Legge regionale 25 ottobre 2001, n. 27 - Testo vigente

Legge regionale 25 ottobre 2001, n. 27

Bollettino Ufficiale regionale 26 10 2001 n. 48

Intervento finanziario per la copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta per l'anno 2000.

Art. 1

(Oggetto e finalitą)

1. Con la presente legge la Regione effettua un intervento finanziario diretto alla copertura del disavanzo di gestione di lire 24.324.931.108 (euro 12.562.778), registrato dall'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta nell'esercizio finanziario 2000, e risultante dal bilancio di esercizio della medesima Azienda, vistato dal collegio sindacale secondo quanto disposto dall'articolo 28 della legge regionale 16 luglio 1996, n. 19 (Norme sull'assetto contabile, gestionale e di controllo dell'Unitą sanitaria locale della Valle d'Aosta, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517).

Art. 2

(Modalitą di intervento)

1. Per il finanziamento dell'intervento di cui all'articolo 1 la Giunta regionale č autorizzata a contrarre un mutuo passivo di euro 12.560.000, ad un tasso non superiore al tasso IRS a dieci anni, aumentato di un punto percentuale, per un periodo di ammortamento di dieci anni, oltre al preammortamento tecnico.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'autorizzazione a contrarre il mutuo di cui all'articolo 2, valutato in annui euro 1.741.482 dall'anno 2002 all'anno 2016, trova copertura nell'obiettivo programmatico 3.2. "Altri oneri non ripartibili" dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003 e, per gli anni 2002 e 2003, vi si provvede mediante utilizzo per annui euro 1.741.482 dello stanziamento iscritto al capitolo 69300 "Quote interessi per ammortamento di mutui da contrarre" del medesimo obiettivo programmatico.

2. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale č autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.