Legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 - Testo storico

Legge regionale 20 giugno 1996, n. 12

Bollettino ufficiale regionale 27 06 1996 n. 29

Legge regionale in materia di lavori pubblici.

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità della legge

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Ambito di applicazione della legge

CAPO II

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL CICLO DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 4 - Organizzazione del ciclo di realizzazione di lavori pubblici

Art. 5 - Forme di cooperazione fra enti locali

Art. 6 - Piano regionale dei lavori pubblici

Art. 7 - Programma regionale di previsione

Art. 8 - Programma regionale operativo

Art. 9 - Contenuto degli studi di identificazione dei bisogni

Art. 10 - Disciplina della valutazione degli interventi

CAPO III

CICLO DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI

Art. 11 - Modalità generali di redazione della progettazione

Art. 12 - Contenuto della progettazione preliminare

Art. 13 - Contenuto della progettazione definitiva

Art. 14 - Contenuto della progettazione esecutiva

Art. 15 - Disciplina dell'esecuzione di lavori pubblici

Art. 16 - Direzione dei lavori

Art. 17 - Collaudi ed accettazione delle opere

Art. 18 - Disciplina della manutenzione delle opere pubbliche

CAPO IV

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI ATTINENTI ALLA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI

Art. 19 - Scelta del contraente per i servizi attinenti alla ingegneria ed architettura

Art. 20 - Affidamento di incarichi professionali per prestazioni di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura di importo pari o superiore alla soglia comunitaria

Art. 21 - Affidamento di incarichi professionali per prestazioni di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura di importo inferiore alla soglia comunitaria

Art. 22 - Qualificazione degli appalti di lavori pubblici superiori alla soglia comunitaria

Art. 23 - Qualificazione degli appalti di lavori pubblici inferiori alla soglia comunitaria, nonché agli ex settori esclusi

Art. 24 - Procedure di scelta del contraente negli appalti di lavori pubblici di interesse regionale

Art. 25 - Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici

Art. 26 - Procedura ristretta

Art. 27 - Procedura negoziata

Art. 28 - Soggetti ammessi alle gare

CAPO V

CONTENUTO DEI CONTRATTI RELATIVI AL CICLO DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI

Art. 29 - Capitolati d'oneri per i servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura

Art. 30 - Capitolati generali e speciali per l'esecuzione di appalti di lavori pubblici

Art. 31 - Piani di sicurezza

Art. 32 - Varianti in corso d'opera

Art. 33 - Subappalto

Art. 34 - Cauzioni e coperture assicurative

CAPO VI

REGIMI SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI

Art. 35 - Concessioni di lavori pubblici

Art. 36 - Società a partecipazione pubblica

Art. 37 - Realizzazione di lavori pubblici con capitale di rischio privato

Art. 38 - Realizzazione da parte della Regione di lavori in economia di competenza degli enti locali

CAPO VII

ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Art. 39 - Competenze degli organi regionali

Art. 40 - Struttura centrale di coordinamento

Art. 41 - Banca dati - osservatorio dei lavori pubblici

Art. 42 - Elenco prezzi

CAPO VIII

FORMAZIONE PROFESSIONALE E CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

Art. 43 - Formazione degli addetti nel settore dei lavori pubblici

Art. 44 - Sistema di certificazione della qualità

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE INERENTI AI SERVIZI CONNESSI ALLO SVILUPPO DEL CICLO DI REALIZZAZIONE

Art. 45 - Finanziamento dei servizi

CAPO X

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 46 - Applicazione della legge

Art. 47 - Norme transitorie

Art. 48 - Abrogazione di norme

ALLEGATO A - Tabella delle categorie di lavori pubblici

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità della legge)

1. La presente legge assicura, in attuazione dei principi dettati dall'art. 97 della Costituzione, l'esercizio dell'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici secondo criteri di efficienza ed efficacia, garantendo la qualità progettuale ed esecutiva, la certezza dei risultati, l'uniformità dei comportamenti e l'utilizzo di procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza.

2. La Regione, nell'espletamento dei propri compiti istituzionali ed amministrativi, garantisce il rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:

a) per appalti pubblici di lavori si intendono i contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, tra un imprenditore ed un'amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 3, comma 2, aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori relativi ad una delle attività di cui all'allegato II della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, o di un'opera costituente un insieme di lavori edilizi esplicanti una funzione economica o tecnica, oppure l'esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice;

b) si considerano lavori pubblici di interesse regionale gli oggetti dei contratti di cui alla lett. a) rientranti nella competenza legislativa regionale e richiamati nell'art. 3, commi 1, 2 e 3;

c) per concessione di lavori pubblici si considera un contratto che presenta le stesse caratteristiche di cui alla lett. a) ad eccezione del fatto che la controprestazione dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

d) per ciclo di realizzazione del lavoro pubblico si intende l'intero processo che, per fasi distinte, porta alla realizzazione di un'opera dalla sua concezione alla sua accettazione dopo l'esecuzione fisica;

e) per esecuzione si intende lo sviluppo, fino al suo compimento, di una particolare attività di cui si compone il ciclo di realizzazione dei lavori pubblici;

f) per procedure di affidamento dei lavori si intende il sistema di appalto o di concessione di lavori pubblici;

g) per soggetto promotore si intende un soggetto di diritto privato, avente i requisiti previsti dalla presente legge nonché dalla vigente normativa comunitaria e statale, per accedere, in qualità di concessionario, ad una concessione di lavori pubblici di cui all'art. 35, ovvero, in qualità di socio privato, ad una società a partecipazione pubblica di cui all'art. 36, il quale si impegni a finanziare la realizzazione di un'opera in grado di soddisfare un bisogno collettivo esclusivamente mediante capitale di rischio di fonte privata, nel rispetto della disciplina prevista nell'art. 37;

h) per appalti pubblici di servizi si intendono i contratti a titolo oneroso stipulati in forma scritta tra un prestatore di servizi ed un'amministrazione aggiudicatrice avente per oggetto i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, fermi restando gli obblighi di iscrizione agli albi professionali previsti dalla vigente normativa nazionale;

i) per importo si intende il valore economico dei singoli contratti, sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

l) per soglia comunitaria si intende il limite di valore previsto dalla vigente normativa comunitaria, al netto dell'IVA, per l'applicabilità delle disposizioni in esse contenute.

Art. 3

(Ambito di applicazione della legge)

1. Le norme della presente legge si applicano ai lavori pubblici di interesse regionale relativi alla realizzazione di nuove opere, alla manutenzione ordinaria programmata, nonché agli adeguamenti strutturali, funzionali e normativi delle opere esistenti, alle bonifiche e al recupero di aree.

2. Ai fini della presente legge sono considerati lavori pubblici di interesse regionale i lavori aggiudicati dalle seguenti amministrazioni aggiudicatrici:

a) la Regione autonoma Valle d'Aosta;

b) i Comuni;

c) le Comunità montane;

d) gli organismi dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dai soggetti di cui alle lett. a), b), c), ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, o di cui un organismo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito, in misura non inferiore alla metà, da componenti designati dai medesimi soggetti;

e) i consorzi aventi personalità giuridica di diritto pubblico fra i soggetti di cui al presente comma.

3. Le stesse norme, in quanto espressamente richiamate, si applicano altresì agli altri enti aggiudicatori o realizzatori intendendosi per tali:

a) i concessionari di lavori pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici, di cui al comma 2, i concessionari in esercizio di infrastrutture delle amministrazioni aggiudicatrici destinate al pubblico servizio, le società con capitale pubblico partecipate dalle amministrazioni aggiudicatrici, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, nonché, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi derivanti dalle amministrazioni aggiudicatrici, i concessionari di servizi pubblici ed i soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, ed al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, nonché successive modificazioni ed integrazioni;

b) i soggetti, enti e società privati relativamente ai lavori, opere ed impianti di cui all'allegato A della presente legge, pubblici o di interesse pubblico, per la cui realizzazione sia previsto un contributo o una sovvenzione specifici in conto capitale e in conto interessi delle amministrazioni aggiudicatrici, di cui al comma 2, che complessivamente superino il cinquanta per cento dell'importo complessivo, limitatamente all'affidamento a terzi di lavori singolarmente di valore superiore a 300.000 ECU, IVA esclusa. Ai fini dell'applicabilità della presente legge si intendono per lavori, opere ed impianti pubblici o di interesse pubblico quelli relativi a beni di proprietà pubblica o destinati a divenire di proprietà pubblica o comunque destinati ad una fruizione pubblica sotto qualsiasi forma. Restano viceversa esclusi i lavori, opere ed impianti relativi a beni destinati a rimanere in proprietà privata e nell'uso esclusivo dei soggetti privati destinatari del contributo o sovvenzione;

c) i consorzi di miglioramento fondiario, le cooperative agricole, le consorterie e le associazioni di produttori agricoli legalmente costituite, qualora il contributo erogato dalle amministrazioni di cui al comma 2, lett. a), b) e c), superi il cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile; nei confronti di tali soggetti trovano applicazione esclusivamente l'art. 15, commi 4 e 5, con il limite di 30.000 ECU, IVA esclusa, per opere da eseguire in economia o mediante cottimo fiduciario, nonché gli art. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 e 33, con l'avvertenza che nei loro confronti debbono intendersi inoperanti i rinvii ad altre disposizioni dettate dalla presente legge e ad essi non applicabili.

4. La presente legge disciplina in via esclusiva i lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore a quello costituente limite per l'applicazione della normativa comunitaria. La presente legge disciplina inoltre i lavori pubblici di interesse regionale di importo pari o superiore a tale limite relativamente agli aspetti non disciplinati dalla normativa statale di adeguamento al diritto comunitario. Il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea da assumere a base per la determinazione degli importi di cui alla presente legge è quello determinato dalla normativa statale di adeguamento al diritto comunitario in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici. Nessuna opera e nessun appalto possono essere artificiosamente suddivisi al fine di sottrarli all'applicazione della vigente normativa nazionale e comunitaria. Quando un'opera è ripartita in lotti funzionali, le disposizioni della presente legge si applicano per l'affidamento di ciascuno di essi, avuto riguardo a quanto stabilito nell'art. 8, comma 10. Per il calcolo dell'importo degli appalti di lavori disciplinati dalla presente legge va preso in considerazione, oltre quello dei lavori, il valore stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori stessi e messe a disposizione dell'appaltatore dall'amministrazione aggiudicatrice.

CAPO II

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL CICLO DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 4

(Organizzazione del ciclo di realizzazione di lavori pubblici)

1. La Regione e gli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 2, provvedono a strutturare il ciclo di realizzazione di tutti i lavori pubblici in relazione alle fasi di identificazione dei bisogni, di progettazione e programmazione, nonché di esecuzione dei lavori necessari per il soddisfacimento dei bisogni identificati.

2. Alle fasi di cui al comma 1 devono corrispondere gli studi ed i livelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di cui agli art. 9, 12, 13 e 14.

3. Alla tutela degli interessi pubblici nelle varie fasi, nonché alla loro rispondenza ad una unitarietà di indirizzo, provvede il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico, che deve essere nominato o identificato contestualmente all'avvio della progettazione preliminare di cui all'art. 12. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a nominare od identificare il coordinatore all'interno della propria struttura. Il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico assume le funzioni attribuite al responsabile unico del procedimento di cui all'art. 7, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e successive modificazioni.

4. Il coordinatore interviene in tutte le fasi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del singolo lavoro pubblico, nonché di esecuzione, di collaudo e di accettazione delle opere.

5. Il coordinatore sovraintende al tempestivo sviluppo del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico e a tal fine:

a) verifica la rispondenza delle azioni progettuali in essere con le indicazioni espresse dall'amministrazione aggiudicatrice nel capitolato d'oneri, proponendo gli interventi necessari a fronte di eventuali inadempienze o negligenze;

b) verifica l'esistenza della copertura finanziaria di ogni spesa ordinata;

c) vigila, in particolare, sull'osservanza delle disposizioni normative in materia di contenuto dei documenti di gara;

d) certifica la completezza della progettazione di ogni livello e, relativamente alla progettazione esecutiva, ne verifica l'eseguibilità evidenziando le lavorazioni che costituiscono la componente a misura del contratto di cui all'art. 15, comma 4, e provvede, altresì, alla certificazione di cui all'art. 14, comma 4;

e) vigila altresì sulla sussistenza di tutti i presupposti di diritto e di fatto necessari, all'atto dell'indizione della gara, al fine di consentire l'effettivo inizio dei lavori al momento della consegna. Sovraintende all'esecuzione dell'appalto o della concessione, assicurando il rispetto del contenuto contrattuale. In relazione alle fasi del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico, il coordinatore sovraintende all'esercizio delle funzioni dei responsabili del procedimento di cui agli art. 4, 5 e 6 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione), che non assume in via diretta;

f) assicura il rispetto delle prescrizioni previste per il funzionamento della banca dati - osservatorio dei lavori pubblici, di cui all'art. 41.

6. Il coordinatore assicura altresì, nel caso di affidamento all'esterno di appalti pubblici di lavori e di appalti pubblici di servizi, la tutela dei contenuti patrimoniali del lavoro pubblico, con particolare riferimento al controllo del consumo delle risorse secondo criteri di efficacia e di efficienza, alla corretta definizione degli obiettivi funzionali dei contenuti economici e finanziari del ciclo, dei tempi per il suo completamento e del raggiungimento del necessario livello qualitativo delle opere.

7. Al momento dell'affidamento della progettazione preliminare e quindi dell'avvio del ciclo di realizzazione di ogni singolo lavoro pubblico, il coordinatore, laddove ritenga necessaria la collaborazione di risorse professionali esterne al soggetto di appartenenza, provvede ad individuarle per l'intero ciclo di realizzazione del lavoro pubblico e, con proposta motivata, richiede al competente organo deliberativo di procedere alla investitura di cui al comma 9. Tali collaborazioni si devono riferire a compiti specialistici inerenti alla gestione, alla verifica ed al controllo delle varie fasi del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico e devono garantire l'integrazione dei vari profili professionali necessari. Resta ferma la possibilità del coordinatore di ricorrere al supporto di professionisti esterni anche durante lo svolgimento del ciclo, nel caso in cui non vi abbia provveduto al momento dell'avvio del ciclo o per sopravvenute esigenze.

8. Per i lavori direttamente eseguiti dalla Regione, il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico è individuato con ordine di servizio del dirigente del servizio regionale preposto alla realizzazione del lavoro pubblico. A tal fine possono essere identificati soltanto funzionari regionali appartenenti alla carriera tecnica o amministrativa inquadrati in una qualifica funzionale non inferiore alla carriera direttiva, nel rispetto della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale). Per i lavori di competenza delle altre amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori, il coordinatore è individuato in conformità ai rispettivi ordinamenti statutari e regolamentari; in difetto è designato dal segretario generale dell'ente o dalla figura corrispondente.

9. Anche con riferimento agli obiettivi di formazione e di valorizzazione delle strutture interne delle amministrazioni aggiudicatrici, la collaborazione delle figure professionali esterne di cui al comma 7 deve avvenire soltanto a tempo determinato ed in favore di società di servizi o di professionisti aventi competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale necessarie per supportare il coordinatore nello sviluppo del ciclo di realizzazione di uno o più lavori pubblici. La predetta attività di supporto è esercitata da società di servizi o da unità interdisciplinari che devono preferibilmente assumere la forma di associazioni professionali. Gli organi deliberativi di cui al comma 7 procedono all'investitura previo accertamento del possesso di adeguati requisiti di capacità tecnica e professionale, desumibili dall'indicazione di idonee referenze da parte dei singoli professionisti utilizzati e con particolare riferimento allo svolgimento di attività professionali svolte nei settori connessi ai lavori pubblici. Deve altresì essere accertata la capacità di integrazione delle risorse specialistiche offerte con l'indicazione esplicita del soggetto responsabile dell'organizzazione e della coordinazione. L'atto di investitura è altresì subordinato alla prestazione di un'adeguata polizza da parte di una compagnia di assicurazione a copertura dei rischi di responsabilità professionale. Qualora l'importo complessivo dell'incarico sia superiore alla soglia comunitaria, le procedure d'affidamento sono quelle previste dall'art. 20.

10. I professionisti, appartenenti alle società di servizi o alle unità interdisciplinari di cui al comma 9, per tutta la durata del loro incarico di supporto al coordinatore, non possono assumere altri incarichi inerenti al ciclo di realizzazione dei lavori pubblici a cui sono preposti, né altri incarichi che siano obiettivamente incompatibili secondo le regole deontologiche comunemente seguite dagli ordinamenti professionali.

Art. 5

(Forme di cooperazione fra enti locali)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), b) e c), per l'esercizio dei compiti previsti dalla presente legge, nelle ipotesi di insufficienza delle loro strutture tecnico-amministrative, soprattutto con riferimento alla realizzazione di cicli di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU, IVA esclusa, possono prevedere forme di cooperazione individuando l'ente che, in quanto prescelto, svolga funzione di coordinamento.

2. I rapporti tra l'ente prescelto per il coordinamento di cui al comma 1 e l'ente delegante sono regolamentati da una convenzione stipulata dai rispettivi organi competenti. Le funzioni e le responsabilità inerenti alla tutela dei contenuti patrimoniali del lavoro pubblico restano in capo ai singoli enti.

3. L'ente prescelto di cui al comma 1 deve essere individuato sulla base dei requisiti necessari per l'espletamento del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico di cui all'art. 4 e delle capacità tecnico-organizzative richieste per l'esercizio delle funzioni attribuite alla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40.

Art. 6

(Piano regionale dei lavori pubblici)

1. Il Consiglio regionale, con apposita deliberazione programmatica, identifica, nel rispetto degli indirizzi dell'attività di pianificazione della Regione e con riferimento agli obiettivi di carattere economico e sociale, i bisogni connessi con la conservazione dell'ambiente, con la difesa e con lo sviluppo del territorio e del patrimonio culturale della Regione, che per il loro soddisfacimento prevedono la realizzazione di lavori pubblici. Per il raggiungimento dei predetti obiettivi, la Giunta regionale, sentiti gli enti locali, promuove la redazione di studi per l'identificazione dei bisogni secondo le modalità stabilite nell'art. 9.

2. La deliberazione programmatica, di cui al comma 1, costituisce il piano regionale dei lavori pubblici.

3. Il piano regionale dei lavori pubblici è redatto in conformità al contenuto desumibile dagli atti pianificatori di carattere urbanistico, ambientale, paesaggistico, economico-sociale, produttivo, energetico, previsti dalla normativa vigente, salve le ipotesi eccezionali in cui ricorrano i presupposti previsti dal comma 9. Lo stesso piano deve in ogni caso rispettare come priorità assolute la realizzazione degli interventi volti alla conservazione e riqualificazione del patrimonio esistente e, per quel che concerne la realizzazione di nuove opere, gli interventi suscettibili di autofinanziamento.

4. La struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, sulla base dei risultati degli studi per l'identificazione dei bisogni, organizza la redazione del piano regionale dei lavori pubblici.

5. Il piano regionale dei lavori pubblici è adottato dalla Giunta regionale e dalla stessa proposto al Consiglio regionale, che l'approva con deliberazione costituente atto di indirizzo. Tale piano ha efficacia quinquennale ed è soggetto ad aggiornamento annuale in funzione del grado di raggiungimento delle finalità del piano stesso o in presenza di nuove esigenze, ai sensi del comma 10.

6. La redazione degli studi di cui al comma 1 compete ai servizi tecnici dei singoli assessorati proponenti, sulla base delle indicazioni organizzative fornite dalla struttura centrale di coordinamento, di cui all'art. 40. Qualora le strutture tecniche risultino inadeguate possono essere integrate da risorse specialistiche esterne scelte ai sensi degli art. 19, 20, 21.

7. I lavori pubblici ricompresi nel piano regionale dei lavori pubblici sono raggruppati con riferimento alle categorie di lavori di cui all'allegato A, nonché alle reciproche interconnessioni.

8. Il piano regionale dei lavori pubblici si compone di una relazione di sintesi sulle finalità dei lavori pubblici inclusi, sulla loro coerenza con gli atti pianificatori di cui al comma 3, nonché sull'individuazione di eventuali ipotesi di variante o modificazione degli stessi atti pianificatori e delle procedure occorrenti, che devono successivamente essere trasmesse alle amministrazioni competenti all'avvio delle relative procedure. Il piano regionale dei lavori pubblici deve altresì riportare un'indicazione logica di priorità tra le categorie di lavori pubblici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

9. Nel dare attuazione ai lavori pubblici previsti dal piano regionale dei lavori pubblici, i soggetti competenti devono considerare le priorità ivi indicate, salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da nuove disposizioni di legge o di regolamento, ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

10. L'aggiornamento annuale del piano regionale dei lavori pubblici di cui al comma 5 è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale che, avvalendosi della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, accerta l'attualità degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale.

Art. 7

(Programma regionale di previsione)

1. La Giunta regionale, avvalendosi della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, delibera i lavori pubblici da realizzare nell'ambito degli indirizzi del piano regionale dei lavori pubblici di cui all'art. 6. Con la stessa deliberazione, la Giunta regionale individua i lavori per i quali avviare il ciclo di realizzazione e, a tal fine, dispone che la struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40 provveda all'acquisizione della progettazione preliminare nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12. Nel programma regionale di previsione sono altresì ricompresi i lavori pubblici finanziati con capitale di rischio sottoscritto anche da soggetti privati, nonché i lavori pubblici di competenza degli enti locali che concorrono in modo rilevante al conseguimento degli obiettivi fissati dal piano regionale dei lavori pubblici di cui all'art. 6 o che siano a completamento di lavori già iniziati dall'Amministrazione regionale.

2. La conclusione della progettazione preliminare consente l'inserimento del lavoro pubblico nel programma regionale di previsione di cui al comma 3.

3. La Giunta regionale, con riferimento alle proprie determinazioni di carattere economico-finanziario, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, individua, avvalendosi della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, i lavori pubblici che concorrono alla redazione del programma regionale di previsione di spesa per i lavori pubblici, dando priorità agli interventi relativi all'immediato completamento funzionale di opere realizzate dall'Amministrazione regionale.

4. Il programma regionale di previsione con l'indicazione delle priorità da rispettare per lo sviluppo delle successive fasi di progettazione è adottato dalla Giunta regionale e dalla stessa proposto al Consiglio regionale che l'approva con propria deliberazione. Tale programma ha efficacia triennale, soggetta a verifica finanziaria annuale per l'individuazione dei lavori pubblici da attuare nel corso dell'esercizio, fatte comunque salve le ipotesi eccezionali di cui all'art. 6, comma 9.

5. Il programma regionale di previsione si compone:

a) di una tabella riepilogativa degli interventi inclusi, raggruppati con le stesse modalità previste dall'art. 6, comma 7, con l'indicazione di un ordine di priorità dei lavori pubblici ricompresi in ciascuna categoria, ai fini dell'avvio della progettazione definitiva;

b) di un'ulteriore tabella riepilogativa di lavori pubblici raggruppati in interventi di manutenzione ordinaria, interventi di adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere esistenti, nonché in interventi di nuova realizzazione;

c) degli schemi contenenti le risultanze delle progettazioni preliminari dei lavori pubblici inseriti, corredate delle rispettive certificazioni di conformità alle prescrizioni di cui all'art. 12, attestate dal coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico ai sensi dell'art. 4, comma 3, predisposte da ciascun assessorato proponente;

d) di una scheda per la codificazione di ciascun lavoro pubblico, contenente una relazione in ordine all'opportunità e necessità dell'intervento con riferimento agli schemi di cui alla lett. c), alla correlazione funzionale con gli altri interventi già realizzati o in corso di realizzazione. La stessa scheda deve inoltre contenere la previsione dei tempi stimati per la realizzazione, l'indicazione delle eventuali interferenze con altri interventi previsti o in esecuzione nella stessa area, la previsione del fabbisogno finanziario e dell'eventuale concorso di forme di finanziamento di natura privata, l'individuazione delle procedure amministrative necessarie per il completamento del ciclo di realizzazione, nonché l'analisi della disponibilità delle aree e del profilo di rischio per la realizzazione delle opere pubbliche.

6. Nel programma regionale di previsione è altresì ricompreso il programma relativo alla manutenzione di cui all'art. 18, nonché il periodo di cui all'art. 10, comma 1.

Art. 8

(Programma regionale operativo)

1. La Giunta regionale, nel rispetto dell'ordine di priorità indicato nel programma regionale di previsione di cui all'art. 7, comma 3, dispone che la struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40 provveda all'avvio delle successive fasi di progettazione definitiva ed esecutiva tenuto conto del disposto degli art. 19, 20, 21.

2. La progettazione definitiva, redatta ai sensi dell'art. 13, si conclude con l'acquisizione dei titoli abilitativi di cui al comma 7, ovvero con la sottoscrizione dell'accordo di programma di cui al medesimo comma 7, ovvero con la sottoscrizione del verbale d'intesa di cui al comma 8. La conclusione della progettazione definitiva consente l'inserimento del lavoro pubblico nel programma regionale operativo. A tal fine la progettazione definitiva deve essere conforme agli strumenti urbanistici. Peraltro, qualora sopravvengano particolari esigenze di interesse pubblico, recepite in una congrua motivazione, restano salve le speciali procedure di variante previste dall'art. 1, commi 4 e 5, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali), dall'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e dall'art. 7 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 44 (Modificazioni di norme regionali in materia urbanistica).

3. La Giunta regionale, entro il mese di gennaio, approva con propria deliberazione il programma regionale operativo con efficacia annuale, predisposto dalla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, previa verifica, da parte del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, delle fattibilità tecnica e finanziaria degli interventi ivi ricompresi.

4. Il programma operativo può essere integrato o modificato nel corso dell'esercizio annuale, con provvedimento motivato della Giunta regionale, in relazione a sopravvenute modificazioni di carattere amministrativo, gestionale, economico e finanziario.

5. Il programma regionale operativo si compone:

a) delle schede di codificazione dei lavori pubblici inseriti, di cui all'art. 7, comma 5, lett. d), aggiornate con la puntuale indicazione dei tempi e dei costi necessari per la realizzazione, maggiorati di una percentuale convenzionale pari al cinque per cento ed accompagnate dall'attestazione della disponibilità dell'area, nonché dall'acquisizione dei titoli abilitativi di cui al comma 7;

b) dell'indicazione per ciascun lavoro pubblico dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dell'Unione europea, dello Stato o di altri enti pubblici. Nel programma regionale operativo sono altresì ricompresi i lavori pubblici da realizzare con il concorso del capitale privato, e da attuare attraverso la concessione di lavori pubblici di cui all'art. 35, ovvero attraverso le società a partecipazione pubblica di cui all'art. 36;

c) delle progettazioni definitive dei lavori pubblici inclusi;

d) dell'elenco delle manutenzioni ordinarie e degli interventi relativi agli adeguamenti strutturali, funzionali e normativi, anche in relazione al contenuto dell'art. 18.

6. I lavori pubblici non ricompresi nel programma regionale operativo di cui al comma 2 non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte della Regione, con esclusione dei lavori di cui all'art. 38.

7. Ai fini dell'acquisizione di tutte le concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta, assensi comunque denominati di carattere urbanistico, edilizio, ambientale, paesaggistico, igienico-sanitario ed altro, richiesti in base alla vigente normativa, onde assicurare celerità ed efficacia all'azione amministrativa, il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, formula le occorrenti istanze e richieste alle autorità competenti. Ove, per l'attuazione del lavoro pubblico, si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, il coordinatore può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della l. 142/1990.

8. Il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, richiede al Presidente della Giunta regionale la convocazione, entro i successivi trenta giorni, di una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione) per accelerare l'acquisizione degli assensi di cui al comma 7, dandone comunicazione alla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40. La conferenza di servizi si esprime sulla progettazione definitiva, e si conclude con un verbale di intesa sottoscritto dai rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. Qualora un'amministrazione sia assente ha l'obbligo di far pervenire le eventuali opposizioni entro i successivi dieci giorni dalla data della riunione; in caso contrario, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 4, della l.r. 59/1991, si ritiene la stessa consenziente.

9. L'inserimento di un lavoro pubblico nel programma regionale operativo determina, ove ciò non si sia ancora verificato, gli effetti automatici della dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza, già previsti dall'art. 1 della l. 1/1978.

10. Qualora la realizzazione di un lavoro pubblico sia prevista in lotti, il singolo lotto può essere inserito nel programma operativo purché la progettazione definitiva sia riferita ad un lotto funzionalmente compiuto e che per l'intero lavoro sia stata eseguita la progettazione preliminare con l'inserimento nel programma regionale di previsione di cui all'art. 7, comma 3.

11. La deliberazione della Giunta regionale di approvazione del programma regionale operativo è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

12. I lavori pubblici previsti nel programma operativo di cui al comma 2, devono essere pubblicati quale bando di preinformazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, della dir. 93/37/CEE.

Art. 9

(Contenuto degli studi di identificazione dei bisogni)

1. Gli studi necessari per la formulazione del piano regionale dei lavori pubblici di cui all'art. 6 si compongono di una relazione che identifica le finalità perseguite dal soggetto destinatario finale del lavoro pubblico e le modalità con cui si intende raggiungere tale obiettivo, i criteri adottati per l'indagine conoscitiva con particolare riferimento alla raccolta ed all'elaborazione dei dati utilizzati, di una ricognizione della destinazione urbanistica dell'area interessata alla realizzazione del lavoro pubblico e degli ulteriori vincoli normativi gravanti su di essa, della quantificazione dei bisogni evidenziati, nonché di ogni altra informazione necessaria per la descrizione dello stato di fatto nelle sue componenti tecnica, amministrativa, sociale ed economico-finanziaria.

2. L'inserimento dei lavori pubblici nel piano regionale dei lavori pubblici di cui all'art. 6 costituisce il presupposto per l'avvio della progettazione, che si articola, secondo tre livelli di successive definizioni tecniche, in preliminare, definitiva ed esecutiva.

Art. 10

(Disciplina della valutazione degli interventi)

1. Per ciascun lavoro pubblico realizzato e di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, l'ente destinatario finale dell'opera, trascorso il periodo di tempo dall'utilizzo stabilito nel programma regionale di previsione di cui all'art. 7, è tenuto ad eseguire una verifica sul grado di soddisfacimento del bisogno, con specifico riferimento al raggiungimento delle finalità funzionali assunte a presupposto della sua realizzazione.

2. L'esito della verifica di cui al comma 1 è riportato in una relazione che è trasmessa alla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40.

3. La relazione è valutata dalla Giunta regionale ai fini della predisposizione dei propri atti pianificatori, con l'obiettivo di correggere, eliminare e superare gli inconvenienti emersi.

CAPO III

CICLO DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI

Art. 11

(Modalità generali di redazione della progettazione)

1. Tutte le progettazioni da eseguirsi in base alla presente legge devono garantire il rispetto dei seguenti principi di carattere generale:

a) rispondenza della progettazione alle prescrizioni funzionali ed economiche prestabilite dal soggetto committente in sede di ordine di servizio o di capitolato d'oneri;

b) rispondenza al contenuto precettivo delle vigenti normative comunitarie, nazionali, regionali e locali applicabili all'intervento oggetto della progettazione;

c) correlazione di ciascuna singola voce del computo metrico estimativo agli elaborati grafici ed alle specifiche tecniche di descrizione;

d) verifica delle implicazioni costruttive delle soluzioni tecniche adottate con riferimento alle tecniche costruttive usuali, anche ai fini della tutela della sicurezza del lavoro;

e) previsione, da parte dell'ordine di servizio e del capitolato d'oneri, dell'elenco degli elaborati progettuali da prodursi in relazione al livello o ai livelli di progettazione interessati, nonché dei termini stabiliti per la consegna.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute negli art. 12, 13 e 14 sono necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga tali prescrizioni insufficienti, provvede ad integrarle ovvero a modificarle al momento dell'affidamento dell'incarico.

3. Il rispetto dei principi generali fissati nel comma 1, nonché delle specifiche disposizioni contenute negli art. 12, 13 e 14, è verificato ed accertato a cura del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3. Nelle ipotesi di affidamento della progettazione a soggetti esterni, ai sensi degli art. 19, 20 e 21, le certificazioni di cui all'art. 4, comma 5, lett. d), da parte del coordinatore, costituiscono condizione per la liquidazione del saldo dei relativi corrispettivi. In ogni caso tale attestazione costituisce il presupposto per l'approvazione della progettazione stessa per il conseguente avvio dell'eventuale successivo livello di progettazione.

4. Nel caso di progettazione esecutiva la polizza assicurativa, richiesta al progettista ai sensi dell'art. 34, comma 7, deve essere mantenuta sino all'accettazione delle opere eseguite. Il coordinatore in caso di interruzione del ciclo di realizzazione dei lavori per cause non imputabili al progettista deve autorizzare la sospensione della polizza.

Art. 12

(Contenuto della progettazione preliminare)

1. La progettazione preliminare è redatta allo scopo di definire i lavori pubblici necessari a soddisfare le esigenze evidenziate nel piano regionale dei lavori pubblici, di cui all'art. 6, verificandone la fattibilità per il conseguente inserimento nel programma regionale di previsione di cui all'art. 7. La progettazione preliminare deve identificare le caratteristiche funzionali, tipologiche e tecnologiche del lavoro pubblico, accertandone la rispondenza alle norme vigenti, alle condizioni logistiche dell'area di intervento ed alle condizioni geologiche e geotecniche. La progettazione preliminare deve altresì valutare le implicazioni costruttive al fine di stimare i costi impegnati, su base parametrica, con riferimento ai requisiti stabiliti nel capitolato d'oneri. Inoltre deve contenere una stima sommaria dei tempi di esecuzione, dei costi dell'intervento e delle risorse finanziarie necessarie, nonché identificare gli atti ed i procedimenti amministrativi richiesti per il completamento del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico.

2. Nella redazione della progettazione preliminare di cui al comma 1, il progettista deve indicare e rispettare le norme legislative e regolamentari applicabili nel ciclo di realizzazione del lavoro pubblico.

3. La progettazione preliminare deve essere corredata altresì di una relazione sulla compatibilità del lavoro pubblico con i vincoli di carattere urbanistico, ambientale, paesaggistico, storico-artistico, igienico-sanitario, nonché con tutti gli ulteriori vincoli gravanti sull'area di localizzazione. La progettazione preliminare deve inoltre essere corredata di una verifica di fattibilità in relazione alle opere preesistenti. In tutti i casi in cui la vigente normativa comunitaria, statale o regionale richieda la valutazione dell'impatto ambientale, la progettazione preliminare deve contenere una specifica relazione sulla compatibilità ambientale dell'intervento.

4. Nel caso di lavori sul patrimonio pubblico esistente, la progettazione preliminare dev'essere corredata di un adeguato rilievo dello stato di fatto, al fine di verificarne la compatibilità con i contenuti progettuali dell'intervento proposto.

Art. 13

(Contenuto della progettazione definitiva)

1. La progettazione definitiva è eseguita allo scopo di acquisire le definizioni progettuali necessarie all'inserimento del lavoro pubblico nel programma regionale operativo di cui all'art. 8.

2. La progettazione definitiva sviluppa ed integra i contenuti della progettazione preliminare determinandone, in modo compiuto, le caratteristiche funzionali, tipologiche e tecnologiche del lavoro, accertandone la rispondenza alle condizioni normative, logistiche, geologiche e geotecniche. La progettazione definitiva, inoltre, deve definire le opere necessarie per realizzare un lavoro compiuto funzionalmente secondo prescrizioni prefissate, le loro caratteristiche tipologiche e costruttive, i costi, i tempi di esecuzione delle opere ed il fabbisogno finanziario, col grado di dettaglio stabilito nel capitolato d'oneri.

3. La progettazione definitiva deve in particolare contenere:

a) le relazioni previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione), e successive modificazioni, corredate di indagini sulle condizioni dell'area oggetto dell'intervento;

b) le planimetrie di inquadramento dell'intervento sotto i profili urbanistico, paesaggistico e logistico-infrastrutturale;

c) il dimensionamento preliminare delle eventuali strutture;

d) la descrizione delle opere impiantistiche;

e) gli elaborati grafici nella scala prevista dal capitolato d'oneri;

f) le specifiche tecniche dei principali materiali prescelti;

g) i computi metrici estimativi preliminari, redatti nel rispetto delle disposizioni del capitolato d'oneri.

4. La progettazione definitiva si conclude con il rilascio degli assensi di cui all'art. 8, comma 7, ovvero con la conclusione dell'accordo di programma di cui al medesimo art. 8, comma 7, o con la sottoscrizione del verbale di intesa di cui all'art. 8, comma 8.

Art. 14

(Contenuto della progettazione esecutiva)

1. La progettazione esecutiva è eseguita allo scopo di avviare le gare d'appalto, consentire alle imprese di redigere le offerte ed organizzare, secondo la regola dell'arte, l'esecuzione in cantiere del lavoro pubblico. La progettazione esecutiva, pertanto, deve sviluppare, in modo puntuale e completo, tutte le voci elementari di lavorazione che compongono le opere, identificate nella progettazione definitiva, le relative dimensioni, quantità e caratteristiche tecnico-costruttive, attraverso l'elaborazione dei documenti progettuali di dettaglio di cui al comma 3.

2. La progettazione esecutiva sviluppa in dettaglio la progettazione definitiva senza alterarne i contenuti, tranne i casi in cui:

a) siano apportabili migliorie qualitative non influenti sul costo e sulle soluzioni progettuali già definite;

b) siano riscontrati errori od omissioni delle precedenti fasi di progettazione;

c) sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari, applicabili all'intervenuto oggetto di progettazione.

3. La progettazione esecutiva deve in particolare contenere:

a) i documenti di gara contenenti le planimetrie e le sezioni, le relazioni di calcolo, i dettagli costruttivi, i particolari architettonici e strutturali, le specifiche tecniche dei materiali ed il computo metrico estimativo. Il predetto computo deve altresì contenere l'esatta identificazione delle forniture ai fini della puntuale evidenziazione delle categorie di opere oggetto di subappalto. Per le componenti impiantistiche i documenti devono contenere altresì gli elaborati progettuali di dettaglio relativi alla dimensione, ubicazione e percorso degli impianti, le specifiche tecniche dei materiali, i calcoli del loro dimensionamento, nonché la quantificazione dei relativi costi;

b) la lista delle voci elementari di lavorazione e delle forniture, con riferimento ai computi metrico-estimativi, nonché l'elenco delle lavorazioni costituenti la parte a misura del contratto di cui all'art. 15, comma 4;

c) il programma sommario di esecuzione dei lavori in cantiere;

d) l'analisi di eseguibilità dei lavori con riferimento alle tecniche costruttive ed in particolare alle misure necessarie per la tutela della sicurezza fisica e della salute dei lavoratori in cantiere;

e) l'analisi delle problematiche di manutenzione delle opere comprensive della relativa componente impiantistica;

f) una dichiarazione di conformità con quanto prescritto dai pareri espressi secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di tutela ambientale.

4. Il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, provvede alla certificazione di conformità della progettazione alle prescrizioni di cui al presente articolo. Provvede altresì all'integrazione degli elaborati tecnici di cui al comma 3, con un programma finanziario attualizzato in modo puntiforme con le indicazioni finali relative ai costi ed ai tempi di esecuzione delle opere, nonché alle modalità ed ai tempi di erogazione del finanziamento.

Art. 15

(Disciplina dell'esecuzione di lavori pubblici)

1. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge hanno per oggetto l'esecuzione di lavori da parte dell'impresa contraente sulla base di una progettazione esecutiva verificata e certificata dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, espressamente accettata, in sede di presentazione dell'offerta come eseguibile secondo regola d'arte, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, e comunque con l'esclusione dei lavori riguardanti la manutenzione periodica di cui all'art. 18 e dei casi di cui all'art. 24, commi 2 e 3.

2. L'avvio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 è comunque subordinato alla verifica da parte del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, dell'avvenuto espletamento dei seguenti adempimenti:

a) redazione della progettazione esecutiva di cui all'art. 14;

b) redazione del capitolato speciale d'appalto di cui all'art. 30;

c) verifica del piano finanziario;

d) verifica della persistenza dell'efficacia dei provvedimenti amministrativi richiesti per la realizzazione del lavoro pubblico;

e) conseguimento della disponibilità delle aree occorrenti per l'intervento.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici affidano in concessione esclusivamente i lavori pubblici realizzati con la concorrenza, totale o parziale, di capitale privato, e ove la concessione abbia ad oggetto, oltre all'esecuzione, anche la gestione delle opere, secondo quanto previsto dall'art. 35.

4. I contratti d'appalto di cui al comma 1 sono stipulati a corpo, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 326, comma 2, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (Legge sui lavori pubblici), ovvero in forma mista, a corpo ed a misura, ai sensi dell'art. 329 della legge stessa. Le lavorazioni valutate a misura devono essere richiamate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con l'indicazione di una motivazione di carattere tecnico, nonché dell'importo sommario del loro valore presunto e della sua incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.

5. Per l'esecuzione di opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, di importo non superiore a 200.000 ECU, IVA esclusa, può procedersi anche in economia, sia con il sistema del cottimo che dell'amministrazione diretta. Nello stesso modo si può procedere, indipendentemente dal limite di importo, anche per il completamento della fase di esecuzione dei cicli di lavori pubblici qualora il relativo appalto, aggiudicato conformemente alla vigente normativa, sia stato oggetto di rescissione, ai sensi dell'art. 340 della l. 2248/1865, all. F, ovvero si sciolga per effetto del sopravvenuto fallimento dell'appaltatore o della liquidazione coatta amministrativa dello stesso. Il limite di importo di cui al presente comma può altresì essere superato solo nel caso in cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale. In tal caso i lavori dichiarati di imperiosa urgenza sono oggetto di deroga a qualsiasi atto autorizzativo e/o nullaosta.

6. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, per i lavori pubblici ivi contemplati continua a trovare applicazione il regolamento regionale 28 marzo 1994, n. 2 (Regolamento regionale per l'esecuzione di lavori, provviste e servizi in economia), come modificato dal regolamento regionale 5 dicembre 1995, n. 8, fintanto che il Consiglio regionale non provveda altrimenti in sede regolamentare. Tale regolamento è applicabile altresì alle altre amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 2, fintanto che le stesse amministrazioni non provvedano a modificare od integrare le disposizioni di dettaglio in conformità ai rispettivi ordinamenti.

7. Per la revisione dei prezzi, il subappalto, salvo quanto previsto dall'art. 33, il cottimo, le prestazioni di garanzia, salvo quanto previsto dall'art. 34, le coperture assicurative, le anticipazioni alle imprese aggiudicatarie, gli acconti, la cessione di credito, le proroghe del termine fissato per l'ultimazione dei lavori, le riserve delle imprese esecutrici, salvo quanto previsto dall'art. 17, si applica, in quanto compatibile, la vigente normativa statale in materia di lavori pubblici.

8. Fermo restando il disposto dell'art. 5, le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici.

9. La consegna dei lavori, una volta completate le procedure di aggiudicazione, avviene secondo le modalità stabilite dal capitolato generale e dal capitolato speciale di cui all'art. 30, con particolare riferimento ai provvedimenti amministrativi occorrenti per l'apertura del cantiere, nonché alla documentazione di cui all'art. 30, comma 3, lett. g).

Art. 16

(Direzione dei lavori)

1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad individuare le risorse specialistiche necessarie ad espletare la funzione di direzione dei lavori e costituenti l'Ufficio di direzione lavori. Fra tali risorse deve essere identificato il direttore dei lavori inteso come persona fisica, nonché gli eventuali assistenti.

2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, per carenza di organico accertata e certificata dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, la funzione di cui al comma 1 è affidata, in via prioritaria, al progettista incaricato ai sensi degli art. 19, 20, 21, nonché ad altri soggetti scelti con le procedure previste dai medesimi articoli.

3. La direzione lavori di cui ai commi 1 e 2 deve esercitare una completa e dettagliata azione di controllo nei confronti dell'appaltatore per garantire il rigoroso rispetto del contenuto contrattuale. In particolare la direzione lavori non può introdurre modificazioni dei tempi di esecuzione delle opere né del loro contenuto tecnico, se non per urgenti ragioni di sicurezza per l'incolumità di persone o cose e salvo ratifica del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3.

4. Il capitolato d'oneri di cui all'art. 29, nel caso di ricorso a risorse esterne, ovvero, nel caso di ricorso a risorse interne, l'ordine di servizio relativo all'incarico, disciplinano i compiti di dettaglio della direzione lavori con particolare riferimento alle modalità di formulazione delle proposte di atti o provvedimenti comportanti variazioni dei tempi o dei costi previsti dal contratto, agli obblighi di informazione sull'esecuzione del contratto, alla verifica ed alla certificazione degli stati di avanzamento lavori ai fini del saldo dei relativi acconti, alla partecipazione alle operazioni di collaudo.

5. I tecnici incaricati di funzioni di direzione lavori rispondono di eventuali manchevolezze, errori e ritardi nella propria attività e sono tenuti a stipulare in favore dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o realizzatore apposita polizza assicurativa per responsabilità professionale, nei limiti di cui all'art. 34, comma 7. Qualora i tecnici incaricati siano interni all'amministrazione il costo della polizza è a carico dell'amministrazione stessa.

Art. 17

(Collaudi ed accettazione delle opere)

1. Le operazioni di collaudo sono obbligatorie per tutti i lavori pubblici oggetto della presente legge e sono finalizzate ad accertare la stabilità, la corretta funzionalità tecnica, nonché la conformità alle norme vigenti ed alle specifiche tecniche stabilite nel contratto del lavoro pubblico eseguito.

2. Le operazioni di collaudo devono essere avviate entro tre mesi dalla data di attestazione dell'ultimazione dei lavori. Tale attestazione dev'essere contenuta in una relazione dettagliata, che è trasmessa dal direttore dei lavori al coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, entro dieci giorni, corredata dei certificati delle prove eseguite in cantiere dall'appaltatore, nonché delle tavole grafiche riportanti le opere come eseguite, e di una dichiarazione di esecuzione dei lavori in conformità con quanto previsto dai pareri espressi secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di tutela ambientale.

3. Le operazioni di collaudo di cui al comma 1 devono compiersi entro sei mesi dalla data del loro avvio e si concludono con il collaudo amministrativo.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, su motivata proposta del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, possono, in considerazione della particolare localizzazione dell'opera, prevedere nel capitolato speciale d'appalto termini diversi di avvio e di completamento delle operazioni di collaudo laddove non sostituito dal certificato di regolare esecuzione, di cui al comma 5, in relazione alla natura tecnica delle opere oggetto del collaudo medesimo. In ogni caso, il termine massimo dell'ultimazione del collaudo non deve superare i nove mesi a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi del comma 2. L'ultimazione di tali operazioni dev'essere approvata dall'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice entro i due mesi successivi a tale data.

5. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 200.000 ECU, IVA esclusa, l'espletamento delle operazioni di collaudo, di cui ai commi 2 e 3, è sostituito dal rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto a cura del direttore dei lavori di cui all'art. 16, comma 1, e vistato dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3. Se il direttore dei lavori è esterno all'amministrazione aggiudicatrice, al rilascio del suddetto certificato provvede direttamente il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3. La sostituzione al collaudo può avvenire altresì per i lavori pubblici di importo compreso fra 200.000 ECU e 800.000 ECU, IVA esclusa, ove prevista da apposita deliberazione della Giunta regionale o dall'organo deliberativo competente per le altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori o realizzatori all'atto dell'approvazione della progettazione definitiva. In ogni caso il certificato di regolare esecuzione deve contenere l'indicazione degli elementi comprovanti l'avvenuto collaudo statico, con esito positivo, nel rispetto della vigente normativa. Tale certificato di regolare esecuzione dev'essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi del comma 2, ed approvata entro i due mesi successivi a tale data.

6. I termini di cui ai commi 2 e 3 sono interrotti qualora il collaudatore contesti l'esistenza di errori di progettazione o di esecuzione che rendano necessari interventi correttivi per garantire la stabilità dell'opera e la sua corretta funzionalità. Gli oneri derivanti da errori di progettazione sono imputabili al progettista, che ne risponde ai sensi dell'art. 32, comma 7.

7. Il collaudo con esito positivo delle opere strutturali ne determina l'accettazione, con i conseguenti effetti di cui all'art. 1669 del codice civile. Il collaudo con esito positivo delle altre opere civili, nonché della componente impiantistica, determina, laddove previsto dal contratto d'appalto, l'avvio del periodo di garanzia. Il trascorrere di quest'ultimo periodo, senza la contestazione di inconvenienti, determina l'accettazione delle opere. L'accettazione è in ogni caso subordinata all'esito positivo del collaudo amministrativo di cui al comma 3.

8. Il collaudo in corso d'opera può avvenire su richiesta del direttore dei lavori o dell'appaltatore per l'accertamento delle condizioni di fatto impossibili da riscontrare al termine dei lavori. In ogni caso il collaudo in corso d'opera è obbligatorio nei seguenti casi:

a) risoluzione, rescissione o recesso del contratto e, comunque, prima del subentro di un nuovo appaltatore;

b) utilizzo parziale dell'opera;

c) necessità costruttiva individuata dal direttore dei lavori;

d) richiesta dell'appaltatore, laddove sia contrattualmente prevista una consegna a lotti funzionali, ai sensi dell'art. 8, comma 10;

e) in tutte le altre ipotesi previste dal contratto d'appalto;

f) ogni qualvolta sia ritenuto indispensabile, per particolari ragioni tecniche, dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3.

9. Nei casi di collaudo in corso d'opera di cui al comma 8, lett. b) e d), l'esito positivo dello stesso collaudo consente l'accettazione delle opere collaudate secondo le modalità di cui al comma 7 e con gli ulteriori effetti stabiliti dall'art. 34. Nei casi di cui al comma 8, lett. a), c), e) e f), il collaudo in corso d'opera non produce gli effetti di accettazione delle opere, per i quali si procede secondo il regime ordinario del presente articolo.

10. I risultati del collaudo sono trasmessi dal collaudatore al coordinatore, al direttore dei lavori, all'appaltatore ed al progettista. L'appaltatore deve sottoscriverli nel termine perentorio di dieci giorni. All'atto della firma, quest'ultimo può aggiungere le riserve che crede nel proprio interesse, rispetto alle operazioni di collaudo, secondo le modalità stabilite dal capitolato generale. Resta fermo che, se l'appaltatore non sottoscrive i risultati del collaudo nel predetto termine di dieci giorni ovvero li sottoscrive senza accompagnarli con riserve, le risultanze dei collaudi medesimi si considerano definitivamente accettate. La pronuncia del collaudatore sulle riserve dell'appaltatore è regolata dal predetto capitolato generale.

11. I collaudatori devono aver svolto una comprovata attività professionale nella specifica materia oggetto di collaudo. Essi devono comunque risultare iscritti nei rispettivi albi professionali.

12. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano uno o più collaudatori in relazione alle specializzazioni professionali necessarie. Se il numero dei collaudatori è plurimo, dev'essere costituita una commissione di collaudo con l'indicazione del soggetto responsabile del raccordo. I collaudatori sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, ovvero scelti all'esterno sulla base di una selezione incentrata sulla verifica dei requisiti di cui al comma 11, certificata dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3.

13. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere in corso rapporti di lavoro o di consulenza con i soggetti che hanno progettato o eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo, anche indiretto, sul ciclo di realizzazione del lavoro pubblico.

14. La Giunta regionale, sentiti gli ordini professionali, approva con propria deliberazione, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco regionale dei collaudatori cui affidare, nell'ambito delle competenze previste dai rispettivi ordinamenti professionali, il collaudo di opere e lavori pubblici di interesse regionale di cui all'art. 2. Non possono essere affidati incarichi di collaudo a soggetti non iscritti all'elenco regionale dei collaudatori. L'elenco è tenuto ed aggiornato a cura del servizio competente dell'Assessorato dei lavori pubblici.

15. Ai fini dell'iscrizione all'elenco, i soggetti di cui al comma 14 devono presentare alla struttura centrale di coordinamento, di cui all'art. 40, i documenti stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo comma 14.

16. La deliberazione di cui al comma 14 prevede altresì le categorie di lavori pubblici per le quali i tecnici di cui al comma 14 possono richiedere l'iscrizione all'elenco regionale dei collaudatori in base alla specializzazione derivante dal titolo di studio e dall'esperienza professionale documentata.

17. L'accoglimento o la reiezione della domanda di iscrizione all'elenco sono disposti, tenuto conto dell'attività professionale svolta e documentata a norma del comma 15, con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, sentita una commissione tecnica composta da cinque esperti nominati con deliberazione della Giunta regionale su designazione degli ordini professionali.

18. Non possono in ogni caso essere iscritti all'elenco i soggetti:

a) titolari, amministratori o dipendenti di imprese iscritte all'Albo nazionale dei costruttori o comunque esercenti appalti pubblici di lavori;

b) interdetti dai pubblici uffici;

c) sospesi dall'albo dell'ordine professionale;

d) colpiti da condanna penale passata in giudicato per uno dei reati previsti dai titoli I, II, V, VI e VII del libro secondo del codice penale;

e) che rivestono la qualifica di magistrato ordinario, amministrativo o contabile.

19. Avverso il decreto di reiezione della domanda è ammesso ricorso alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 1, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

20. Sono cancellati dall'elenco i collaudatori nei confronti dei quali si accertino:

a) una delle condizioni previste dal comma 18;

b) grave negligenza, notevoli irregolarità o ingiustificato ritardo nell'espletamento del collaudo;

c) falsità delle dichiarazioni;

d) la cancellazione dal rispettivo albo professionale.

21. La cancellazione dall'elenco è disposta con provvedimento del Presidente della Giunta regionale; avverso il provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 1, comma primo, del d.p.r. 1199/1971.

22. Nel caso previsto dal comma 20, lett. d), si procede alla cancellazione d'ufficio.

Art. 18

(Disciplina della manutenzione delle opere pubbliche)

1. La Regione, con la presente legge, promuove ed attua la prevenzione del degrado delle opere pubbliche di interesse regionale, nonché la salvaguardia del territorio regionale ed il mantenimento dei valori patrimoniali dei soggetti di cui all'art. 3, commi 2 e 3, secondo specifici programmi di manutenzione.

2. Tutte le opere pubbliche, di cui all'art. 3 e di cui all'allegato A, devono essere sottoposte a manutenzione programmata. A tal fine, tutti i soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti a redigere i programmi di manutenzione di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Gli stessi soggetti devono altresì istituire, con i propri rispettivi atti regolamentari, appositi registri delle manutenzioni, corredati di schede tecniche relative ai diversi componenti, di un elenco delle verifiche periodiche eseguite, delle sostituzioni o rifacimenti effettuati con le specifiche tecniche relative, nonché di analisi periodiche sullo stato di fatto con un intervallo non inferiore al biennio. Tali analisi si concludono con una relazione che identifica le proposte di intervento necessarie al mantenimento o al ripristino del corretto stato d'uso.

3. Gli atti regolamentari di cui al comma 2 devono disciplinare le modalità con cui viene assicurata la programmazione delle attività di manutenzione nel caso di affidamento in appalto a risorse esterne, fermo restando il mantenimento di compiti di sorveglianza in capo alle amministrazioni aggiudicatrici ed agli altri enti aggiudicatori o realizzatori.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori affidano lo svolgimento dell'intera attività di manutenzione, anche per singole opere o beni o categorie di essi, ad un unico soggetto, di cui all'art. 28, con unica pubblica gara che preveda l'aggiudicazione del relativo contratto, con efficacia da uno a tre anni, con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi indicato nel capitolato speciale.

5. Qualora gli interventi di manutenzione di cui al presente articolo comportino sostituzione o ripristino di elementi edilizi, essi devono essere eseguiti sulla base di documenti progettuali che permettano di identificare lo stato di fatto, le aree di intervento, le finalità degli interventi e la valutazione dei loro effetti sullo stato delle opere, le quantità da eseguire, nonché le specifiche dei materiali da utilizzare privilegiando quelli locali. Gli atti regolamentari di cui al comma 2, nonché i singoli capitolati, prevedono in quali casi si rendano necessarie operazioni di collaudo.

6. I costi annui sostenuti per le manutenzioni, con riferimento a ciascuna opera pubblica, devono essere trasmessi alla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici, di cui all'art. 41.

CAPO IV

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI ATTINENTI ALLA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI

Art. 19

(Scelta del contraente per i servizi attinenti alla ingegneria ed architettura)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori, di cui all'art. 3, devono fissare le modalità di redazione delle progettazioni nel rispetto delle prescrizioni contenute negli art. 11, 12, 13 e 14. Tali modalità sono altresì specificate nel capitolato d'oneri, di cui all'art. 29, che dev'essere sottoscritto, per accettazione, dal prestatore del servizio preliminarmente all'avvio delle prestazioni stesse.

2. Ai fini dell'individuazione del regime applicabile all'affidamento degli appalti di tutti i servizi di cui al presente articolo, la prestazione oggetto dell'incarico non può essere scissa in parti, neppure se corrispondenti all'attività di diverse risorse specialistiche. In tal caso, trattandosi di servizi interdisciplinari, trovano applicazione le disposizioni contenute nel comma 4.

3. In tutti gli appalti di servizi di cui al presente articolo, l'aggiudicatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, nonché per la mera redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità diretta del prestatore principale dei servizi.

4. Negli appalti pubblici di servizi di cui al presente articolo, le offerte possono essere presentate:

a) da professionisti singoli od associati, nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza), e successive modificazioni;

b) da società costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, aventi nel proprio oggetto sociale l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale, secondo le modalità stabilite dalle vigenti leggi comunitarie e nazionali;

c) da raggruppamenti temporanei tra i soggetti, anche eterogenei fra loro, di cui alle lett. a) e b).

5. Indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, l'attività di ingegneria o di architettura deve far capo ad uno o più professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati, già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre in sede di offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, che assume la qualifica di unico mandatario nei rapporti con l'amministrazione aggiudicatrice. Resta ferma l'equiparazione sancita dall'art. 30, paragrafi 2 e 3, della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, per i professionisti iscritti nei registri professionali degli Stati membri dell'Unione europea.

6. Gli affidatari degli appalti di servizi di cui al presente articolo non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici relativi ai lavori da loro progettati, nonché agli eventuali subappalti o cottimi. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile, come integrato dal comma 7. A tal fine i bandi prevedono la presentazione di appositi atti notori ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), fermo restando l'obbligo di verifica nei confronti dell'aggiudicatario.

7. Ai fini di cui al comma 6, costituisce controllo e collegamento la sussistenza di rapporti configurati come tali dall'art. 2359 del codice civile, anche se tali rapporti intercorrano, congiuntamente con altri soggetti, tramite società, direttamente o indirettamente controllate, o tramite intestazione fiduciaria o mediante accordi parasociali. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza notevole di cui all'art. 2359, comma terzo, del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario e organizzativo che determinino anche una sola delle seguenti attività:

a) la comunicazione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese al fine di acquisire appalti di opere, di forniture o di servizi o al fine di limitare la concorrenza tra le imprese;

c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;

d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;

e) l'attribuzione di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti di imprese a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario.

8. Le progettazioni preliminari, definitive ed esecutive devono essere firmate dal progettista inteso come persona fisica. Se i progettisti sono più di uno, ciascuno di essi sottoscrive la parte di progettazione da lui eseguita e per la quale assume specifica e diretta responsabilità. L'intera progettazione è comunque sempre sottoscritta dal mandatario di cui al comma 5, che si assume la responsabilità dell'integrazione delle diverse prestazioni specialistiche.

9. L'affidamento della progettazione esecutiva è sempre subordinato alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della dichiarazione di una compagnia di assicurazione relativa alla disponibilità al rilascio della polizza assicurativa di cui all'art. 34, comma 7.

10. Il computo del corrispettivo, nonché la determinazione dei ribassi consentiti ai fini dell'affidamento degli appalti di servizi di cui al presente articolo deve avvenire in conformità alla vigente normativa comunitaria e nazionale.

11. Fino a quando le tariffe professionali attualmente in vigore non saranno aggiornate dalle disposizioni statali per il computo della parzializzazione dei corrispettivi relativamente alle singole fasi di progettazione previste dalla presente legge, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori si atterranno alle disposizioni stabilite di comune accordo dagli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, degli agronomi e forestali, dei geologi e dei collegi professionali dei geometri e dei periti della regione. Con deliberazione della Giunta regionale è istituita una commissione composta da dieci membri da scegliersi in modo paritetico tra funzionari regionali e liberi professionisti, designati dai rispettivi ordini e collegi professionali al fine di proporre il contenuto dei bandi-tipo di cui all'art. 20, comma 6, nonché del capitolato d'oneri tipo di cui all'art. 29. Nello stesso modo possono essere suggerite linee guida per l'individuazione dei criteri di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 25, comma 5, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 1, lett. a), della dir. 92/50/CEE e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi). Le proposte sono inoltrate alla Giunta regionale ai fini dell'assunzione delle definitive deliberazioni.

12. L'aggiudicazione e la stipulazione dei contratti relativi agli appalti pubblici di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria avviene secondo le modalità previste dall'art. 25.

Art. 20

(Affidamento di incarichi professionali per prestazioni di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura di importo pari o superiore alla soglia comunitaria)

1. L'affidamento di incarichi professionali per l'espletamento di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato I A della dir. 92/50/CEE e al d.lgs. 157/1995, avviene sulla base dei principi stabiliti nella presente legge. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a pubblicare, all'inizio di ogni esercizio finanziario, nel Bollettino ufficiale della Regione, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e, anche per estratto, su almeno un quotidiano a carattere nazionale ed un quotidiano avente specifica diffusione regionale, l'avviso indicativo degli appalti di servizi di ingegneria e di architettura da aggiudicare nell'arco dei dodici mesi, quando l'importo complessivo presunto sia pari o superiore a 750.000 ECU, IVA esclusa.

2. Per l'affidamento degli appalti di servizi, di importo equivalente o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti ad applicare le disposizioni previste dalla dir. 92/50/CEE e dal d.lgs. 157/1995, facendo ricorso:

a) alla procedura negoziata in tutti i casi previsti e consentiti dalle vigenti normative comunitarie e statali, nonché quando la natura dei servizi non consenta la fissazione preliminare globale di un prezzo, ovvero qualora l'esperimento di una procedura di gara abbia prodotto soltanto offerte irregolari, incomplete o inaccettabili, purché le condizioni iniziali dell'appalto non vengano modificate;

b) al concorso di progettazione, qualora si renda necessaria l'acquisizione della progettazione preliminare per la soluzione di problemi in cui l'aspetto ideativo, creativo e concettuale è predominante, ovvero, in via prioritaria, per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico;

c) alla procedura ristretta, cioè alla licitazione privata, per gli appalti di servizi dove sia ritenuta necessaria, a giudizio del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, una fase di prequalifica per selezionare i candidati da invitare;

d) alla procedura aperta, cioè al pubblico incanto, limitatamente agli appalti di servizi che prevedano esclusivamente lo sviluppo a livello esecutivo di precedenti studi o progetti relativi ad opere di non rilevante complessità. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori possono ricorrere alla procedura accelerata come previsto dalla dir. 92/50/CEE e dal d.lgs. 157/1995, in caso di urgenza, cioè di una situazione determinata da avvenimenti imprevisti o imprevedibili, ovvero quando abbiano provveduto alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1.

3. In particolare, la prova della capacità tecnica dei prestatori di servizi dev'essere accertata sulla base dei requisiti previsti dalla dir. 92/50/CEE e dal d.lgs. 157/1995. In ogni caso dev'essere acquisita la dimostrazione di aver svolto nel triennio precedente prestazioni di servizi nell'ambito della specifica competenza professionale richiesta dal bando. I predetti requisiti devono essere dimostrati in capo alle singole persone fisiche che assumono la responsabilità della prestazione del servizio o di parte di esso, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che intende presentare l'offerta. Nel caso di prestazioni multidisciplinari l'accertamento delle referenze avviene in relazione a ciascuna componente della prestazione e tenuto conto della tipologia e del valore economico della componente medesima. Tali componenti devono esplicitamente essere indicate per tipologia ed importo nel bando.

4. Gli appalti di cui al comma 2 sono normalmente affidati con il criterio dell'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico di cui all'art. 36, comma 1, lett. a), della dir. 92/50/CEE e al d.lgs. 157/1995, con l'obbligo della rigorosa indicazione nel bando o nella lettera di invito del punteggio da attribuire a ciascuno degli elementi di giudizio. L'ordine di importanza di tali parametri deve risultare da una proposta motivata dal coordinatore del ciclo, che dev'essere approvata dall'amministrazione aggiudicatrice contestualmente all'indizione della gara, e basarsi:

a) sulle qualità progettuali tecniche, estetiche e funzionali;

b) sull'economicità dell'opera, fermo restando la qualità progettuale;

c) sull'affidabilità tecnica del prestatore del servizio e della sua organizzazione professionale;

d) sui termini di consegna delle varie fasi progettuali;

e) su altri elementi tecnici di valutazione inseriti nel bando.

5. Qualora, nel rispetto delle vigenti leggi tariffarie, le amministrazioni aggiudicatrici intendano ricorrere all'affidamento di appalti di servizi mediante il criterio del prezzo più basso, di cui all'art. 36, comma 1, lett. b), della dir. 92/50/CEE e al d.lgs. 157/1995, sono tenute a verificare l'anormalità delle offerte. Tale accertamento è obbligatorio per le offerte che presentano un prezzo inferiore alla media dei prezzi delle offerte accettate. Il calcolo del prezzo medio è fatto non tenendo conto delle offerte in aumento. Lo svolgimento della verifica avviene secondo le modalità dell'art. 37 della dir. 92/50/CEE e del d.lgs. 157/1995. In caso di parità di offerte valide si procede con sorteggio, in sede di gara, all'individuazione dell'aggiudicatario. Le offerte giudicate anormalmente basse e, pertanto, non accettabili da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori o realizzatori sono comunicate al competente ordine professionale.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva i bandi-tipo predisposti dalla commissione di cui all'art. 19, comma 11, da utilizzare per l'appalto dei servizi di cui al comma 2; in assenza, si utilizzano gli schemi allegati al d.lgs. 157/1995. I bandi relativi ai pubblici concorsi di progettazione di cui al comma 2, lett. b), devono riportare l'ammontare del premio che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori intendono riconoscere al vincitore per acquisire la proprietà della progettazione vincente. Lo stesso bando deve indicare altresì la somma da attribuire ai concorrenti ritenuti meritevoli dalla commissione di giudicazione a titolo di rimborso spese. Tale somma non deve essere inferiore al cinquanta per cento del premio fissato in favore del vincitore. In tale ipotesi il bando deve precisare che ai vincitori del concorso possono essere affidati, mediante procedura negoziata senza pubblicazione dei bandi di gara, tutti i conseguenti appalti pubblici di servizi inerenti al medesimo lavoro pubblico, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. c), della dir. 92/50/CEE e del d.lgs. 157/1995.

Art. 21

(Affidamento di incarichi professionali per prestazioni di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura di importo inferiore alla soglia comunitaria)

1. Per l'affidamento degli appalti di servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento sulla base del curriculum ed in considerazione della complessità, nonché del valore economico dell'oggetto dell'incarico.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori assicurano la necessaria pubblicità tramite l'affissione in apposita bacheca per cinque giorni lavorativi e consecutivi, degli avvisi che riportano le indicazioni necessarie per l'individuazione degli appalti di servizi di cui al comma 1.

3. Per gli appalti di servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria l'avviso di cui all'art. 20, comma 1, costituisce una forma di pubblicità sufficiente per tutti i servizi che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori intendono affidare nei dodici mesi successivi prendendo in considerazione i curricula pervenuti nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso stesso.

Art. 22

(Qualificazione degli appalti di lavori pubblici superiori alla soglia comunitaria)

1. I lavori pubblici di interesse regionale possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati sulla base della vigente normativa. Dall'entrata in vigore della presente legge il concorrente è escluso dalle procedure di affidamento dei lavori pubblici nei casi contemplati dall'art. 24 della dir. 93/37/CEE, nonché dalla vigente normativa statale. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione, nonché quanto previsto dalla vigente normativa statale in tema di sospensione delle imprese dall'Albo nazionale dei costruttori.

Art. 23

(Qualificazione degli appalti di lavori pubblici inferiori alla soglia comunitaria, nonché agli ex settori esclusi)

1. Per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale aventi importo inferiore ai limiti fissati con apposita deliberazione dalla Giunta regionale in coincidenza dell'aggiornamento dell'unità di cambio fissata dal Ministero del tesoro e pubblicata dalla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, la Regione promuove un sistema di qualificazione fondato su un albo di preselezione di carattere regionale dotato di efficacia triennale con riferimento alla presenza di un'adeguata ed efficiente organizzazione aziendale sul territorio regionale, fatti salvi gli aggiornamenti periodici disposti dal comma 7, sentita la consulta di cui al comma 3.

2. La Regione, nonché le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori di cui all'art. 3, commi 2 e 3, per gli appalti di lavori pubblici rientranti negli ex settori esclusi di cui alla dir. 93/38/CEE e al d.lgs. 158/1995, il cui contenuto tecnico è direttamente condizionato dalle specificità proprie dei settori di cui alla citata direttiva, possono istituire propri sistemi di qualificazione, in attuazione dell'art. 30 della direttiva medesima nonché della normativa nazionale di recepimento e nel rispetto dei principi di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

3. La Giunta regionale, nel rispetto delle norme comunitarie, desumibili dalla dir. 93/37/CEE, stabilisce, con apposita deliberazione, i livelli in cui è articolato il sistema di qualificazione di cui al comma 1 tenendo in considerazione i criteri elaborati ed aggiornati dalla consulta appositamente nominata con decreto del Presidente della Giunta. La consulta è composta da un numero di esperti non superiore a cinque, scelti in modo da garantire la rappresentanza dell'Amministrazione regionale, degli imprenditori, degli artigiani e dei sindacati. Le categorie interessate devono indicare il nominativo del loro rappresentante effettivo e del suo supplente. Ogni modifica dei predetti criteri dev'essere tempestivamente comunicata a tutte le imprese già iscritte, assicurandone altresì la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. In relazione ai criteri di cui al comma 3 e, comunque, anche in loro assenza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, istituisce l'albo regionale di preselezione per la qualificazione dei candidati all'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di cui ai commi 1 e 2. L'albo è diviso per tipologie di appalti per la cui realizzazione vale la qualificazione ed è vincolante per tutte le amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori o realizzatori. Tale albo è organizzato presso la struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, che provvede altresì all'aggiornamento sulla base dei criteri predisposti dalla consulta di cui al comma 3. L'ammissione all'albo, in ogni caso, deve rispettare i principi della trasparenza e della non discriminazione, anche in relazione agli imprescindibili obblighi internazionali derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

5. Nel corso del periodo triennale di efficacia del sistema di qualificazione, le imprese inserite possono essere cancellate dall'albo di cui al comma 4 soltanto in relazione alla perdita di uno dei requisiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3. La cancellazione è disposta, con deliberazione motivata della Giunta regionale, previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a giorni trenta per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Contro la deliberazione di cancellazione può essere proposto ricorso amministrativo in opposizione alla Giunta regionale da esercitarsi entro trenta giorni dalla data di conoscenza o conoscibilità della predetta deliberazione. Il ricorso in opposizione non ha effetto sospensivo. E' fatta salva la possibilità di cancellazione spontanea dall'albo che è accettata con presa d'atto dalla Giunta regionale.

6. Entro i sei mesi precedenti alla data di decorso del periodo triennale di efficacia del sistema di qualificazione, la Giunta regionale approva un avviso per gli appalti di lavori pubblici di cui al comma 1. Tale avviso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Tale avviso deve indicare lo scopo del sistema di qualificazione e le modalità di accesso in relazione alle specifiche tipologie di appalto in cui è articolato l'albo regionale ed alle rispettive prescrizioni dettate dai criteri di cui al comma 3.

7. L'aggiornamento semestrale dell'albo avviene con le modalità specificate negli avvisi di cui al comma 6. E' fatto salvo l'onere delle imprese iscritte all'albo di presentare la versione aggiornata della documentazione soggetta a scadenza, ad eccezione di quella direttamente rilasciata da organi ed uffici della Regione.

8. Sulla base delle procedure di cui ai commi 6 e 7, l'iscrizione all'albo è disposta con deliberazione della Giunta regionale, conformemente al contenuto dei criteri di cui al comma 3, nonché agli avvisi di cui al comma 6.

9. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per la partecipazione alle gare per l'affidamento degli appalti di lavori pubblici di cui ai comma 1. Ai fini di ammissione alle procedure non possono essere richiesti ulteriori requisiti di carattere amministrativo, tecnico, economico e finanziario, né essere pretesi documenti che siano già stati depositati ai fini dell'iscrizione all'albo.

10. I criteri di cui al comma 3 prevedono le modalità di controllo del possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione all'Albo, in relazione ai principi desumibili dalla normativa comunitaria, nonché alla vigente disciplina nazionale antimafia ed in materia di prevenzione. Gli stessi criteri disciplinano altresì l'ammissione alle pubbliche gare delle imprese riunite in associazione temporanea o in consorzi, nonché per gli altri soggetti attualmente previsti dall'art. 10 della l. 109/1994.

Art. 24

(Procedure di scelta del contraente negli appalti di lavori pubblici di interesse regionale)

1. Gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale aventi importo superiore al limite di cui all'art. 23, comma 1, sono affidati mediante procedura aperta, cioè con l'asta pubblica, ove ciascun concorrente può presentare direttamente l'offerta, ovvero mediante procedura ristretta, cioè con licitazione privata, ove soltanto i concorrenti invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare offerta. Il ricorso alla procedura negoziata, cioè alla trattativa privata, preceduta o meno dalla pubblicazione di un bando di gara, è consentito soltanto nelle ipotesi eccezionali tassativamente previste dall'art. 27, ove le amministrazioni aggiudicatrici consultano le imprese di propria scelta e negoziano con una o più di esse le condizioni del contratto.

2. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso soltanto in seguito a motivata decisione delle amministrazioni aggiudicatrici, sentito il parere del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, per la realizzazione di opere complesse ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze specifiche o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate e specialistiche, la cui manutenzione richieda un periodo medio-lungo di attività. Lo svolgimento della gara è effettuato su una progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'art. 12, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni delle condizioni funzionali, economiche e tecniche inderogabili.

3. Gli appalti che abbiano per oggetto impianti speciali possono essere affidati anche sulla base della progettazione definitiva qualora il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, con relazione motivata, accerti che la progettazione esecutiva comporterebbe l'identificazione di un numero ristretto di candidati. In tal caso, la redazione della progettazione esecutiva di cui all'art. 14 avviene a cura e a spese dell'appaltatore che provvede alla trasmissione della medesima, entro i termini e con le modalità indicate nel capitolato speciale, al coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, per la verifica di conformità con le precedenti fasi di progettazione. Tale verifica costituisce il presupposto per l'inizio dei lavori. Nell'ipotesi di applicazione del presente comma, il capitolato speciale di cui all'art. 30, commi 3 e 4, deve obbligatoriamente stabilire i criteri di calcolo delle penali per il ritardo, le specifiche tecniche per la verifica delle rispondenze della progettazione esecutiva con i precedenti livelli di progettazione, le modalità di contestazione di eventuali inadempimenti e della loro correzione a cura e a spese dell'appaltatore, nonché i presupposti per la risoluzione del contratto e per l'incameramento della cauzione di cui all'art. 34, comma 1, in caso di persistenza degli inadempimenti. Gli appalti di cui al presente comma, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 15, comma 4, debbono, in ogni caso, essere stipulati a corpo, ai sensi dell'art. 326 della l. 2248/1865, all. F.

4. Gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale, aventi importo inferiore al limite fissato ai sensi dell'art. 23, comma 1, fatte salve le ipotesi di ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 27, o di ricorso all'appalto-concorso di cui all'art. 25, comma 4, sono sempre affidati mediante procedura aperta, cioè con l'asta pubblica ove ciascun concorrente può presentare direttamente l'offerta, ovvero mediante procedura ristretta di cui all'art. 26, sulla base del sistema di qualificazione di cui all'art. 23.

5. Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni di cui alla presente legge è fatto tassativo divieto alle amministrazioni aggiudicatrici ed agli enti aggiudicatori o realizzatori, in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:

a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di procedure aperte prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di procedura ristretta, di appalto-concorso o di gara informale che precede la procedura negoziata, prima della comunicazione ufficiale, da parte del soggetto appaltante o concedente, dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata.

Art. 25

(Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici)

1. L'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, salvo le tassative ipotesi previste dall'art. 27, può avvenire:

a) col criterio del prezzo più basso, nel caso di ricorso a procedura aperta, cioè ad asta pubblica, ovvero di ricorso a procedura ristretta mediante licitazione privata;

b) col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, risultante dalla valutazione comparata di cui al comma 3, nel caso di ricorso alla procedura dell'appalto concorso.

2. Al fine dell'identificazione del prezzo più basso, ai sensi del comma 1, lett. a), nei contratti da stipulare a misura l'offerta deve essere formulata sulla base dei prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti tecnologici. Il prezzo complessivo offerto è rappresentato dalla somma dei prezzi unitari indicati per ciascuna voce corrispondente alla lista delle categorie dei lavori e forniture, definita nei documenti di gara e corredata dalla dichiarazione di accettazione della progettazione esecutiva prevista dall'art. 15, comma 1. Nel caso di lavori di manutenzione periodica e di contratti da stipulare a corpo o parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato sulla base dell'indicazione del massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo delle opere a corpo posti a base di gara, sempre corredata dalla dichiarazione di accettazione della progettazione esecutiva prevista dall'art. 15, comma 1. Per le opere o provviste a corpo il prezzo convenuto è fisso e invariabile, secondo quanto stabilito dall'art. 326, comma 2, della l. 2248/1865, all. F.

3. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al comma 1, lett. b), prende in considerazione, congiuntamente al prezzo computato in base al comma 2, le proposte migliorative offerte dai concorrenti con riferimento ai tempi di ultimazione dei lavori, alle cauzioni e coperture assicurative, nonché al periodo di garanzia per le componenti impiantistiche e alla struttura organizzativa prevista per l'esecuzione del lavoro pubblico.

4. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso avviene sempre con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:

a) il prezzo;

b) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;

c) gli ulteriori requisiti previsti dal comma 3;

d) il costo di utilizzazione e di manutenzione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il bando di gara ovvero la lettera d'invito e, comunque, il capitolato speciale d'appalto devono indicare le modalità di attribuzione del punteggio in forma percentuale da attribuire a ciascun elemento di giudizio e la formula numerica con la quale individuare l'offerta più vantaggiosa. L'ordine di importanza degli elementi di giudizio deve risultare da una proposta motivata del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, che deve essere approvata dall'amministrazione aggiudicatrice contestualmente alla progettazione preliminare o esecutiva, a seconda che si tratti di appalto-concorso ovvero di procedura aperta o ristretta aggiudicate con il criterio di cui al comma 1, lett. b). Tale proposta deve altresì contenere una puntuale indicazione delle ragioni eccezionali che possono eventualmente indurre a non attribuire la prevalenza di punteggio alla valutazione della componente economica.

6. Negli stessi casi di cui ai commi 3 e 4, l'aggiudicazione è affidata ad una commissione giudicatrice nominata, successivamente al termine ultimo per la presentazione delle offerte, dall'organo competente nel rispetto dei criteri di imparzialità e di competenza che, sulla base della vigente normativa comunitaria, statale e regionale, sono puntualizzati con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Nel caso di affidamento di appalti mediante il criterio del prezzo più basso, di cui al comma 1, lett. a), l'accertamento dell'anormalità delle offerte avviene secondo le modalità di cui all'art. 30 della dir. 93/37/CEE. Tale accertamento è obbligatorio per tutti gli appalti pubblici di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e con riferimento a tutte le offerte ammesse. A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici, nonché gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, possono prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, che complessivamente rappresentino almeno il settantacinque per cento dell'importo posto a base d'asta nel bando di gara.

8. Per i lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori, ai fini dell'accertamento dell'anormalità delle offerte, sono tenuti a verificare prima dell'aggiudicazione definitiva l'offerta che ha presentato il prezzo più basso. La verifica è effettuata confrontando l'offerta con i prezzi minimi di riferimento riscontrabili nell'elenco prezzi di cui all'art. 42 e valutando le giustificazioni prodotte dall'offerente relativamente alle sole voci di prezzo che si discostano per difetto dal minimo di riferimento. Il coordinatore, verificata l'offerta con esito positivo, autorizza l'aggiudicazione definitiva, mentre, in caso di esito negativo, sottopone ad analoga verifica l'offerta che segue in graduatoria fino ad individuare l'offerta non anomala.

9. Entro un mese dall'entrata in vigore dell'elenco prezzi di cui all'art. 42, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, determina le modalità di applicazione della procedura di valutazione delle offerte anomale ai sensi del comma 8.

10. La procedura di valutazione dell'anormalità delle offerte deve concludersi entro quarantacinque giorni dalla data dell'esperimento della gara a cura del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3.

11. Ai fini della verifica dell'anormalità delle offerte di cui ai commi 7 e 8, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori assumono come criterio di riferimento l'elenco prezzi approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 42, comma 1.

12. Nelle procedure aperta e ristretta, ove sia previsto il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, lett. a), l'ufficiale rogante o il seggio di gara investiti dall'amministrazione aggiudicatrice provvedono direttamente all'aggiudicazione definitiva del contratto dopo aver verificato la regolarità e la completezza della documentazione e dopo aver espletato le procedure di valutazione dell'anormalità dell'offerta. Il provvedimento di aggiudicazione vincola direttamente l'aggiudicatario e vincola l'amministrazione aggiudicatrice solo in seguito al provvedimento assunto dal dirigente competente ai sensi dell'art. 5 della l.r. 45/1995 o, per gli enti diversi dalla Regione, dal competente organo deliberativo che interviene nei successivi trenta giorni. Entro quindici giorni dall'esecutività del provvedimento, l'organo competente alla stipulazione del contratto invita l'aggiudicatario per la sottoscrizione del testo che riproduce le condizioni contrattuali.

13. Nella procedura aperta o ristretta, ove sia previsto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al comma 1, lett. b), nonché nell'appalto-concorso, nella procedura negoziata e nella concessione di lavori pubblici, l'aggiudicazione definitiva avviene sempre con provvedimento del dirigente competente o del competente organo deliberativo su proposta della commissione giudicatrice che deve pronunciarsi entro trenta giorni. Entro quindici giorni dall'esecutività del provvedimento di approvazione l'organo competente invita l'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto.

Art. 26

(Procedura ristretta)

1. Per l'affidamento con la procedura ristretta di lavori pubblici di importo superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 23, comma 1, il bando di gara può fissare il numero minimo e quello massimo entro cui collocare il numero dei concorrenti che si intendono invitare. In tal caso il numero minimo non può essere inferiore a cinque e quello massimo è pari a trentuno. Qualora il numero dei candidati sia superiore a trentuno, prima di procedere all'esame dei requisiti di prequalificazione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori procedono alla scelta mediante sorteggio pubblico, dandone adeguato preavviso agli interessati.

2. Per l'affidamento di lavori pubblici di interesse regionale aventi importo inferiore al limite stabilito per l'iscrizione all'albo di preselezione di cui all'art. 23, comma 1, ovvero ricompresi negli ex settori esclusi di cui alla dir. 93/38/CEE e al d.lgs. 158/1995, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori redigono esclusivamente la lettera di invito che dev'essere inviata a tutte le imprese iscritte all'albo regionale di preselezione in relazione alla specifica tipologia dei lavori, nonché all'importo dei medesimi. Al fine di garantire la corretta concorrenzialità, il numero dei candidati invitati alla singola gara non dev'essere inferiore a sei. Qualora il numero delle imprese iscritte all'albo di cui all'art. 23 aventi i requisiti sia inferiore a sei, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori integrano il bando di preinformazione di cui all'art. 8, comma 12, con la pubblicazione di uno specifico avviso al fine di consentire la partecipazione alla gara anche alle imprese non iscritte all'albo regionale. In tal caso, il numero dei candidati da invitare dev'essere ricompreso tra un minimo di sei ed un massimo di ventuno. Qualora il numero di candidati sia superiore a ventuno, l'amministrazione aggiudicatrice procede alla scelta secondo le modalità di cui al comma 1, fatto salvo l'invito delle imprese risultanti iscritte all'albo di cui all'art. 23.

3. Nella procedura di cui al comma 2, il termine previsto dalla lettera di invito per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni a decorrere dalla data di invio della stessa lettera di invito. Tale termine può essere ridotto a quindici giorni nel caso in cui il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, certifichi la sussistenza di una situazione di urgenza che renda impossibile utilizzare il predetto termine di quaranta giorni.

Art. 27

(Procedura negoziata)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, nonché gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, possono affidare gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale superiori alla soglia comunitaria mediante procedura negoziata, preceduta o meno dalla pubblicazione del bando di gara, nel rispetto delle disposizioni comunitarie di cui all'art. 7 della dir. 93/37/CEE.

2. Per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore alla soglia comunitaria e superiore a 150.000 ECU, IVA esclusa, l'affidamento a procedura negoziata può avvenire nelle medesime ipotesi di cui al comma 1, ovvero nell'ipotesi di cui all'art. 15, comma 5. Tale affidamento è preceduto da una gara informale alla quale devono essere invitati almeno sei concorrenti con precedenza assoluta per le imprese iscritte all'albo di preselezione di cui all'art. 23.

3. Per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale inferiori a 150.000 ECU, IVA esclusa, l'affidamento a procedura negoziata può avvenire nelle ipotesi previste dalla normativa sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dal regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato). Tale affidamento è preceduto dalla gara informale di cui al comma 2.

4. L'interferenza tecnica, o di altro tipo, di lavori da affidare con lavori in corso di esecuzione non è compresa fra i motivi tecnici di cui all'art. 41 del r.d. 827/1924. Qualora il lavoro in corso risultasse sostanzialmente modificato, il contratto in esecuzione è risolto e si procede ad affidare i nuovi lavori congiuntamente a quelli oggetto del contratto risolto non ancora eseguiti.

5. Gli affidamenti di appalti mediante procedure negoziate di cui al comma 1 possono essere deliberati dalle amministrazioni aggiudicatrici soltanto sulla base di una motivata proposta o di un motivato parere del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3. I relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.

6. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti con procedura negoziata devono possedere i requisiti di cui alla presente legge per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedure aperte o ristrette. Per altro, laddove le imprese iscritte nell'albo regionale di preselezione di cui all'art. 23 non siano in numero sufficiente ad integrare il numero minimo stabilito nel comma 2, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad invitare imprese non iscritte purché in possesso dei requisiti necessari per una pronta e sollecita esecuzione del lavoro pubblico.

7. Nessun lavoro pubblico può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo.

Art. 28

(Soggetti ammessi alle gare)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici i seguenti soggetti:

a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 (Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici), e successive modificazioni, e i consorzi fra le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato);

c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, tra imprese individuali anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite tra soggetti di cui alle lett. a), b) e c) i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi dei concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lett. a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile;

f) altri soggetti consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie e statali.

2. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento di lavori ai soggetti di cui al comma 1, lett. b) e c), devono essere riferiti ai consorzi e non alle singole imprese consorziate. I requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché dell'organico medio annuo, sono computati cumulativamente con riferimento alla totalità delle imprese consorziate.

3. E' vietata la contestuale partecipazione delle imprese consorziate di cui al comma 1, lett. c), alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici, in qualunque forma diversa rispetto al consorzio stabile costituito. E' vietato ai singoli consorzi stabili costituire, tra loro, o con terzi, consorzi e associazioni temporanee ai sensi del comma 1, lett. b), d) ed e), nonché più di un consorzio stabile.

4. Indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, non sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dell'esecuzione di lavori pubblici le società aventi una struttura finalizzata alla prestazione di servizi di ingegneria o di architettura e comunque inerenti a qualunque fase del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico.

5. La Regione, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria, promuove la costituzione di consorzi stabili fra le imprese iscritte all'albo di cui all'art. 23, al fine di favorire la realizzazione di strutture comuni di impresa destinate all'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale. E' in ogni caso facoltà dei consorzi stabili fare eseguire i lavori anche tramite affidamento ad imprese ad essi consorziate munite della necessaria capacità tecnica, che deve essere verificata dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3. Tale affidamento non costituisce subappalto. Resta ferma la responsabilità solidale degli stessi associati nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore o realizzatore, nonché nei confronti del soggetto destinatario finale del lavoro pubblico.

6. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 23, i consorzi stabili possono presentare la somma dei requisiti posseduti dalle singole imprese associate.

7. Nel caso di associazioni temporanee di concorrenti, di cui al comma 1, lett. d), ovvero di consorzi di concorrenti di cui alle lett. b) ed e), l'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale per l'intero lavoro pubblico. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio, ovvero di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.

8. Nel caso di consorzi di cooperative di produzione e lavoro la responsabilità del consorzio medesimo e delle cooperative ad esso consorziate, nonché le forme di partecipazione alla gara sono disciplinate in conformità alla vigente normativa nazionale.

9. Le associazioni temporanee possono essere strutturate:

a) in forma orizzontale, per l'esecuzione di lavori omogenei;

b) in forma verticale, per l'esecuzione di lavori ove il bando di gara configuri tipologie di opere scorporabili;

c) in forma combinata, ove la complessità dei lavori renda possibile l'utilizzo simultaneo delle due forme.

10. La responsabilità solidale di cui al comma 7 vale per tutti i concorrenti associati o consorziati che si siano riuniti in forma orizzontale per l'esecuzione di lavori omogenei ovvero, nell'ambito della forma combinata di cui al comma 9, lett. c), per l'esecuzione delle tipologie dei lavori prevalenti. Per gli assuntori di lavori scorporabili, come definiti dall'art. 13, comma 8, della l. 109/1994, la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale all'interno della medesima tipologia di lavori, nel caso di ricorso alla forma combinata di cui al comma 9, lett. c).

11. Nelle procedure ristrette e negoziate di cui all'art. 24, i concorrenti debbono essere rigorosamente individuati nella fase di prequalificazione sulla base del possesso dei requisiti fissati dal bando di gara. I concorrenti, qualificatisi congiuntamente o separatamente in relazione all'integrale possesso di tali requisiti, possono tuttavia presentare un'offerta in forma congiunta, con le modalità di cui al comma 12. Resta altresì ferma la possibilità di presentare un'offerta in forma congiunta per i concorrenti qualificatisi separatamente nell'albo di cui all'art. 23.

12. In ogni caso i concorrenti che intendano presentare la loro offerta nelle forme riunite di cui al comma 1, lett. d) ed e), e che abbiano superato la fase di prequalificazione debbono accompagnarla con la presentazione di un atto pubblico avente ad oggetto il conferimento di un mandato collettivo speciale con rappresentanza al concorrente che assume la qualifica di capogruppo, esprimendo l'offerta in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti.

13. Fatto salvo quanto previsto dal comma 11, sono vietati le associazioni in partecipazione, le associazioni temporanee e i consorzi di cui al comma 1, concomitanti o successivi all'aggiudicazione della gara.

14. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 13 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione dalle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.

15. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali siano necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali e nei casi di cui all'art. 13, comma 7, della l. 109/1994, è obbligatoria un'associazione temporanea di forma verticale o combinata, di cui al comma 9, salva l'ipotesi del possesso integrale dei requisiti in capo ad un concorrente in forma singola.

16. Fatti salvi i requisiti soggettivi di ammissione alla gara previsti, a pena di esclusione, dagli art. 22 e 23, che devono essere posseduti da ciascun concorrente, nel caso di associazioni temporanee o di consorzi di cui al comma 1, le cauzioni e le garanzie, nonché gli ulteriori requisiti oggettivi di capacità tecnica ed economico-finanziaria possono essere soddisfatti cumulativamente, fermo restando che, nel caso di forme verticali o combinate di cui al comma 9, lett. b) e c), i requisiti devono essere connessi all'esecuzione delle singole tipologie dei lavori.

17. La quota di partecipazione dei singoli soggetti alle associazioni temporanee ed ai consorzi, di cui al comma 1, lett. d) ed e), non può essere superiore alla rispettiva capacità esecutiva accertata nella fase di prequalificazione. Il soggetto che partecipa alla gara in riunione di imprese e che non possiede l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le classifiche o categorie richieste dal bando non può eseguire lavori in misura superiore alla quota del venti per cento.

CAPO V

CONTENUTO DEI CONTRATTI RELATIVI AL CICLO DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI

Art. 29

(Capitolati d'oneri per i servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura)

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, gli schemi-tipo di capitolato d'oneri, predisposti dalla commissione di cui all'art. 19, comma 11, per ciascuna tipologia dei servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura previsti nel ciclo di realizzazione dei lavori pubblici. In assenza della proposta, la Giunta regionale individua gli esperti ai quali affidare la redazione degli schemi-tipo di capitolato d'oneri.

2. I capitolati d'oneri, di cui al comma 1, devono rispettare i seguenti principi:

a) descrizione dettagliata delle prestazioni richieste in relazione alle loro tipologie ed ai relativi tempi di esecuzione;

b) definizione del numero minimo degli elaborati progettuali richiesti;

c) previsione delle modalità di redazione degli elaborati in relazione al grado di specificità richiesto per il singolo livello di progettazione di cui agli art. 11, 12, 13 e 14, nonché alla ricognizione ed al rispetto delle normative applicabili alla prestazione del servizio;

d) previsione di relazioni sullo stato di avanzamento nell'espletamento del servizio in relazione al livello di specificità del servizio stesso;

e) modalità di approvazione degli elaborati progettuali da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;

f) indicazione delle modalità di pagamento del corrispettivo, fermo restando che qualora l'amministrazione decida di interrompere il ciclo di realizzazione dopo uno dei tre livelli di progettazione, le prestazioni professionali eseguite devono essere liquidate entro sei mesi dalla data dell'avvenuta consegna degli elaborati. In ogni caso, tali corrispettivi devono essere liquidati entro diciotto mesi dalla suddetta data;

g) indicazione delle modalità di escussione delle polizze assicurative;

h) indicazione delle penali applicabili in caso di ritardo nella consegna degli elaborati previsti;

i) indicazione delle cause di risoluzione dell'incarico;

l) indicazione delle prestazioni accessorie che l'amministrazione aggiudicatrice intende richiedere nel corso delle successive fasi del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico, per i quali non devono essere previste maggiorazioni rispetto al corrispettivo pattuito;

m) indicazione del contenuto minimo della polizza assicurativa prevista per le responsabilità professionali;

n) modalità di integrazione delle prestazioni nel caso di servizi aventi natura multidisciplinare e individuazione della persona fisica responsabile della predetta integrazione;

o) indicazione delle sanzioni a fronte dell'inosservanza del divieto di cui all'art. 19, comma 3.

Art. 30

(Capitolati generali e speciali per l'esecuzione di appalti di lavori pubblici)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato dal Consiglio regionale, in forma di regolamento, il capitolato generale per i lavori pubblici di competenza della Regione. Tale capitolato generale è articolato in norme cogenti, applicabili a tutte le amministrazioni aggiudicatrici, nonché a tutti gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, e in norme derogabili per i soggetti diversi dalla Regione.

2. Il capitolato generale di cui al comma 1 si applica automaticamente agli appalti aggiudicati dai soggetti diversi dalla Regione che siano privi del loro capitolato generale e per quanto ivi non espressamente derogato nei limiti consentiti dal comma 1.

3. Per la realizzazione di ciascun lavoro pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori devono procedere alla predisposizione di un capitolato speciale che deve contenere i seguenti elementi:

a) descrizione dell'intervento nel suo complesso;

b) designazione delle diverse categorie di lavori con il relativo importo;

c) definizione specifica dell'oggetto contrattuale, con particolare riferimento all'organizzazione del cantiere, al presidio della sicurezza ed alla tempistica di esecuzione dei lavori;

d) identificazione di tutti i documenti progettuali relativi alle opere oggetto del contratto;

e) definizione dei ruoli e dei rapporti intercorrenti tra il coordinatore del ciclo, il progettista, l'appaltatore, la direzione lavori ed il collaudatore o la commissione di collaudo, con l'indicazione dei legali rappresentanti;

f) indicazione della periodicità e delle modalità con le quali devono essere fornite, al coordinatore del ciclo, le informazioni inerenti all'avanzamento tecnico delle attività di cantiere e delle forniture, alle eventuali variazioni della data di ultimazione finale, nonché dei termini intermedi ed eventuali variazioni del costo complessivo dell'appalto, alla presentazione di riserve, nonché ad ogni altro mutamento delle originarie pattuizioni contrattuali;

g) identificazione delle specifiche competenze del coordinatore e della direzione lavori in relazione all'esame delle varianti in corso d'opera ed alla tutela dei contenuti funzionali, tecnici ed economici del lavoro pubblico oggetto dell'appalto;

h) elencazione della documentazione che l'appaltatore è tenuto a predisporre in sede di presentazione dell'offerta ovvero in sede di aggiudicazione, con particolare riferimento al programma dettagliato dei lavori, alla logistica di cantiere, ai sistemi di controllo della qualità, ai sistemi di controllo della sicurezza, ai sistemi di calcolo degli avanzamenti, alla manodopera necessaria, con il grado di esaustività e di dettaglio compatibile con la particolare natura del singolo appalto;

i) periodicità e modalità delle relazioni sull'avanzamento lavori, che devono contenere dati sulla manodopera e sulle attrezzature presenti in cantiere;

l) definizione delle modalità di collaudo ed accettazione delle opere con la puntuale indicazione dei casi nei quali sono ammessi i collaudi in corso d'opera;

m) definizione delle garanzie fideiussorie e delle coperture assicurative, ad integrazione delle vigenti normative di legge;

n) previsione delle modalità di fatturazione, di pagamento e di contabilizzazione dell'avanzamento dei lavori, anche al fine del versamento degli acconti, favorendo l'introduzione di sistemi di supporto informatici alternativi rispetto ai sistemi manuali;

o) indicazione delle cause di sospensione dei lavori imputabili all'appaltatore;

p) modalità di valutazione dei costi di fermo cantiere, ivi comprese le spese generali;

q) previsione di penali, con puntuale indicazione dei criteri di computo, per un valore complessivo non superiore al dieci per cento del valore di contratto, con un termine massimo ammissibile per il ritardo con l'indicazione specifica delle relative sanzioni. Il valore giornaliero della penale non può in ogni caso superare l'uno per mille del valore di contratto;

r) puntualizzazione delle modalità di approvazione dei contratti di subappalto e di cottimo, nonché dei requisiti tecnico-organizzativi dei relativi affidatari, in attuazione del precetto generale di cui all'art. 33;

s) modalità dell'eventuale aggiornamento dei prezzi ammessi dalle vigenti disposizioni statali e regionali;

t) modalità di valutazione delle eventuali varianti, laddove ammissibili ai sensi dell'art. 32;

u) specificazione degli elementi previsti nell'ipotesi di cui all'art. 24, comma 3;

v) modalità della corresponsione al subappaltatore o cottimista nell'ipotesi di cui all'art. 33, comma 5;

z) dichiarazione della natura sperimentale di cui all'art. 43, comma 4.

4. Nei capitolati speciali di cui al comma 3 è vietato, a meno che ciò non sia giustificato dal particolare oggetto dell'appalto, introdurre prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre, ovvero che indichino marchi e brevetti. Indicazioni del genere, accompagnate dalla menzione "o equivalente", sono ammesse allorché non sia possibile una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili, nonché allorquando ricorrano specifiche, puntuali e comprovate esigenze di ordine tecnico, economico od organizzativo dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o realizzatore. E' pure vietato introdurre la generica dicitura "a scelta della direzione lavori" in sostituzione dell'identificazione di un prodotto in sede di gara.

Art. 31

(Piani di sicurezza)

1. Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori forma parte integrante del contratto di appalto o di concessione. Le violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, del concessionario, nonché dei subappaltatori o cottimisti, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore dei lavori vigila sull'osservanza del piano di sicurezza. Il suddetto piano dev'essere conforme alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), alla direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, nonché alla relativa normativa nazionale di recepimento ed all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale).

2. I capitolati di cui all'art. 30 devono prevedere:

a) l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla cassa edile della Regione;

b) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lett. a) da parte dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi in conto lavori da parte dell'ente aggiudicatore o realizzatore per le prestazioni oggetto del contratto di appalto o di concessione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità amministrativa, contributiva e retributiva, rilasciata dall'appaltatore ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e verificabile dall'amministrazione presso le autorità competenti, ivi compresa la cassa edile della Regione per consentire il pagamento del saldo finale. Qualora, a seguito delle verifiche condotte, l'amministrazione riscontri difformità dalle dichiarazioni rilasciate dall'impresa concessionaria, appaltatrice o subappaltatrice, l'ente aggiudicatore o realizzatore sospende il pagamento dei corrispettivi ancora dovuti fino al riscontro dell'avvenuta regolarizzazione;

d) l'obbligo per l'appaltatore di consegna all'ente appaltante, tramite il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori prima della consegna dei lavori. Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato, il coordinatore del ciclo non procede alla consegna dei lavori ed impone all'appaltatore di ottemperare a tale obbligo entro un termine perentorio, in ogni caso non superiore a trenta giorni continui e di calendario, trascorso inutilmente il quale propone all'organo competente la risoluzione del contratto. In tal caso, l'ente appaltante escute la cauzione provvisoria di cui all'art. 34 ed affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria;

e) l'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto di cui all'art. 337, comma secondo, della l. 2248/1865, all. F, di presentazione del piano delle misure della sicurezza fisica dei lavoratori non oltre trenta giorni continui e di calendario dalla data di consegna dei lavori. Nel caso in cui l'appaltatore non rispetti tale obbligo, il coordinatore del ciclo provvede ai medesimi adempimenti di cui alla lett. a);

f) l'obbligo di indicare, congiuntamente alla presentazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, il nominativo del direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano stesso, ai sensi dell'art. 18, comma 8, della l. 55/1990;

g) la previsione della dimensione numerica richiesta per la determinazione delle rappresentanze sindacali ai fini dell'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), calcolata sulla base del programma di lavoro con riferimento al complessivo numero dei dipendenti dell'appaltatore e dei subappaltatori presenti contemporaneamente nel cantiere, secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione collettiva, nel quadro delle disposizioni sulle rappresentanze sindacali.

Art. 32

(Varianti in corso d'opera)

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamento;

b) per sopravvenute esigenze non comportanti alcun aumento dell'importo previsto in contratto, né alcun pregiudizio, diretto o indiretto, per la committenza;

c) per il manifestarsi di errori o omissioni della progettazione esecutiva che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione;

d) in casi previsti dall'art. 1664, comma secondo, del codice civile.

2. Non sono considerate varianti ai sensi del comma 1 gli interventi:

a) disposti dal direttore dei lavori, purché siano contenuti entro un importo non superiore al cinque per cento delle somme previste per ogni categoria di lavoro dell'appalto e non comportino un aumento della spesa complessiva prevista per la realizzazione dell'opera;

b) finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione. Tali varianti, in aumento o in diminuzione, non prevedibili al momento della stipula del contratto non devono comunque comportare una spesa superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto e devono trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera e disponibile dopo l'applicazione di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, della legge regionale 19 gennaio 1995, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 1995/1997).

3. Qualora si renda necessaria una variante di cui al comma 1, il direttore dei lavori è tenuto a darne tempestiva comunicazione al coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3 che, a sua volta, provvede a darne immediata comunicazione al progettista.

4. Il coordinatore provvede a far adeguare la progettazione, determinarne il costo, in base ai criteri di calcolo fissati dal capitolato generale, e, sentito il direttore dei lavori, le modalità di esecuzione.

5. Le motivazioni, i contenuti funzionali, tecnici, temporali ed economici degli adempimenti di cui al comma 4, sono trasmessi, previo accertamento della copertura finanziaria, dal coordinatore all'organo competente per l'autorizzazione alla spesa.

6. A seguito dell'autorizzazione di cui al comma 5, il coordinatore stipula con l'appaltatore un atto aggiuntivo per gli adempimenti di cui al comma 4 e ne dà comunicazione alla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40 per il conseguente aggiornamento degli atti programmatori e delle informazioni da trasmettere alla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici, di cui all'art. 41.

7. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. c), i titolari degli incarichi di progettazione sono ritenuti responsabili dei danni arrecati alla committenza in relazione sia al danno emergente che al lucro cessante. Il coordinatore predispone una relazione illustrativa delle motivazioni che hanno impedito la rilevazione degli errori o delle omissioni, sia in sede di approvazione della progettazione esecutiva sia in sede di presentazione dell'offerta, e la trasmette all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o realizzatore che avvia le azioni di rivalsa e di escussione della polizza assicurativa di cui all'art. 34, comma 7. La responsabilità patrimoniale dei progettisti, nei limiti della garanzia prestata, si estende ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri sostenuti per l'esecuzione delle varianti.

8. Il provvedimento di cui al comma 7 è trasmesso, a cura del coordinatore, alla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40 che provvede a darne comunicazione alla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici, di cui all'art. 41, nonché all'ordine o collegio professionale di appartenenza.

9. Ove l'importo dei lavori resisi necessari per porre rimedio agli errori od omissioni di cui al comma 1, lett. c), ecceda complessivamente l'importo originario del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o realizzatore può escludere i professionisti ritenuti responsabili dall'affidamento degli appalti di servizi fino ad un massimo di due anni. Qualora la progettazione sia stata eseguita da una società, la causa di esclusione si estende anche alla persona giuridica.

10. Ai fini del comma 1, lett. c), si considerano errori di progettazione la cattiva valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica ed urbanistico-edilizia vincolante per la progettazione del lavoro pubblico e la violazione delle comuni norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

11. Qualora la relazione, di cui al comma 7, del coordinatore ponesse in evidenza la possibilità di riscontrare, in sede di presentazione dell'offerta, l'errore o l'omissione di cui al comma 1, lett. c), da parte dell'appaltatore, quest'ultimo è ritenuto corresponsabile dei danni provocati all'amministrazione che, di conseguenza, provvede all'escussione anche della polizza assicurativa di cui all'art. 34, comma 5.

12. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o realizzatore impone all'appaltatore l'esecuzione dei lavori suppletivi ai prezzi contrattuali originari. Ove i lavori necessari per il completamento dell'appalto ammontino complessivamente ad un importo che ecceda il quinto dell'importo originario del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice, o l'ente aggiudicatore o realizzatore, può, su proposta del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, procedere alla risoluzione del contratto limitandosi al pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali utili in cantiere, ovvero all'esecuzione in variante dei lavori fino alla concorrenza dell'importo previsto in contratto. All'eventuale gara successiva non è invitato l'appaltatore titolare del contratto oggetto della risoluzione, qualora sussista l'ipotesi di cui al comma 11; in tale caso, nessun compenso è dovuto all'appaltatore quale indennità di fermo cantiere.

Art. 33

(Subappalto)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad indicare nel bando di gara la tipologia o le tipologie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori tipologie relative a tutte le altre lavorazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, anch'esse con il relativo importo e già individuate ed esplicitate in sede di redazione della progettazione esecutiva. Tutte le lavorazioni a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili ed affidabili in cottimo. Per quanto riguarda la tipologia o le tipologie prevalenti, il bando di gara o la lettera di invito e, comunque, il capitolato speciale d'appalto di cui all'art. 30, definiscono la quota parte subappaltabile in misura eventualmente diversificata a seconda delle tipologie medesime, ma in ogni caso fino ad un massimo del trenta per cento. Laddove, peraltro, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o realizzatore ravvisi la sussistenza di particolari ragioni che rendano opportuno escludere totalmente il ricorso al subappalto nella tipologia o nelle tipologie prevalenti, su proposta motivata del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, possono inserire tale divieto nel bando di gara o nella lettera di invito.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che i concorrenti abbiano indicato, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di lavoro che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

b) che l'appaltatore provveda ad inoltrare al coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, la richiesta di autorizzazione e la bozza di contratto entro i trenta giorni precedenti alla data prevista per l'inizio della prestazione del subappaltatore;

c) che il contratto di subappalto contenga riferimenti espliciti alle prescrizioni normative e contrattuali dei lavori oggetto del subappalto, con particolare riferimento alla qualità, ai tempi ed alle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, nonché allo svolgimento dell'attività di controllo da parte dell'appaltatore;

d) che l'appaltatore sia in grado di dimostrare all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o realizzatore la disponibilità di sistemi e di strutture di supervisione, di supporto e di controllo dell'attività del subappaltatore, idonei al soddisfacimento del contenuto del contratto principale in relazione alle specifiche tipologie dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo;

e) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso degli stessi requisiti richiesti per la qualificazione dell'appaltatore, limitatamente ai lavori oggetto del contratto di subappalto o di cottimo;

f) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), e successive modificazioni;

g) che l'appaltatore provveda, entro il termine di venti giorni dalla stipulazione del contratto di subappalto o di cottimo, e comunque entro e non oltre novanta giorni dall'aggiudicazione dell'appalto di lavoro pubblico, alla consegna di copia autentica del contratto di subappalto o di cottimo al coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, corredata dalla dichiarazione di regolarità contributiva di cui all'art. 31, comma 2, lett. c);

h) che l'appaltatore garantisca l'adempimento, da parte di tutti i subappaltatori o cottimisti, degli obblighi ai quali gli stessi sono tenuti in materia di osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore in vigore, in materia di denuncia e versamenti contributivi di cui all'art. 18 della l. 55/1990 ed in materia di adempimenti per la sicurezza di cui all'art. 18, comma 8 della l. 55/1990 e all'art. 31 della presente legge.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori provvedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che prevedono lavori in subappalto superiori a quanto stabilito nel comma 1.

4. Il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico, di cui all'art. 4, comma 3, accerta le condizioni di cui al comma 2 e provvede, con atto motivato, ad autorizzare il subappalto, previa verifica dell'eventuale anormalità dei prezzi di subappalto ai sensi dell'art. 25, commi 8 e 9, fermo restando quanto disposto dall'art. 47, comma 5.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, in caso di comprovata inadempienza dell'appaltatore verso il subappaltatore o il cottimista, provvedono alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista dell'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, fino alla concorrenza del corrispettivo desumibile dal contratto d'appalto, diminuito dell'eventuale ribasso stabilito nel contratto di subappalto o di cottimo. Il capitolato d'appalto di cui all'art. 30 deve prevedere le modalità di espletamento della suddetta corresponsione. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare all'amministrazione aggiudicatrice la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento che dev'essere vistata dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle ulteriori attività equiparate al subappalto dalla normativa statale.

Art. 34

(Cauzioni e coperture assicurative)

1. Fermo restando il rinvio alla normativa statale di cui all'art. 15, comma 7, al fine di tutelare l'amministrazione aggiudicatrice dai danni che potrebbero derivarle dalla mancata sottoscrizione del contratto d'appalto di lavori pubblici, per fatto e colpa dell'aggiudicatario, i soggetti di cui all'art. 3 provvedono a richiedere ai concorrenti, contestualmente alla presentazione dell'offerta, la costituzione di una cauzione pari al due per cento dell'importo posto a base d'asta, IVA esclusa, fino a 300.000 ECU ed al cinque per cento per importi superiori. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono a restituire tale cauzione ai concorrenti che non risultano aggiudicatari, entro dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva. Per l'aggiudicatario tale cauzione risulta automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto. In caso di aggiudicazione mediante appalto-concorso ai sensi dell'art. 25, comma 4, tale cauzione è mantenuta sino all'approvazione della progettazione esecutiva ai sensi del medesimo articolo.

2. L'esecutore dei lavori, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una cauzione definitiva di importo conforme alle previsioni della vigente normativa statale e comunque non inferiore al dieci per cento del valore del contratto, IVA esclusa. La mancata costituzione di tale cauzione determina l'affidamento dell'appalto o della concessione in favore del concorrente che segue nella graduatoria, nonché l'incameramento della cauzione provvisoria di cui al comma 1 prestata dall'aggiudicatario inadempiente. La cauzione copre gli oneri conseguenti al mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo alla data di accettazione delle opere di cui all'art. 17, ovvero trascorsi tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'amministrazione aggiudicatrice abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudo. La cessazione degli effetti, nel caso di garanzie prestate mediante fideiussioni assicurative o bancarie, opera automaticamente anche nei confronti dell'istituto emittente, indipendentemente dalla restituzione dei certificati da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. Nell'ipotesi prevista dall'art. 25, comma 4, la cauzione definitiva deve essere costituita entro dieci giorni dalla avvenuta approvazione della progettazione esecutiva ai sensi del medesimo art. 25.

3. Nei casi di accettazione parziale delle opere, la cauzione di cui al comma 2 può essere proporzionalmente diminuita.

4. L'esecutore dei lavori è tenuto altresì a costituire, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di pari importo. Tale garanzia è ridotta proporzionalmente all'assorbimento dell'anticipazione con i pagamenti in acconto corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori.

5. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede d'offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo con esito positivo ovvero nei termini di cui al comma 2. Nei casi in cui è previsto un periodo di garanzia, tale polizza assicurativa deve essere sostituita da una polizza equivalente, che tenga indenni i soggetti di cui al presente comma da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere in garanzia o agli interventi relativi alla loro eventuale sostituzione o rifacimento. Tale polizza cessa di avere efficacia con l'accettazione del lavoro pubblico, fatti salvi gli effetti stabiliti nel comma 2.

6. Per i lavori il cui importo superi l'ammontare fissato dalla Giunta regionale con la stessa deliberazione di cui all'art. 23, comma 1, l'appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di accettazione, una polizza indennitaria secondo le modalità e le condizioni stabilite dalle vigenti norme nazionali ed a partire dalla data di entrata in vigore di tali norme.

7. Secondo quanto disposto dagli art. 19, 20 e 21, il progettista o i progettisti, a far data dall'affidamento del servizio relativo alla progettazione esecutiva, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, devono produrre la dichiarazione di una compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare, con decorrenza dall'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori, una polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento al lavoro progettato ed oggetto delle procedure di gara medesime. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per varianti di cui all'art. 32, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al dieci per cento dell'importo dei lavori progettati con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al venti per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

8. La mancata presentazione da parte dei progettisti della dichiarazione di cui al comma 7 impedisce alle amministrazioni la sottoscrizione del contratto, con la conseguente sostituzione del soggetto affidatario.

CAPO VI

REGIMI SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI

Art. 35

(Concessioni di lavori pubblici)

1. I lavori pubblici da realizzare con il concorso del capitale privato possono essere altresì affidati in concessione. La concessione deve avere ad oggetto, oltre all'esecuzione, anche la gestione delle opere. La controprestazione a favore del concessionario deve consistere unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l'opera. Qualora nella gestione dell'opera siano previsti prezzi o tariffe amministrati o controllati, il soggetto concedente assicura al concessionario l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo che comunque non può superare il cinquanta per cento dell'importo totale delle opere e il cui pagamento avviene contestualmente all'attestazione di cui al comma 10.

2. Nel caso di affidamento in concessione le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute alla redazione della progettazione preliminare di cui all'art. 12, che costituisce riferimento per lo svolgimento della procedura ristretta di cui al comma 5.

3. La redazione della progettazione definitiva di cui all'art. 13 è svolta dai concorrenti nell'ambito della predetta gara, contribuisce alla scelta del concessionario e costituisce riferimento per la stipulazione della convenzione di concessione.

4. La redazione della progettazione esecutiva di cui all'art. 14 avviene a cura e a spese del concessionario, che ne cura la trasmissione al coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, per la verifica di conformità con le precedenti fasi di progettazione, nonché col contenuto della convenzione di concessione. Tale verifica costituisce il presupposto per lo svolgimento delle eventuali gare di appalto di cui al comma 8 e, comunque, per l'inizio dei lavori.

5. Le concessioni di lavori pubblici sono affidate esclusivamente mediante procedura ristretta col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:

a) il valore economico e finanziario della controprestazione;

b) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;

c) il tempo di esecuzione dei lavori;

d) gli ulteriori requisiti di cui all'art. 25, comma 4;

e) la durata della concessione;

f) la qualità del servizio in gestione ed il livello delle tariffe da praticare all'utenza.

6. Alle procedure di affidamento delle concessioni di lavori pubblici si applicano, se compatibili, le disposizioni in tema di appalto-concorso di cui all'art. 25.

7. I concessionari di lavori pubblici, che siano in possesso dei requisiti di cui agli art. 22 e 23, possono eseguire direttamente i lavori rientranti nell'oggetto della concessione, nei limiti in cui ciò è ammesso dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

8. L'affidamento in appalto dei lavori che il concessionario intende far eseguire a terzi avviene sulla base della vigente normativa comunitaria e nazionale e della presente legge.

9. Le opere oggetto di concessione devono essere sottoposte al collaudo di cui all'art. 17 a cura e a spese del concessionario. Il collaudo deve altresì verificare il rispetto del contenuto della convenzione di concessione. A tal fine, l'amministrazione aggiudicatrice, anche in assenza di espresse previsioni della convenzione, deve comunque poter nominare uno o più collaudatori di sua fiducia.

10. In ogni caso, il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, anche avvalendosi di strutture interne ed esterne all'amministrazione, deve attestare la rispondenza delle opere collaudate al contenuto della convenzione. Tale attestazione costituisce condizione per l'inizio della gestione dell'opera oggetto della concessione.

11. All'affidamento delle concessioni di lavori pubblici, nonché all'eventuale affidamento di appalti ad imprese terze si applicano le disposizioni previste dall'art. 41 per la trasmissione dei dati alla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici.

12. Le amministrazioni aggiudicatrici restano comunque estranee a tutti i rapporti del concessionario con appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il concessionario e detti soggetti, senza che sia configurabile alcuna forma di responsabilità, diretta o indiretta, dell'amministrazione concedente.

Art. 36

(Società a partecipazione pubblica)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, qualora ricorra l'ipotesi di cui all'art. 35, comma 1, possono altresì utilizzare, in alternativa alla concessione di lavori pubblici di cui all'art. 35, le forme di società a partecipazione pubblica previste dalla normativa statale e regionale. Tali società non possono realizzare direttamente i lavori pubblici rientranti nella sfera di competenza degli enti pubblici che ne siano soci o che esercitino comunque su di essa un'influenza dominante ai sensi della vigente normativa statale.

2. I lavori pubblici necessari per l'espletamento dell'oggetto sociale delle società di cui al comma 1 sono sempre affidati in appalto secondo le procedure disciplinate dalla presente legge. Ai cicli di realizzazione di detti lavori pubblici si applicano le disposizioni di cui all'art. 35, con l'avvertenza che al concessionario si sostituisce la società di cui al comma 1.

Art. 37

(Realizzazione di lavori pubblici con capitale di rischio privato)

1. Al fine della realizzazione di infrastrutture pubbliche idonee a soddisfare un bisogno collettivo, senza oneri finanziari diretti a carico della Regione ovvero di altra amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 3, comma 2, il soggetto promotore di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), può promuovere la realizzazione dell'opera interamente a proprie spese, mediante l'affidamento di una concessione di lavori pubblici di cui all'art. 35, ovvero la costituzione di una società a partecipazione pubblica di cui all'art. 36.

2. L'offerta può riguardare la realizzazione di un'opera mediante l'integrazione o lo sviluppo di una progettazione definitiva o esecutiva già nella disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero può concernere la realizzazione di un'opera sulla base di una nuova progettazione, a cominciare dal livello preliminare. In entrambi i casi, la proposta deve indicare l'importo delle spese sostenute per la redazione della progettazione medesima, corredata di un piano economico-finanziario con la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e con l'indicazione dei soggetti finanziatori e delle garanzie offerte. Detto importo è comprensivo anche dei diritti di ingegno di cui agli art. 2578 e seguenti del codice civile.

3. L'offerta è inammissibile qualora il suo contenuto non risulti conforme agli strumenti urbanistici vigenti, approvati e adottati, nonché agli atti pianificatori in tema di lavori pubblici di cui alla presente legge.

4. Il soggetto promotore è tenuto alla pubblicazione dell'offerta per estratto, secondo le modalità previste per i bandi di gara di importo corrispondente in base alla presente legge, nonché alla vigente normativa comunitaria e nazionale. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'ultimo degli avvisi di cui al presente comma, chiunque può presentare osservazioni sull'offerta e sull'eventuale progettazione ad essa acclusa.

5. Nel caso di più proposte fra loro incompatibili, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta ad assicurare la preferenza alla proposta che assicuri il maggior vantaggio patrimoniale per l'amministrazione aggiudicatrice, il miglior contributo allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali ed il minor impatto sull'ambiente, secondo parametri obiettivi e trasparenti desumibili dagli atti pianificatori in tema di lavori pubblici di cui alla presente legge.

6. Laddove l'amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto delle osservazioni presentate in base al comma 4, ritenga di accogliere la proposta presentata dal soggetto promotore, eventualmente prescelto in base al comma 5, essa procede all'indizione di una pubblica gara per l'affidamento della concessione di lavori pubblici ovvero per la selezione dei soci privati in seno alla società a partecipazione pubblica, nel rispetto della disciplina generale dettata dalla presente legge nonché dalle ulteriori disposizioni, comunitarie e nazionali, di volta in volta applicabili, così come integrate dai commi 7, 8, 9 e 10.

7. I partecipanti alla pubblica gara, ad eccezione del soggetto promotore, devono versare, in aggiunta ad ogni altra prescrizione, una cauzione, in una delle forme previste dalla presente legge, in misura pari alle spese quantificate in base al comma 2.

8. Nell'ambito della pubblica gara, il soggetto promotore ha diritto di prelazione sull'affidamento della concessione di lavori pubblici o sulla selezione dei soci privati in seno alla società a partecipazione pubblica nel rispetto delle condizioni dell'offerta risultata vincente. Le modalità e i tempi per l'eventuale esercizio della prelazione sono predeterminati nel bando di gara.

9. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 8, il soggetto promotore ha diritto al pagamento, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, dell'importo quantificato in base al comma 2.

10. In caso di esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 8, il soggetto promotore deve versare al migliore offerente una somma pari al cinquanta per cento del medesimo importo quantificato in base al comma 2, a titolo di rimborso forfetario per le spese da questo sostenute per la partecipazione alla gara.

Art. 38

(Realizzazione da parte della Regione di lavori in economia di competenza degli enti locali)

1. I lavori pubblici di competenza degli enti locali di importo superiore a 20.000 ECU, finalizzati a garantire la sicurezza e la continuità funzionale dell'opera, aventi caratteristica di urgenza ovvero di frammentarietà, possono, data la loro natura, essere eseguiti in economia direttamente dalla Regione.

2. Qualora sussistano i presupposti di cui al comma 1, verificati tramite la struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, la Giunta regionale delibera la realizzazione dei suddetti lavori.

3. Sono esclusi dalla possibilità di cui al comma 1 i lavori di pronto intervento.

CAPO VII

ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Art. 39

(Competenze degli organi regionali)

1. Per quanto attiene alla Regione, l'attività connessa all'intero ciclo di realizzazione dei lavori pubblici di interesse regionale, di cui alla presente legge, è attribuita alla competenza del consiglio regionale, della Giunta regionale, del Presidente della Giunta regionale, degli assessori regionali e dei dirigenti della Regione.

2. Spetta al Consiglio regionale:

a) l'approvazione della delibera programmatica di cui all'art. 6, comma 1;

b) l'approvazione del piano regionale dei lavori pubblici di cui all'art. 6, comma 2;

c) l'approvazione del programma regionale di previsione di cui all'art. 7;

d) l'approvazione del capitolato generale per l'esecuzione di appalti di lavori pubblici di cui all'art. 30, commi 1 e 2.

3. Spetta alla Giunta regionale:

a) l'adozione della delibera programmatica di cui all'art. 6, comma 2, e del programma regionale di previsione di cui all'art. 7;

b) l'adozione e l'approvazione del programma regionale operativo di cui all'art. 8;

c) l'approvazione delle progettazioni, di altri elaborati tecnici, nonché dei capitolati d'oneri tipo e dei capitolati speciali tipo;

d) l'assunzione delle deliberazioni a contrarre indicanti il fine, l'oggetto, la forma del contratto, le modalità di scelta del contraente e la copertura della relativa spesa;

e) l'istituzione dell'albo regionale di preselezione, nonché la determinazione dei limiti dell'importo dei lavori di interesse regionale relativi al funzionamento dell'albo di cui all'art. 23, comma 1;

f) l'assunzione dei provvedimenti per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 32;

g) l'istituzione e la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori di cui all'art. 17;

h) l'istituzione della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40;

i) l'istituzione e l'organizzazione della banca dati - osservatorio dei lavori pubblici, di cui all'art. 41;

l) l'istituzione del sistema di certificazione della qualità di cui all'art. 44;

m)l'adozione dell'elenco prezzi di cui all'art. 42;

n) l'assunzione di ogni altro provvedimento previsto dalla presente legge e non attribuito esplicitamente ad altri organi della Regione o ai dirigenti.

4. Spetta agli assessori regionali competenti:

a) formulare le proposte da inoltrare alla Giunta regionale, avvalendosi della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, per la redazione del piano regionale dei lavori pubblici di cui all'art. 6, del programma regionale di previsione di cui all'art. 7 e del programma regionale operativo di cui all'art. 8;

b) sovraintendere alla redazione degli studi di cui all'art. 6, nonché delle progettazioni di cui agli art. 7 e 8;

c) predisporre gli schemi di settore, di sviluppo e di previsione, avvalendosi della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40;

d) istruire i provvedimenti per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 32 e ogni altro provvedimento proposto alla Giunta regionale.

5. Spetta al Presidente della Giunta regionale stipulare e sottoscrivere i contratti di appalto pubblico di lavori e di appalto pubblico di servizi. Tale compito può essere delegato, in via generale o con riferimento ai singoli contratti, ai dirigenti regionali preposti ai singoli lavori pubblici.

6. Spetta ai dirigenti della Regione:

a) l'adozione dei bandi di gara dei capitolati speciali d'appalto, nonché l'invito alle procedure concorsuali previste dalla presente legge;

b) la presidenza alle procedure di gara con l'assunzione della veste di ufficiale rogante o di presidente del seggio di gara nelle procedure di gara di carattere automatico di cui all'art. 25, comma 12;

c) l'adozione degli atti relativi ai lavori pubblici da eseguirsi in economia;

d) lo svolgimento delle altre attribuzioni ad essi espressamente demandate da disposizioni della presente legge, fermo restando quanto disposto dalla l.r. 45/1995.

Art. 40

(Struttura centrale di coordinamento)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita, nel rispetto delle procedure previste dalla l.r. 45/1995, presso l'Assessorato dei lavori pubblici, una struttura centrale di coordinamento per il supporto ai singoli coordinatori del ciclo di realizzazione di lavori pubblici di cui all'art. 4, comma 3.

2. La struttura centrale di coordinamento di cui al comma 1 svolge funzioni di assistenza all'attività degli assessorati della Regione autonoma Valle d'Aosta preposti alla realizzazione di lavori pubblici, al fine di assicurare uniformità di comportamento tramite procedure standardizzate conformi ai principi ed alle disposizioni della presente legge.

3. Compete alla struttura centrale di coordinamento, di cui al comma 1, organizzare l'attività necessaria per:

a) la raccolta e la composizione degli schemi di settore, di sviluppo e di previsione, e di tutta la documentazione utile alla redazione del piano regionale dei lavori pubblici di cui all'art. 6, del programma regionale di previsione di cui all'art. 7, e del programma regionale operativo di cui all'art. 8;

b) il coordinamento delle proposte dei vari assessorati e la segnalazione agli stessi delle eventuali incompatibilità al fine di ricercare le necessarie soluzioni;

c) l'invio delle informazioni inerenti ai singoli atti pianificatori alla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici, di cui all'art. 41;

d) la verifica prevista dalla disciplina di valutazione degli interventi di cui all'art. 10;

e) la tenuta e l'aggiornamento dell'albo regionale di preselezione di cui all'art. 23;

f) il funzionamento e l'aggiornamento della banca dati - osservatorio dei lavori pubblici, di cui all'art. 41;

g) l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco prezzi di cui all'art. 42;

h) la conservazione e l'aggiornamento degli elenchi di cui all'art. 44, comma 5.

4. La struttura centrale di coordinamento di cui al comma 1, si avvale di personale dipendente della Regione secondo la pianta organica stabilita dalla Giunta regionale, nel rispetto della l.r. 45/1995, con la deliberazione di cui al comma 1.

5. La struttura centrale di coordinamento di cui al comma 1, anche al fine della valorizzazione delle strutture interne all'amministrazione regionale e della loro crescita professionale, può comunque avvalersi della collaborazione delle unità interdisciplinari previste dall'art. 4, commi 7, 9 e 10.

6. Il dirigente responsabile della struttura centrale di coordinamento, di cui al comma 1, assume le funzioni attribuite al coordinatore unico di cui all'art. 7, comma 1, della l. 109/1994 e successive modificazioni.

7. Nel caso delle forme di cooperazione di cui all'art. 5, una struttura centrale di coordinamento deve essere istituita presso l'ente delegato sulla base di una convenzione tra gli enti locali interessati. Tale convenzione deve specificare quali funzioni, proprie del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, sono trasferite alla corrispondente figura della struttura centrale di coordinamento.

8. La stipulazione della convenzione di cui al comma 7, è comunque subordinata alla previa acquisizione della progettazione preliminare redatta ai sensi dell'art. 12.

9. La convenzione di cui al comma 7, non può comunque prescindere dall'obbligo dell'ente destinatario finale dell'opera di approvare esplicitamente i contenuti funzionali ed economici delle progettazioni, i tempi di esecuzione, lo schema di finanziamento, i capitolati d'oneri di cui all'art. 29, i capitolati speciali d'appalto di cui all'art. 30, le eventuali modifiche dei fatti contrattuali, nonché di proporre istanze per il rilascio di assensi amministrativi e di procedere all'accettazione finale dell'opera.

10. La convenzione di cui al comma 7 può stabilire le modalità di rimborso delle spese nel limite massimo di quelle effettivamente sostenute e documentate dalla struttura centrale di coordinamento.

Art. 41

(Banca dati - osservatorio dei lavori pubblici)

1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'art. 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presso la struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, è istituita, con apposita deliberazione della Giunta regionale, la banca dati - osservatorio dei lavori pubblici, organizzata su base informatica.

2. La banca dati - osservatorio dei lavori pubblici, sulla base dei dati acquisiti dai singoli cicli di realizzazione dei lavori pubblici, determina:

a) l'incidenza del costo dei vari livelli di progettazione sul valore finale delle opere;

b) il rapporto tra il valore posto a base d'asta ed il valore di aggiudicazione rispetto al costo complessivo dell'opera;

c) i tempi impiegati per il compimento delle singole fasi rispetto al tempo complessivo di realizzazione dell'intero ciclo;

d) i costi parametrici per tipologie di opere, tenuto conto del disposto dell'art. 42;

e) i prezzi unitari delle singole voci elementari di lavorazione e di materiali, tenuto conto dell'art. 42;

f) un coefficiente medio di rivalutazione dei prezzi su base annuale e per ciascun elenco prezzi, di cui all'art. 42, pubblicato negli anni precedenti.

3. La banca dati - osservatorio dei lavori pubblici deve costituire archivi per la standardizzazione di specifiche tecniche di documenti progettuali e di documenti di gara. Essa inoltre costituisce repertori della normativa applicabile, nonché di dati sullo stato di fatto.

4. In relazione agli archivi di cui al comma 3 promuove altresì la standardizzazione delle caratteristiche funzionali e costruttive delle singole categorie di lavori pubblici di cui all'allegato A e le trasmette alla Giunta regionale che, con propria deliberazione, può recepirle alla stregua di linee guida di riferimento per la redazione degli studi e delle progettazioni.

5. Tutti i soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti a fornire alla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici le informazioni di competenza.

6. La banca dati - osservatorio dei lavori pubblici procede alle necessarie interconnessioni con altri sistemi regionali e statali di raccolta dati uniformandosi alla normativa di indirizzo di fonte statale.

7. Le funzioni dell'Osservatorio regionale degli appalti e concessioni pubbliche di cui alla legge regionale 23 febbraio 1993, n. 9 (Istituzione dell'Osservatorio regionale degli appalti e concessioni pubbliche) sono svolte dalla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 1.

8. La banca dati - osservatorio dei lavori pubblici svolge altresì le seguenti funzioni:

a) raccolta da tutti i soggetti di cui all'art. 3, dei dati sulle forniture e sui lavori da essi affidati;

b) organizzazione sistematica delle informazioni sugli appalti e le concessioni in una banca dati - osservatorio dei lavori pubblici informatica;

c) redazione e pubblicazione semestrale di un notiziario regionale degli appalti e delle concessioni di cui all'art. 3.

9. Il notiziario di cui al comma 8, lett. c), pubblicato semestralmente ai sensi dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1987, n. 80 (Norme straordinarie per l'accelerazione della esecuzione di opere pubbliche), deve riportare i dati relativi:

a) alle gare d'appalto esperite nei sei mesi precedenti la sua pubblicazione, il cui importo a base d'asta non risulti inferiore ai 150.000 ECU, IVA esclusa; il numero dei partecipanti a ciascuna gara, le modalità di aggiudicazione dei lavori, gli aggiudicatari, la durata dei lavori;

b) alle concessioni affidate nei sei mesi precedenti la pubblicazione con l'indicazione delle loro caratteristiche;

c) agli appalti, gli eventuali subappalti e le concessioni ultimate nei sei mesi precedenti la pubblicazione, indicando per ciascun lavoro e fornitura l'importo contrattuale, l'ammontare delle perizie di variante e suppletive, l'importo revisionale liquidato, le penali e le sanzioni applicate per ritardi ed inadempienze; i premi di accelerazione corrisposti.

10. Con la stessa delibera di cui al comma 1, la Giunta regionale deve stabilire le modalità di trasmissione delle informazioni da trasferire alla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici e di quelle utili per la redazione del notiziario.

11. Il notiziario regionale, redatto ai sensi del comma 10, è inviato a tutti gli enti locali ed altri enti pubblici appaltanti, i quali provvedono ad esporlo pubblicamente nei propri uffici; esso viene inoltre inviato a tutte le categorie interessate.

12. Al fine di raccogliere e catalogare sistematicamente i dati relativi agli appalti e concessioni di lavori pubblici, la banca dati - osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 1, è collegata in rete con tutti gli uffici dell'Amministrazione regionale che espletano procedure di appalto e concessione e prioritariamente con i servizi competenti dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Art. 42

(Elenco prezzi)

1. Ai fini della trasparenza e del coordinamento dell'attività tecnico-amministrativa nel settore dei lavori pubblici, la Giunta regionale approva, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un elenco di prezzi unitari delle singole voci elementari di lavorazione e delle forniture, nonché della manodopera, dei noli, delle attrezzature e dei materiali da applicarsi ai lavori pubblici di interesse regionale, tenuto conto delle risultanze desumibili dalla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 41.

2. L'elenco prezzi viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed è aggiornato annualmente con scadenza alla data del 31 marzo di ogni anno, sulla base di una proposta formulata dalla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40.

3. L'elenco prezzi costituisce necessario parametro di riferimento nella fase di progettazione, nonché nell'eventualità di definizione o di concordamento di nuovi prezzi.

4. L'adozione di prezzi relativi a voci non previste nell'elenco prezzi, di cui al comma 2, nonché l'adozione di prezzi diversi da quelli previsti nell'elenco prezzi può avvenire soltanto sulla base di un atto motivato dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3.

5. L'elenco dei prezzi, di cui al comma 1, comprende altresì l'elenco dei prezzi parametrici desumibili dalle risultanze della banca dati - osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 41, sia per tipologia di lavori che per localizzazione geografica, calcolati su base statistica con riferimento all'ultimo triennio.

6. La Giunta regionale può stabilire ulteriori modalità di diffusione dell'elenco prezzi.

CAPO VIII

FORMAZIONE PROFESSIONALE E CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

Art. 43

(Formazione degli addetti nel settore dei lavori pubblici)

1. Al fine di favorire la qualificazione degli addetti nei settori delle costruzioni, dell'ingegneria e dell'architettura, anche con specifico riferimento al recupero ed allo sviluppo del patrimonio architettonico e dell'artigianato della Valle d'Aosta nell'ambito dei lavori pubblici, la Regione promuove la valorizzazione degli addetti ai settori dei lavori pubblici nonché al cantiere quali: addetto alla sicurezza in cantiere, addetto alla qualità, assistente di cantiere, caposquadra, tecnico installatore, elettricista, idraulico, manovratore di mezzi, muratore, manovale, stuccatore, decoratore nonché rilevatori, topografi, tecnici del territorio, disegnatori e ogni altra figura professionale prevista dalla normativa vigente.

2. La formazione professionale deve assumere un carattere eminentemente pratico e deve concludersi con il rilascio di un attestato di professionalità basato sul risultato di una prova pratica specifica.

3. Il programma regionale di previsione di cui all'art. 7 indica i programmi di formazione di cui al comma 1 e le rispettive risorse finanziarie da realizzarsi nel triennio ed identifica i cantieri sperimentali, con preferenza per quelli relativi agli interventi sul patrimonio esistente.

4. La natura sperimentale del cantiere dev'essere indicata, per ogni singolo lavoro, nel programma regionale operativo di cui all'art. 8, comma 3, e riportata nel capitolato d'appalto, di cui all'art. 30, in quanto costituisce un elemento delle pattuizioni di contratto.

Art. 44

(Sistema di certificazione della qualità)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, i soggetti affidatari di lavori pubblici devono improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza.

2. La Regione, anche attraverso l'attività di enti da essa dipendenti, di società di capitali da essa partecipate, nonché da enti terzi da essa riconosciuti, promuove la nascita, lo sviluppo e l'affermazione di sistemi organizzativi per la conduzione aziendale basata sulla qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi in materia di lavori pubblici. Ai predetti enti o società, nelle more del completamento del sistema di certificazione di qualità, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può attribuire la qualifica di soggetti abilitati alla certificazione.

3. L'attività di certificazione di cui al comma 2 dev'essere prioritariamente rivolta ad accertare l'esistenza di:

a) manuali di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN/ISO 9000;

b) sistemi di controllo dei processi costruttivi, che siano fondati sul rispetto dei manuali di cui alla lett. a);

c) manuali di sicurezza del lavoro e conseguente articolazione dell'organizzazione dei cantieri;

d) ulteriori requisiti tecnico-organizzativi, articolati secondo importi e tipologie di lavoro. In particolare, la capacità tecnico-organizzativa deve essere accertata:

1) sulla base dei titoli di studio e della professionalità dell'imprenditore e dei dirigenti dell'impresa;

2) sulla base dei lavori eseguiti negli ultimi tre anni con l'indicazione dei relativi importi, della tipologia e della buona esecuzione;

3) sulla base delle attrezzature e dei mezzi d'opera;

4) sulla base dell'organico medio annuo, calcolato sull'ultimo triennio, dettagliato per dirigenti, tecnici, impiegati e manodopera, specializzata e no, integrato dalla certificazione relativa alle coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi tre anni rilasciate dagli enti e per gli adempimenti di cui all'art. 18, comma 7, della l. 55/1990, nonché sulla base di ogni altro elemento utile, tra cui la documentazione attestante il corretto adempimento degli obblighi di cui all'art. 18, comma 8, della l. 55/1990 e dell'art. 28 della presente legge;

e) ulteriori requisiti economico-finanziari. In particolare la capacità economico-finanziaria deve essere attestata con i bilanci o con la documentazione contabile relativi agli ultimi tre esercizi, corredati di ogni altro elemento utile, quali referenze bancarie, accesso documentato al credito, disponibilità di fideiussioni ed altre garanzie;

f) qualità della formazione.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti:

a) i requisiti di professionalità ai quali devono rispondere gli organismi di certificazione riconosciuti ai sensi del comma 2;

b) le modalità di accertamento dei sistemi di qualità di cui al comma 3, lett. a), nel rispetto della normativa vigente;

c) le modalità di accertamento degli ulteriori requisiti di cui al comma 3, lett. b) e c).

5. La deliberazione di cui al comma 4 stabilisce la formazione di elenchi, su base regionale, degli esecutori di lavori pubblici che hanno conseguito la certificazione di cui al comma 3. Tali elenchi sono redatti e conservati presso la struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40 che ne assicura la pubblicità per il tramite della banca dati - osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 41. Gli stessi elenchi debbono essere aggiornati su base annua ed abilitano al rilascio di forme probatorie semplificate attestanti il mantenimento del possesso dei requisiti certificati ai fini della qualificazione di cui agli art. 24 e 25.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE INERENTI AI SERVIZI CONNESSI ALLO SVILUPPO DEL CICLO DI REALIZZAZIONE

Art. 45

(Finanziamento dei servizi)

1. I costi relativi alla progettazione preliminare e definitiva, insieme ai costi della progettazione esecutiva, concorrono alla determinazione del costo complessivo dei lavori oggetto di appalto.

2. Gli oneri inerenti alla progettazione esecutiva, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi nonché agli atti pianificatori di cui agli art. 7 e 8, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri enti aggiudicatori o realizzatori, in una percentuale che non deve comunque superare il dieci per cento dell'importo previsto per ogni singolo lavoro, con eventuali deroghe per particolari lavori ad elevato contenuto tecnologico, espressamente stabilite con deliberazione della Giunta regionale su proposta motivata dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3.

3. Le somme eventualmente occorrenti ai fini di cui al comma 7 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della stessa o ad apposita voce del bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici.

4. Le spese relative al funzionamento della commissione di aggiudicazione previste dagli art. 25 e 26, nonché le spese relative ai collaudi di cui all'art. 17, devono essere ricomprese negli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.

5. Gli oneri derivanti dall'istituzione della banca dati - osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 41, graveranno sul capitolo n. 49035 del bilancio della Regione autonoma Valle d'Aosta, che assume la seguente nuova denominazione "Spese per il funzionamento della banca dati - osservatorio dei lavori pubblici".

6. Alla copertura degli oneri relativi al funzionamento della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, e previsti per l'organizzazione e la redazione dell'elenco prezzi di cui all'art. 42, nonché per dare attuazione a quanto disposto dalla presente legge, la Regione Valle d'Aosta provvede con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16 recante (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

7. Per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale incaricato della direzione lavori, della conduzione dei lavori in economia diretta o nominato collaudatore, nonché individuato ai sensi dell'art. 4, comma 8, quale coordinatore del ciclo di realizzazione, il contratto collettivo, nel rispetto della l.r. 45/1995, definisce il relativo trattamento economico accessorio.

CAPO X

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 46

(Applicazione della legge)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano immediata applicazione per i cicli di realizzazione da avviare di cui all'art. 4, comma 1.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai lavori pubblici di interesse regionale per i quali il provvedimento di indizione della gara sia stato adottato dall'organo competente prima della data di entrata in vigore della presente legge;

b) alle prestazioni di servizi di ingegneria e di architettura, affidate prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle relative procedure di selezione del prestatore di servizio per le quali sia già stato adottato il provvedimento di indizione della gara prima della data di entrata in vigore della presente legge;

c) alle progettazioni esecutive già affidate dall'organo competente, prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. La presente legge sostituisce tutte le altre norme regionali regolanti la materia degli appalti di lavori pubblici, con l'esclusione del regolam. reg. 2/1994, come modificato dal regolam. reg. 8/1995, in relazione al disposto dell'art. 15, comma 6.

4. Le norme di cui alla presente legge concernenti l'affidamento di incarichi per prestazioni di servizi di ingegneria ed architettura di cui agli art. 20 e 21, comma 1, prevalgono sulla normativa regionale in materia di incarichi professionali di cui alla legge regionale 16 agosto 1994, n. 47 (Disciplina del conferimento di speciali incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale e dell'organizzazione, adesione e partecipazione a convegni e ad altre manifestazioni).

5. Con separata legge la Regione procede ad uniformare ai principi della presente legge la disciplina prevista per la realizzazione di lavori relativi ai beni culturali.

Art. 47

(Norme transitorie)

1. Nelle more dell'approvazione dei capitolati generali di cui all'art. 30 continua a trovare applicazione il capitolato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063 (Approvazione del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori pubblici), in quanto compatibile con le nuove disposizioni statali e regionali in materia di lavori pubblici.

2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, avvalendosi della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, dispone il censimento degli studi e delle progettazioni già acquisite o comunque affidate a soggetti esterni, verificandone l'attualità e la corrispondenza dei contenuti rispetto a quanto stabilito dagli art. 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Laddove la verifica si concluda col riconoscimento dell'attualità, gli studi e le progettazioni sono classificati sulla base dei requisiti necessari per l'inserimento nelle rispettive fasi del ciclo di realizzazione di cui all'art. 4, comma 1. Rilevando l'incompletezza degli studi o progettazioni, la Giunta regionale dispone l'integrazione dell'attività di redazione degli studi o progettazioni nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 29 ed indicando il relativo onere finanziario previo accertamento della sua copertura.

3. I risultati di cui al comma 2 contribuiscono alla prima predisposizione degli atti pianificatori di cui agli art. 6, 7 e 8.

4. Nelle more della redazione dell'elenco prezzi unitari di cui all'art. 42, trova applicazione un elenco prezzi elementare predisposto dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici ed approvato con deliberazione della Giunta regionale entro un mese dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

5. Nelle more della predisposizione dell'elenco prezzi di cui all'art. 42, la verifica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 25, comma 8, avviene secondo le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

Art. 48

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate tutte le precedenti norme regionali direttamente attinenti alle varie fasi dei cicli di realizzazione dei lavori pubblici, nonché tutte le altre norme regionali incidenti sull'identificazione dei bisogni che richiedono la realizzazione di lavori pubblici per il loro soddisfacimento, limitatamente alle parti direttamente connesse con la materia dei lavori pubblici.

2. La l.r. 9/1993 è abrogata.

3. L'art. 11 della legge regionale 11 aprile 1984, n. 6 (Finanziamento di opere pubbliche nell'interesse di enti locali) è abrogato.

ALLEGATO A

TABELLA DELLE CATEGORIE DI LAVORI PUBBLICI

Territorio ed ambiente:

1. sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali: captazione, stoccaggio, adduzione, distribuzione, restituzione in fogna delle acque ad uso civile ed industriale, trattamento acque reflue, loro restituzione e riutilizzo;

2. opere per garantire il corretto regime delle acque;

3. opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo;

4. recupero e ripristino della qualità ambientale e paesaggistica.

Turismo, beni culturali ambientali:

1. strutture per l'ospitalità;

2. strutture per il turismo, sport e tempo libero;

3. strutture per la cultura e lo spettacolo;

4. beni culturali.

Infrastrutture:

1. viabilità e trasporti:

a) viabilità extraurbana;

b) viabilità e sosta in città;

c) trasporto pubblico.

2. servizi sociali:

a) edilizia scolastica;

b) edilizia residenziale pubblica e convenzionata;

c) strutture socio-sanitarie.

3. attività produttive:

a) strutture per l'agricoltura, l'industria, l'artigianato ed il commercio;

b) raccolta e smaltimento rifiuti solidi;

c) produzione e distribuzione dell'energia.

4. luoghi di culto ed altri edifici pubblici.