Regolamento regionale 24 aprile 2001, n. 1 - Testo storico

Regolamento regionale 24 aprile 2001, n. 1

Bollettino Ufficiale regionale 02 05 2001 n. 19

Modifiche al regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 3 della Biblioteca regionale di Aosta)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 6 del regolamento regionale

14 aprile 1998, n. 3

)

1. Il comma 2 dell'articolo 6 del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 3 (Regolamento della Biblioteca regionale di Aosta) è sostituito dal seguente:

"2. E' consentito il prestito di tutti i documenti, nel rispetto della normativa vigente in materia, ad eccezione dei seguenti:

a) documenti di consultazione;

b) documenti del fondo locale;

c) documenti dell'emeroteca;

d) libri rari e libri preziosi.".

2. Il comma 3 dell'articolo 6 del regolam. reg. 3/1998 è sostituito dal seguente:

"3. Si possono prendere in prestito fino ad un massimo di dodici documenti.".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 del regolam. reg. 3/1998 è inserito il seguente:

"3bis. Nell'ambito di quanto previsto al comma 3, il dirigente stabilisce, per ogni tipologia di documento, il numero massimo di documenti prestabili nonché la durata massima dei relativi prestiti.".

Art. 2

(Modifica all'articolo 8)

1. Il comma 2 dell'articolo 8 del regolam. reg. 3/1998 è sostituito dal seguente:

"2. Non sono accettate le richieste di rinnovo del prestito:

a) per i documenti più richiesti;

b) per i documenti audiovisivi;

c) per le risorse elettroniche;

d) per le novità editoriali;

e) nel caso di restituzione dei documenti con ritardo.".

Art. 3

(Modifiche all'articolo 9)

1. Il comma 3 dell'articolo 9 del regolam. reg. 3/1998 è sostituito dal seguente:

"3. L'utente che ha prenotato un documento deve ritirarlo entro cinque giorni dal momento in cui quest'ultimo è rientrato.".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 del regolam. reg. 3/1998 è inserito il seguente:

"3bis. Il dirigente stabilisce limitazioni alla prenotazione nel caso di:

a) documenti richiesti con particolare frequenza;

b) novità editoriali.".

Art. 4

(Modifica all'articolo 10)

1. Il comma 6 dell'articolo 10 del regolam. reg. 3/1998 è sostituito dal seguente:

"6. Sono esclusi dal prestito interbibliotecario regionale i seguenti documenti della Biblioteca regionale:

a) le pubblicazioni anteriori al 1900;

b) le tesi di laurea;

c) i testi di consultazione;

d) le novità editoriali.".

Art. 5

(Modifica all'articolo 11)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 del regolam. reg. 3/1998, è inserito il seguente:

"1bis. La Biblioteca, in qualità di centro della rete, cura il servizio di prestito interbibliotecario nazionale ed internazionale per le biblioteche del Sistema bibliotecario regionale.".

Art. 6

(Modifica all'articolo 13)

1. Il comma 4 dell'articolo 13 del regolam. reg. 3/1998 è sostituito dal seguente:

"4. Durante le visite scolastiche l'insegnante iscrive i singoli allievi, i quali possono subito prendere in prestito dei documenti. L'insegnante risponde dei prestiti effettuati.".

Art. 7

(Modifiche all'articolo 15)

1. Il comma 3 dell'articolo 15 del regolam. reg. 3/1998 è abrogato.

2. Il comma 4 dell'articolo 15 del regolam. reg. 3/1998 è sostituito dal seguente:

"4. E' vietata la duplicazione, con qualsiasi mezzo, dei documenti dati in prestito.".