Legge regionale 15 giugno 2001, n. 10 - Testo vigente

Legge regionale 15 giugno 2001, n. 10

Accelerazione delle procedure per l'approvazione delle varianti al piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG) finalizzate alla rilocalizzazione degli edifici distrutti o gravemente danneggiati a causa degli eventi calamitosi del mese di ottobre 2000.

(B.U. 26 giugno 2001, n. 27).

Art. 1.

(Accelerazione delle procedure).

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le varianti, anche sostanziali, al piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG) sono approvate con la procedura di cui all'articolo 16 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), quando siano volte all'individuazione di:

a) aree da destinare alla costruzione di edifici da adibire ad abitazione permanente o principale, in sostituzione di edifici aventi la medesima destinazione, distrutti o danneggiati a causa degli eventi calamitosi del mese di ottobre 2000 e che non possono essere ricostruiti o ripristinati nello stesso luogo per dichiarata inedificabilitą del sito, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2000, n. 4268;

b) aree da destinare alla costruzione di fabbricati per lo svolgimento di attivitą produttive, industriali ed artigianali, in sostituzione di fabbricati distrutti o gravemente danneggiati a causa degli eventi calamitosi del mese di ottobre 2000 e comunque non ricostruibili o ripristinabili nello stesso luogo per dichiarata inedificabilitą del sito ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 4268 del 2000;

c) aree da destinare alla costruzione di edifici da adibire ad abitazione permanente o principale o da destinare ad attivitą produttive, industriali o artigianali, in sostituzione di fabbricati in corso di realizzazione, i cui cantieri siano stati distrutti o gravemente danneggiati a causa degli eventi calamitosi del mese di ottobre 2000.

2. Il periodo di pubblicazione delle varianti di cui al comma 1 č ridotto a venti giorni.

3. Contestualmente all'avvio della pubblicazione, copia della variante adottata č trasmessa alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, di seguito denominata struttura competente, completa della seguente documentazione:

a) copia conforme all'originale della deliberazione con cui il Consiglio comunale ha adottato la variante;

b) planimetria catastale con l'individuazione del vecchio sito e della nuova area;

c) estratto del PRG vigente con l'individuazione del vecchio sito e della nuova area e l'indicazione dei relativi parametri urbanistico-edilizi;

d) copia dello studio idrogeologico che attesti, in particolare, la sicurezza dell'area individuata dal punto di vista idrogeologico e che sostituisce lo studio di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 (Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)).

4. La struttura competente comunica al Comune le proprie eventuali osservazioni entro venti giorni dal ricevimento degli atti della variante.

5. La deliberazione comunale di adozione della variante contiene la verifica di coerenza con le determinazioni del piano territoriale paesistico (PTP) e indica, con adeguata motivazione, i presupposti e le ragioni concernenti:

a) la verificata inedificabilitą del sito in cui sorgeva l'immobile da ricostruire;

b) il dimensionamento dell'area in relazione al fabbricato da sostituire, tenuto conto degli eventuali adeguamenti connessi alle esigenze del nucleo familiare o collegati alle necessitą delle attivitą produttive.

6. Le varianti di cui al comma 1 non devono in ogni caso comportare:

a) interventi di riduzione della perimetrazione delle zone territoriali di tipo A del PRG;

b) interventi di nuova edificazione all'interno delle zone territoriali di tipo A del PRG.

Art. 2.

(Requisiti delle aree).

1. Le caratteristiche tipologiche e gli indici di edificabilitą previsti per le aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), devono essere coerenti con quelli esistenti nel contesto territoriale di riferimento.

2. Le aree individuate per la costruzione di edifici da adibire ad abitazione permanente o principale devono essere, di norma, contigue a zone che il PRG destina alla nuova edificazione; in caso contrario, deve trattarsi di aree gią urbanizzate o facilmente urbanizzabili.

3. Le aree individuate per la costruzione di fabbricati da destinare allo svolgimento di attivitą produttive, industriali ed artigianali, devono essere di norma contigue a zone che il PRG destina ad uso artigianale o industriale; in caso contrario, deve trattarsi di aree gią urbanizzate o facilmente urbanizzabili.

4. Le previsioni edificatorie derivanti dall'approvazione delle varianti di cui all'articolo 1 sono attuabili mediante concessione diretta.

Art. 3.

(Modalitą applicative).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle varianti adottate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

2. La costruzione sulle aree individuate con le procedure di cui all'articolo 1 deve essere avviata entro ventiquattro mesi dalla data in cui la variante assume efficacia. Trascorso inutilmente tale termine, le aree riacquistano automaticamente l'originaria destinazione. Dell'avvenuta decorrenza del termine il Comune dą comunicazione, nei successivi trenta giorni, alla struttura competente.

Art. 4.

(Concessioni gratuite).

1. Le concessioni edilizie rilasciate per la nuova costruzione o per il recupero di immobili esistenti, in sostituzione di abitazioni permanenti o principali e di fabbricati destinati ad attivitą produttive, industriali ed artigianali, anche in corso di realizzazione, distrutti o gravemente danneggiati a causa degli eventi calamitosi del mese di ottobre 2000, sono gratuite.

Art. 5.

(Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.