Legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1 - Testo vigente

Legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta ¤ legge finanziaria per gli anni 2001/2003.

(B.U. 17 gennaio 2001, n. 4).

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1.

(Recupero di somme dalle disponibilità del fondo di dotazione della gestione speciale di cui alla legge regionale 28 giugno 1982, n. 16) .

1. La Giunta regionale è autorizzata a richiedere alla Finaosta S.p.A. il rimborso, anche in più soluzioni, della somma disponibile sul fondo di dotazione della gestione speciale di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (*) (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta), fino alla concorrenza massima di lire 15.000 milioni (euro 7.746.853), da introitare sul capitolo 9905 (Recuperi di somme giacenti sulla gestione speciale Finaosta S.p.A. derivanti dai rientri dei finanziamenti concessi) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2001.

Art. 2.

(Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP).

1. Anche per l'anno 2001, le attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contabilizzazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi, sono gestite dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali). A tal fine la Giunta regionale è autorizzata, ove si renda necessario, a stipulare eventuali convenzioni.

Art. 3.

(Trasferimento giacenze dei fondi di rotazione presso la Finaosta S.p.A.).

1. A decorrere dall'anno 2001, le giacenze dei fondi di rotazione, istituiti con legge regionale e disponibili presso la Finaosta S.p.A., possono essere trasferite dalla Giunta regionale, con atto amministrativo, in relazione alle richieste di utilizzo dei singoli fondi.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

FINANZA LOCALE, ENTI LOCALI E PROGRAMMI D'INVESTIMENTO

Art. 4.

(Determinazione delle risorse da destinare alla finanza locale).

1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, per l'anno 2001, agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) nell'importo di lire 321.651,5 milioni (euro 166.119.136) così ripartito tra gli strumenti finanziari di cui all'articolo 5 della medesima legge:

a) trasferimenti finanziari agli Enti locali senza vincolo di destinazione lire 160.825,7 milioni (euro 83.059.542) (capitoli 20501 e 20745);

b) interventi per programmi di investimento lire 64.330,3 milioni (euro 33.223.827) da utilizzarsi, quanto a lire 58.569,3 milioni (euro 30.248.519) per il completamento dei programmi del Fondo Regionale Investimenti Occupazione (FRIO) di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51(Istituzione del Fondo Regionale Investimenti Occupazione ¤ FRIO) e successive modificazioni ed integrazioni e il finanziamento dei programmi del Fondo per Speciali Programmi di Investimento (FOSPI) di cui al Capo II del Titolo IV della l.r. 48/1995 (programma 2.1.1.03 - cap. 37950 parz.) e quanto a lire 5.761 milioni (euro 2.975.308) per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21(Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica) (cap. 33755);

c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione per gli interventi di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995, lire 96.495,5 milioni (euro 49.835.767) ripartiti ed autorizzati a norma dell'articolo 27 della medesima legge regionale per i singoli interventi e nelle misure indicate nell'Allegato B alla presente legge.

2. Per l'anno 2001, in deroga al disposto di cui all'articolo 11, comma 3, e articolo 13, comma 2, della l.r. 48/1995, le risorse finanziarie senza vincolo di destinazione di cui al comma 1, lettera a), sono destinate:

a) per lire 8.600 milioni (euro 4.441.529) al finanziamento dei Comuni ripartiti secondo il criterio di cui all'articolo 6, comma 2 bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41(Legge finanziaria 1998/2000), inserito dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 10(Parziale modificazione dei criteri di ripartizione ai Comuni dei trasferimenti ordinari senza vincolo di destinazione per l'anno 1998 ¤ Modificazioni all'art. 6 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41) (cap. 20501 parz.);

b) per lire 128.907,7 milioni (euro 66.575.271) al finanziamento dei Comuni (cap. 20501 parz.) e per lire 23.318 milioni (euro 12.042.742) al finanziamento delle Comunità montane (cap. 20745).

Art. 5.

(Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale).

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale), è determinata, nel triennio 2001/2003, nella misura che segue (cap. 33665):

a) anno 2001 lire 15.000 milioni (euro 7.746.853);

b) anno 2002 euro 12.808.131;

c) anno 2003 euro 7.746.853.

2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi nella medesima misura autorizzata al comma 1, lettera a).

Art. 6.

(Finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent).

1. Per il finanziamento del piano degli interventi per la

riqualificazione di Saint-Vincent di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48 (Legge finanziaria per gli anni 1997/1999), è autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 1.549.370 (cap. 33670).

Art. 7.

(Modificazione all'articolo 24 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37). (1)

CAPO II

POLITICHE DEL LAVORO E PROGRAMMI COMUNITARI

Art. 8.

(Piano politiche del lavoro).

1. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano triennale 1999/2001, di cui alla legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13(Riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all'occupazione) è determinata per l'anno 2001 in lire 8.250 milioni (euro 4.260.769) (cap. 26010).

Art. 9.

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale).

1. L'autorizzazione di spesa per la prosecuzione o il completamento degli investimenti, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2000, n. 27(Modifiche ed integrazioni legislative aventi riflessi sul bilancio, rideterminazione di autorizzazioni di spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 e prima variazione al bilancio di previsione 2000 e del triennio 2000/2002), intrapresi nell'ambito dei programmi a finalità strutturale obiettivo n. 2 (riconversione aree in declino industriale) e di iniziativa comunitaria Interreg ¤ previsti dai reg. CE 2052/88, 4253/88, 2081/93 e 2082/93 ¤ è determinata nella misura complessiva di lire 27.498 milioni (euro 14.201.314), così suddivisa (cap. 25026):

a) anno 2001: lire 8.033.971.000 (euro 4.149.200), al lordo di lire 1.780 milioni (euro 919.293) autorizzate dall'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (Legge finanziaria 2000/2002);

b) anno 2002: euro 4.992.114, al lordo di euro 858.000 autorizzati dall'articolo 20, comma 1, lettera a), della l.r. 1/2000;

c) anno 2003: euro 5.060.000.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della l.r. 27/2000, anche mediante utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano renderanno disponibili, in applicazione del reg. CE 1260/99, concernente disposizioni generali sui Fondi strutturali, ad avvenuta approvazione del documento unico di programmazione per il conseguimento dell'obiettivo n. 2 (riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali) in Valle d'Aosta, per il periodo 2000/2006.

3. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei programmi di investimento, in attuazione dell'iniziativa comunitaria Interreg III 2000/06, oggetto di contributi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al regolamento CE n. 1260/1999 e alla legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), sono determinati in lire 2.172,109 milioni (euro 1.121.801) per l'anno 2001, euro 1.123.674 per l'anno 2002 ed euro 400.635 per l'anno 2003, articolati come segue:

a) documento unico di programmazione "INTERREG IIIA italo francese 2000/06" lire 1.698,058 milioni (euro 876.974) per l'anno 2001, euro 876.974 per l'anno 2002 ed euro 257.226 per l'anno 2003 (cap. 25030);

b) documento unico di programmazione "INTERREG IIIA italo - svizzero 2000/06" lire 284,051 milioni (euro 146.700) per l'anno 2001, euro 146.700 per l'anno 2002 ed euro 43.409 per l'anno 2003 (cap. 25029).

c) iniziativa comunitaria Interreg III B, DOCUP "Mediterraneo occidentale e alpi latine (Medocc)" e DOCUP "Spazio alpino", lire 190 milioni (euro 98.127) per l'anno 2001, euro 100.000 per l'anno 2002 ed euro 100.000 per l'anno 2003 (cap. 25033).

CAPO III

PERSONALE E FONDI PENSIONE

Art. 10.

(Disposizioni in materia di personale regionale).

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45(Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), la dotazione organica della struttura regionale è definita in 2.811 unità di personale di cui 148 unità con qualifica di dirigente, oltre a 17 unità in posizione di soprannumero ed oltre a 78 unità di personale dipendenti dal Consiglio regionale, di cui 10 unità con qualifica di dirigente.

2. Per i fini di cui all'articolo 8, comma 2, della l.r. 45/1995, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1 sono definiti in lire 204.655,721 milioni (euro 105.695.859) per retribuzioni ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui lire 197.947,221 milioni (euro 102.231.207) per il personale amministrato dalla Giunta regionale, (capitoli 30500, 30501 parz., 30505, 39020 parz., 39021 parz.) lire 1.247 milioni (euro 644.021) per il personale dell'Agenzia del Lavoro assunto con contratto di diritto privato (cap. 30631) e lire 5.461,5 milioni (euro 2.820.629) per il personale dipendente dal Consiglio regionale (cap. 20000 parz.), ivi comprese le spese per le sostituzioni di personale assente e per il personale straordinario assunto ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68(Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988/1990 relativa al personale regionale).

3. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 35 e 62, comma 5, della l.r. 45/1995 e di quello i cui incarichi possono essere conferiti con le modalità di cui all'articolo 17, comma 2, della medesima legge. Gli incarichi al personale di cui all'articolo 17, comma 2, lettera c), della l.r. 45/1995 non concorrono alla determinazione del limite massimo del quindici per cento della dotazione organica della qualifica unica dirigenziale, ai fini del conferimento di incarichi a personale esterno all'Amministrazione regionale.

4. Per il rinnovo del contratto del personale regionale per il biennio economico 2000/2001 la spesa è rideterminata in lire 14.491 milioni (euro 7.483.976) per l'anno 2001 e in annui 7.777.800 euro a decorrere dall'anno 2002 (capitoli 20000 parz., 30500 parz., 30501 parz., 30505 parz., 30560 parz. e 30650 parz.); per il biennio economico 2002/2003 è autorizzata la spesa di euro 2.582.200 per l'anno 2002 e di euro 5.164.500 a decorrere dall'anno 2003.

5. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio provvedimento le variazioni di bilancio per il trasferimento, tra i capitoli di spesa compresi nel programma 1.2.1. (Spese di funzionamento - personale regionale - personale per il funzionamento dei servizi regionali) del bilancio 2001 e successivi, delle risorse finanziarie occorrenti a dare concreta attuazione ai contratti collettivi regionali di lavoro.

6. In deroga all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, a decorrere dall'esercizio 2001 non è consentito il prelievo dai Fondi di riserva per integrare gli stanziamenti dei capitoli di bilancio relativi ai compensi per lavoro straordinario (capitoli 39020 parz. e 30510 parz.) e per trasferte (capitoli 30520, 54780, 39020 parz.) del personale regionale, fatta eccezione per le integrazioni conseguenti a stati di emergenza. Per il personale assunto per interventi di settore, i cui oneri sono a carico dei capitoli del bilancio regionale compresi nel programma 1.2.3, l'onere per le prestazioni di lavoro straordinario e le spese di trasferta non può essere superiore, per l'esercizio 2001, a quanto liquidato allo stesso titolo nell'anno 1996.

Art. 11.

(Norme in materia di fondi pensione).

1. L'autorizzazione di spesa, per l'ulteriore applicazione della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22(Interventi per promuovere e sostenere i fondi pensione a base territoriale regionale), è determinata per l'anno 2001 in lire 200 milioni (euro 103.291) (cap. 20065).

2. Il trasferimento al Fondo cessazione servizio previsto dalla legge regionale 31 dicembre 1998, n. 57(Gestione dei trattamenti di fine rapporto del personale regionale, maturati al 31 dicembre 1997, tramite fondo pensione) è determinato in lire 10.000 milioni per l'anno 2001 (euro 5.164.569), in euro 7.230.000 per l'anno 2002 ed in euro 8.230.000 per l'anno 2003. Il piano di rientro di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 57/1998 è protratto all'anno 2005 (cap. 39050).

3. Il trasferimento al fondo di previdenza del personale direttivo e docente della scuola elementare di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1(Norme sulla corresponsione e sulla pensionabilità della indennità regionale spettante al personale scolastico in servizio presso le Scuole Elementari della Valle d'Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese), in applicazione dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16(Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l'anno 1999), è determinato in lire 2.700 milioni (euro 1.394.434) per l'anno 2001 ed in annui euro 1.446.000 per gli anni 2002 e 2003 (cap. 54740).

4. Il trasferimento a favore dell'Istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28(Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33(Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali)) è determinato in lire 5.000 milioni (euro 2.582.284) per l'anno 2001 e in annui euro 4.100.000 per gli anni 2002 e 2003. Il piano di rientro di cui all'articolo 12, comma 3, della l.r. 28/1999 è protratto all'anno 2011 (cap. 20010).

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE

Art. 12.

(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Abrogazione della legge regionale 20 agosto 1993, n. 70).

1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata per l'anno 2001 in lire 330.542 milioni (euro 17.710.696), di cui:

a) trasferimenti all'USL per complessive lire 294.615 milioni (euro 152.155.949) così ripartite:

1) assegnazione quale "quota indistinta" per il finanziamento di spese correnti, lire 280.800 milioni (euro 145.021.097) (cap. 59900 parz.);

2) prestazioni sanitarie aggiuntive lire 3.800 milioni (euro 1.962.536) (cap. 59980);

3) iniziative di formazione lire 150 milioni (euro 77.469) (cap. 59900 parz.);

4) attuazione e potenziamento di iniziative di assistenza sanitaria lire 1.100 milioni (euro 568.103) (cap. 59900 parz.);

5) prestazioni sanitarie particolari e ricerca lire 1.300 milioni (euro 671.394) (cap. 59900 parz.);

6) accordo integrativo di lavoro del personale dipendente e convenzionato lire 5.400 milioni (euro 2.788.867) (cap. 59900 parz.);

7) implementazione del sistema informativo gestionale lire 2.000 milioni (euro 1.032.914) (cap. 60470 parz.);

8) "accreditamento" dei centri veterinari, lire 65 milioni (euro 33.570) (cap. 59900 parz.);

b) trasferimenti all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) quale finanziamento annuale per spese di funzionamento lire 5.000 milioni (euro 2.582.284) (cap. 67380);

c) interventi diretti della Regione lire 1.408 milioni (euro 727.171) (capitoli 21450 parz., 59920 parz., 61730, 61265, 60470 parz.);

d) trasferimenti straordinari all'Azienda USL per il ripiano del disavanzo di gestione dell'esercizio 1999 lire 10.000 milioni (euro 5.164.569) (cap. 59925);

e) mobilità passiva: saldo anni 1997 e 1998 e acconto anno 2001 lire 19.519 milioni (euro 10.080.722) (cap. 59910).

2. E' abrogata la legge regionale 20 agosto 1993, n. 70.

Art. 13.

(Interventi nel settore sociale).

1. (2).

2. Per i seguenti ulteriori interventi previsti dalla legge regionale 16 aprile 1997, n. 13(Piano socio sanitario regionale per il triennio 1997/1999), sono autorizzate, per l'anno 2001, le seguenti spese:

a) lire 33 milioni (euro 17.043) per lo sviluppo del servizio sociale territoriale (cap. 61630);

b) lire 6.700 milioni (euro 3.460.261) per l'erogazione di contributi nelle spese di gestione di case di riposo convenzionate per anziani ed inabili (cap. 61700).

3. L'autorizzazione di spesa per il finanziamento delle spese di gestione della Comunità E. Désaymonet per il recupero dei tossicodipendenti, di cui alla legge regionale 27 maggio 1988, n. 38(Istituzione e finanziamento delle spese di gestione della Comunità "Emanuele Désaymonet", di Aosta, per il recupero di tossicodipendenti) è determinata per l'anno 2003 in euro 241.400 (capitolo 60880).

4. La spesa per gli interventi previsti dalla legge regionale 27 maggio 1998, n. 44(Iniziative a favore della famiglia), è determinata in lire 4.704 milioni (euro 2.429.413) per l'anno 2001 e in annui euro 2.350.000 per gli anni 2002 e 2003 (capitoli 61270, 61275, 61280, 61285 e 61290).

5. Gli articoli 14, 15 e 16 della l.r. 44/1998 sono abrogati.

6. L'autorizzazione di spesa per l'applicazione della legge regionale 26 maggio 1998, n. 34(Autorizzazione di spesa per la liquidazione di spese per la gestione di comunità riabilitative a favore di tossicodipendenti, alcooldipendenti, affetti da HIV e malati di AIDS) per gli anni 2001 e 2002 recata dall'articolo 18, comma 1, della l.r. 1/2000, è revocata.

Art. 14.

(Strutture sanitarie).

1. La spesa per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie, da trasferire all'Azienda USL, per l'anno 2001, è determinata in lire 2.800 milioni (euro 1.446.079) (cap. 60380).

2. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie, è determinata in lire 550 milioni (euro 284.051) per l'anno 2001, in euro 2.530.638 per l'anno 2002 ed euro 154.937 per l'anno 2003 (cap. 60310).

3. La spesa per la realizzazione di opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere, è determinata in lire 2.800 milioni (euro 1.446.079) per l'anno 2001, in euro 8.108.157 per l'anno 2002 ed euro 16.274.391 per l'anno 2003 (cap. 60420).

4. La spesa per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie è determinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 24 giugno 1994, n. 31(Interventi finanziari per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie) in lire 3.800 milioni (euro 1.962.536) per l'anno 2001, in euro 1.900.000 per l'anno 2002 ed euro 1.500.000 per l'anno 2003 (cap. 60445).

Art. 15.

(Modificazione all'articolo 5 della legge regionale 31 agosto 1991, n. 37). (3)

Art. 16.

(Modificazione alla legge regionale 7 dicembre 1979, n. 70) (4).

CAPO V

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ED ALTRE DISPOSIZIONI IN SETTORI DIVERSI

Art. 17.

(Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 26 luglio 2000, n. 20). (5)

Art. 18.

(Partecipazioni azionarie).

1. L'autorizzazione di spesa, per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale della Finaosta S.p.A., ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 16/1982 (*), è determinata per l'anno 2001 in lire 5.000 milioni per l'ulteriore sottoscrizione di quote di capitale sociale della "Autoporto Valle d'Aosta S.p.A." (capitolo 35620 parz.).

Art. 19.

(Attuazione progetto pilota "sistemi di qualità").

1. Per l'attuazione di un progetto pilota per l'introduzione di sistemi di qualità nell'attività delle Confidi (Consorzi Garanzia Fidi), da realizzarsi in via sperimentale presso la "Confidi Commercianti", è autorizzata, per l'anno 2001, la spesa di lire 100 milioni (euro 51.600) da erogarsi nel rispetto della regola "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione europea (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C. 68 del 6 marzo 1996) (cap. 35670).

Art. 20.

(Piano di sviluppo rurale 2000/2006).

1. La Giunta regionale, in attesa di approvazione da parte della Commissione europea, è autorizzata a provvedere, con atto amministrativo, alle variazioni di bilancio necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del "Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 ¤ Aiuti di stato ¤ approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 4958 in data 30/12/1999 e ratificata dal Consiglio con deliberazione n. 1137/XI del 9/2/2000, utilizzando le risorse iscritte in bilancio per le finalità di cui alle leggi regionali 6 luglio 1984, n. 30, 12 agosto 1987, n. 70, 30 novembre 1993, n. 81, 23 gennaio 1996, n. 4 e 14 gennaio 1998, n. 2.

2. E' fatta salva la spesa per la copertura degli impegni pluriennali già assunti in attuazione delle predette leggi.

Art. 21.

(Infrastrutture tecniche per il parco del Mont Avic).

1. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il parco regionale "Mont Avic" di cui alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 18(Finanziamento dei lavori di costruzione di infrastrutture di servizio per il Parco del Monte Avic) è determinata in lire 2.200 milioni (euro 1.136.205) per l'anno 2001, euro 1.058.200 per l'anno 2002 ed euro 1.558.200 per l'anno 2003 (cap. 50150).

2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi nella medesima misura autorizzata al comma 1 (cap. 11175).

Art. 22.

(Autorizzazioni di limiti di impegno per l'anno 2001).

1. Per la concessione di contributi in conto interessi previsti dalla legge regionale 31 maggio 1983, n. 35(Sviluppo della meccanizzazione forestale e delle strutture produttive per la prima lavorazione del legno) a favore di ditte forestali per l'acquisto di macchinari ed impianti, è autorizzato, per l'anno 2001, il limite di impegno, della durata massima di anni dieci, di lire 50 milioni (euro 25.823) (cap. 38600 parz.).

2. Per la concessione di contributi in conto interessi, previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30(Interventi regionali in materia di agricoltura) per prestiti di dotazione, è autorizzato, per l'anno 2001, il limite di impegno, della durata massima di anni cinque, di lire 50 milioni (euro 25.823) (cap. 41220 parz.).

3. Per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti d'onore a favore di studenti universitari meritevoli, di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30(Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), è autorizzato, per l'anno 2001, il limite di impegno di lire 20 milioni (euro 10.329) (cap. 55600 parz.).

4. Per il concorso nel pagamento di interessi su mutui bancari e locazioni finanziarie concessi per lo sviluppo idroelettrico previsti dall'articolo 22 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 62(Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili) è autorizzato, per l'anno 2001, il limite di impegno, della durata massima di anni quindici, di lire 100 milioni (euro 51.646) (cap. 48975 parz.).

Art. 23.

(Disposizioni in materia di razionalizzazione, diversificazione e risparmio di fonti energetiche).

1. L'applicazione della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 44 (Concessione di contributi regionali per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano) è prorogata fino al 31 dicembre 2003; l'autorizzazione di spesa è determinata in lire 1.300 milioni (euro 671.394) per l'anno 2001 e in euro 510.000 per ciascuno degli anni 2002 e 2003 (cap.

33751).

Art. 24.

(Interventi in materia di pubblica istruzione).

1. Per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia scolastica a favore di studenti universitari previste dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per l'estensione alla Regione delle disposizioni del DPR 24 Luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641) ed in applicazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), per l'anno 2001, sono autorizzate a favore di coloro che non sono residenti nella regione e frequentano i corsi attivati dall'Università della Valle d'Aosta ¤ Université de la Vallée d'Aoste ed il Diploma Universitario in Telecomunicazioni, la spesa di lire 170 milioni (euro 87.798) per il concorso nel pagamento di buoni mensa e la spesa di lire 20 milioni (euro 10.329) per l'assegnazione di borse di studio i cui bandi sono emanati ai sensi della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30(Interventi della Regione per l'attuazione del Diritto allo Studio nell'ambito universitario) (cap. 55560 parz.).

2. Nelle more della riforma di cui al combinato disposto degli articoli 21, comma 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e 33 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta), come modificata dal decreto legislativo 19 giugno 2000, n. 208 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta recante modifiche alla legge 16 maggio 1978, n. 196, concernenti l'Istituto regionale di ricerca educativa), allo scopo di assicurare gli elevati standard qualitativi di gestione propri dell'IRRSAE per la Valle d'Aosta, le attribuzioni del Consiglio direttivo e del Presidente ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 25 agosto 1980, n. 43(Istituzione dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi della Valle d'Aosta), sono esercitate da un Amministratore temporaneo nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11(Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).

3. L'Amministratore temporaneo dura in carica fino all'insediamento dei nuovi organi di gestione previsti dalla legge regionale di riforma dell'IRRSAE per la Valle d'Aosta.

4. All'Amministratore temporaneo compete, a carico del bilancio dell'Istituto, un compenso definito con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 25.

(Indennizzi per incidenti stradali provocati a veicoli dalla fauna selvatica).

1. In relazione al verificarsi di incidenti stradali cagionati nel territorio regionale dalla fauna selvatica, la Regione può corrispondere indennizzi a favore dei proprietari dei veicoli danneggiati per i danni non altrimenti risarcibili patiti dagli stessi veicoli dell'urto con animali selvatici.

2. Gli indennizzi sono concessi con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di fauna selvatica entro i limiti degli stanziamenti di bilancio (cap. 40895) (6a).

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità di concessione degli indennizzi.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato alla Regione istanza per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica.

Art. 26.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 28 dicembre 1984, n. 83;

b) 30 ottobre 1987, n. 86;

c) 17 giugno 1992, n. 27;

d) 3 maggio 1993, n. 24.

Art. 27.

(Concessione di agevolazioni regionali).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in tutte le disposizioni vigenti di leggi regionali che prevedono la concessione, a qualsiasi titolo, da parte della Regione, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni, enti pubblici e privati, laddove ne sia determinato l'ammontare secondo importi o percentuali espressi in cifra o in misura fissa, i medesimi importi o percentuali si intendono riferiti alla misura

massima di agevolazione concedibile.

2. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 avviene nel rispetto dei limiti derivanti dagli stanziamenti iscritti nel bilancio della Regione e del principio della competenza finanziaria.

3. Alla determinazione dei criteri e delle modalità relative alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59) (**).

Art. 28.

(Bilanci delle aziende di promozione turistica).

1. Le aziende di promozione turistica (APT), di cui alla legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9(Riforma dell'organizzazione turistica della Regione), da ultimo modificata dalla legge regionale 28 luglio 1994, n. 35(Finanziamenti alle aziende di promozione turistica (APT) e alle associazioni pro-loco della regione), mantengono, per l'esercizio finanziario 2001, il sistema contabile e la struttura di bilancio adottati nell'esercizio finanziario 2000.

Art. 29.

(Modificazioni all'articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44).

1. (6).

2. (7).

3. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 20 della l.r. 44/1999, come modificati dai commi 1 e 2, si applicano alle domande presentate successivamente al 30 settembre 2000.

Art. 30.

(Modificazioni alla legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1). (8)

TITOLO III

DISPOSIZIONI CONSEGUENTI AGLI EVENTI ALLUVIONALI DELL'OTTOBRE 2000

CAPO I

INTERVENTI STRAORDINARI CONSEGUENTI ALL'ALLUVIONE

Art. 31.

(Istituzione "Fondo per interventi conseguenti agli eventi alluvionali dell'ottobre 2000").

1. Per tutti gli interventi che si rendono necessari a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000 è istituito, nello stato di previsione della spesa, un fondo denominato "Fondo per interventi conseguenti agli eventi alluvionali dell'ottobre 2000" la cui dotazione è determinata per l'anno 2001 in lire 100.000 milioni (euro 51.650.000), per l'anno 2002 in euro 51.650.000 e per l'anno 2003 in euro 25.800.000 (cap. 37945).

2. Per gli interventi di cui al comma 1, che possono essere realizzati direttamente dagli enti locali, la Giunta regionale, sulla base di specifica richiesta, provvede al trasferimento delle risorse finanziarie necessarie.

3. Le procedure per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

4. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con atto amministrativo, i prelievi dal Fondo di cui al comma 1 e le iscrizioni in capitoli di spesa già esistenti ovvero da istituire in bilancio.

Art. 32.

(Fondo per speciali programmi di investimento).

1. A modificazione di quanto determinato dall'articolo 10, comma 1, della l.r. 1/2000, la spesa di lire 53.678 milioni per la realizzazione del programma definitivo 2000/2002 di cui al capo II del Titolo IV della l.r. 48/1995, è rideterminata in lire 51.696 milioni (euro 26.698.756) (cap. 21245 parz.) ed è così suddivisa nel triennio 2001/2003, ferma restando l'assegnazione già determinata per l'anno 2000:

- Anno 2000 lire 13.420 milioni (euro 6.930.851);

- Anno 2001 lire 17.892 milioni (euro 9.240.447);

- Anno 2002 euro 2.161.370;

- Anno 2003 euro 8.366.000.

2. La realizzazione del programma definitivo 2001/2003 di cui al capo II del Titolo IV della l.r. 48/1995 è posticipata al triennio 2002/2004. La spesa complessiva per il suddetto programma è determinata ¤ ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge ¤ in euro 28.759.492 (cap. 21245 parz.) ed è autorizzata, per gli anni 2002 e 2003 rispettivamente per euro 7.167.290 ed euro 12.353.092. All'autorizzazione della restante spesa di euro 9.239.110, per l'anno 2004, si provvederà con legge finanziaria per il triennio 2002/2004.

3. Il termine fissato dall'articolo 20, comma 3, della l.r. 48/1995, per la presentazione dei progetti esecutivi ai fini della formazione del programma di cui al comma 2, è prorogato al 31 maggio 2001.

4. In deroga al disposto dell'articolo 20, comma 2, della l.r. 48/1995 non si procede alla formazione del programma preliminare per il triennio 2002/2004 e, conseguentemente, viene meno il termine di ricezione delle relative richieste, fissato al 31 ottobre 2000 ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della predetta legge.

5. E' revocata l'autorizzazione della spesa di lire 3.619 milioni, recata dall'articolo 10, comma 4, della l.r. 1/2000 per l'erogazione, nell'anno 2001, dei contributi previsti dall'articolo 21 della l.r. 48/1995.

6. E' autorizzata la spesa di euro 2.013.164 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - cap. 21255) per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 21 della l.r. 48/1995 a favore degli enti locali interessati dal programma definitivo per il triennio 2001/2003. (8a)

7. Per l'aggiornamento dei programmi triennali in precedenza approvati ai sensi della l.r. 51/1986 e successive modificazioni, della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46(Norme in materia di finanza degli enti locali della regione), nonché della l.r. 48/1995 è autorizzata per il triennio 2001/2003 la spesa complessiva di lire 12.069 milioni (euro 6.233.118), di cui lire 3.173 milioni (euro 1.638.717) per l'anno 2001, euro 2.043.600 per l'anno 2002 ed euro 2.550.802 per l'anno 2003 (cap. 21245 parz.).

8. Le risorse finanziarie di complessive lire 25.036 milioni (euro 12.930.015) per l'anno 2001 e di euro 17.842.000 per l'anno 2002, rese disponibili a seguito dell'applicazione dei commi 1, 2 e 5 sono trasferite, in deroga ai principi di cui alla l.r. 48/1995, all'apposito fondo di cui all'articolo 31 (cap. 37945 parz.).

9. Sono parimenti trasferite al fondo di cui all'articolo 31 le risorse finanziarie che si rendessero disponibili a seguito dell'intervenuta inattuabilità, per effetto degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000, di interventi inclusi nei programmi già approvati.

10. La Giunta regionale provvede con propri atti alle variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione del comma 9.

Art. 33.

(Interventi di recupero idrogeologico ¤ ambientale sulle strutture sciistiche ¤ Legge regionale 8 agosto 1989, n. 54).

1. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1989, n. 54(Interventi di recupero idrogeologico ¤ ambientale sulle strutture sciistiche), volti al ripristino dei danni relativi agli eventi calamitosi del mese di ottobre 2000, eseguiti anche direttamente dai soggetti gestori dei comprensori sciistici, è determinata, per l'anno 2001, in lire 1.000 milioni (euro 516.457) (cap. 38220).

1bis. L'approvazione da parte della Giunta regionale del progetto degli interventi di regimazione e governo delle acque, di sistemazione e inerbimento dei terreni interessati da strutture sciistiche per il loro recupero idrogeologico - ambientale, di ottimizzazione e potenziamento delle strutture esistenti, anche mediante impianti di innevamento artificiale, di cui alla legge regionale 8 agosto 1989, n. 54(Interventi di recupero idrogeologico - ambientale sulle strutture sciistiche), costituisce dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché di urgenza ed indifferibilità dei lavori (8b).

Art. 34.

(Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica).

1. Al fine di consentire una rapida sistemazione, anche per un temporaneo trasferimento, le unità abitative di edilizia residenziale pubblica disponibili sono, dagli enti proprietari, riservate, nella percentuale del cinquanta per cento, a coloro che hanno perduto l'abitazione primaria e non dispongono di altra abitazione in proprietà.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), non si applicano per l'anno 2001.

Art. 35.

(Contratti di locazione immobili di proprietà regionale).

1. I contratti di locazione concernenti immobili di proprietà regionale temporaneamente inagibili, conseguentemente all'alluvione dell'ottobre 2000, per ragioni connesse alla sicurezza delle aree o all'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio di cui fanno parte, sono sospesi e riprendono efficacia, alle stesse condizioni e con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilità dell'edificio, salvo disdetta da parte del conduttore. Il periodo di inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione e per lo stesso periodo è sospeso il pagamento del relativo canone.

CAPO II

INTERVENTI STRAORDINARI SUI FONDI DI ROTAZIONE REGIONALI

Art. 36.

(Disposizioni generali).

1. In seguito agli eventi alluvionali del mese di ottobre 2000, la Giunta regionale è autorizzata a disporre gli interventi di cui al presente capo sui fondi di rotazione a valere sulle seguenti leggi regionali e successive modificazioni:

a) 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta);

b) 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione);

c) 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia);

d) 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio), come integrata dalla legge regionale 27 febbraio 1998, n. 8(Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio);

e) 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie);

f) 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre);

g) 20 agosto 1993, n. 62 (Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili);

h) 30 agosto 1995, n. 37 (Concessione di finanziamenti per il trasferimento di impianti nell'area industriale Cogne di Aosta);

i) 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura);

j) 4 maggio 1998, n. 22 (Interventi a favore delle piccole imprese per l'effettuazione di investimenti).

2. La Giunta regionale è autorizzata, al fine di dare concreta applicazione alle norme previste dal presente Capo, a definire disposizioni particolari e procedurali, comprese la valutazione e documentazione dei danni subiti.

Art. 37.

(Disposizioni per i mutui a favore di chi ha subito danni materiali).

1. Per coloro che, in conseguenza agli eventi alluvionali, hanno subito danni su immobili o su attrezzature oggetto di mutui regionali agevolati a valere sui fondi di rotazione di cui all'articolo 36, è prevista la sospensione delle rate di ammortamento del mutuo, con annullamento della quota di interessi, con conseguente differimento della scadenza dell'ammortamento del mutuo di una durata pari al periodo di sospensione, secondo le seguenti modalità:

a) se il danno subito, al netto degli eventuali contributi a fondo perso ottenuti a titolo risarcitorio, è maggiore o uguale alla somma delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza fino al 1/1/2002, il pagamento delle rate è sospeso e riprende a decorrere dalla rata con scadenza in data successiva al 2/1/2002;

b) se il danno subito, al netto degli eventuali contributi a fondo perso ottenuti a titolo risarcitorio, è inferiore alla somma delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza fino al 1/1/2002, il pagamento delle rate è sospeso e riprende a decorrere dalla rata con scadenza in data successiva al 2/7/2001.

2. Nel caso di mutui in corso di preammortamento, indipendentemente dall'ammontare del danno subito, è sospeso il pagamento delle rate di preammortamento in scadenza fino al 1/7/2001, con annullamento della quota di interessi; il pagamento delle rate riprende a decorrere dalla rata con scadenza in data successiva al 2/7/2001 e la scadenza dell'ammortamento è differita di una durata pari al periodo di sospensione.

Art. 38.

(Distruzione di fabbricato gravato da mutuo a valere sui fondi di rotazione regionali).

1. Per coloro che, in seguito agli eventi alluvionali del mese di ottobre 2000, hanno avuto il fabbricato, gravato da un mutuo regionale, dichiarato definitivamente inagibile, la Regione rinuncia alla restituzione del debito risultante dal piano di ammortamento alla data del 13/10/2000.

2. Per l'applicazione del comma 1 la Finaosta S.p.A. è autorizzata ad imputare ai fondi di rotazione le relative somme.

Art. 39.

(Disposizioni per l'applicazione della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76).

1. Coloro che hanno avuto il fabbricato di proprietà distrutto o danneggiato nel corso degli eventi calamitosi del mese di ottobre 2000 e che non potranno ricostruirlo o ripristinarlo nello stesso luogo per dichiarata inedificabilità del sito, ai sensi della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11(Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta) possono fruire, anche se non in possesso dei requisiti di cui al regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3(Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione dei regolamenti regionali 23 dicembre 1989, n. 2 e 23 agosto 1991, n. 2), di un mutuo a tasso agevolato ai sensi e per le finalità previste dalla l.r. 76/1984.

2. I soggetti di cui al comma 1 precedono in graduatoria tutti gli altri richiedenti che non si trovano nelle stesse condizioni.

3. Il tasso d'interesse applicato agli interventi di cui al comma 1 è quello relativo alla fascia reddituale più bassa.

4. I finanziamenti degli investimenti di cui al comma 1, sono cumulabili con gli indennizzi, a titolo di risarcimento del danno, previsti da disposizioni comunitarie, statali o regionali.

Art. 40.

(Disposizioni per l'applicazione del Capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33).

1. Relativamente alle richieste di finanziamento, formulate ai sensi del Capo I (Provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati) della l.r. 33/1973, per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dall'alluvione, ammesse in graduatoria con priorità, è disposta la concessione di mutui alle più favorevoli condizioni (tasso di interesse e percentuale di spesa ammissibile a mutuo), attualmente previste per quelli assimilati a restauro.

2. I finanziamenti degli investimenti di cui al comma 1, sono cumulabili con gli indennizzi, a titolo di risarcimento del danno, previsti da disposizioni comunitarie, statali o regionali.

3. Il limite di finanziamento, salvo per gli interventi di cui al comma 1, per i mutui erogati con i fondi di rotazione di cui al Capo I della l.r. 33/1973, è fissato in lire 180.000.000 per ogni richiedente, per gli interventi assimilabili alla ristrutturazione e in lire 250.000.000, per ogni richiedente, per gli interventi assimilabili a restauro; tali importi non comprendono il finanziamento per l'acquisto.

Art. 41.

(Disposizioni particolari per le attività economiche).

1. Per tutti i beneficiari di mutui agevolati a valere sui fondi di rotazione di cui alle l.r. 33/1973 (capi II e III), 101/1982, 46/1985, come integrata dalla l.r. 8/1998, 33/1993, 62/1993, 37/1995, 43/1996, 22/1998 e successive modificazioni, è previsto l'annullamento delle quote di interessi relative alle rate di ammortamento in scadenza fino al 1° gennaio 2002, fermo restando il pagamento della sola quota capitale.

CAPO III

PROROGHE E SOSPENSIONI

Art. 42.

(Proroga di termini. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54).

1. (9).

2. (10).

3. (11).

4. (12).

5. (13).

6. (14).

7. (15).

Art. 43.

(Adeguamento dei contratti).

1. E' sospesa fino al 31 dicembre 2001 l'adozione degli atti conseguenti all'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1(Regime del canone di locazione dei beni immobili di proprietà regionale utilizzati da imprese industriali e da cooperative di produzione e lavoro), così come individuati dalla deliberazione nella Giunta regionale n. 2332 del 10 luglio 2000.

Art. 44.

(Imposta Regionale Trascrizione ¤ IRT).

1. L'Imposta Regionale Trascrizione ¤ I.R.T. - non è dovuta per le formalità richieste al PRA fino al 31 dicembre 2001 relativamente a veicoli acquistati da parte di coloro che hanno denunciato al PRA la totale distruzione ovvero la perdita di possesso del proprio veicolo in seguito agli eventi alluvionali del mese di ottobre 2000.

Art. 45.

(Disposizioni in merito al costo dei servizi di gestione dei rifiuti).

1. La Giunta regionale individua i Comuni, nonché gli enti e le imprese titolari di impianti di smaltimento di rifiuti che, a seguito delle difficoltà emerse nella gestione dei rifiuti urbani e speciali inerti in conseguenza degli eventi alluvionali, sono esentati dal versamento alla Regione del tributo speciale per lo smaltimento in discarica dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nonché verso i quali sono effettuate riduzioni della tariffa di smaltimento finale per il conferimento dei rifiuti urbani presso il centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne.

2. L'esenzione del tributo speciale di cui alla l. 549/1995 è riferita all'ultimo trimestre 2000 ed al primo semestre 2001.

3. La riduzione della tariffa è riferita all'intero anno 2000 ed al primo semestre 2001.

Art. 46.

(Proroga degli organi elettivi del personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco)

1. In considerazione della necessità di procedere ad una riforma della vigente legislazione regionale sul personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, gli organi elettivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 maggio 1988, n. 37(Norme per il volontariato dei servizi antincendi ¤ protezione civile ¤ Corpo valdostano dei Vigili del fuoco volontari), in scadenza nel corso dell'anno 2000, sono prorogati fino al 31 dicembre 2001.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

CAPO I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 47.

(Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali).

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali indicate nell'allegato A e dalle leggi regionali modificative delle stesse, sono determinate, ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 90/1989, nelle misure indicate nel medesimo allegato.

Art. 48.

(Disposizioni finanziarie).

1. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura con le risorse iscritte nel bilancio di previsione annuale 2001 e pluriennale 2001/2003, stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni indicate dallo stato di previsione della spesa.

Art. 49.

(Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

DETERMINAZIONE PER GLI ANNI 2001, 2002 E 2003 DI AUTORIZZAZIONI DI

SPESA RECATE DA LEGGI REGIONALI (art. 43)

(Omissis)

ALLEGATO B

AUTORIZZAZIONI DI SPESA PER TRASFERIMENTI FINANZIARI ALLE

AMMINISTRAZIONI LOCALI CON VINCOLO SETTORIALE DI DESTINAZIONE (art. 4 comma 1 lettera c)

(Omissis)

(*) Si veda ora l'art. 6 della L.R. 16 marzo 2006, n. 7.

(**) Si veda ora l'art. 11 della L.R. 6 agosto 2007, n. 19.

(1) Articolo abrogato dall'art. 25, comma 2, lettera a), della L.R. 3 dicembre 2007, n. 31.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 7 recitava:

"Art. 7

(Modificazione all'articolo 24 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37)

1. Il comma 6 dell'articolo 24 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 (Norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi), come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 16 giugno 1988, n. 44 (Disposizioni urgenti in materia di raccolta e stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani e per l'incenerimento dei rifiuti speciali a base organica nonché degli animali o parti di animali da distruggere) è sostituito dal seguente:

"Al finanziamento delle spese per la progettazione, per la realizzazione delle opere civili e per l'acquisto di opere elettromeccaniche delle citate stazioni provvede la Giunta regionale, secondo apposito piano."."

(2) Modifica il comma 1, art. 48 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5.

(3) Articolo abrogato dall'art. 14, comma 1, lettera f), della L.R. 31 luglio 2017, n. 11.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 15 recitava:

"Art. 15

(Modificazione all'articolo 5 della legge regionale 31 agosto 1991, n. 37)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 31 agosto 1991, n. 37 (Disposizioni per la formazione professionale di operatori necessari al Servizio Sanitario Regionale), come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 24 agosto 1992, n. 48, è sostituito dal seguente:

"1. I cittadini residenti ed effettivamente domiciliati in Valle d'Aosta che siano iscritti e frequentino scuole o corsi di cui all'articolo 1 concernenti le discipline o le professionalità di cui all'articolo 2, comma 2, ed aspirino alla concessione dell'assegno di formazione professionale di cui alla presente legge, devono presentare apposita domanda alla struttura regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali secondo le modalità di cui all'articolo 3."."

(4) Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 9 aprile 2003, n. 10.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 16 recitava:

"Art. 16

(Modificazione alla legge regionale 7 dicembre 1979, n. 70)

1. L'articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 70 (Provvidenze a favore dei nefropatici cronici in dialisi iterativa o sottoposti a trapianto renale) è sostituito dal seguente:

"Art. 1

1. Ai nefropatici cronici, residenti in Valle d'Aosta, che debbano sottoporsi alla dialisi iterativa, ospedaliera o domiciliare, ovvero che siano sottoposti a trapianto renale, è corrisposto un assegno mensile di assistenza integrativa regionale il cui importo è stabilito dalla Giunta regionale, nei limiti dello stanziamento di bilancio, in misura non superiore all'importo della pensione minima erogata dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale a favore dei lavoratori subordinati alla data del 31 dicembre 2000.

2. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 70/1979 è abrogato.".

(5) Sostituisce il comma 2, art. 3 della L.R. 26 luglio 2000, n. 20.

(6) Sostituisce il comma 1, art. 20 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(6a) Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 25 recitava:

"2. Gli indennizzi sono concessi dalla Giunta regionale entro i limiti degli stanziamenti di bilancio (cap. 40895).".

(7) Sostituisce il comma 3, art. 20 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(8) Abrogato dall'art. 1 della L.R. 18 giugno 2004, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 30 recitava:

"Art. 30

(Modificazioni alla legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1)

1. L'articolo 5 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Regime del canone di locazione dei beni immobili di proprietà regionale utilizzati da imprese industriali e da cooperative di produzione e lavoro) è così sostituito:

Art. 5

(Non applicazione dei commi 3 e 4 della l.r. 12/1997)

1. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 10 della l.r. 12/1997, come modificata dalla legge regionale 22 marzo 2000, n. 8, concernenti le procedure per l'assegnazione dei beni appartenenti al patrimonio disponibile della Regione con contratti di locazione e di affitto, non trovano applicazione per la definizione dei medesimi contratti con le imprese industriali, artigianali o cooperative di produzione e lavoro.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 10, comma 6, della l.r. 12/1997, come modificata dalla l.r. 8/2000, i beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione possono essere concessi in godimento, a titolo gratuito, alle imprese industriali, artigianali o cooperative di produzione e lavoro limitatamente al periodo necessario alla realizzazione degli interventi di adeguamento degli immobili alle esigenze dell'impresa e, in ogni caso, prima dell'avvio dell'attività produttiva."."

(8a) Comma sostituito dall'art. 8 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 38.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 6 dell'articolo 32 recitava:

"6. È autorizzata la spesa di euro 2.007.494 (cap. 21255) per l'erogazione, nell'anno 2002, dei contributi previsti dall'articolo 21 della l.r. 48/1995, a favore degli enti locali interessati dal programma definitivo per il triennio 2001/2003.".

(8b) Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 16 agosto 2001, n. 15.

(9) Modifica il comma 1, art. 7 della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54.

(10) Comma abrogato dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 38 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 42 recitava:

"2. All'articolo 84, comma 1, della l.r. 54/1998, che dispone che la Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, approva i criteri per l'esercizio in forma associata da parte delle Comunità montane delle funzioni di cui all'articolo 83 della legge stessa, l'espressione "Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge" è sostituita dall'espressione "Entro il 30 giugno 2001."."

(11) Modifica il comma 1, art. 117 della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54.

(12) Modifica il comma 1, art. 120 della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54.

(13) Modifica il comma 1, art. 121 della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54.

(14) Modifica il comma 1, art. 122 della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54.

(15) Sostituisce il comma 1, art. 125 della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54.