VI

MODIFICAZIONI ALLA L.R. 84/1993 E ABROGAZIONE DI NORME

Art. 18

(Modificazione del titolo)

1. Il titolo della l.r. 84/1993, già sostituito dall'articolo 1 della l.r. 33/1997, è sostituito dal seguente: "Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo".

Art. 19

(Modificazione dell'articolo 1)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 84/1993, come sostituito dall'articolo 2 della l.r. 33/1997, le parole "nonché l'introduzione di metodologie e sistemi finalizzati a migliorare e garantire la qualità, in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità e affidabilità delle produzioni, di certificazione dei prodotti e sicurezza dei consumatori." sono soppresse.

Art. 20

(Modificazione dell'articolo 13)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 84/1993, da ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 2000, n. 11, le parole "I beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 4, dopo la realizzazione dei progetti approvati, provvedono a presentare alla struttura regionale competente in materia di industria una relazione che illustri le modalità di svolgimento degli interventi e i risultati conseguiti. Tale relazione sarà accompagnata, ove richiesto, dall'attestato di avvenuta certificazione." sono soppresse.

Art. 21

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 84/1993:

a) l'articolo 3;

b) l'articolo 4;

c) l'articolo 4 bis;

d) l'articolo 5;

e) l'articolo 6;

f) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 7;

g) il comma 2 dell'articolo 7;

h) l'articolo 8 bis;

i) l'articolo 9;

j) l'articolo 10;

k) il comma 4 dell'articolo 11;

l) il comma 5 dell'articolo 11.

2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge regionale 21 febbraio 1996, n. 7;

b) gli articoli 3, 4 e 5 della l.r. 33/1997;

c) l'articolo 1 della l.r. 11/2000.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 22

(Norma transitoria)

1. Le domande di contributo presentate ai sensi degli articoli 8bis, 9 e 10 della l.r. 84/1993, e non ancora finanziate, sono definite secondo le procedure previste dalla medesima legge.

Art. 23

(Disposizioni finanziarie)

1. La spesa per l'applicazione degli articoli 8, 9, 12 e 15 è determinata complessivamente in lire 610 milioni (euro 315.038) per l'anno 2001, in euro 629.930 per l'anno 2002 e in annui euro 660.930 a decorrere dall'anno 2003.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001 e di quello pluriennale per gli anni 2001/2003 negli obiettivi programmatici 2.2.2.09. "Interventi promozionali per l'industria", 2.2.2.10. "Interventi promozionali per l'artigianato", 2.2.2.11. "Interventi promozionali per il commercio", 2.2.2.12. "Interventi promozionali per il turismo", 2.2.2.13. "Interventi promozionali per lo sviluppo di attività alberghiere ed extra alberghiere", e si provvede:

a) mediante riduzione dei seguenti stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 2.2.2.09. "Interventi promozionali per l'industria":

- per lire 80 milioni, per l'anno 2001, e per annui euro 258.200, per gli anni 2002 e 2003, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 46855 "Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi di qualità aziendale";

- per lire 30 milioni, per l'anno 2001, e per annui euro 77.400, per gli anni 2002 e 2003, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 46860 "Contributi per la certificazione di sistemi di qualità aziendali, di prodotti e di processi";

- per euro 36.100 per l'anno 2002 e per euro 67.100 per l'anno 2003, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 46870 "Spese per la promozione di azioni di sensibilizzazione e informazione sulla qualità nel settore industriale";

b) mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali", previsto al punto B.1.1. "Legge quadro per la riorganizzazione del sistema di incentivazione delle imprese", dell'allegato n. 1 ai bilanci annuale e pluriennale, per lire 500 milioni, per l'anno 2001 e per annui euro 258.230, per gli anni 2002 e 2003.

3. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio e nell'ambito delle finalità della legge stessa, variazioni tra gli obiettivi programmatici indicati al comma 2.