Regolamento regionale 24 aprile 2001, n. 1 - Testo storico
Regolamento regionale 24 aprile 2001, n. 1
Bollettino Ufficiale regionale 02 05 2001 n. 19
Modifiche al regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 3 della Biblioteca regionale di Aosta)
(Modifiche all'articolo 6 del regolamento regionale
14 aprile 1998, n. 3
)1. Il comma 2 dell'articolo 6 del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 3 (Regolamento della Biblioteca regionale di Aosta) è sostituito dal seguente:
"2. E' consentito il prestito di tutti i documenti, nel rispetto della normativa vigente in materia, ad eccezione dei seguenti:
a) documenti di consultazione;
b) documenti del fondo locale;
c) documenti dell'emeroteca;
d) libri rari e libri preziosi.".
2. Il comma 3 dell'articolo 6 del regolam. reg. 3/1998 è sostituito dal seguente:
"3. Si possono prendere in prestito fino ad un massimo di dodici documenti.".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 del regolam. reg. 3/1998 è inserito il seguente:
"3bis. Nell'ambito di quanto previsto al comma 3, il dirigente stabilisce, per ogni tipologia di documento, il numero massimo di documenti prestabili nonché la durata massima dei relativi prestiti.".
(Modifica all'articolo 8)
1. Il comma 2 dell'articolo 8 del regolam. reg. 3/1998 è sostituito dal seguente:
"2. Non sono accettate le richieste di rinnovo del prestito:
a) per i documenti più richiesti;
b) per i documenti audiovisivi;
c) per le risorse elettroniche;
d) per le novità editoriali;
e) nel caso di restituzione dei documenti con ritardo.".
(Modifiche all'articolo 9)
1. Il comma 3 dell'articolo 9 del regolam. reg. 3/1998 è sostituito dal seguente:
"3. L'utente che ha prenotato un documento deve ritirarlo entro cinque giorni dal momento in cui quest'ultimo è rientrato.".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 del regolam. reg. 3/1998 è inserito il seguente:
"3bis. Il dirigente stabilisce limitazioni alla prenotazione nel caso di:
a) documenti richiesti con particolare frequenza;
b) novità editoriali.".
(Modifica all'articolo 10)
1. Il comma 6 dell'articolo 10 del regolam. reg. 3/1998 è sostituito dal seguente:
"6. Sono esclusi dal prestito interbibliotecario regionale i seguenti documenti della Biblioteca regionale:
a) le pubblicazioni anteriori al 1900;
b) le tesi di laurea;
c) i testi di consultazione;
d) le novità editoriali.".
(Modifica all'articolo 11)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 del regolam. reg. 3/1998, è inserito il seguente:
"1bis. La Biblioteca, in qualità di centro della rete, cura il servizio di prestito interbibliotecario nazionale ed internazionale per le biblioteche del Sistema bibliotecario regionale.".
(Modifica all'articolo 13)
1. Il comma 4 dell'articolo 13 del regolam. reg. 3/1998 è sostituito dal seguente:
"4. Durante le visite scolastiche l'insegnante iscrive i singoli allievi, i quali possono subito prendere in prestito dei documenti. L'insegnante risponde dei prestiti effettuati.".
(Modifiche all'articolo 15)
1. Il comma 3 dell'articolo 15 del regolam. reg. 3/1998 è abrogato.
2. Il comma 4 dell'articolo 15 del regolam. reg. 3/1998 è sostituito dal seguente:
"4. E' vietata la duplicazione, con qualsiasi mezzo, dei documenti dati in prestito.".