Legge regionale 4 settembre 2001, n. 22 - Testo storico

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 22

Bollettino Ufficiale regionale 11 09 2001 n. 40

Modificazioni alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), da ultimo modificata dalla legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6.

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 9)

1. L'articolo 9 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale) è sostituito dal seguente:

"Art. 9

(Cause di ineleggibilità e incompatibilità relative alle cariche di sindaco e vice sindaco)

1. Non può essere eletto sindaco o vice sindaco:

a) chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità previsti dall'art. 15;

b) il ministro di un culto;

c) chi ha il coniuge, ascendenti, discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione comunale il posto di segretario comunale.

2. Non può ricoprire la carica di sindaco o vice sindaco colui che ha il coniuge, ascendenti, discendenti, parenti o affini fino al secondo grado che siano appaltatori di lavori o di servizi comunali o in qualunque modo loro fideiussori.".

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 15)

1. L'articolo 15 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

(Ineleggibilità)

1. Non sono eleggibili a sindaco, vice sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale:

a) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali della Polizia di Stato che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale, equiparate o superiori, i capi di gabinetto dei Ministri ed i funzionari della Polizia di Stato;

b) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

c) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

d) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

e) nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle Corti d'appello, ai Tribunali, ai Tribunali amministrativi regionali nonché i giudici di pace;

f) il segretario comunale e i dipendenti del comune per i rispettivi consigli;

g) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;

h) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta;

i) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario del comune;

l) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale degli enti strumentali del comune e delle forme associative tra enti locali, previste dalla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

m) i concessionari privati e/o gli amministratori di società per le diffusioni radiotelevisive;

n) i senatori, i deputati ed i rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

o) i consiglieri e gli assessori regionali;

p) i consiglieri e gli assessori provinciali;

q) i sindaci, i vice sindaci, i consiglieri comunali, gli assessori comunali e i consiglieri circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune o circoscrizione.

2. Per l'elezione alle cariche di cui al comma 1 trova, inoltre, applicazione la disciplina dell'ineleggibilità prevista dalla normativa regionale vigente in materia di difesa civica.

3. Le cause di ineleggibilità previste al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), h), i), l) ed m), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. Le cause di ineleggibilità previste al comma 1, lett. n), o), p) e q), non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

5. Le cause di ineleggibilità previste al comma 1, lett. g), non hanno effetto se le funzioni esercitate sono cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei consigli comunali e circoscrizionali. In caso di scioglimento anticipato delle suddette assemblee, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. I direttori generali, i direttori amministrativi ed i direttori sanitari, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali della Regione Valle d'Aosta, qualora abbiano esercitato le proprie funzioni nell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.

6. Le strutture convenzionate di cui al comma 1, lett. h), sono quelle indicate negli art. 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).

7. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o di aspettativa accompagnata dall'effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

8. La cessazione dalle funzioni comporta la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.".

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 16)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 4/1995 è sostituita dalla seguente:

"d) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la Commissione tributaria di Aosta. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino;".

2. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 4/1995 è abrogata.

3. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 4/1995 è sostituita dalla seguente:

"h) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 15 e, limitatamente al sindaco e al vice sindaco, anche in una di quelle previste dall'art. 9, comma 1.".

4. Il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"3. Le ipotesi di cui al comma 1, lett. d), non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.".

Art. 4

(Modificazione all'articolo 18)

1. Il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 15, commi 3, 4, 5, 7 e 8.".

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 55)

1. Al comma 5 dell'articolo 55 della l.r. 4/1995 dopo le parole "tra loro collegate" sono aggiunte le seguenti ", salvo quanto previsto dall'art. 57, comma 3, e dall'art. 58, comma 2.".

Art. 6

(Modificazioni all'articolo 57)

1. Il comma 3 dell'articolo 57 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"3. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna lista o la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste collegate, aumentata dei voti eventualmente assegnati esclusivamente ai rispettivi candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco, per 1, 2, 3, 4, ... sino alla concorrenza dei seggi da assegnare, scegliendo, fra i quozienti così ottenuti, i più alti e disponendo gli stessi in ordine decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste collegate avrà tanti seggi quanti sono i quozienti ad esse appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste collegate che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, così come definita nel primo periodo del presente comma e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 57 della l.r. 4/1995 è inserito il seguente:

"3bis. L'assegnazione dei seggi all'interno dei gruppi di liste di minoranza collegate avviene secondo quanto disposto dal comma 2.".

Art. 7

(Modificazioni all'articolo 58)

1. Il comma 2 dell'articolo 58 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"2. I restanti seggi vengono assegnati, sulla base dei risultati conseguiti nel primo turno di votazione, alle altre liste o gruppi di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna lista o la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste collegate, aumentata dei voti eventualmente assegnati al primo turno di votazione esclusivamente ai rispettivi candidati alla carica di sindaco e vicesindaco, successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino alla concorrenza dei seggi da assegnare, scegliendo, fra i quozienti così ottenuti, i più alti e disponendo gli stessi in ordine decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste collegate avrà tanti seggi quanti sono i quozienti ad esse appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste collegate che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, così come definita nel primo periodo del presente comma e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della l.r. 4/1995 è inserito il seguente:

"2bis. L'assegnazione dei seggi all'interno dei gruppi di liste di minoranza collegate avviene secondo quanto disposto dal comma 1.".

Art. 8

(Modificazioni all'articolo 69)

1. Al comma 4 dell'articolo 69 della l.r. 4/1995 le parole "e 3" sono sostituite dalle seguenti ", 3 e 3bis".

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.