Legge regionale 19 dicembre 2000, n. 35 - Testo vigente

Legge regionale 19 dicembre 2000, n. 35

Modificazioni alla legge regionale 12 agosto 1987, n. 78(Costituzione di una Banca regionale), già modificata dalle leggi regionali 23 dicembre 1989, n. 84 e 24 agosto 1992, n. 56.

(B.U. 21 dicembre 2000, n. 55).

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 3)

1. (1).

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della l.r. 78/1987 sono abrogati.

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 6)

1. (2).

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 78/1987 è abrogato.

3. (3).

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 7) (4)

Art. 4

(Norme transitorie)

1. Ai sensi degli articoli 5, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1994, n. 46, e 9 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16(Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta), la Giunta regionale è autorizzata a trasferire, al valore nominale, alla Finaosta S.p.A., tramite incarico fiduciario, la partecipazione detenuta dalla Regione nella Banca regionale.

2. La Giunta regionale provvede ad autorizzare il compimento degli atti indispensabili per addivenire all'intestazione fiduciaria, in capo a Finaosta S.p.A., della partecipazione di cui al comma 1, nonché ad apportare al bilancio regionale, con proprio provvedimento, le variazioni necessarie per consentire le conseguenti registrazioni contabili. La Giunta regionale può inoltre autorizzare la Finaosta S.p.A. a procedere ad eventuali cessioni di quota parte della propria partecipazione.

3. Per la gestione delle partecipazioni di cui al presente articolo, la Finaosta S.p.A. si attiene a quanto disposto dall'articolo 6, comma terzo, della l.r. 16/1982.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Modifica il comma 1, art. 3, della L.R. 12 agosto 1987, n. 78.

(2) Modifica il comma 1, art. 6, della L.R. 12 agosto 1987, n. 78.

(3) Sostituisce il comma 3, art. 6, della L.R. 12 agosto 1987, n. 78.

(4) Sostituisce il comma 2, art. 7, della L.R. 12 agosto 1987, n. 78.