Legge regionale 26 luglio 2000, n. 20 - Testo storico

Legge regionale 26 luglio 2000, n. 20

Interventi per l'acquisizione di partecipazioni in società di produzione e distribuzione e vendita di energia elettrica.

(B.U. 4 agosto 2000. n. 34)

Art. 1

(Finalità )

1. La Regione promuove interventi atti a realizzare gli obiettivi strategici previsti dal Piano energetico regionale della Valle d'Aosta approvato dal Consiglio regionale, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), ed in particolare a:

a) indirizzare, prioritariamente, lo sfruttamento delle fonti energetiche locali verso impieghi sul territorio regionale che determinino una migliore qualità della vita e agevolino lo sviluppo sociale ed economico;

b) ridurre le emissioni inquinanti provocate dalla combustione di fonti di energia fossili tramite l'incentivazione all'uso, diretto o indiretto, di fonti energetiche rinnovabili e di tecniche di risparmio energetico in un'ottica di utilizzo razionale dell'energia;

c) razionalizzare e, ove possibile, ridurre l'impatto sul territorio delle infrastrutture energetiche.

Art. 2

(Modalità di intervento)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire quote di partecipazione, anche totalitaria, nelle società operanti nei settori della generazione e della distribuzione e vendita di energia elettrica con sede legale in Valle d'Aosta, di proprietà di ENEL S.p.A. o di società ad essa collegate o da essa controllate.

2. La Regione provvede all'acquisizione delle quote di partecipazione nelle società di cui al comma 1, conferendo apposito mandato a Finaosta S.p.A., ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta), come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1994, n. 46, la quale agisce direttamente o indirettamente mediante la costituzione di apposite società di capitali.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre, a decorrere dall'anno 2001, uno o più prestiti, a medio o a lungo termine, con le modalità ritenute più opportune, per un ammontare complessivo massimo di lire 800 miliardi (euro 413,17 milioni), ad un tasso non superiore al tasso IRS a venti anni, aumentato di due punti percentuali, per un periodo di ammortamento non superiore a venti anni, compreso l'eventuale preammortamento.

2. Gli oneri per l'assunzione dei prestiti di cui al comma 1 sono valutati in lire 32 miliardi (euro 16,53 milioni) per l'anno 2001, in euro 33,05 milioni annui per gli anni 2002 e 2003, e in euro 48,27 milioni annui a decorrere dall'anno 2004 e gravano, per gli anni 2001, 2002 e 2003 sul capitolo 69300 (Quota interessi per ammortamento mutui da contrarre) e, per gli anni a decorrere dal 2004, anche sul capitolo 69320 (Quota capitale per ammortamento di mutui da contrarre) del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2000/2002 e successivi.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2 si provvede:

a) per l'anno 2001, mediante accertamento di maggiori entrate per lire 8 miliardi sul capitolo 9905 e mediante utilizzo, per lire 24 miliardi, di risorse disponibili sui sottoindicati capitoli del bilancio pluriennale 2000/2002:

1) capitolo 35020 lire 2 miliardi;

2) capitolo 51300 lire 3 miliardi;

3) capitolo 51340 lire 3 miliardi;

4) capitolo 65920 lire 4 miliardi;

5) capitolo 69000 lire 1 miliardo

a valere sull'intervento B.1.1. (Legge quadro per la riorganizzazione del sistema di incentivazione delle imprese) indicato nell'allegato 1 al bilancio medesimo;

6) capitolo 69020 lire 5 miliardi di cui lire 1,5 miliardi a valere sull'intervento B.2.5. (Realizzazione di ulteriori impianti sportivi di rilevanza strategica ed infrastrutture sportivo-ricreative), lire 2 miliardi sull'intervento C.1. (Costruzione di strutture aventi rilevante importanza ai fini dell'esercizio dell'agricoltura), lire 500 milioni sull'intervento D.1. (Ripristino ambientale e paesistico della fascia della Doire Baltée), lire 1 miliardo sull'intervento D.4. (Finanziamento programma straordinario di interventi in materia di viabilità regionale volto ad eliminare il traffico nei centri abitati) indicati nell'allegato 1 al bilancio medesimo;

7) capitolo 69300 lire 3,5 miliardi;

8) capitolo 69320 lire 2,5 miliardi;

b) per l'anno 2002, mediante accertamento di maggiori entrate per complessivi euro 12.300.000, di cui euro 5.000.000 sul capitolo 1210, euro 4.300.000 sul capitolo 1300 e euro 3.000.000 sul capitolo 9905 e mediante utilizzo, per complessivi euro 20.750.000.000, delle risorse disponibili sui sottoindicati capitoli del bilancio pluriennale 2000/2002:

1) capitolo 35020 euro 1.500.000;

2) capitolo 46850 euro 150.000;

3) capitolo 51300 euro 4.000.000;

4) capitolo 65920 euro 1.500.000;

5) capitolo 69000 euro 500.000

a valere sull'intervento B.1.1. (Legge quadro per la riorganizzazione del sistema di incentivazione delle imprese) indicato nell'allegato 1 al bilancio medesimo;

6) capitolo 69020 euro 10.000.000

di cui euro 1.000.000 a valere sull'intervento B.1.3. (Interventi a favore di imprese industriali per la realizzazione di insediamenti produttivi nell'area "Cogne"), euro 2.000.000 sull'intervento B.2.5. (Realizzazione di ulteriori impianti sportivi di rilevanza strategica ed infrastrutture sportivo-ricreative), euro 2.000.000 sull'intervento C.1. (Costruzione di strutture aventi rilevante importanza ai fini dell'esercizio dell'agricoltura), euro 1.000.000 sull'intervento D.1. (Ripristino ambientale e paesistico della fascia della Doire Baltée), euro 4.000.000 sull'intervento D.4. (Finanziamento programma straordinario di interventi in materia di viabilità regionale volto ad eliminare il traffico nei centri abitati) indicati nell'allegato 1 al bilancio medesimo;

7) capitolo 69300 euro 1.800.000;

8) capitolo 69320 euro 1.300.000;

c) per gli anni successivi, con la legge di approvazione dei corrispondenti bilanci.

Art. 4

(Variazioni di bilancio)

1) Al bilancio di previsione della Regione per gli anni 2000/2002 sono apportate, per gli anni 2001 e 2002, le seguenti variazioni:

a) Stato di previsione dell'entrata

in aumento:

capitolo 1210 "Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'I.R.P.E.G. di cui all'art. 2 lett b) della legge 26 novembre 1981, n. 690"

anno 2002 euro 5.000.000

capitolo 1300 "Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'I.V.A. di cui all'art. 3 lett a) della legge 26 novembre 1981, n. 690"

anno 2002 euro 4.300.000

capitolo 9905 "Recuperi di somme giacenti sulla gestione speciale Finaosta derivanti dai rientri dei finanziamenti concessi"

anno 2001 lire 8.000.000.000

anno 2002 euro 3.000.000

Programma regionale 5.18

Codificazione 5.1.0

capitolo 11200 (di nuova istituzione)

"Contrazione di mutui per l'acquisizione di partecipazioni in società di produzione e distribuzione e vendita di energia elettrica"

anno 2001 lire 800.000.000.000;

b) Stato di previsione della spesa

in diminuzione:

capitolo 35020 "Spese di sistemazione e manutenzione straordinaria negli immobili di proprietà non adibiti ad uffici ed alle aree attigue di proprietà - (comprende interventi rilevanti ai fini IVA)"

anno 2001 lire 2.000.000.000

anno 2002 euro 1.500.000

capitolo 46850 "Contributi per la ricerca e lo sviluppo nel settore industriale"

anno 2002 euro 150.000

capitolo 51300 "Spese per opere stradali di interesse regionale ivi comprese le opere di protezione da valanghe e frane"

anno 2001 lire 3.000.000.000

anno 2002 euro 4.000.000

capitolo 51340 "Spese per la manutenzione della viabilità su strade regionali"

anno 2001 lire 3.000.000.000

capitolo 65920 "Spese per restauro e manutenzione straordinaria di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico, nonché installazione impianti e sistemazione museale - (comprende interventi rilevanti ai fini IVA)"

anno 2001 lire 4.000.000.000

anno 2002 euro 1.500.000

capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"

anno 2001 lire 1.000.000.000

anno 2002 euro 500.000

capitolo 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

anno 2001 lire 5.000.000.000

anno 2002 euro 10.000.000

capitolo 69320 "Quota capitale per ammortamento di mutui da contrarre"

anno 2001 lire 2.500.000.000

anno 2002 euro 1.300.000

in aumento:

capitolo 35620 "Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Finaosta S.p.A. per gli interventi della gestione speciale"

anno 2001 lire 800.000.000.000

capitolo 69300 "Quota interessi per ammortamento di mutui da contrarre"

anno 2001 lire 28.500.000.000

anno 2002 euro 31.250.000.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.