Legge regionale 5 giugno 2001, n. 9 - Testo storico
Legge regionale 5 giugno 2001, n. 9
Bollettino Ufficiale regionale 12 06 2001 n. 25
Ulteriori modificazioni della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), già modificata dalla legge regionale 4 agosto 2000, n. 23.
(Integrazione dell'articolo 3)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) è aggiunto il seguente:
"1bis. E' consentito sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto, senza con ciò dover incrementare le dimensioni delle camere, purché sia garantita la cubatura minima di mc. 10 a persona. Per il rispetto di tutti gli altri rapporti si computano i posti letto effettivi.".
2. Dopo il comma 1bis dell'articolo 3 della l.r. 11/1996, inserito dal comma 1, è aggiunto il seguente:
"1ter. Le camere da letto e i locali igienici devono essere predisposti separatamente per gli uomini e le donne.".
(Proroga di termine)
1. Il termine per l'adeguamento delle strutture ricettive extralberghiere, fissato dall'articolo 31, comma 1, della l.r. 11/1996, è prorogato al 31 dicembre 2003.