Legge regionale 4 settembre 2001, n. 20 - Testo vigente

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 20

Disposizioni in materia di installazione di impianti, di autoriparazione e di panificazione. Abrogazione delle leggi regionali 20 agosto 1993, n. 64, 30 agosto 1995, n. 38, 7 marzo 1995, n. 7 e dell'articolo 12 della legge regionale 17 aprile 1998, n. 15.

(B.U. 6 settembre 2001, n. 39)

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità

CAPO II

DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA PARTE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 2 - Abilitazione all'esercizio dell'attività

Art. 3 - Dichiarazione di conformità

Art. 4 - Responsabilità del committente o del proprietario

Art. 5 - Certificato di abitabilità e di agibilità

Art. 6 - Verifiche

Art. 7 - Sanzioni amministrative

Art. 8 - Norme transitorie

Art. 9 - Rinvio

CAPO III

DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 10 - Abilitazione all'esercizio dell'attività

Art. 11 - Norme transitorie

Art. 12 - Rinvio

CAPO IV

DISPOSIZIONI SULL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI PANE DA PARTE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 13 - Attività di panificazione

Art. 14 - Modalità di svolgimento dell'attività di panificazione

Art. 15 - Verifiche

Art. 16 - Vigilanza e sanzioni

Art. 17 - Tutela del lavoratore dipendente

Art. 18 - Norme transitorie

CAPO V

NORME FINALI

Art. 19 - Abrogazioni

Art. 20 - Norma finanziaria

Art. 21 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina l'attività delle imprese artigiane nei settori:

a) dell'installazione di impianti;

b) dell'autoriparazione;

c) della panificazione.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA PARTE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 2

(Abilitazione all'esercizio dell'attività)

1. Le imprese artigiane sono abilitate all'esercizio delle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) e successive modificazioni ed integrazioni, se i soggetti di seguito elencati sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2:

a) il titolare in caso di impresa individuale;

b) uno dei soci in caso di società in nome collettivo;

c) uno dei soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;

d) l'unico socio in caso di società a responsabilità limitata (srl) unipersonale;

e) almeno uno dei soci che svolgono in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo in caso di srl pluripersonale.

I soggetti di cui al comma 1, in qualità di responsabile tecnico, devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;

b) diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, della l. 46/1990, seguito da un periodo di inserimento di almeno un anno, con rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di un'impresa del settore;

c) titolo o attestato di qualifica, rilasciato ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, seguito da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, con rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di un'impresa del settore;

d) prestazione lavorativa alle dirette dipendenze di una o più imprese del settore, per un periodo non inferiore a tre anni, anche non continuativi, in qualità di operaio con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e/o di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della l. 46/1990;

e) iscrizione all'Albo regionale delle imprese artigiane per un periodo non inferiore a tre anni in qualità di titolare, di socio o di collaboratore familiare di impresa esercente l'attività di installazione, di trasformazione e/o di manutenzione di uno degli impianti di cui all'articolo 1 della l. 46/1990.

3. Le imprese artigiane, abilitate ai sensi del comma 1, che intendono esercitare alcune o tutte le attività di installazione, trasformazione ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della l. 46/1990, debbono presentare alla Commissione regionale per l'artigianato, unitamente alla domanda di iscrizione all'Albo regionale delle imprese artigiane:

a) denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59) (*), precisando quale attività esercitano fra quelle elencate all'articolo 1 della l. 46/1990;

b) dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2.

Art. 3

(Dichiarazione di conformità)

1. Al termine dei lavori di installazione degli impianti, l'impresa rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 7 della l. 46/1990.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta dal titolare dell'impresa e dal responsabile tecnico e deve recare:

a) il numero di partita IVA dell'impresa;

b) il numero di iscrizione all'albo regionale delle imprese artigiane.

3. In caso di rifacimento parziale o di ampliamento di impianti, la dichiarazione di conformità si riferisce alla sola parte degli impianti oggetto del rifacimento o dell'ampliamento. Nella dichiarazione di conformità deve essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.

4. La dichiarazione di conformità è resa su modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 (Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti).

5. Copia della dichiarazione di conformità è trasmessa, a cura dell'impresa, entro sei mesi dalla data del rilascio, alla struttura regionale competente in materia di artigianato.

Art. 4

(Responsabilità del committente o del proprietario)

1. Il committente o il proprietario deve affidare ad impresa abilitata i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti, di cui all'articolo 1 della l. 46/1990.

Art. 5

(Certificato di abitabilità e di agibilità)

1. Il Sindaco del Comune competente per territorio rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 3, comma 1, e il certificato di collaudo, ove previsto.

Art. 6

(Verifiche)

1. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 14 della l. 46/1990, i Comuni competenti per territorio devono effettuare le verifiche per i seguenti impianti:

a) nell'ambito degli impianti elettrici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della l. 46/1990, le utenze condominiali di uso comune con potenza impegnata superiore a 3 KW e le utenze domestiche di edifici di volume superiore a 600 metri cubi fuori terra;

b) nell'ambito degli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della l. 46/1990, quelli relativi al trasporto e all'utilizzazione di gas combustibili con portata termica compresa tra 34,8 e 116 KW.

2. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 1, i Comuni si avvalgono della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, compresi negli elenchi di cui all'articolo 9 del d.p.r. 447/1991.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui alla l. 46/1990, da parte delle imprese artigiane, sono comunicate dai soggetti individuati all'articolo 14 della l. 46/1990 alla Commissione regionale per l'artigianato.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti già realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

(Sanzioni amministrative)

1. In caso di violazione di quanto previsto dall'articolo 4 si applica, a carico del committente o del proprietario, una sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila (euro 51,65) a lire cinquecentomila (euro 258,23).

2. All'applicazione della sanzione di cui al comma 1 provvede il Comune competente per territorio, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205).

3. L'esercizio dell'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti da parte di impresa artigiana non abilitata comporta l'applicazione, a carico dell'impresa, di una sanzione amministrativa da lire un milione (euro 516,46) a lire tre milioni (euro 1549,37).

4. All'applicazione della sanzione di cui al comma 3 provvede la Commissione regionale per l'artigianato, con le procedure di cui alla l. 689/1981.

Art. 8

(Norme transitorie)

1. I titolari delle imprese artigiane di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della l. 46/1990, che alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte all'Albo regionale delle imprese artigiane, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento d'ufficio dei requisiti tecnico-professionali necessari ai fini dell'esercizio dell'attività.

2. I soggetti, iscritti come imprese di installazione, di trasformazione, di ampliamento, di manutenzione degli impianti, che alla data di entrata in vigore della l. 46/1990, dimostrino di aver svolto professionalmente la loro attività nel corso di periodi pregressi, in qualità di titolari di imprese regolarmente iscritte all'Albo regionale delle imprese artigiane, per una durata non inferiore ad un anno, hanno diritto al riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge alla Commissione regionale per l'artigianato.

3. I soggetti che dimostrino di aver svolto attività alle dipendenze di un'impresa esercente l'attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui alla l. 46/1990, per un periodo non inferiore a due anni, con la qualifica di operaio specializzato, hanno diritto al riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa presentazione di domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla Commissione regionale per l'artigianato.

4. Il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della l. 46/1990, è subordinato alla frequenza di un corso di aggiornamento professionale, della durata di almeno cinquanta ore, organizzato ai sensi della vigente normativa in materia di formazione professionale.

5. Al corso di cui al comma 4 possono essere ammessi soltanto i soggetti previsti ai commi 2 e 3.

Art. 9

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della l. 46/1990 ed i relativi regolamenti di attuazione.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 10

(Abilitazione all'esercizio dell'attività)

1. Le imprese artigiane sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione) e successive modificazioni e integrazioni, se i soggetti di seguito elencati sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2:

a) il titolare in caso di impresa individuale;

b) uno dei soci in caso di società in nome collettivo;

c) uno dei soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;

d) l'unico socio in caso di srl unipersonale;

e) almeno uno dei soci che svolgono in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo in caso di srl pluripersonale.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono, in qualità di responsabile tecnico, essere in possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'articolo 7 della l. 122/1992.

3. Le imprese artigiane, abilitate ai sensi del comma 1, che intendono esercitare alcune o tutte le attività di cui all'articolo 1 della l. 122/1992, devono presentare alla Commissione regionale per l'artigianato, unitamente alla domanda di iscrizione all'Albo regionale delle imprese artigiane:

a) denuncia di inizio di attività ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 18/1999 (*) indicando, con riferimento all'articolo 1 della l. 122/1992, il tipo di attività esercitata;

b) dichiarazione del possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui al comma 2.

Art. 11

(Norme transitorie)

1. Le imprese, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte all'Albo regionale delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della l. 122/1992.

2. I soggetti, che abbiano esercitato per almeno un anno prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387 (Regolamento recante disciplina del procedimento di iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione) l'attività di autoriparazione in qualità di titolari o soci o collaboratori di imprese regolarmente iscritte nell'Albo regionale delle imprese artigiane, hanno diritto al riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 7 della l. 122/1992.

Art. 12

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della l. 122/1992.

CAPO IV

DISPOSIZIONI SULL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI PANE DA PARTE DELLE IMPRESE ARTIGIANE (**)

Art. 13

(Attività di panificazione)

1. Le imprese artigiane che svolgono attività di produzione di pane possono:

a) effettuare il turno di riposo settimanale in giornate diverse dalla domenica;

b) aprire i forni durante tutta la settimana, per un periodo massimo di quindici settimane all'anno.

2. Le imprese artigiane di cui al comma 1 possono definire i turni di riposo in modo differenziato nel corso dell'anno, sulla base di sei o sette giorni la settimana, garantendo la doppia panificazione alla vigilia del giorno di riposo prescelto.

Art. 14

(Modalità di svolgimento dell'attività di panificazione)

1. Gli imprenditori artigiani che intendono avviare l'esercizio dell'attività di panificazione devono comunicare, alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, le modalità di lavoro prescelte almeno trenta giorni prima della data dell'inizio dell'attività stessa.

2. Gli imprenditori artigiani che già esercitano l'attività di panificazione devono effettuare la comunicazione di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli imprenditori artigiani devono comunicare alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales le eventuali variazioni alle modalità di lavoro, almeno trenta giorni prima della loro adozione, allegando la documentazione idonea a dimostrare di aver informato dei propri turni i panificatori operanti nello stesso Comune.

4. Gli imprenditori artigiani che non effettuano la comunicazione di cui ai commi 1 e 2 devono osservare la chiusura domenicale dei forni.

5. Le modalità di lavoro prescelte devono essere esposte nella sede dell'impianto di panificazione.

Art. 15

(Verifiche)

1. La Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales approva le modalità di lavoro prescelte nonché le eventuali relative variazioni.

2. Le modalità di lavoro di cui al comma 1 si intendono approvate qualora la Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales non effettui rilievi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. Nell'ipotesi in cui siano effettuati dei rilievi, la Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales decide dopo aver esaminato le eventuali controdeduzioni dell'impresa artigiana, che devono essere prodotte entro quindici giorni dal ricevimento dei rilievi stessi.

Art. 16

(Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sull'attività di panificazione è effettuata dagli organi di polizia municipale.

2. In caso di accertamento di esercizio dell'attività di panificazione con modalità diverse rispetto a quelle comunicate ai sensi dell'articolo 14, il Comune in cui ha sede l'impianto provvede all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75 a euro 225, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 (1).

2bis. Nel caso in cui sia accertata una nuova violazione ai sensi del comma 2 prima che siano decorsi ventiquattro mesi dall'accertamento della precedente, il Comune dispone inoltre la chiusura dell'impianto fino ad un massimo di quindici giorni (2).

3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 sono introitati nel bilancio comunale.

Art. 17

(Tutela del lavoratore dipendente)

1. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro vigenti in materia di orario di lavoro dei lavoratori dipendenti, dei compensi per prestazioni straordinarie e del riposo compensativo settimanale.

Art. 18

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge il numero delle settimane in cui è possibile optare per l'apertura dei forni durante tutta la settimana è ridotto, con eventuale arrotondamento per eccesso, in proporzione al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge medesima e la conclusione dell'anno solare.

2. Nelle more della comunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, restano ferme le modalità di svolgimento dell'attività di panificazione prescelte ai sensi della normativa previgente.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 19

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 20 agosto 1993, n. 64;

b) legge regionale 30 agosto 1995, n. 38;

c) legge regionale 7 marzo 1995, n. 7.

2. E' inoltre abrogato l'articolo 12 della legge regionale 17 aprile 1998, n. 15.

Art. 20

(Norma finanziaria)

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 7, comma 3, sono introitati al capitolo 7700 (proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrate dei rispettivi bilanci della Regione.

Art. 21

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(*) Si veda, ora, l'art. 22 della L.R. 6 agosto 2007, n. 19.

(**) L'art. 15, comma 6, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31, ha disposto la sostituzione dell'espressione: "struttura regionale competente in materia di servizi camerali", ovunque ricorra nel capo IV, con l'espressione "Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales".

(1) Comma così sostituito dall'art. 27, comma 1, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 16 recitava:

"2. In caso di accertamento di esercizio dell'attività di panificazione con modalità diverse rispetto a quelle comunicate ai sensi dell'articolo 14, il Comune in cui ha sede l'impianto provvede all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila (euro 51,65) a lire trecentomila (euro 154,94) secondo le procedure di cui alla l. 689/1981.".

(2) Comma inserito dall'art. 27, comma 2, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.