Regolamento regionale 7 agosto 2000, n. 4 - Testo vigente

Regolamento regionale 7 agosto 2000, n. 4

Attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attivitą commerciale), relativo all'assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali.

(B.U. 16 agosto 2000, n. 36).

Art. 1.

(Oggetto e finalitą).

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attivitą commerciale), la Regione agevola l'istituzione di centri di assistenza tecnica, di seguito denominati Centri, alle imprese della distribuzione, compresi i pubblici esercizi, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e alle loro strutture consortili, al fine di stimolare:

a) la diffusione di strumenti, di metodologie e di sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva;

b) il miglioramento dei sistemi aziendali anche al fine di ottenere le certificazioni di qualitą;

c) l'elevazione del livello tecnologico.

Art. 2.

(Istituzione dei Centri).

1. I Centri di cui all'articolo 1 possono essere costituiti, anche in forma consortile, fra le associazioni di categoria degli operatori commerciali costituite ed operanti in Valle d'Aosta con adeguate strutture operative e sedi decentrate sul territorio e almeno uno dei seguenti soggetti:

a) gli enti e le societą di formazione professionale;

b) i consorzi e le cooperative di garanzia fidi;

c) gli enti pubblici e privati aventi esclusiva o prevalente finalitą di sviluppo, promozione e ricerca in campo economico ed imprenditoriale;

d) altri Centri di assistenza tecnica eventualmente costituiti nella regione;

e) gli istituti di credito e le societą finanziarie.

Art. 3.

(Attivitą dei Centri).

1. Ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 i Centri devono svolgere, alle medesime condizioni ed in favore di tutte le imprese esistenti o da promuovere nel rispettivo ambito operativo, le seguenti attivitą:

a) assistenza tecnica nell'ambito del marketing e della promozione;

b) formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e, in particolare, di promozione e di sviluppo del commercio elettronico;

c) gestione economica e finanziaria di impresa e ulteriori aspetti organizzativi dell'impresa stessa;

d) assistenza per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla normativa vigente;

e) sicurezza e tutela dei consumatori;

f) tutela ambientale;

g) igiene e sicurezza sul lavoro;

h) attivitą finalizzate alla certificazione di qualitą degli esercizi commerciali;

i) altre attivitą di assistenza tecnica eventualmente previste dallo statuto dei Centri stessi.

2. I Centri svolgono le attivitą di cui al comma 1 a prescindere dall'appartenenza o meno delle imprese assistite alle rispettive associazioni di categoria.

Art. 4.

(Struttura dei Centri).

1. I Centri devono disporre di una rilevante presenza sul territorio, comprovata dall'esistenza di una pluralitą di strutture operative riconducibili ai soggetti di cui all'articolo 2.

2. Per il potenziamento della propria attivitą, i Centri possono stipulare convenzioni con societą private di consulenza ed assistenza alle imprese, con societą di servizi al terziario, con professionisti, docenti ed esperti.

Art. 5.

(Domanda di autorizzazione).

1. I soggetti di cui all'articolo 2 devono presentare domanda di autorizzazione all'esercizio delle attivitą dei Centri alla struttura regionale competente in materia di commercio, corredata della seguente documentazione:

a) atto costitutivo;

b) statuto nel quale deve essere previsto, in particolare:

1) lo svolgimento, a favore delle imprese, delle attivitą indicate all'articolo 3;

2) l'assenza di discriminazioni tra le imprese che si avvalgono del Centro;

c) relazione sugli obiettivi e le finalitą che l'attivitą del Centro si propone di realizzare;

d) relazione sulla consistenza e sulla diffusione delle strutture, dalla quale risulti il possesso di una struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di fornire servizi a livello qualificato con regolaritą e diffusione sul territorio, con l'attivazione di almeno due sportelli operativi, di cui uno nel comune in cui il Centro ha fissato la sede;

e) copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi degli enti costituenti i Centri.

2. La sede legale dei Centri deve essere localizzata nel territorio regionale.

3. I soggetti di cui all'articolo 2 devono dimostrare, all'atto della presentazione della domanda, di essere costituiti ed operanti in Valle d'Aosta da almeno tre anni.

Art. 6.

(Autorizzazione regionale).

1. La struttura regionale competente in materia di commercio verifica l'ammissibilitą delle domande.

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla presentazione delle domande, autorizza i Centri all'esercizio delle attivitą previste nel loro statuto.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, la domanda di autorizzazione si intende accolta.

Art. 7.

(Relazione sulla attivitą svolta dai Centri).

1. I Centri presentano alla struttura regionale competente in materia di commercio:

a) entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attivitą svolta nell'anno precedente;

b) entro il 30 novembre di ogni anno, il programma di attivitą previsto per l'anno successivo.

Art. 8.

(Criteri per la certificazione di qualitą degli esercizi commerciali).

1. La certificazione di qualitą degli esercizi commerciali avviene mediante l'applicazione, da parte degli stessi, delle norme UNI EN ISO serie 9000 e successive modificazioni, oppure mediante l'applicazione di protocolli o disciplinari appositamente realizzati per gli esercizi commerciali da enti di certificazione accreditati.

2. Le certificazioni di cui al comma 1 sono rilasciate da enti di certificazione accreditati, previa verifica della conformitą delle modalitą operative degli esercizi commerciali alla norma, al protocollo o al disciplinare di riferimento.